Regione Puglia
L.R. 5 agosto 1996 n. 17.
Integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1993 n.27
“Disciplina per l’autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti”.





Il consiglio regionale ha approvato.
Il commissario di governo ha apposto il visto.
Il presidente della giunta regionale

promulga
la seguente legge:



Art. 1

1. All’Art. 1, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27, dopo parole “sedi operative ”, sono aggiunte le seguenti;
“Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della documentazione già istruita presso l’Assessorato competente ”.
2. All’Art. 2, comma 1, della legge regionale n. 27 nel 1993 sono apportate le seguenti modiÞche;
- la lettera a) viene così sostituita;
“a) in caso di ente, società organizzazione ed associazione, dell’atto costitutivo e dello Statuto, nonché ove prevista dalla dimostrazione di iscrizione in pubblici registri, in caso di ditte individuali,della dichiarazione di impegno ad esibire, entro sessanta giorni dalla data di notiÞca di autorizzazione regionale Þnalizzata al solo titolo della iscrizione nei pubblici registri, la certiÞcazione di avvenuta iscrizione presso la Camera di commercio per l’attività di trasporto infermi e feriti”.
- la lettera d) viene così sostituita;
“d) Dell’elenco dei mezzi adibiti al trasporto con descrizione degli stessi e delle caratteristiche tecniche del tipo e del numero di telaio di targa e della titolarità ovvero dello tipo di disponibilità, della dichiarazione per i mezzi non ancora provvisti di targa di impegno ad esibire, entro sessanta giorni dalla data di notiÞca di autorizzazione regionale Þnalizzata al solo titolo di rilascio della targa da parte competente ufÞcio provinciale del motorizzazione civile e trasporti in concessione, il documento di circolazione comprovante l’avvenuta assegnazione della targa;”
- la lettera f) viene così sostituita:
“f) dell’indicazione del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso; ”
- la lettera g) viene così sostituita:
“g) delle indicazioni degli altri medici, del personale sanitario infermieristico e di quello addetto alla guida ed ausiliario, con la speciÞcazione del tipo di rapporto di impiego e di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione; ”
3. Il comma 4 dell’Art. 3 della legge regionale n. 27 del 1993 viene così costituito:
“4. A mezzo di soccorso di base sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conclusione, anche per funzione di barelliere, e ha un infermiere ”.
4. All’Art. nella legge regionale n.27 nel 1993 sono aggiunti i seguenti comma:
“5. A ciascun mezzo di soccorso specializzato per rianimazione, assistenza neonatale e cardiologia sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conclusione, anche con funzione di barelliere, da un infermiere e da un medico>.
6. Il personale sanitario medico ed infermieristico addetto al mezzo di soccorso a partire dal 1° luglio 1997 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) il personale sanitario infermieristico deve essere provvisto di speciÞco addestramento alle manovre di Pronto soccorso, documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di formazione sanitaria svolto dalle Unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dalle Associazioni di volontariato con esame Þnale e sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale;
b) il personale sanitario medico deve essere munito dell’attestato di frequenza e superamento di appositi corsi con esame Þnale teorico-pratico organizzato delle Unità sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale, sentita la Federazione dei Ordini dei medici;
7. Il personale sanitario infermieristico può essere sostituito da soccorritori con speciÞco addestramento alle manovre di primo soccorso documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di cui al comma 5, lettera a).
8. Al personale sanitario, medico ed infermieristico che svolge attività di volontariato collegata ai mezzi di soccorso e per un periodo non inferire a un semestre è rilasciato attestato professionale dalle legale rappresentante dell’Associazione di volontariato ”.
5. All’Art. 8 della legge regionale n. 27 del 1993 è aggiunto il seguente comma:
“2. La tassa sulle concessioni regionali non si applica alle organizzazioni di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 11 agosto 19191, n. 266 e del legge regionale 16 marzo 1994, n. 11”.
6. L’allegato “A” della legge regionale n. 27 del 1993 viene così modiÞcato:
“1. Mezzo per il trasporto autoambulanza di tipo B
Il mezzo di detta classiÞcazione dovrà possedere una carrozzeria a struttura portante completamente metallica.
La cabina di guida dovrà essere separata dal compartimento sanitario a mezzo di parere divisoria fornita di cristallo scorrimento di sicurezza smerigliato e dovrà avere le predisposizione di attacchi per la installazione di radiotelefono e relativa antenna; dovrà altresì avere l’estintore al lato opposto della guida, nonché sei torce di segnalazione a mano per nebbia.
Sul tetto del mezzo devono essere sistemati due fari portanti blu e una sirena.
Il compartimento sanitario dovrà possedere:
1) buona illuminazione artiÞciale;
2) pareti fonoassorbenti ed isotermiche;
3) impianto di aerazione e riscaldamento con elettroventilatore indipendente dalla cabina di guida;
4) cristalli smerigliati;
5) padiglioni e pareti interne rivestite in laminato plastico lavabili e disinfettabili;
6) altezza minima dal pavimento al tetto di cm. 150; 7) contenitore per aghi usati e riÞuti sanitari;
8) armadietto di servizio per biancheria con contenitore asportabile per acqua, ricoperto in laminato plastico;
9) armadietto di servizio per la conservazione della biancheria, ricoperto in laminato plastico;
10) armadietto per stecche di irrigidimento, ricoperto in laminato plastico;
11) armadietto contro parete divisoria per la sistemazione di medicinali e bombole di ossigeno terapeutico, con la parete superiore delimitata da una cornice per piano di appoggio, ricoperta in laminato plastico;
12) presa per ossigeno terapeutico con umidiÞcatore;
13) alloggiamento contenente una bombola di ossigeno amovibile;
14) almeno due sedili per accompagnatori, con cinghia di sicurezza, di cui uno ribaltabile contro parete divisoria in posizione di facile accessibilità alla strumentazione di soccorso e munito di appoggiatesta regolabile e braccioli;
15) guide di scorrimento per barelle con dispositivo di Þssaggio incorporato;
16) gancio di Þssaggio con sicurezza per recipienti da terapia infusionale, applicato al centro del tetto;
17) barella a rotelle scorrevoli;
18) barella in tela con sei manici;
19) borsa portatile, con la seguente dotazione in custodia all’infermiere di bordo:
a) alcool denaturato;
b) laccio emostatico;
c) laccio emostatico di Bismarch;
d) forbici;
e) siringhe monouso da 5 cc. e da 10 cc.;
f) pinze di Klemmer;
g) bende - garza 5x5 cm. e 5x10;
h) cerotto da 5x5 cm.;
i) cotone idroÞlo;
l) farmaci di pronto soccorso;
20) strumenti per primo intervento:
a) pallone AMBU per adulti e pediatrico;
b) sÞgmomanometro e bracciale;
c) fonendoscopio;
d) cannule orofaringee;
e) aspiratore a pedale.
2. Mezzo di soccorso autoambulanza di tipo A.
La dimensione minima del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi, deve avere una capacità non inferire a sei mc. Il mezzo, oltre ai requisiti di cui sub 1., dovrà essere dotato della seguente attrezzatura così distinta:
Cabina di guida.
a) attacco esterno per ossigeno con metri 20 di tubo di raccordo;
b) faro ad alta intensità, Þssato sul tetto della cabina di guida, con comando interno;
c) due maschere antigas a visione totale;
d) due segnalatori portatili a batteria per delimitazione zona di operazione, lampeggianti a luce arancione;
e) borsa contenente attrezzi per il taglio di lamiere, guanti di protezione dal fuoco, cavo di Þbra tessile lungo metri 30, bracciali e bretelle fosforescenti;
Compartimento sanitario
a) monitor cardiologico con deÞbrillatore asportabile e funzionante anche con batterie autonome;
b) respiratore automatico, a pressione e volume regolabili;
c) impianto di ossigenoterapia centralizzato;
d) maschere per ossigenoterapia;
e) sondini nasogastrici per aspirazione;
f) sete per intubazione endotracheale con laringoscopio;
g) set per tracheostomia;
h) barella a cucchiaio;
i) collari cervicali di varie misure;
l) steccobende per immobilizzazione;
m) set di piccolo strumento chirurgico, in confezione sterile;
n) aghi cannula di diverso calibro;
o) soluzioni per infusione: Þsiologica, glucosata, al 5 %, plasma - expander e polisalina;
p) farmaci speciÞci per le più comuni situazione di urgenza”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino UfÞciale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.