STATUTO




ART.1
COSTITUZIONE E SEDE

È costituita, con sede legale a Foggia, presso la sede dell'AVIS in via Nazario Sauro, 1 71110 Foggia, l'Associazione denominata " CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO CAPITANA-TA ", indicata abbreviatamente con la sigla CE.SE.VO.CA.



ART.2
PRINCIPI ISPIRATORI

2.1. Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza.
2.2. Le attività e i servizi dell'Associazione sono forniti a titolo del tutto gratuito e senza alcun fine di lucro.



ART.3
FINALITÀ'

3.1. L'Associazione, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni o con Regione, enti locali, università, fondazioni, enti privati, svolge attività a favore di tutte le realtà del volontariato, nonché quelle che si renderanno necessarie per rispondere alle esigenze che potranno essere espresse in futuro dai gruppi e dalle organizzazioni di volontariato.
3.2. In particolare l'Associazione si pone l'obiettivo di:
- promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività del volontariato, soprattutto a livello provinciale;
- favorire i rapporti e le relazioni tra le organizzazioni di volontariato, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze;
- stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e le istituzioni pubbliche locali, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare ed attuare gli interventi più opportuni per rimuovere le cause che producono disagio e malessere e condizionano negativamente la qualità e la dignità della vita;
- predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione;
- fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà;
- offrire informazioni, notizie, dati e ogni documentazione utile al volontariato, con particolare riferimento a quello presente nell'area provinciale;
- allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei volontari;
- verificare la corretta attuazione delle norme di legge, nazionali e regionali, che regolano il settore e proporre interventi che soddisfino le attese delle persone con problemi economici, sociali, sanitari e relazionali.
3.3. L'Associazione si impegna ad adeguare ed aggiornare l'offerta dei servizi, con la flessibilità e la tempestività necessarie, alle rapide evoluzioni del mondo del volontariato.
3.4. Essa è tenuta, inoltre, a ricercare e stabilire forme di collegamento e di coordinamento con le altre Associazioni attive in ambito Regionale.



ART.4
ADERENTI

4.1. Oltre alle organizzazioni che hanno dato vita all'Associazione, possono aderire, nella persona di un loro rappresentante, le organizzazioni di volontariato, iscritte e non al registro regionale.
4.2. Le organizzazioni iscritte al Registro regionale debbono costituire la maggioranza dei membri in seno all'Assemblea e al Consiglio Direttivo.
4.3. La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare i contenuti dello Statuto, è valutata dal Consiglio Direttivo che dovrà tener conto di quanto previsto al comma precedente.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4.4. Le organizzazioni aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
a - dimissioni volontarie;
b - mancato versamento delle quote stabilite dall'Assemblea;
c - attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto e con le attività deliberate dal Consiglio o dall'Assemblea dell'Associazione.
4.5. Le organizzazioni, i gruppi e i movimenti di volontariato aderenti all'Associazione operano per il potenziamento qualitativo e quantitativo del volontariato, con generosità, trasparenza e nel pieno rispetto delle diverse matrici politiche, religiose, sociali e culturali.



ART. 5
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI.

5.1. Gli aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare alle Assemblee , di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro comunemente concordato.
5.2. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dall'appartenenza all'Associazione.
5.3. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, di versare le quote sociali nell'ammontare stabilito dall'Assemblea e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.




ART. 6
GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:
a - l'Assemblea dei rappresentanti delle organizzazioni aderenti;
b- il Consiglio Direttivo;
c- il Presidente;
d- il Collegio dei Probiviri;
e- il Collegio dei Revisori dei conti.


ART. 7
L'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI.

7.1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
7.2. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che la convoca, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
7.3. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta nei 15 giorni successivi.
7.4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti.
7.5. In seconda convocazione (almeno un'ora dopo) l'Assemblea ordinaria è comunque regolarmente costituita.
7.5 bis. L'Assemblea nomina fra i presenti un Segretario per la redazione del verbale della riunione.
7.6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7.7. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a - eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero;
b - eleggere i componenti del Consiglio dei Probiviri;
c - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
d - definire gli obiettivi generali e deliberare i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
e - discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
f - stabilire l'ammontare delle quote associative;
g - discutere ed approvare i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
7.8. L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria in caso di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione.
7.9. Il verbale delle sedute da redigere in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.




ART. 8
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto ed è composto da 9 a 13 membri in numero dispari.
Ogni organizzazione può proporre un solo candidato.
Nelle schede dovranno essere indicati tutti i candidati al Consiglio; si potranno esprimere soltanto tre preferenze.
In caso di parità di voti, e se nessuno rinuncia, si procederà al ballottaggio.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
8.2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, con cadenza almeno quadrimestrale e quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
8.3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti si riapre la discussione o si rinvia l'argomento alla seduta successiva.
8.4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
8.5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a - proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
b - sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
c - presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
d - accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione delle organizzazioni di volontariato;
e - ratificare o modificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
8.6. Al termine del mandato, i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti dall'Assemblea.
8.7. I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche. Va previsto il rimborso delle spese sostenute per le attività connesse alle loro responsabilità in seno all'Associazione.


ART. 9
IL PRESIDENTE

9.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
9.2. Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente.
9.3. In caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
9.4. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.


ART. 10
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

10.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea.
10.2. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio, giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.


ART. 11
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

11.1. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra persone esperte di bilanci.
11.2. Il Revisore più anziano d'età convoca la prima riunione del Collegio che elegge, a voto segreto, il suo Presidente tra i componenti effettivi.
11.3. Il Collegio è un Organo interno all'Associazione. Esso verifica la tenuta della contabilità e la legittimità dell'attività del Consiglio Direttivo in riferimento ai disposti dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e alle deliberazioni dell'Assemblea.
11.4. Esso agisce di sua iniziativa, o su richiesta di un organo dell'Associazione, oppure su segnalazione, scritta e firmata, anche di un solo aderente.


ART. 12
DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE

12.1. Le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno una durata biennale e possono essere riconfermate per non più di due mandati consecutivi per la stessa carica.
12.29 Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.


ART. 13
IL BILANCIO

13.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
13.2. Per ogni esercizio sociale, il Consigli Direttivo deve redigere il bilancio, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.
13.3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni e i contributi eventualmente ricevuti.


ART. 14
LA QUOTA SOCIALE

14.1. L'Assemblea fissa, ogni anno, la quota associativa a carico degli aderenti.


ART. 15
RISORSE ECONOMICHE

15.1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle fonti seguenti:
a - quote sociali e contributi degli aderenti;
b - contributi dei privati;
c - contributi dallo Stato, Enti Locali, Enti ed Istituzioni pubbliche;
d - contributi da organismi internazionali;
e - donazioni;
f - entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
g - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
h - qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.
15.2. I finanziamenti che pervengono all' Associazione vengono depositati presso l' istituto di credito stabilito, dal Consiglio.
15.3. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.


ART. 16
MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

16.1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall' Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli aderenti.
16.2. La proposta di scioglimento dell' Associazione può essere avanzata dalla Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli aderenti.
16.3. Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata una riunione dell' Assemblea in seduta straordinaria.
16.4. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti all' Associazione; lo scioglimento deve essere approvato con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti all' Associazione.


ART. 17
DURATA DELL' ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

17.1. La durata dell' Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
17.2. Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione, i mezzi e il patrimonio della Associazione saranno devoluti, secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dall' Assemblea, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.


ART. 18
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


ART. 19
NORMA TRANSITORIA

Gli aderenti all' Associazione Centro Servizi Volontariato Capitanata (CE.SE.VO.CA.) partecipi alla riunione costitutiva e di approvazione dello Statuto, possono decidere, a maggioranza, di procedere seduta stante alla elezione del Consiglio Direttivo, secondo le Modalità previste dallo Statuto.