Regione Puglia
L.R. 31 agosto 1981, n. 49
Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento
dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane.
Art. 1.
(Finalità)
La Regione Puglia, in attesa della legge quadro nazionale sulla assistenza e della conseguente legge regionale di riordino della materia ai sensi dellart. 25 del D.P.R. 618/1977, promuove, inserendole nella visione globale dei servizi sociali sul territorio, iniziative atte a garantire allanziano le necessarie condizioni che consentano il suo permanere nel proprio ambito familiare e sociale ed il suo diritto ad unesistenza dignitosa.
Art. 2.
(Obiettivi ed impegni della Regione)
Nel quadro di una programmazione organica del servizi sociali di base per la intera comunità, al Þne di rendere operante tale diritto, la regione:
a) promuove e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di sicurezza sociale a carattere territoriale attraverso un organico sistema di prestazioni in favore dei cittadini che, per età avanzata, per infermità croniche o insanabili difetti Þsici sono privati della possibilità di svolgere, con autosufÞcienza, le abituali relazioni sociali e umane
b) promuove, stimola e sostiene le iniziative dirette a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione
c) sollecita ed agevola la trasformazione dei servizi pubblici e privati esistenti in favore degli anziani ed il loro adeguamento a forme aperte di intervento;
d) assicura agli utenti leffettiva libera scelta dei servizi e delle provvidenze disposte in loro favore e la loro partecipazione alla gestione dei servizi.
La Regione inoltre:
1) promuove indagini, rilevazioni sistematiche sulle condizioni e i problemi delle persone anziane, riservando per tale Þne non più dello 0,25 del fondo annuale di Þnanziamento della presente legge;
2) promuove e sostiene iniziative di educazione e di prevenzione sociale e sanitaria atte a:
- riqualiÞcare la Þgura e la funzione della persona anziana nel contesto familiare e sociale
- facilitare la preparazione psicologica, sociale e culturale alla terza età
- prevenire e circoscrivere le alterazioni psicoÞsiche della senescenza;
3) promuove e realizza, nellambito delle norme della L.R. n. 54/78, la formazione e laggiornamento professionale del personale impegnato o da adibire nei servizi in favore degli anziani, ivi compreso il personale proveniente dagli Enti soppressi che già svolgevano attività assistenziale ai sensi del D.P.R. 616/1977.
Art. 3.
(Tipologia dei servizi)
I servizi sociali per gli anziani a carattere socio-sanitario si dividono ed articolano in:
1) Servizi aperti:
a) servizio di segretariato sociale; b) assistenza economica; c) assistenza abitativa; d) assistenza domiciliare; e) assistenza ambulatoriale; f) centro aperto polivalente;
2) Servizi residenziali:
a) soggiorni di vacanze e di cura; b) comunità alloggio; c) case albergo; d) case di riposo; e) case protette per non autosufÞcienti.
Art. 4.
(Segretariato sociale)
Il servizio di segretariato sociale polivalente è volto ad assicurare al cittadino linformazione, lorientamento e lassistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibili e per la conoscenza delle modalità procedurali per laccesso alle stesse.
Detto servizio deve funzionare a livello di quartiere o di Comune a seconda lampiezza del territorio da servire in modo da garantire il massimo di agibilità ed un valido collegamento con le problematiche singole e collettive.
Il servizio di segretario sociale polivalente deve altresì promuovere interventi Þnalizzati allassunzione di dati conoscitivi sulla natura e linsorgenza del bisogno per proporre e sviluppare lattività dei servizi presenti nel territorio deve, inoltre, sollecitare la partecipazione responsabile degli utenti per una corretta gestione dei servizi.
Art. 5.
(Assistenza economica)
Lassistenza economica ha il Þne di prevenire mutamenti nelle condizioni di vita preesistenti al veriÞcarsi delletà avanzata o delle menomazioni Þsiche che hanno portato alla invalidità e di evitare il ricovero in Istituto.
Essa si attua, di norma, attraverso la concessione di contributi che devono avere carattere di tempestività e di temporaneità, ad integrazione del minimo vitale determinato da apposita Commissione comunale.
Possono essere erogati contributi anche in forma continuativa se lo stato di bisogno è tale da non permettere unautonoma vita allinterno della propria comunità, in alternativa ad ospitalità istituzionali.
Allanziano autosufÞciente, al Þne di evitarne lisolamento sociale, si può assicurare lavvio o la continuazione di attività produttive e sociali adeguate allo stato Þsico, facendolo, così, sentire ancora parte viva e partecipe del contesto socio-culturale.
Art. 6.
(Assistenza abitativa)
Per favorire la permanenza dellanziano nellambiente originario, lassistenza abitativa si esplica, anche in occasione di attuazione di piani di ristrutturazione o di recupero edilizio, mediante:
a) interventi di manutenzione e di miglioramento delle strutture abitative;
b) riserva di una aliquota di appartamenti delledilizia economica e popolare.
Art. 7.
(Assistenza domiciliare)
Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di evitare lallontanamento dellanziano dal proprio domicilio abituale e la sua istituzionalizzazione.
Il servizio domiciliare si articola in:
- prestazioni di tipo igienico sanitario ed infermieristico;
- prestazioni di tipo domestico;
- prestazioni di carattere socio-assistenziale.
Art. 8.
(Assistenza ambulatoriale geriatrico)
Il servizio ambulatoriale geriatrico su base comunale, circostanziale o di quartiere assicura prestazioni Þnalizzate alla prevenzione e alla riabilitazione nellambito delle funzioni del Centro aperto polivalente, previsto dal successivo art. 9.
Tale servizio deve poter disporre di mezzi di trasporto in modo che le suddette prestazioni non avvengano in costanza di spedalizzazione.
Art. 9.
(Centro aperto polivalente)
Il Centro aperto polivalente è una struttura di servizio a carattere territoriale per assicurare alle persone anziane o invalide effettive possibilità di vita autonoma e socializzata.
Il Centro aperto polivalente si caratterizza:
a) come luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo, aperto alla realtà sociale;
b) come centro di servizi di ristoro e di pulizia (mensa, lavanderia, stireria ed altri eventuali);
c) come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari;
d) come centro propulsore di iniziative di penetrazione nelle strutture chiuse per anziani;
e) come centro di attività e di terapia occupazionale, nel quadro generale di un servizio di assistenza ambulatoriale. Il Centro aperto polivalente deve disporre di mezzi di trasporto.
Art. 10.
(Soggiorni di vacanze e cure)
I soggiorni di vacanze e cure costituiscono strutture residenziali temporanee, organizzate anche in forme autogestite, allo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere periodicamente di soggiorni in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per le cure termali o climatiche al Þne di poter effettuare terapie riabilitative confacenti al loro stato di salute, con possibilità di svago e di nuovi rapporti sociali.
Art. 11.
(Comunità alloggio)
Le comunità alloggio sono servizi sociali a carattere familiare, capaci di accogliere dalle 8 alle 10 persone, le quali si gestiscono autonomamente.
I comuni, singoli o associati, possono, al Þne di evitare Listituzionalizzazione degli anziani in case di riposo o negli ospedali, mettere a disposizione appartamenti situati in zone urbane o residenziali, forniti di adeguare infrastrutture e servizi sociali.
Al Þne di assicurare lassistenza socio-sanitaria agli ospiti, la Comunità alloggio dovrà collegarsi con i relativi presidi territoriali di base.
Art. 12.
(Case albergo)
Le case albergo si caratterizzano come un complesso di appartamenti predisposti per coppie od anziani soli autosufÞcienti. Sono provviste di servizi sia autonomi che centralizzati e di norma ubicate in zone urbanizzate, collegate con i servizi territoriali di base.
Le case albergo sono aperte a tutte le altre categorie di cittadini che si trovino in particolare stato di bisogno, nel limite massimo del 30% della ricettività della struttura.
Art. 13.
(Case di riposo)
In carenza di altre forme di assistenza ed in loro alternativa, a richiesta degli interessati, gli anziani autosufÞcienti possono essere ospitati presso case di riposo adeguatamente fornite di servizi socio-assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base.
Fra le strutture di cui al comma precedente sono comprese le case di riposo dellOpera Nazionale Pensionati dItalia (ONPI) trasferite alla Regione ai sensi della legge n. 641/1978 e che saranno attribuite, con apposita legge regionale, in proprietà ai rispettivi comuni competenti per territorio.
Tutte le case di riposo devono avere un regolamento tecnico-assistenziale per lattuazione delle singole forme di assistenza e permettere la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita di istituto.
Tali strutture devono avere una localizzazione in zone urbane, devono favorire la vita di relazione dellanziano, le attività di tempo libero ed aprirsi alla comunità circostante come sedi di servizi aperti alla popolazione.
Art. 14.
(Case protette)
Le case protette sono strutture istituite per offrire una residenza ed una assistenza adeguata a persone anziane non autosufÞcienti per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio.
Agli ospiti delle case protette devono essere garantite dai servizi sanitari territoriali competenti le necessarie prestazioni sanitarie medico-generiche e specialistiche.
Art. 15.
(Standards strutturali organizzativi)
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta Þssa con regolamento gli standards strutturali organizzativi per ciascun tipo di struttura e servizi istituiti con la presente legge che dovranno comunque agire in coordinamento con i presidi sanitari territoriali di base.
Art. 16.
(Destinatari dei servizi e delle provvidenze)
I servizi, le provvidenze e gli interventi socio-sanitari e assistenziali di cui alla presente legge sono rivolti a tutte le persone anziane che, per particolari condizioni socio-sanitarie e ambientali, abbiano comunque le necessità di fruirne anche mediante propri contributi.
È considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia o che, per sopravvenuta invalidità, non eserciti e non possa proÞcuamente esercitare attività lavorativa.
Il servizio gratuito per tutti coloro in stato di bisogno con reddito inferiore o uguale a quello dei trattamenti minimi di pensione erogati dallINPS.
Per gli anziani con reddito superiore a tali limiti si procederà secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 17.
(Gestione sociale dei servizi)
I Comuni, singoli o associati, assicurano la gestione sociale dei servizi in favore delle persone anziane attraverso la partecipazione alla gestione stessa degli utenti, degli operatori dei servizi pubblici o di iniziative socializzate riconosciute e dei sindacati di categoria esistenti nel territorio.
Le modalità di gestione indicate al comma precedente si applicano anche nelle II.PP.A.B.
Art. 18.
(Iniziative di volontariato)
Ai Þni del raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, gli enti locali potranno avvalersi della collaborazione offerta dalle libere iniziative di volontariato.
Art. 19.
(Competenze dei Comuni)
I Comuni, singoli o associati, partendo dallanalisi degli standards di servizi esistenti sul territorio, devono determinare e predisporre gli strumenti operativi atti a rendere effettivo lesercizio del diritto dei cittadini alla tutela della salute, al recupero e al sostegno dello stato di benessere Þsico, psichico e sociale, puntando essenzialmente alla prevenzione del disagio e del bisogno, sia sul piano sanitario, sia sul piano sociale. A tal Þne provvedono:
- a formulare piani (annuali e poliennali) di intervento a carattere ordinario o straordinario, in favore della popolazione anziana assicurando a ogni formulazione la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sindacali e degli organismi giuridicamente riconosciuti eventualmente presenti nel territorio ed operanti nella materia di cui alla presente legge;
- a realizzare, nel territorio di competenza, una adeguata rete di servizi sociali, sanitari e assistenziali per le persone anziane privilegiando i servizi aperti e promuovendo e facilitando, attraverso contributi, la trasformazione dei servizi pubblici e privati esistenti;
- a coordinare, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, le attività svolte in favore degli anziani da parte delle II.PP.A.B. offrendo ad esse azioni di consulenza;
- a regolamentare le modalità per laccertamento delle condizioni di assistibilità delle persone anziane adottando i conseguenti provvedimenti;
_ ad adeguare gli standards strutturali, organizzativi e tecnico-funzionali dei servizi residenziali e a controllare il loro rispetto da parte degli enti ed Istituzioni pubbliche e private che assistono gli anziani;
- ad erogare le rette di ricovero agli Enti, alle istituzioni, ad associazioni che provvedono allospitalità degli anziani, in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente;
- ad assegnare alla famiglia dellassistibile o a quella che assume lobbligo di ospitarlo un contributo Þnanziario;
- ad erogare contributi alle comunità alloggio, ai singoli o coppie ospiti in strutture di tipo residenziale a carattere sia temporaneo che permanente.
Art. 20.
(Autorizzazioni)
Le strutture pubbliche e private attualmente operanti nella materia di cui alla presente legge, dovranno essere sottoposte a riclassiÞcazione e revisione al Þne di veriÞcare lidoneità allesercizio delle attività e saranno inserite in apposito albo regionale, tenuto a cura dellassessorato regionale ai Servizi sociali.
Lesercizio e la gestione di nuove strutture private operanti nelle materie di cui alla presente legge e che comunque potranno ospitare al massimo 25 persone, sono soggette a preventiva autorizzazione e classiÞcazione da parte della Giunta regionale.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità ed i criteri di classiÞcazione, riclassiÞcazione e revisione di cui ai commi precedenti. Al termine delle procedure di cui al presente comma il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto di iscrizione allalbo regionale.
Art. 21.
(Abrogazioni)
Le disposizioni, per la parte relativa alla assistenza agli anziani, delle LL.RR. n. 38/78 e n: 28/79 sono abrogate e la materia è disciplinata dalla presente legge.
Art. 22.
(Delega allassessore)
l Presidente della Giunta, con proprio decreto, può delegare lAssessore al ramo per le competenze di cui alla presente legge.
Art. 23.
(Criteri per il riparto dei Þnanziamenti).
La Regione, con provvedimento di Giunta, ripartisce annualmente una quota pari al 70% del fondo disponibile tra tutti i Comuni per gli interventi già di competenza regionale e attribuiti ai Comuni per gli interventi già di competenza regionale e attribuiti ai Comuni in virtù degli artt. 22 e 25 del D.P.R. 618/1977.
Detto riparto deve osservare i seguenti parametri:
a) 2/10 in base alla popolazione residente;
b) 4/10 in base allincidenza della popolazione anziana su quella residente;
c) 4/10 in base al numero dei cittadini con basso reddito di cui al penultimo comma dellart. 16.
Per la parte residua delle risorse Þnanziarie disponibili e previste in bilancio, la Regione Þnanza, con apposito piano, speciÞche forme di intervento che i comuni intendano realizzare, trasformare o adeguare.
Alla Þne di ogni esercizio le somme chieste e/o assegnate e non investite dai singoli Comuni per il conseguimento delle Þnalità di cui alla presente legge, saranno accantonate in un fondo speciale permanente a disposizione dellassessorato regionale ai Servizi Sociali per il Þnanziamento di interventi e progetti sperimentali nel settore.
Art. 24.
(Istanze di Þnanziamento)
I Comuni, singoli o associati, per accedere ai Þnanziamenti previsti dallultimo comma dellarticolo precedente, devono presentare, entro la Þne di febbraio di ogni anno, apposita richiesta alla Giunta regionale corredata da propria delibera consiliare da cui si rilevi:
a) le speciÞche forme di intervento che si intendono realizzare, trasformare o adeguare;
b) lo stato della situazione esistente sul territorio relativamente alla necessità dei servizi ed interventi in favore degli anziani;
c) la dotazione di personale dei servizi già operanti e quella necessaria per la realizzazione delle speciÞche iniziative, nonché le modalità di reperimento, promozione e aggiornamento del personale stesso;
d) gli oneri Þnanziari relativi.
Nellaccoglimento delle istanze surrichiamate e nel conseguente riparto Þnanziario la Regione dovrà privilegiare la spesa relativa ai servizi di comuni singoli o associati che ne siano completamente sprovvisti.
Sulla base delle richieste dei Comuni, il Consiglio regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, approva il piano di riparto dei Þnanziamenti di cui allultimo comma del precedente articolo.
Art. 25.
(Norma Þnanziaria)
(Omissis).
Art. 26
(Norma transitoria).
(Omissis).