Ordinamento e funzionamento di carceri e case di rieducazione
L. 26 luglio 1975, n. 354
Si pubblicano di seguito le parti del provvedimento che interessano le organizzazioni di volontariato.
Art.17
Partecipazione della comunità esterna allazione rieducativa
La Þnalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche
sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private allassociazione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con lautorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per lopera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.
Art. 74.
Consigli di aiuto sociale
Nel capoluogo di ciascun circondario e costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario
dellamministrazione civile dellinterno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dellufÞcio provinciale del lavoro, da un delegato dellordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualiÞcati nellassistenza sociale.
Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, e sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dellAvvocatura dello Stato.
I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dellassistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:
1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui allarticolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;
2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;
3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare;
4) con i fondi ordinari di bilancio;
5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dellente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dellassistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dallarticolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dallente a tale scopo.
Il regolamento stabilisce lorganizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.
Art. 78
Assistenti volontari
Lamministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee allassistenza e alleducazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare allopera rivolta al a sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dellistituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina lazione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.
Lattività prevista nei comuni precedenti non può essere retribuita.
Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per lafÞdamento in prova, per il regime di semilibertà e per lassistenza ai dimessi e alle loro famiglie.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212.