Convenzione-tipo per linserimento e lintegrazione lavorativa di persone handicappate ai sensi dellart.18, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n.104.
In data ........................ con la presente convenzione ................................................ , rappresentato da ................................................ con sede in ........................ (iscritto allalbo regionale, di cui allart. 18, comma 1, della legge n.104/1992, in data ........................ con il numero ............) stabiliscono quanto appresso:
Art. 1
Attività dellente convenzionato
Lente svolge lattività di ........................ che rientra tra quelle previste dellart. 18, comma 1, della citata legge n. 104/1992.
Art. 2
Programma dellente convenzionato
Lente convenzionato svolge detta attività presso le seguenti sedi
1) ................................................
2) ................................................
3) ................................................ (ecc.),
site in ........................ secondo il programma presentato ed allegato, che si considera parte integrante della presente convenzione.
Il programma allegato indica:
a) il numero ed il tipo di utenti e i nominativi degli stessi da inserire nel programma;
b) il tipo di interventi da svolgere e la durata degli stessi per ciascun invalido;
c) il piano Þnanziario, che può prevedere anche leventuale partecipazione alla spesa da parte dellutente;
d) i locali e le attrezzature possedute, idonee al conseguimento del programma stesso;
e) lelenco nominativo del personale che lente impiega per la realizzazione del programma, corredato dalla documentazione inerente la situazione previdenziale e contrattuale dello stesso.
Art. 3
Personale impiegato
Il personale che lente convenzionato impiega per la realizzazione del programma è destinato in:
a) personale con rapporto di impiego con funzioni amministrative e tecnico-professionali;
b) soci-lavoratori;
c) personale professionale con rapporto di consulenza;
d) personale volontario;
e) obiettori di coscienza.
Il predetto personale deve possedere qualiÞche che corrispondono alle funzioni da svolgere. Il personale previsto ai punti d) ed e) non dovrà superare il 50% del totale di quello complessivamente impegnato.
Art. 4
Ammissione e permanenza nel programma
Per lo svolgimento delle attività di cui allart. 1 della presente convenzione lente convenzionato - ove sia utile per il raggiungimento degli scopi Þssati con la presente convenzione - si collega con le strutture ed enti locali che svolgono attività connesse con i servizi prestati.
Lammissione dellutente, portatore di handicap, al programma degli interventi dellente convenzionato è concordata tra le parti della presente convenzione.
Art. 5
Acquisizione parere U.P.L.M.O.
Lente convenzionato acquisisce preventivamente il parere dellUfÞcio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dellart. 12 della legge 22 luglio 1961 n. 628.
LU.P.L.M.O. competente esprime il suddetto parere entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di ricezione dello schema di convenzione e del programma in esso allegato. Qualora detto termine trascorra inutilmente il parere sintende come reso.
Art. 6
Finanziamento
Allente convenzionato, considerato il programma delle attività, degli interventi svolti o da svolgere ed il numero e il tipo di utenza che lente convenzionato inserisce nel programma e valutata ladeguatezza dellorganico del personale e degli orari di lavoro applicabili al programma, verrà corrisposto un contributo dellammontare di lire ........................ in numero di ........................quote.
La prima quota viene erogata allinizio dellattività di intervento, le successive con cadenza ........................ sono subordinate alla presentazione di un rendiconto delle spese riferito al periodo precedente e con acclusi i quadri riepilogativi del numero, del nominativo e del tipo di utenti assistiti e delle prestazioni.
Dette quote dovranno essere erogate entro dalla presentazione del rendiconto e relativi allegati.
Lultima quota è erogata entro ........ mesi dalla conclusione dellattività ed è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile, nonché di una relazione tecnica di veriÞca e valutazioni degli interventi effettuati e dei risultati ottenuti.
Art. 7
Controllo dellente convenzionato e rendiconti
Il controllo sulla utilizzazione dei Þnanziamenti di cui al precedente articolo sarà effettuato dallente convenzionante.
Lente convenzionato provvede alla regolare tenuta dei registri di presenza degli utenti o dei registri delle prestazioni, dei libri contabili e di ogni altra documentazione comprovante la regolarità della gestione dellente.
Inoltre lente convenzionato deve trasmettere tutta la documentazione secondo le cadenze e le modalità previste dallart. 6.
Art. 8
Divieto di subconvenzione, di sovrapposizione di Þnanziamenti - Incompatibilità
Nei rapporti con gli altri enti, associazioni e cooperative, è fatto divieto allente convenzionato di subconvenzionare ovvero di operare sovrapposizione di Þnanziamenti per le stesse attività e gli stessi interventi che costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Valgono altresì le incompatibilità di diritto e materiali previste dalla vigente legislazione.
Art. 9
ModiÞcazioni del programma
Allorquando intervengono modiÞcazioni nel programma allegato, con particolare riferimento al personale, ai metodi ed agli interventi, lente convenzionato ne dà comunicazione allente convenzionante al Þne delle necessarie autorizzazioni.
Lente convenzionante si impegna a dare risposta entro giorni.
Qualora detto termine trascorra inutilmente e la modiÞca richiesta non comporti un aumento di spesa, lautorizzazione si intende come resa.
Art. 10
Inadempienze
Lente convenzionante attiva le procedure di risoluzione immediata alla convenzione con avviso notiÞcato mediante lettera raccomandata a.r. e propone agli organi regionale competenti la cancellazione dallalbo dei casi in cui lente incorra nelle seguenti inadempienze:
1) modiÞcazioni delle Þnalità perseguite dellente convenzionante o della metodologia adottata non concordate con lente convenzionante;
2) sovrapposizione di Þnanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione;
3) subconvenzione dellattività oggetto della convenzione;
4) risultanze negative di cui al controllo previsto dallart. 9 della presente convenzione, non sanabili.
Lente convenzionato ha facoltà di richiedere, dopo aver contestato per iscritto e con Þssazione dei termini, la risoluzione immediata della convenzione nel caso di mancato rispetto da parte dellente convenzionante degli impegni assunti o del mancato pagamento delle quote, nei termini stabiliti.
Lente convenzionante ha facoltà di trattenere percentualmente dal ..... % al .....% di quanto dovuto e in caso di recidiva, di attivare le procedure per la disdetta della convenzione, qualora lente convenzionato non abbia provveduto a rimuovere le inadempienze di seguito indicate, nei termini Þssati, attraverso contestazione scritta, dallo stesso ente convenzionante:
1) lintempestiva comunicazione allente convenzionante della interruzione dei servizi;
2) variazioni apportate al programma non concordate con lente convenzionante di cui allart. 10;
3) inosservanza o inottemperanza di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente convenzione.
In caso di esito sfavorevole degli accertamenti effettuati ai sensi dellart. 9 dallente convenzionante, le inadempienze sono ricondotte, secondo il tipo e la gravità delle stesse ai commi precedenti.
Art. 11
Durata della convenzione
La convenzione ha la durata di ........................ a decorrere dal ........................ .
Art. 12
Registrazione
La presente convenzione sarà registrata a cura dellente convenzionato secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dellente convenzionato.
Data ........................
per lente convenzionante rappresentante per lente convenzionato rappresentante
................................................ ................................................
Þrma Þrma
La bozza di convenzione è redatta così come previsto dal decreto 30/11/1994 G.U. N. 293 del 16/12/94