Regione Puglia
Assessorato Sanitą
Deliberazione della Giunta Regionale del 21-2-1994 n. 962.
“Delibera G.R. n. 3674 del 21-9-93: Schema tipo di convenzione
tra le UU.SS.LL. e gli Enti Gestori senza fini di lucro di strutture riabilitativa
dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti da minorazioni psichiche. Atto non soggetto a controllo”. Modifiche, norme transitorie e direttive.






L’anno 1994 addģ ventuno del mese di febbraio in Bari, nella Sala delle adunanze, si č riunita la Giunta Regionale,

OMISSIS

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore, riferisce:

Con deliberazione G.R. n. 3674 del 21-9-93 č stato approvato dalla Giunta Regionale lo schema-tipo di convenzione tra le UU.SS.LL. e gli Enti gestori senza Žni di lucro di strutture riabilitative dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti da minorazioni psichiche.
Peraltro, a seguito dell’approvazione del predetto provvedimento deliberativo sono pervenute da parte della FP/CGIL e dall’EPASSS richieste di modiŽca per quanto riguarda alcuni aspetti rilevanti dello schema-tipo ed in particolare quelli riguardanti la normativa contrattuale, nonché sollecitazioni volte ad incrementare alcuni punti relativi ai costi delle strutture riabilitative, ritenuti sottostimati rispetto alla spesa reale.
Si č ritenuto pertanto necessario un approfondimento che ha condotto da un lato a proporre la modiŽca di alcuni punti dello schema-tipo, dall’altro a rendere opportuna la predisposizione di una circolare esplicativa recante direttive ed istituzioni tese a facilitare una esecuzione degli adempimenti uniforme su tutto il territorio regionale ed a dirimere le questioni inevitabilmente connesse allo stesso momento transitorio.
Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno illustrare e proporre le seguenti modiŽche allo schema-tipo approvato con deliberazione G.R. n. 3674/93:
1) nelle premesse:
- dopo il quarto capoverso occorre aggiungere “che in sede di prima applicazione dello schema-tipo di convenzione si deve tendere a garantire la continuitą terapeutica, intesa come tutela del rapporto tra utente e operatore”. Tanto al Žne di consentire l’applicazione dello schema-tipo nel rispetto della continuitą terapeutica e per la valorizzazione delle esperienze di riabilitazione psichiatrica sinora condotte con positivi risultati dagli Enti che attualmente gestiscono le strutture esistenti nello spirito di deistituzionalizzazione voluto dalla legge n. 180/78 e della stessa legge n. 833/78;
- al sesto capoverso, nella sanatoria dei Centri Terapeutici Territoriali esistenti alla data del 31-12-92, va fatta menzione, oltre che dei Centri attivati, d’intesa col DSM, anche dei Centri solo autorizzati alla stessa data con formale atto deliberativo della USL. Tanto allo scopo di fare degli stessi Centri Terapeutici Territoriali una rilevazione completa e soprattutto corrispondente all’attuale rilevazione dell’esistente;
2) all’articolo 11, laddove si descrive la casa alloggio di tipo B, per quanto riguarda la struttura, va indicato che la stessa č per numero 8/10 ospiti (e non per 10 ospiti), in analogia a quanto indicato per la Casa alloggio di tipo A.Per la stessa struttura, il numero di unitą lavorative resta invariato (n.9), ma si č ritenuto pił opportuno, per rispondere in maniera pił adeguata alle esigenze; prevalentemente di tipo riabilitativo, di detta struttura, ridurre ad una sola unitą il numero dei collaboratori di assistenza, elevando viceversa il numero degli Educatori professionali da 6 a 7, oltre al Responsabile della struttura.
Per quanto riguarda il Centro Terapeutico Territoriale, č stato segnalato che - attesa la necessitą di garantire l’apertura giornaliera anche pomeridiana
- il numero di operatori previsto (n.5) risulta insufŽciente e si č ritenuto, pertanto, necessario elevare il numero complessivo delle unitą di personale a 6, lasciando invariato il numero degli Educatori professionali, ma aggiungendo n. 1 Collaboratore di assistenza per soddisfare le diverse esigenze di conduzione quotidiana delle struttura;
3) all’articolo 13 si prevede l’applicazione del C.C.N.L. per i lavoratori delle Cooperative Sociali e dell’Accordo integrativo regionale di categoria.
A tale riguardo gli Enti non cooperativi hanno sollevato alcune perplessitą relative all’applicazione di tale contratto.
Poiché si ritiene opportuno ribadire il ricorso ad un unico contratto e che peraltro il contratto di lavoro delle Cooperative Sociali appare, alla luce della vigente normativa in materia, il pił confacente al settore della riabilitazione psichiatrica, si ritiene comunque di dover introdurre, in aggiunta, alcune indicazioni ed in particolare la previsione per gli Enti non cooperativi, di accettazione del contratto mediante intesa con le OO.SS., o, in mancanza di accettazione, l’applicazione della normativa contrattuale vigente (Sanitą, Enti Locali, ecc...).
InŽne č parso opportuno aggiungere allo stesso articolo un comma che subordini a intese della USL con l’Ente la possibilitą di prevedere il ricorso al lavoro straordinario, attesa la necessitą di contenere anche in questo caso la spesa rinveniente dall’applicazione dello schema-tipo;
4) all’articolo 17, in considerazione che si deve evitare un sottoutilizzo delle strutture riabilitative, per quanto riguarda il numero di posti/ospitalitą disponibili, č stato ritenuto di inserire, tra le cause che possono provocare l’attivazione della procedura di revoca della convenzione, l’utilizzo dei posti/ospitalitą al di sotto dei 7 pazienti;
5) nell’articolo 18, che disciplina i giudizi su eventuali controversie in merito all’applicazione dello schema-tipo, č stato ritenuto opportuno aggiungere alla composizione del Collegio Arbitrale un Dirigente regionale designato dall’Assessore Regionale alla Sanitą, e un Funzionario regionale, designato dall’Assessore Regionale alla Sanitą, quale Segretario;
6) nel prospetto Allegato B), previsto dall’articolo 14, a seguito delle richieste di incremento dei costi relativi al punto 2) (costi relativi alle spese per il funzionamento dei servizi generali delle strutture in convenzione), debitamente documentate con i prospetti di spesa presentati dagli Enti gestori (EPASSS e Lega Cooperative), si č ritenuto opportuno rideŽnire detti costi di funzionamento, incrementandone i livelli solo per quanto riguarda la Casa alloggio di tipo, la Casa alloggio di tipo B e il Centro Terapeutico Territoriale (che salgono rispettivamente da L. 45.000.000 a L. 53.000.000, da L. 40.000.000 a L. 53.000.000, da L. 70.000.000 a L. 80.000.000), lasciando a parte i costi dei canoni di locazione di immobili, in quanto gli stessi possono oscillare verso l’alto, in relazione ai maggiori costi del mercato immobiliare delle grandi cittą, o verso il basso (se, come č auspicabile, si rendono disponibili, a titolo gratuito, locali di proprietą pubblica).
I predetti costi di locazione degli immobili, pertanto, saranno rimborsati dalla USL successivamente alla stipula del contratto da parte dell’Ente convenzionato, salvo il caso, ovviamente, che la USL metta a disposizione dell’Ente gestore i locali a titolo gratuito.
In ogni caso, tutti i costi dovranno essere analiticamente documentati.
InŽne, anche contestualmente alla previsione di cui al punto C) dell’articolo 17, in caso di utilizzo dei posti ospitalitą della struttura al di sotto dei massimi indicati all’art. 11, occorre prevedere che gli stessi costi di cui al punto 2) vengano ridotti proporzionalmente.
In relazione agli incrementi dei costi di cui al punto 2) sopra evidenziati, il costo complessivo annuo sale rispettivamente a L. 693.000.000 per la Casa alloggio di tipo A, a L. 523.000.000 per la Casa alloggio di tipo B, a L. 331.000.000 per il Centro Terapeutico Territoriale, fatte salve le eventuali variazioni/oscillazioni preventivate sia in ordine alle spese di locazione degli immobili, sia all’applicazione integrale delle normative contrattuali vigenti.
Si ritiene necessario, altresģ, fornire alle UU.SS.LL. ed agli Enti interessati indicazioni e direttive volte ad una pił agevole applicazione dello schema-tipo nell’attuale fase di transitorietą dal vecchio al nuovo regime convenzionale, rese esplicite mediante la circolare esplicativa allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante ed essenziale.
Inoltre al Žne di evitare interruzioni nell’erogazione dell’assistenza, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente a sanatoria le convenzioni in atto nelle UU.SS.LL. BA/1 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 16 sino alla nuova stipula, che dovrą essere effettuata entro giorni 90 dalla data di esecutivitą del presente atto deliberativo.
In ogni caso la spesa derivante dall’applicazione dello schema-tipo non dovrą essere superiore, nel corrente esercizio Žnanziario, alla spesa sostenuta nel 1993 per l’assistenza psichiatrica riabilitativa.


LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione dell’Assessore alla sanitą;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia, che ne attestano la conformitą alla legge vigente;
- a voti unanimi e palesi

DELIBERA


1) di dare atto che lo schema-tipo di convenzione tra le UU.SS.LL. e gli Enti gestori di strutture psichiatriche riabilitative, approvato con deliberazione G.R. n. 3674 del 21-9-93, fermo restando tutto quanto previsto dalla deliberazione n. 3674/93 innanzi citata, viene modiŽcato, per i motivi esposti in narrativa, e che il nuovo testo č allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui forma parte integrante ed essenziale;
2) di approvare la circolare esplicativa allegata al presente provvedimento (Allegato B), di cui forma integrante ed essenziale, recante indicazioni e direttive rivolte alle UU.SS.LL. ed agli Enti interessati per una pił agevole applicazione dello schema-tipo nell’attuale fase di transitorietą dal vecchio al nuovo regime convenzionale;
3) di prorogare a sanatoria, al Žne di evitare interruzioni nell’erogazione dell’assistenza, le convenzioni in atto nelle UU.SS.LL. BA/1 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 16 sino alla nuova stipula, che dovrą essere effettuata entro gg. 90 dalla data di esecutivitą del presente atto deliberativo;
- di dichiarare l’atto non soggetto al controllo ai sensi del D.L. n. 40/93.




Allegato A



Schema di convenzione tra le UU.SS.LL. e gli Enti gestori senza Žni di lucro
di strutture riabilitative dei soggetti portatori di disagio psichico
e/o affetti da minorazioni psichiche.


La Unitą Sanitaria Locale nella persona dell’Amministratore Straordinario e L’Ente, Associazione o Cooperativa con sede in nella persona del suo legale rappresentante, Sig. ................................................
Premesso
- che le attivitą riabilitative e risocializzanti sono svolte e coordinate dai Dipartimenti di Salute Mentale, che per il loro espletamento possono avvalersi, in convenzione, di Enti Associazioni senza Žni di lucro e Cooperative Sociali e loro consorzi, con indicazioni, modalitą e criteri previsti dalla normativa statale e regionale in materia di salute mentale;
- che dette attivitą riabilitative e risocializzanti sono volte al recupero funzionale e sociale del disagiato psichico, con l’obiettivo Žnale dell’allontanamento dell’utente dal circuito psichiatrico, della dimissione dei cittadini ancora degenti negli Ospedali psichiatrici sģ da operare il superamento del c.d. “residuo manicomiale” e comunque il raggiungimento della piena autosufŽcienza;
- che la riabilitazione psicosociale si avvale di strutture riabilitative integrate ed interagenti come previsto nell’articolo 11 della presente convenzione;
- che le predette strutture riabilitative sono omogeneamente distribuite su tutto il territorio regionale in modo da assicurare risposte tipologicamente diversiŽcate ai bisogni psichiatrici dell’utenza, in particolare per quanto riguarda le patologie gravi, di provenienza sia manicomiale che territoriale;
- che in sede di prima applicazione dello schema-tipo di convenzione si deve tendere a garantire la continuitą terapeutica, intesa come tutela del rapporto utente-operatore:
- che le strutture alternative descritte esisteranno nei locali di volta in volta individuati e messi a disposizione dagli Enti Locali competenti o da (Cooperativa, Enti o Associazioni);
- che le attivitą riabilitative presso i Centri Terapeutici Territoriali sono svolte direttamente dal Servizio Territoriale del Dipartimento di Salute Mentale (S.T.S.M.), fatte salve le strutture semiresidenziali (C.T.T.) attivate, d’intesa col D.S.M. e/o autorizzate con formale atto deliberativo al 31 - 12 - 1992, che vanno valorizzate e rafforzate, Žno a quando il Servizio Pubblico, nell’ambito di una politica generale di gestione diretta dei servizi, sarą nella condizione di gestirle direttamente;
- che la convenzione, al Žne di una utilizzazione integrata e žessibile delle risorse, si estende di norma ad una rete assistenziale riabilitativa residenziale nel suo complesso, ma puņ essere stipulata per singole strutture, in via transitoria, con la necessaria previsione dell’attivazione graduale delle altre strutture di rete residenziale, applicando criteri di žessibilitą e mobilitą dell’utilizzazione del personale in relazione all’evolversi del processo riabilitativo;
- che alla stipula della convenzione procede la USL nel cui ambito territoriale risiede la struttura, con efŽcacia estensibile a tutte le UU.SS.LL. del territorio regionale che intendano usufruire del servizio medesimo;
- che il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. del ha proceduto al riconoscimento della (Cooperativa, Ente o Associazione) ai sensi
Stipulano e convengono:


Art. 1

Nell’ambito della programmazione regionale, la USL ........................ si avvale dei servizi riabilitativi attivati dall’Ente per la riabilitazione e la risocializzazione dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti da minorazioni psichiche dipendenti da qualunque causa e di qualunque etą.


Art. 2

L’inserimento nelle strutture contemplate dalla presente convenzione č proposto, nel rispetto della dignitą e della libertą di scelta dell’interessato, dal servizio Territoriale di Salute Mentale (S.T.S.M.) delle USL a cui l’utente appartiene per residenza secondo le modalitą previste dalla programmazione regionale.
L’inserimento nelle predette strutture degli utenti residenti nell’ambito territoriale di altre UU.SS.LL. č subordinato al nulla-osta del S.T.S.M. ove ha sede la struttura convenzionata.
La proposta di inserimento, in ogni caso, deve recare le motivazioni psicosociali che danno luogo alla richiesta, nonché l’indicazione dell’anamnesi e della diagnosi, la forma di trattamento, il progetto riabilitativo concordato con S.T.S.M. di residenza dell’utente, il presumibile periodo di permanenza nella struttura.


Art. 3

L’Ente, accertata la regolaritą della proposta, accoglie il soggetto dandone comunicazione nel termine di dieci giorni al S.T.S.M. della USL e a quello di residenza dell’utente, nel caso di residenza dello stesso nell’ambito territoriale di altra USL.


Art. 4

I principi informativi delle attivitą del Servizio presso le strutture socio-assistenziali-riabilitative non potranno essere in contrasto con le disposizioni di legge in materia e, comunque, con quelle del S.T.S.M..
Nello stesso modo i criteri informativi della vita che nelle stesse strutture saranno elaborati dagli utenti, assistiti dagli operatori del Servizio, nulla ostante il S.T.S.M. e in salvaguardia della dinamica di gruppo.


Art. 5

Il S.T.S.M., in conformitą alle vigenti leggi, tutela a mezzo dell’equipe competente per territorio, la salute mentale degli utenti delle strutture, garantendone l’assistenza sanitaria e psichiatrica e stabilisce con gli operatori dell’Ente un rapporto di integrazione e cooperazione nella programmazione delle attivitą, nel rispetto delle diverse funzioni degli Enti e della libertą di scelta degli utenti.
Il S.T.S.M. e l’Ente provvederanno a veriŽcare almeno una volta al mese sullo stato di attuazione dei programmi individuali e sulla programmazione generale.


Art. 6

La programmazione generale delle attivitą di ogni struttura e quella personalizzata per ogni utente sarą elaborata e deŽnita in compartecipazione tra Ente, S.T.S.M. e utenti delle strutture, sotto la responsabilitą del S.T.S.M.
Gli utenti stessi saranno sollecitati ad esprimere i propri bisogni individuali e a ricercare nel gruppo le soluzioni adeguate ai propri bisogni personali.


Art. 7

L’Ente assume la piena e completa responsabilitą in ordine ai propri interventi socio pedagogici ed organizzativi, fatte salve le disposizioni in materia di politica assistenziale, curativa e riabilitativa elaborate dalla USL competente ed espresse attraverso il S.T.S.M..


Art. 8

L’Ente d’intesa con la USL competente e con il S.T.S.M. s’impegna a promuovere sul territorio iniziative Žnalizzate ad incrementare i momenti di socializzazione e di crescita degli utenti, cioč il diritto allo studio, la qualiŽcazione e riqualiŽcazione professionale, l’inserimento lavorativo e abitativo.
Tale iniziative utilizzeranno le risorse sociali, economiche culturali del territorio in funzione di programmi riabilitativi delle strutture alternative istituite.


Art. 9

Almeno 20 giorni prima della scadenza del previsto periodo di permanenza il S.T.S.M., fatte le dovute valutazioni, deve proporre la eventuale proroga, speciŽcandone i motivi e dandone contestuale comunicazione alla USL che ha emesso l’impegnativa.
L’Ente deve notiŽcare alle UU.SS.LL. rispettivamente competenti per residenza dell’assistito e per ubicazione del servizio riabilitativo la dimissione dei singoli assistiti nel termine di n. 5 giorni.
I trasferimenti da struttura a struttura e le variazioni nella forma di trattamento devono essere preventivamente autorizzati dal S.T.S.M. a cui l’utente appartiene per residenza.
In caso di ricovero ospedaliero l’Ente dovrą darne comunicazione entro 3 giorni dalla data del ricovero ai SS.TT.SS.MM. interessati.


Art. 10

La USL potrą disporre in qualsiasi momento accertamenti e veriŽche in merito all’attuazione da parte dell’Ente delle prestazioni erogate ai propri assistiti.
L’Ente si impegna a fornire alle UU.SS.LL. i dati informativi previsti dalla normativa vigente e dalla programmazione regionale.


Art. 11

Per assolvere ai compiti di cui in premessa L’Ente dispone, per le diverse strutture di intervento, delle strutture e degli organici di seguito indicati:

Struttura
1) Casa Alloggio di tipo A per n. 8/10 ospiti, con copertura per 24 ore di assistenza per utenti di provenienza sia manicomiale sia territoriale abbisognevoli del massimo, livello di protezione e di interventi di riabilitazione psico-sociale;
2) Casa Alloggio di tipo B per n. 8/10 ospiti, con copertura di 24 ore di assistenza per utenti di provenienza sia manicomiale sia territoriale, abbisognerebbe prevalentemente di interventi di riabilitazione psicosociale.
3) Casa Famiglia per n. 6 ospiti, con copertura per 12 ore di assistenza per utenti relativamente autosufŽcienti sul piano psicosociale;
4) Gruppi appartamento per un massimo di n. 3 ospiti per appartamento, in fase di uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo;
5) Centro Terapeutico Territoriale per 15-25 utenti, Žnalizzato al reinserimento socio-lavorativo degli stessi, al sostegno delle loro famiglie, alla promozione di incontri di gruppi di famiglie, di utenti e del territorio.

Si prevede apertura giornaliera sia antimeridiana che pomeridiana.

Organico
- n. 13 unitą lavorative, di cui n. 6 educatori professionali, n. 6 collaboratori di assistenza e n. 1 responsabile di struttura con qualiŽca di educatore professionale coordinatore;
- n. 9 unitą lavorative, di cui n. 7 educatori professionali, n. 1 collaboratore di assistenza e n. 1 responsabile di struttura con qualiŽca di educatore professionale coordinatore;
- n. 4 unitą lavorative, di cui 3 educatori professionali e n. 1 responsabile di struttura con qualiŽca di educatore professionale coordinatore;
- n. 1 educatore professionale per 1-2 gruppi appartamento; n. 2 educatori professionali per 3 gruppi appartamento;
- n. 6 unitą lavorative di cui n. 4 educatori professionali, n. 1 collaboratore di assistenza e n. 1 responsabile di struttura con qualiŽca di educatore professionale coordinatore.

L’eventuale attivazione di servizi quali mensa, lavanderia, ecc. puņ essere afŽdata a Cooperative integrate.


Art. 12

In relazione a particolari esigenze dell’utenza, per la realizzazione di programmi terapeutici mirati e personalizzati ovvero in relazione all’evolversi del processo riabilitativo, l’Ente adotta, previa autorizzazione del S.T.S.M. della USL, criteri di žessibilitą e mobilitą nell’utilizzo del personale nelle diverse strutture riabilitative.
L’Ente si impegna, altresģ, ad utilizzare, d’intesa con la USL, in altra struttura alternativa o comunque in attivitą riabilitative concordate con il S.T.S.M. della USL il personale che in qualsiasi momento dovesse risultare esuberante.


Art. 13

L’Ente attuerą nei confronti del personale dipendente di cui all’articolo 11 il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle Cooperative Sociali e dell’accordo integrativo regionale di categoria.
Per gli Enti non cooperativi il suddetto contratto si applica previa intesa con le OO.SS..
In mancanza della predetta intesa, si applica la normativa contrattuale vigente.
Le spese di tutto il personale che dovessero subire variazioni per l’effetto dell’aumento dei vari elementi retributivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, di disposizioni legislative e comunque per effetto dell’applicazione integrale delle norme contrattuali di lavoro, nonché le spese relative ai conseguenti maggiori oneri rižessi che possono subire aumenti anche in dipendenza dell’incremento percentuale delle aliquote contributive, previdenziali ed assicurative, saranno addebitate alla USL a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono maturate.
Per quanto riguarda eventuali istituti economici accessori la USL in sede di stipula della convenzione concorderą con L’Ente afŽdatario criteri ed oneri relativi.


Art. 14

La USL corrisponderą all’Ente di gestione:

1) la somma annua relativa alla spesa per le competenze spettanti al personale, distinte in emolumenti ed oneri rižessi, pari a L. ........................ (vedi allegato B);
2) la somma annua forfettaria di L. ........................ (vedi allegato B), relativa alle spese per il funzionamento dei servizi generali delle strutture in convenzione (arredi, attrezzature, attivitą ricreative e risocializzanti, riscaldamento, materiale igienico, luce, viaggi, premi assicurativi per la responsabilitą civile di cui all’art. 20, manutenzione e riparazioni varie degli immobili e quant’altro occorre per il funzionamento delle medesime strutture in convenzione);
3) la diaria giornaliera di L. ........................ (v. all.) per il vitto, calcolata per ogni utente del circuito in rapporto al n. effettivo delle presenze mensili nelle stesse;
4) la somma annua forfettaria di L. ........................ (v. all.), pari alla percentuale calcolata nella misura del 7% delle voci di cui ai punti 1) 2) per le spese generali e di amministrazione delle strutture riabilitative nel loro complesso.
Alla liquidazione delle contabilitą mensili provvede la USL, con periodicitą trimestrale, fatta salva la possibilitą di acconti mensili.
Saranno riconosciuti interessi di mora per pagamenti effettuati oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione della documentazione contabile, in misura non superiore al tasso ufŽciale di sconto maggiorato di 3 punti.


Art. 15

L’Ente si impegna:
a) ad inviare semestralmente alla USL la documentazione sugli interventi effettuati per ogni singola struttura alternativa sui programmi elaborati dalle stesse nel periodo;
b) a trasmettere semestralmente e ogni qualvolta la USL lo richieda informazioni sui progressi generali di ogni utente delle strutture protette;
c) a trasmettere mensilmente i prospetti delle presenze degli utenti;


Art. 16

Ogni variazione alla presente convenzione, che intervenga successivamente alla stipula, deve essere comunicata ed accettata dalla USL.


Art. 17

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalla USL per iscritto e con Žssazione del termine di giorni 20 per le contro deduzioni e perché le stesse siano rimosse pena la sospensione della convenzione.
Trascorso inutilmente il termine assegnato, la USL avvia la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di:
a) modiŽca nella titolaritą della gestione dei servizi;
sub-concessione della convenzione; signiŽcative variazioni degli elementi strutturali esposti nella premessa della presente convenzione;
b) deŽcienze ed irregolaritą nella conduzione dei servizi che pregiudichino il raggiungimento delle Žnalitą di recupero funzionale e sociale dei servizi medesimi;
c) utilizzo dei posti - ospitalitą al di sotto dei 7 pazienti.


Art. 18

Il giudizio su eventuali controversie in merito all’applicazione della presente convenzione č afŽdato ad un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale o da un Magistrato da lui designato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della USL , dal legale rappresentante dell’Ente di gestione, da un Dirigente regionale designato dall’Assessore regionale della Sanitą, e da un funzionario reg.le, designato dall’Assessore regionale alla Sanitą, con funzione di segretario.
Il giudizio č soggetto all’impugnativa per nullitą o per revocazione.


Art. 19

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) ed entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello esecutivitą del provvedimento di recepimento della presente convenzione.
Essa si intende rinnovata per uguale periodo qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti almeno 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dal precedente articolo 17.
L’aggiornamento dei compensi sarą effettuato tra le parti contraenti secondo i dati ufŽciali ISTAT all’inizio del secondo e del terzo anno convenzionale e verterą sulle spese di cui ai punti 2) e 3) dell’articolo 14.


Art. 20

La vigilanza sul funzionamento dell’Ente viene esercitata dalla USL con l’ausilio dei propri servizi ispettivi; ogni eventuale responsabilitą civile o amministrativa per danni recati a terzi ed agli assistiti che possa comunque derivare dall’esercizio della gestione dei servizi resta a carico dell’Ente di gestione.


Art. 21

Per quanto non previsto e disposto dal presente atto si fa espresso riferimento alle vigenti leggi in materia.


Art. 22

Il presente atto redatto in bollo, sarą sottoposto, dopo la esecutivitą dell’atto deliberativo di recepimento della convenzione medesima alla registrazione di rito a cura e spese della USL.



Allegato B


Art. 14


punto 1)

Casa alloggio tipo A L. 562.000.000
Casa alloggio tipo B L. 402.000.000
Casa famiglia L. 184.000.000
1-2 gruppi appartamento L. 46.000.000
3 gruppi appartamento L. 92.000.000
Centro Terapeutico Territoriale L. 230.000.000

punto 2)

Casa alloggio tipo A L. 53.000.000
Casa alloggio tipo B L. 53.000.000
Casa famiglia L. 35.000.000
1-2 gruppi appartamento L. 35.000.000
3 gruppi appartamento L. 50.000.000
Centro Terapeutico Terr.le L. 80.000.000

punto 3)

Casa alloggio tipo A L. 36.500.000
Casa alloggio tipo B L. 36.500.000
Casa famiglia L. 21.900.000
1-2 gruppi appartamento L. 21.900.000

punto 4)
Casa alloggio tipo A L. 44.000.000
Casa alloggio tipo B L. 32.000.000
Casa famiglia L. 15.000.000
Centro Terapeutico Terr.le L. 21.000.000

Costo complessivo annuo di ogni struttura

Casa alloggio tipo A) L. 693.000.000
Casa alloggio tipo B) L. 523.000.000
Casa famiglia L. 256.000.000
n.1 Gruppo appartamento L. 75.000.000
n.2 Gruppi appartamento L. 102.000.000
n.3 Gruppi appartamento L. 175.000.000
Centro Terapeutico Terr.le L. 331.000.000

N.B. I costi relativi alle locazioni degli immobili, non compresi negli importi di cui al punto 2), saranno rimborsati dalla USL successivamente alla stipula del contratto da parte dell’Ente convenzionato, salvo il caso che la USL metta a disposizione dell’Ente gestore i locali a titolo gratuito.
I costi di cui al punto 2) verranno proporzionalmente ridotti in caso di utilizzo dei posti-ospitalitą al di sotto dei massimi di cui all’art. 11.

Tutti i costi dovranno in ogni caso essere analiticamente documentati.