Regione Puglia
Assessorato Sanitą
Deliberazione della Giunta Regionale del 21-2-1994 n. 962.
Delibera G.R. n. 3674 del 21-9-93: Schema tipo di convenzione
tra le UU.SS.LL. e gli Enti Gestori senza fini di lucro di strutture riabilitativa
dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti da minorazioni psichiche. Atto non
soggetto a controllo. Modifiche, norme transitorie e direttive.
Lanno 1994 addģ ventuno del mese di febbraio in Bari, nella Sala delle adunanze, si
č riunita la Giunta Regionale,
OMISSIS
LAssessore, sulla base dellistruttoria espletata dal Responsabile del
procedimento e confermata dal Coordinatore, riferisce:
Con deliberazione G.R. n. 3674 del 21-9-93 č stato approvato dalla Giunta Regionale lo
schema-tipo di convenzione tra le UU.SS.LL. e gli Enti gestori senza Žni di lucro di
strutture riabilitative dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti da
minorazioni psichiche.
Peraltro, a seguito dellapprovazione del predetto provvedimento deliberativo sono
pervenute da parte della FP/CGIL e dallEPASSS richieste di modiŽca per quanto
riguarda alcuni aspetti rilevanti dello schema-tipo ed in particolare quelli riguardanti
la normativa contrattuale, nonché sollecitazioni volte ad incrementare alcuni punti
relativi ai costi delle strutture riabilitative, ritenuti sottostimati rispetto alla spesa
reale.
Si č ritenuto pertanto necessario un approfondimento che ha condotto da un lato a
proporre la modiŽca di alcuni punti dello schema-tipo, dallaltro a rendere
opportuna la predisposizione di una circolare esplicativa recante direttive ed istituzioni
tese a facilitare una esecuzione degli adempimenti uniforme su tutto il territorio
regionale ed a dirimere le questioni inevitabilmente connesse allo stesso momento
transitorio.
Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno illustrare e proporre le seguenti modiŽche
allo schema-tipo approvato con deliberazione G.R. n. 3674/93:
1) nelle premesse:
- dopo il quarto capoverso occorre aggiungere che in sede di prima applicazione
dello schema-tipo di convenzione si deve tendere a garantire la continuitą terapeutica,
intesa come tutela del rapporto tra utente e operatore. Tanto al Žne di consentire
lapplicazione dello schema-tipo nel rispetto della continuitą terapeutica e per la
valorizzazione delle esperienze di riabilitazione psichiatrica sinora condotte con
positivi risultati dagli Enti che attualmente gestiscono le strutture esistenti nello
spirito di deistituzionalizzazione voluto dalla legge n. 180/78 e della stessa legge n.
833/78;
- al sesto capoverso, nella sanatoria dei Centri Terapeutici Territoriali esistenti alla
data del 31-12-92, va fatta menzione, oltre che dei Centri attivati, dintesa col
DSM, anche dei Centri solo autorizzati alla stessa data con formale atto deliberativo
della USL. Tanto allo scopo di fare degli stessi Centri Terapeutici Territoriali una
rilevazione completa e soprattutto corrispondente allattuale rilevazione
dellesistente;
2) allarticolo 11, laddove si descrive la casa alloggio di tipo B, per quanto
riguarda la struttura, va indicato che la stessa č per numero 8/10 ospiti (e non per 10
ospiti), in analogia a quanto indicato per la Casa alloggio di tipo A.Per la stessa
struttura, il numero di unitą lavorative resta invariato (n.9), ma si č ritenuto pił
opportuno, per rispondere in maniera pił adeguata alle esigenze; prevalentemente di tipo
riabilitativo, di detta struttura, ridurre ad una sola unitą il numero dei collaboratori
di assistenza, elevando viceversa il numero degli Educatori professionali da 6 a 7, oltre
al Responsabile della struttura.
Per quanto riguarda il Centro Terapeutico Territoriale, č stato segnalato che - attesa la
necessitą di garantire lapertura giornaliera anche pomeridiana
- il numero di operatori previsto (n.5) risulta insufŽciente e si č ritenuto, pertanto,
necessario elevare il numero complessivo delle unitą di personale a 6, lasciando
invariato il numero degli Educatori professionali, ma aggiungendo n. 1 Collaboratore di
assistenza per soddisfare le diverse esigenze di conduzione quotidiana delle struttura;
3) allarticolo 13 si prevede lapplicazione del C.C.N.L. per i lavoratori delle
Cooperative Sociali e dellAccordo integrativo regionale di categoria.
A tale riguardo gli Enti non cooperativi hanno sollevato alcune perplessitą relative
allapplicazione di tale contratto.
Poiché si ritiene opportuno ribadire il ricorso ad un unico contratto e che peraltro il
contratto di lavoro delle Cooperative Sociali appare, alla luce della vigente normativa in
materia, il pił confacente al settore della riabilitazione psichiatrica, si ritiene
comunque di dover introdurre, in aggiunta, alcune indicazioni ed in particolare la
previsione per gli Enti non cooperativi, di accettazione del contratto mediante intesa con
le OO.SS., o, in mancanza di accettazione, lapplicazione della normativa
contrattuale vigente (Sanitą, Enti Locali, ecc...).
InŽne č parso opportuno aggiungere allo stesso articolo un comma che subordini a intese
della USL con lEnte la possibilitą di prevedere il ricorso al lavoro straordinario,
attesa la necessitą di contenere anche in questo caso la spesa rinveniente
dallapplicazione dello schema-tipo;
4) allarticolo 17, in considerazione che si deve evitare un sottoutilizzo delle
strutture riabilitative, per quanto riguarda il numero di posti/ospitalitą disponibili,
č stato ritenuto di inserire, tra le cause che possono provocare lattivazione della
procedura di revoca della convenzione, lutilizzo dei posti/ospitalitą al di sotto
dei 7 pazienti;
5) nellarticolo 18, che disciplina i giudizi su eventuali controversie in merito
allapplicazione dello schema-tipo, č stato ritenuto opportuno aggiungere alla
composizione del Collegio Arbitrale un Dirigente regionale designato dallAssessore
Regionale alla Sanitą, e un Funzionario regionale, designato dallAssessore
Regionale alla Sanitą, quale Segretario;
6) nel prospetto Allegato B), previsto dallarticolo 14, a seguito delle richieste di
incremento dei costi relativi al punto 2) (costi relativi alle spese per il funzionamento
dei servizi generali delle strutture in convenzione), debitamente documentate con i
prospetti di spesa presentati dagli Enti gestori (EPASSS e Lega Cooperative), si č
ritenuto opportuno rideŽnire detti costi di funzionamento, incrementandone i livelli solo
per quanto riguarda la Casa alloggio di tipo, la Casa alloggio di tipo B e il Centro
Terapeutico Territoriale (che salgono rispettivamente da L. 45.000.000 a L. 53.000.000, da
L. 40.000.000 a L. 53.000.000, da L. 70.000.000 a L. 80.000.000), lasciando a parte i
costi dei canoni di locazione di immobili, in quanto gli stessi possono oscillare verso
lalto, in relazione ai maggiori costi del mercato immobiliare delle grandi cittą, o
verso il basso (se, come č auspicabile, si rendono disponibili, a titolo gratuito, locali
di proprietą pubblica).
I predetti costi di locazione degli immobili, pertanto, saranno rimborsati dalla USL
successivamente alla stipula del contratto da parte dellEnte convenzionato, salvo il
caso, ovviamente, che la USL metta a disposizione dellEnte gestore i locali a titolo
gratuito.
In ogni caso, tutti i costi dovranno essere analiticamente documentati.
InŽne, anche contestualmente alla previsione di cui al punto C) dellarticolo 17, in
caso di utilizzo dei posti ospitalitą della struttura al di sotto dei massimi indicati
allart. 11, occorre prevedere che gli stessi costi di cui al punto 2) vengano
ridotti proporzionalmente.
In relazione agli incrementi dei costi di cui al punto 2) sopra evidenziati, il costo
complessivo annuo sale rispettivamente a L. 693.000.000 per la Casa alloggio di tipo A, a
L. 523.000.000 per la Casa alloggio di tipo B, a L. 331.000.000 per il Centro Terapeutico
Territoriale, fatte salve le eventuali variazioni/oscillazioni preventivate sia in ordine
alle spese di locazione degli immobili, sia allapplicazione integrale delle
normative contrattuali vigenti.
Si ritiene necessario, altresģ, fornire alle UU.SS.LL. ed agli Enti interessati
indicazioni e direttive volte ad una pił agevole applicazione dello schema-tipo
nellattuale fase di transitorietą dal vecchio al nuovo regime convenzionale, rese
esplicite mediante la circolare esplicativa allegata al presente provvedimento, di cui
forma parte integrante ed essenziale.
Inoltre al Žne di evitare interruzioni nellerogazione dellassistenza, si
ritiene opportuno prorogare ulteriormente a sanatoria le convenzioni in atto nelle
UU.SS.LL. BA/1 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 16 sino alla nuova stipula, che dovrą essere
effettuata entro giorni 90 dalla data di esecutivitą del presente atto deliberativo.
In ogni caso la spesa derivante dallapplicazione dello schema-tipo non dovrą essere
superiore, nel corrente esercizio Žnanziario, alla spesa sostenuta nel 1993 per
lassistenza psichiatrica riabilitativa.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione dellAssessore alla sanitą;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti
responsabili per competenza in materia, che ne attestano la conformitą alla legge
vigente;
- a voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) di dare atto che lo schema-tipo di convenzione tra le UU.SS.LL. e gli Enti gestori
di strutture psichiatriche riabilitative, approvato con deliberazione G.R. n. 3674 del
21-9-93, fermo restando tutto quanto previsto dalla deliberazione n. 3674/93 innanzi
citata, viene modiŽcato, per i motivi esposti in narrativa, e che il nuovo testo č
allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui forma parte integrante ed
essenziale;
2) di approvare la circolare esplicativa allegata al presente provvedimento (Allegato B),
di cui forma integrante ed essenziale, recante indicazioni e direttive rivolte alle
UU.SS.LL. ed agli Enti interessati per una pił agevole applicazione dello schema-tipo
nellattuale fase di transitorietą dal vecchio al nuovo regime convenzionale;
3) di prorogare a sanatoria, al Žne di evitare interruzioni nellerogazione
dellassistenza, le convenzioni in atto nelle UU.SS.LL. BA/1 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 -
16 sino alla nuova stipula, che dovrą essere effettuata entro gg. 90 dalla data di
esecutivitą del presente atto deliberativo;
- di dichiarare latto non soggetto al controllo ai sensi del D.L. n. 40/93.
Allegato A
Schema di convenzione tra le UU.SS.LL. e gli Enti gestori
senza Žni di lucro
di strutture riabilitative dei soggetti portatori di disagio psichico
e/o affetti da minorazioni psichiche.
La Unitą Sanitaria Locale nella persona dellAmministratore Straordinario e
LEnte, Associazione o Cooperativa con sede in nella persona del suo legale
rappresentante, Sig. ................................................
Premesso
- che le attivitą riabilitative e risocializzanti sono svolte e coordinate dai
Dipartimenti di Salute Mentale, che per il loro espletamento possono avvalersi, in
convenzione, di Enti Associazioni senza Žni di lucro e Cooperative Sociali e loro
consorzi, con indicazioni, modalitą e criteri previsti dalla normativa statale e
regionale in materia di salute mentale;
- che dette attivitą riabilitative e risocializzanti sono volte al recupero funzionale e
sociale del disagiato psichico, con lobiettivo Žnale dellallontanamento
dellutente dal circuito psichiatrico, della dimissione dei cittadini ancora degenti
negli Ospedali psichiatrici sģ da operare il superamento del c.d. residuo
manicomiale e comunque il raggiungimento della piena autosufŽcienza;
- che la riabilitazione psicosociale si avvale di strutture riabilitative integrate ed
interagenti come previsto nellarticolo 11 della presente convenzione;
- che le predette strutture riabilitative sono omogeneamente distribuite su tutto il
territorio regionale in modo da assicurare risposte tipologicamente diversiŽcate ai
bisogni psichiatrici dellutenza, in particolare per quanto riguarda le patologie
gravi, di provenienza sia manicomiale che territoriale;
- che in sede di prima applicazione dello schema-tipo di convenzione si deve tendere a
garantire la continuitą terapeutica, intesa come tutela del rapporto utente-operatore:
- che le strutture alternative descritte esisteranno nei locali di volta in volta
individuati e messi a disposizione dagli Enti Locali competenti o da (Cooperativa, Enti o
Associazioni);
- che le attivitą riabilitative presso i Centri Terapeutici Territoriali sono svolte
direttamente dal Servizio Territoriale del Dipartimento di Salute Mentale (S.T.S.M.),
fatte salve le strutture semiresidenziali (C.T.T.) attivate, dintesa col D.S.M. e/o
autorizzate con formale atto deliberativo al 31 - 12 - 1992, che vanno valorizzate e
rafforzate, Žno a quando il Servizio Pubblico, nellambito di una politica generale
di gestione diretta dei servizi, sarą nella condizione di gestirle direttamente;
- che la convenzione, al Žne di una utilizzazione integrata e žessibile delle risorse,
si estende di norma ad una rete assistenziale riabilitativa residenziale nel suo
complesso, ma puņ essere stipulata per singole strutture, in via transitoria, con la
necessaria previsione dellattivazione graduale delle altre strutture di rete
residenziale, applicando criteri di žessibilitą e mobilitą dellutilizzazione del
personale in relazione allevolversi del processo riabilitativo;
- che alla stipula della convenzione procede la USL nel cui ambito territoriale risiede la
struttura, con efŽcacia estensibile a tutte le UU.SS.LL. del territorio regionale che
intendano usufruire del servizio medesimo;
- che il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. del ha proceduto al
riconoscimento della (Cooperativa, Ente o Associazione) ai sensi
Stipulano e convengono:
Art. 1
Nellambito della programmazione regionale, la USL ........................ si
avvale dei servizi riabilitativi attivati dallEnte per la riabilitazione e la
risocializzazione dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti da minorazioni
psichiche dipendenti da qualunque causa e di qualunque etą.
Art. 2
Linserimento nelle strutture contemplate dalla presente convenzione č proposto,
nel rispetto della dignitą e della libertą di scelta dellinteressato, dal servizio
Territoriale di Salute Mentale (S.T.S.M.) delle USL a cui lutente appartiene per
residenza secondo le modalitą previste dalla programmazione regionale.
Linserimento nelle predette strutture degli utenti residenti nellambito
territoriale di altre UU.SS.LL. č subordinato al nulla-osta del S.T.S.M. ove ha sede la
struttura convenzionata.
La proposta di inserimento, in ogni caso, deve recare le motivazioni psicosociali che
danno luogo alla richiesta, nonché lindicazione dellanamnesi e della
diagnosi, la forma di trattamento, il progetto riabilitativo concordato con S.T.S.M. di
residenza dellutente, il presumibile periodo di permanenza nella struttura.
Art. 3
LEnte, accertata la regolaritą della proposta, accoglie il soggetto dandone
comunicazione nel termine di dieci giorni al S.T.S.M. della USL e a quello di residenza
dellutente, nel caso di residenza dello stesso nellambito territoriale di
altra USL.
Art. 4
I principi informativi delle attivitą del Servizio presso le strutture
socio-assistenziali-riabilitative non potranno essere in contrasto con le disposizioni di
legge in materia e, comunque, con quelle del S.T.S.M..
Nello stesso modo i criteri informativi della vita che nelle stesse strutture saranno
elaborati dagli utenti, assistiti dagli operatori del Servizio, nulla ostante il S.T.S.M.
e in salvaguardia della dinamica di gruppo.
Art. 5
Il S.T.S.M., in conformitą alle vigenti leggi, tutela a mezzo dellequipe
competente per territorio, la salute mentale degli utenti delle strutture, garantendone
lassistenza sanitaria e psichiatrica e stabilisce con gli operatori dellEnte
un rapporto di integrazione e cooperazione nella programmazione delle attivitą, nel
rispetto delle diverse funzioni degli Enti e della libertą di scelta degli utenti.
Il S.T.S.M. e lEnte provvederanno a veriŽcare almeno una volta al mese sullo stato
di attuazione dei programmi individuali e sulla programmazione generale.
Art. 6
La programmazione generale delle attivitą di ogni struttura e quella personalizzata
per ogni utente sarą elaborata e deŽnita in compartecipazione tra Ente, S.T.S.M. e
utenti delle strutture, sotto la responsabilitą del S.T.S.M.
Gli utenti stessi saranno sollecitati ad esprimere i propri bisogni individuali e a
ricercare nel gruppo le soluzioni adeguate ai propri bisogni personali.
Art. 7
LEnte assume la piena e completa responsabilitą in ordine ai propri interventi
socio pedagogici ed organizzativi, fatte salve le disposizioni in materia di politica
assistenziale, curativa e riabilitativa elaborate dalla USL competente ed espresse
attraverso il S.T.S.M..
Art. 8
LEnte dintesa con la USL competente e con il S.T.S.M. simpegna a
promuovere sul territorio iniziative Žnalizzate ad incrementare i momenti di
socializzazione e di crescita degli utenti, cioč il diritto allo studio, la
qualiŽcazione e riqualiŽcazione professionale, linserimento lavorativo e
abitativo.
Tale iniziative utilizzeranno le risorse sociali, economiche culturali del territorio in
funzione di programmi riabilitativi delle strutture alternative istituite.
Art. 9
Almeno 20 giorni prima della scadenza del previsto periodo di permanenza il S.T.S.M.,
fatte le dovute valutazioni, deve proporre la eventuale proroga, speciŽcandone i motivi e
dandone contestuale comunicazione alla USL che ha emesso limpegnativa.
LEnte deve notiŽcare alle UU.SS.LL. rispettivamente competenti per residenza
dellassistito e per ubicazione del servizio riabilitativo la dimissione dei singoli
assistiti nel termine di n. 5 giorni.
I trasferimenti da struttura a struttura e le variazioni nella forma di trattamento devono
essere preventivamente autorizzati dal S.T.S.M. a cui lutente appartiene per
residenza.
In caso di ricovero ospedaliero lEnte dovrą darne comunicazione entro 3 giorni
dalla data del ricovero ai SS.TT.SS.MM. interessati.
Art. 10
La USL potrą disporre in qualsiasi momento accertamenti e veriŽche in merito
allattuazione da parte dellEnte delle prestazioni erogate ai propri assistiti.
LEnte si impegna a fornire alle UU.SS.LL. i dati informativi previsti dalla
normativa vigente e dalla programmazione regionale.
Art. 11
Per assolvere ai compiti di cui in premessa LEnte dispone, per le diverse
strutture di intervento, delle strutture e degli organici di seguito indicati:
Struttura
1) Casa Alloggio di tipo A per n. 8/10 ospiti, con copertura per 24 ore di assistenza per
utenti di provenienza sia manicomiale sia territoriale abbisognevoli del massimo, livello
di protezione e di interventi di riabilitazione psico-sociale;
2) Casa Alloggio di tipo B per n. 8/10 ospiti, con copertura di 24 ore di assistenza per
utenti di provenienza sia manicomiale sia territoriale, abbisognerebbe prevalentemente di
interventi di riabilitazione psicosociale.
3) Casa Famiglia per n. 6 ospiti, con copertura per 12 ore di assistenza per utenti
relativamente autosufŽcienti sul piano psicosociale;
4) Gruppi appartamento per un massimo di n. 3 ospiti per appartamento, in fase di uscita
dal circuito psichiatrico riabilitativo;
5) Centro Terapeutico Territoriale per 15-25 utenti, Žnalizzato al reinserimento
socio-lavorativo degli stessi, al sostegno delle loro famiglie, alla promozione di
incontri di gruppi di famiglie, di utenti e del territorio.
Si prevede apertura giornaliera sia antimeridiana che pomeridiana.
Organico
- n. 13 unitą lavorative, di cui n. 6 educatori professionali, n. 6 collaboratori di
assistenza e n. 1 responsabile di struttura con qualiŽca di educatore professionale
coordinatore;
- n. 9 unitą lavorative, di cui n. 7 educatori professionali, n. 1 collaboratore di
assistenza e n. 1 responsabile di struttura con qualiŽca di educatore professionale
coordinatore;
- n. 4 unitą lavorative, di cui 3 educatori professionali e n. 1 responsabile di
struttura con qualiŽca di educatore professionale coordinatore;
- n. 1 educatore professionale per 1-2 gruppi appartamento; n. 2 educatori professionali
per 3 gruppi appartamento;
- n. 6 unitą lavorative di cui n. 4 educatori professionali, n. 1 collaboratore di
assistenza e n. 1 responsabile di struttura con qualiŽca di educatore professionale
coordinatore.
Leventuale attivazione di servizi quali mensa, lavanderia, ecc. puņ essere afŽdata
a Cooperative integrate.
Art. 12
In relazione a particolari esigenze dellutenza, per la realizzazione di programmi
terapeutici mirati e personalizzati ovvero in relazione allevolversi del processo
riabilitativo, lEnte adotta, previa autorizzazione del S.T.S.M. della USL, criteri
di žessibilitą e mobilitą nellutilizzo del personale nelle diverse strutture
riabilitative.
LEnte si impegna, altresģ, ad utilizzare, dintesa con la USL, in altra
struttura alternativa o comunque in attivitą riabilitative concordate con il S.T.S.M.
della USL il personale che in qualsiasi momento dovesse risultare esuberante.
Art. 13
LEnte attuerą nei confronti del personale dipendente di cui allarticolo 11
il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
per i lavoratori delle Cooperative Sociali e dellaccordo integrativo regionale di
categoria.
Per gli Enti non cooperativi il suddetto contratto si applica previa intesa con le OO.SS..
In mancanza della predetta intesa, si applica la normativa contrattuale vigente.
Le spese di tutto il personale che dovessero subire variazioni per leffetto
dellaumento dei vari elementi retributivi previsti dal contratto nazionale di
lavoro, di disposizioni legislative e comunque per effetto dellapplicazione
integrale delle norme contrattuali di lavoro, nonché le spese relative ai conseguenti
maggiori oneri rižessi che possono subire aumenti anche in dipendenza
dellincremento percentuale delle aliquote contributive, previdenziali ed
assicurative, saranno addebitate alla USL a decorrere dal mese successivo a quello in cui
sono maturate.
Per quanto riguarda eventuali istituti economici accessori la USL in sede di stipula della
convenzione concorderą con LEnte afŽdatario criteri ed oneri relativi.
Art. 14
La USL corrisponderą allEnte di gestione:
1) la somma annua relativa alla spesa per le competenze spettanti al personale, distinte
in emolumenti ed oneri rižessi, pari a L. ........................ (vedi allegato B);
2) la somma annua forfettaria di L. ........................ (vedi allegato B), relativa
alle spese per il funzionamento dei servizi generali delle strutture in convenzione
(arredi, attrezzature, attivitą ricreative e risocializzanti, riscaldamento, materiale
igienico, luce, viaggi, premi assicurativi per la responsabilitą civile di cui
allart. 20, manutenzione e riparazioni varie degli immobili e quantaltro
occorre per il funzionamento delle medesime strutture in convenzione);
3) la diaria giornaliera di L. ........................ (v. all.) per il vitto, calcolata
per ogni utente del circuito in rapporto al n. effettivo delle presenze mensili nelle
stesse;
4) la somma annua forfettaria di L. ........................ (v. all.), pari alla
percentuale calcolata nella misura del 7% delle voci di cui ai punti 1) 2) per le spese
generali e di amministrazione delle strutture riabilitative nel loro complesso.
Alla liquidazione delle contabilitą mensili provvede la USL, con periodicitą
trimestrale, fatta salva la possibilitą di acconti mensili.
Saranno riconosciuti interessi di mora per pagamenti effettuati oltre il termine di 90
giorni dalla presentazione della documentazione contabile, in misura non superiore al
tasso ufŽciale di sconto maggiorato di 3 punti.
Art. 15
LEnte si impegna:
a) ad inviare semestralmente alla USL la documentazione sugli interventi effettuati per
ogni singola struttura alternativa sui programmi elaborati dalle stesse nel periodo;
b) a trasmettere semestralmente e ogni qualvolta la USL lo richieda informazioni sui
progressi generali di ogni utente delle strutture protette;
c) a trasmettere mensilmente i prospetti delle presenze degli utenti;
Art. 16
Ogni variazione alla presente convenzione, che intervenga successivamente alla stipula,
deve essere comunicata ed accettata dalla USL.
Art. 17
Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalla USL per
iscritto e con Žssazione del termine di giorni 20 per le contro deduzioni e perché le
stesse siano rimosse pena la sospensione della convenzione.
Trascorso inutilmente il termine assegnato, la USL avvia la procedura di revoca della
convenzione, specie in presenza di:
a) modiŽca nella titolaritą della gestione dei servizi;
sub-concessione della convenzione; signiŽcative variazioni degli elementi strutturali
esposti nella premessa della presente convenzione;
b) deŽcienze ed irregolaritą nella conduzione dei servizi che pregiudichino il
raggiungimento delle Žnalitą di recupero funzionale e sociale dei servizi medesimi;
c) utilizzo dei posti - ospitalitą al di sotto dei 7 pazienti.
Art. 18
Il giudizio su eventuali controversie in merito allapplicazione della presente
convenzione č afŽdato ad un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale
amministrativo regionale o da un Magistrato da lui designato, con funzioni di Presidente,
da un rappresentante della USL , dal legale rappresentante dellEnte di gestione, da
un Dirigente regionale designato dallAssessore regionale della Sanitą, e da un
funzionario reg.le, designato dallAssessore regionale alla Sanitą, con funzione di
segretario.
Il giudizio č soggetto allimpugnativa per nullitą o per revocazione.
Art. 19
La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) ed entra in vigore il 1° giorno
del mese successivo a quello esecutivitą del provvedimento di recepimento della presente
convenzione.
Essa si intende rinnovata per uguale periodo qualora non venga disdetta da una delle parti
contraenti almeno 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, salvo quanto previsto dal precedente articolo 17.
Laggiornamento dei compensi sarą effettuato tra le parti contraenti secondo i dati
ufŽciali ISTAT allinizio del secondo e del terzo anno convenzionale e verterą
sulle spese di cui ai punti 2) e 3) dellarticolo 14.
Art. 20
La vigilanza sul funzionamento dellEnte viene esercitata dalla USL con
lausilio dei propri servizi ispettivi; ogni eventuale responsabilitą civile o
amministrativa per danni recati a terzi ed agli assistiti che possa comunque derivare
dallesercizio della gestione dei servizi resta a carico dellEnte di gestione.
Art. 21
Per quanto non previsto e disposto dal presente atto si fa espresso riferimento alle
vigenti leggi in materia.
Art. 22
Il presente atto redatto in bollo, sarą sottoposto, dopo la esecutivitą
dellatto deliberativo di recepimento della convenzione medesima alla registrazione
di rito a cura e spese della USL.
Allegato B
Art. 14
punto 1)
Tutti i costi dovranno in ogni caso essere analiticamente
documentati.