Regione Puglia
L.R. 15 Dicembre 1993, n. 27.
Disciplina per lautorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti.
(pubblicata sul B.U. 27 dicembre 1993, n. 181).
Art. 1.
(Autorizzazione).
1. Lesercizio delle attività di trasporto di infermi e di feriti è soggetto a autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, previo accertamento dei locali nel sui ambito hanno sede il richiedente e le sedi operative.
2. Sono escluse dalla disciplina della presente legge i servizi di trasporto gestiti della Croce Rossa Italiana, delle Forze Armate e da altri corpi dello Stato, nonché dalle unità sanitarie locali, dagli enti e delle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 delle legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Lautorizzazione di cui al precedente primo comma riporta le generalità del soggetto autorizzato, le sedi operative, il tipo di attività esercitata (se di trasporto e di soccorso), lindividuazione dei mezzi utilizzati in relazione al tipo di attività, le generalità del medico responsabile, nonché il numero degli altri addetti distinti per professionalità e con lindicazione del tempo di rapporto.
Art. 2.
(Domanda di autorizzazione).
1. Ai Þni del rilascio dellautorizzazione, il richiedente ovvero il legale rappresentante dellente, società, organizzazione ed associazione deve presentare istanza del Presidente della Giunta regionale, tramite lAssessore alla sanità, indicando il tipo di attività che intende esercitare nonché le generalità e corredando la stessa della seguente documentazione:
a) in caso di ente, società, organizzazione ed associazione, dellanno costitutivo e dello statuto, nonché, ove prevista, delle dimostrazione di iscrizione in pubblici registri;
b) del regolamento disciplinante lespletamento del servizio;
c) della planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a sede e per ciascuna sede operativa prevista, ivi compreso il deposito garage dellautoambulanza e mezzi mobili;
d) dellelenco dei mezzi adibiti al trasporto, debitamente omologati, con descrizione degli stessi, del tipo e del numero di targa e di registrazione nei pubblici registri, del titolarità ovvero del titolo di disponibilità, della speciÞcazione delle caratteristiche tecniche;
e) dellelenco del materiale sanitario e delle attrezzature in dotazione e ciascun mezzo e di quello presente e disponibile in ciascuna sede e in particolare di quelle esistenti allinterno del deposito garage al Þne delle periodiche disinfezioni e lavaggi di carattere ordinario, nonché di quelle previste per il trasporto di pazienti affetti da malattie infettive e diffusive;
f) dellindicazione del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dellincarico da parte dello stesso, con lo speciÞco impegno di presenta disponibilità;
g) delle indicazione degli altri medici, del personale paramedico e di quello addetto alla guida ed ausiliario, con la speciÞcazione del tipo di rapporto di impiego e di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione e limpegno della pronta disponibilità;
h) dei titoli professionali di abilitazione del personale addetto al servizio;
i) della documentazione idonea a dimostrare liscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto dimpiego e comunque dipendente;
l) in caso di associazioni di volontariato iscritte al relativo Albo, della dichiarazione di ciascun addetto volontario, controÞrmata dal responsabile dellAssociazione, circa la gratuità del servizio;
m) della copia delle polizze assicurative per i rischi derivanti da responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasporti, conseguenti alla circolazione e allo svolgimento dellattività di trasporto e di soccorso estranee alla circolazione stradale, nonché per infortuni al personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso a beneÞcio del personale stesse.
2. Le sottoscrizioni e le copie di cui al precedente comma vanno debitamente autenticate.
Art. 3.
(Requisiti tecnici ed equipaggiamento dei mezzi di trasporto e di soccorso).
1. Per quanto riguarda la classiÞcazione, i requisiti e le caratteristiche costruttive delle autoambulanze vigono le disposizioni di cui al decreto del Ministero dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 533, pubblicato sulla Gazzetta UfÞciale n. 13 del 18 gennaio 1988, al relativo allegato tecnico e alle eventuali successive modiÞcazioni.
2. Le autoambulanze devono essere dotate della strumentazione prevista nellallegato al presente legge, distintamente, per quelle di soccorso (tipo A) ovvero di trasporto primario e di trasporto (tipo B) ovvero di trasporto secondario.
3. Il personale addetto a ciascuno mezzo di trasporto è costituito almeno da due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzioni di barelliere, e da un infermiere.
4. A ciascun mezzo di soccorso sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzioni di barelliere, da un infermiere e da un medico.
Art. 4.
(Tariffa).
1. La tariffa per il trasporto di infermi e di feriti disciplinato dalla presente legge è stabilita dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
Art. 5.
(Pubblicità).
1. Ogni forma di pubblicità delle attività disciplinate dalla presente legge è soggetta a autorizzazione della Giunta regionale, che la rilascia, a domanda, sulla base di precisato testo, disegno o fotograÞa che si intende divulgare e quantaltro sia necessario per valutare il contenuto del massaggio pubblicitario.
Art. 6.
(Vigilanza).
1. Le unità sanitarie locali esercitano la vigilanza sullespletamento del servizio autorizzato a norma della presente legge.
2. In caso di inadempienza ovvero di venir meno dei requisiti e delle condizioni per cui è stata rilasciata lautorizzazione per il trasporto, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale della sanità, sospende lefÞcacia dellautorizzazione.
Art. 7.
(Termini per ladeguamento).
1. I soggetti esercitanti lattività di trasporto di infermi e di feriti, già titolari di autorizzazione, devono presentare istanza per la conferma, adeguando i servizi alle norme di cui una presente legge, nel termine improrogabile di ventiquattro mesi della data di entrata in vigore della stessa.
Il precedente comma è stato così modiÞcato dallArt. 20 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 7.
2. In mancanza ovvero in caso di non adeguamento, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, provvede al revoca dellautorizzazione.
Art. 8.
(Tasse sulla concessioni regionali).
1. Lautorizzazione e lesercizio dellattività di cui al presente legge nonché la licenza per la pubblicità sono soggetti al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali.
Allegato A
1. Mezzo per il trasporto.
Il mezzo di detta classiÞcazione dovrà possedere una carrozzeria a struttura portante completamento metallica.
La cabina di guida dovrà essere separata dal comporto barella a mezzo di parete divisoria fornita di cristallo scorrevole di sicurezza, smerigliato, e con la predisposizione di attacchi per la installazione di radiotelefono e relativa antenna sul padiglione, e munita di estintore lato opposto guida.
Sopra col padiglione, devono essere pure sistemati due fari portanti blu e una sirena.
Il comparto sanitario dovrà possedere:
1) buona illuminazione artiÞciale;
2) pareti fonoassorbenti ed isotermiche;
3) capacità non inferiore a 6 mc.;
4) impianto di aerazione e riscaldamento con elettroventilatore indipendente dalla gabbia di guida;
5) cristalli smerigliati;
6) padiglioni e pareti intere rivestite in laminato plastico lavabili e disinfettabili;
7) altezza minima da pavimento a padiglione mm. 1500;
8) complessivo serbatoio acqua e lavabo;
9) armadietto di servizio per biancheria con contenitore asportabile per acqua, ricoperto in laminato plastico;
10) armadietto di servizio per la conservazione della biancheria, ricoperto in laminato plastico;
11) armadietto per stecche di irrigidimento ricoperto in laminato plastico;
12) armadietto contro parete divisoria per la sistemazione medicinali e bombola ossigeno terapeutico, con la parete superiore delimitata da una cornice per piano di appoggio, ricoperto in laminato plastico;
13) presa per ossigeno con umidiÞcatore;
14) minimo 2 sedili per accompagnatori, con cinghia di sicurezza, di cui 1 ribaltabile contro pareti divisorie in posizione di facili accessibilità alla strumentazione di soccorso e munito di appoggiatesta regolabile a bracciali, tutto rivestito in Þnta pelle;
15) guide di scorrimento per barelle con dispositivo di Þssaggio incorporato;
16) alloggiamento per una bombola ossigeno terapeutico amovibile;
17) gancio di Þssaggio con sicurezza per recipienti ipotermoalisi e plasma applicato al centro del padiglione;
18) barella a rotelle scorrevoli;
19) barella in tela con 6 manici;
20) temperatura padiglione minimo 15 e massimo 20 gradi centigradi;
21) borsa portatile con la seguente dotazione in custodia allinfermiere di bordo;
a) alcool denaturato;
b) laccio emostatico;
c) laccio emostatico di Bismarch;
d) forbici;
e) siringhe monouso 5 cc.;
g) pinze Klemmur;
h) bande garza 5x5 cm.;
i) bande garza 5x10 cm.;
l) cerotto 5x5 cm.;
m) cotone idroÞlo;
n) farmaci di pronto soccorso.
Inoltre la cabina di guida dovrà essere dotata delle seguenti caratteristiche ed accessori:
a) attacco esterno per ossigeno con m. 20 di tubo di raccordo;
b) faro a alta intensità Þssato sul tetto della cabina di guida con comando interno;
c) 2 maschere anti-gas a visione totale;
d) 2 segnalatori portatili a batteria per delimitazioni zona di operazione, lampeggianti a luce arancione;
e) 6 torce di segnalazione a mano per nebbia;
f) Borsa contenente attrezzi per il taglio di lamiere, guanti di amianto, cavo di Þbra tessile lungo m. 30, bracciali e bretelle fosforescenti.
22) strumenti per primo intervento:
a) pallone ambu;
b) sÞgmomanometro a bracciale;
c) fonendoscopio;
d) cannule tracheali;
e) respiratore a pedale di ambu;
f) pallone pediatrico ambu;
Ed altra attrezzatura di primo intervento.
2. Mezzo di soccorso.
Il mezzo oltre ai requisiti di cui sub 1., dovrà essere dotato delle seguenti attrezzature;
- rianimatore;
- monitoraggio, trasportabili e funzionante in detta occasione con batterie provvisorie; - deÞbrillatore;
- sondini aspiratori;
- maschere per ossigenoterapia;
- laringoscopio;
- aghi Butterþy;
- tubi a T;
- tubi mandrino;
- tubi di Mayo;
- soluzioni diverse;
Altre attrezzature secondo le malattie presentate dagli infermi.