Regione Puglia - Assessorato alla Sanitą
Circolare su “Schema-tipo di convenzione tra le UU.SS.LL. e gli Enti gestori senza fine di lucro di strutture riabilitative dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti da minorazioni psichiche; modiŽche, norme transitorie e direttive”.






Nel Bollettino della Regione Puglia n. 129 suppl. del 29-9-93 č stata pubblicata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3674 del 21-9-93, esecutiva concernente lo Schema tipo di convenzione tra le UU.SS.LL. e gli Enti gestori senza Žne di lucro di strutture riabilitative dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti da minorazioni psichiche.
1. La necessitą di emanare uno schema-tipo di convenzione per il settore della riabilitazione psichiatrica č nata dall’esigenza di proporre una regolamentazione unica per tutto il territorio regionale, allo scopo di dare una disciplina omogenea alle situazioni diversiŽcate sia sul piano dell’offerta qualitativa e quantitativa dei servizi, sia sul piano dei costi.
Peraltro, a seguito dell’approvazione del predetto provvedimento deliberativo sono pervenute da parte della FP/CGIL e dall’EPASSS richieste di modiŽca per quanto riguarda alcuni aspetti rilevanti dello schema-tipo ed in particolare quelli riguardanti la normativa contrattuale, nonché sollecitazioni volte ad incrementare alcuni punti relativi ai costi delle strutture riabilitative, ritenuti sottostimati rispetto alla spesa reale.
Si č ritenuto pertanto necessario un approfondimento che ha condotto da un lato a proporre la modiŽca di alcuni punti dello schema-tipo, dall’altro a rendere opportuno la predisposizione della presente circolare esplicativa recante direttive ed istruzioni tese a facilitare una esecuzione degli adempimenti uniforme su tutto il territorio regionale ed a dirimere le questioni inevitabilmente connesse allo stesso momento transitorio.
In via preliminare, comunque, va sottolineato che le strutture riabilitative gestite dal Privato Sociale offrono solo una, sia pur insostituibile, risposta ai bisogni diversiŽcati di riabilitazione dell’utenza.
Spetta alla programmazione regionale l’individuazione delle iniziative e delle attivitą Žnalizzate al reinserimento e alla riabilitazione, che vanno preferibilmente ricondotte alla gestione diretta del servizio pubblico.
La possibilitą della riposta puramente abitativa (vedi alberghi o pensioni), č da utilizzare, in via provvisoria e per un periodo in ogni caso non superiore a sei mesi, nelle more del reperimento di un alloggio, all’interno di un progetto terapeutico-riabilitativo elaborato dal D.M.S.
Va inoltre precisato che detto schema-tipo lascia fuori dell’ambito previsto e regolamentato strutture che, trovandosi al conŽne con un altro tipo di assistenza (es. Assistenza agli anziani o per handicap psico-Žsico), richiedono un approfondimento della disciplina in forma integrata con altri settori di intervento regionale.
Č stato anche opportuno, almeno per ora, rinviare a una fase successiva la regolamentazione delle comunitą protette, anche in attesa delle linee ministeriali sulla materia, gią recentemente preannunciate.
In sostanza lo schema-tipo, nella sua ultima stesura, costituisce utile, anzi imprescindibile strumento per disciplinare sia le attivitą delle strutture riabilitative gią operanti, sia da attivare nell’ambito del programma annuo regionale di potenziamento dei servizi e delle strutture territoriali di tutela della salute mentale, a cui vanno ricondotti i contenuti dell’attivitą locale, fatti salvi gli indirizzi della programmazione regionale.
Per contro, in taluni casi e situazioni riconducibili solo parzialmente alle ipotesi disciplinate dallo schema-tipo (vedi ad es. strutture a gestione mista ovvero esperienze riabilitative in atto di riconosciuta validitą, non corrispondenti totalmente alle tipologie individuate dallo schema-tipo), lo stesso viene proposto come modello di riferimento in senso generale, al quale adeguarsi per gli aspetti, anche parziali, di possibile applicazione.
I contenuti basilari della convenzione-tipo sono esplicitati in premessa e possono brevemente cosģ sintetizzarsi:
a) I soggetti destinatari delle prestazioni sono tutti i cittadini portatori di disagio psichico e/o affetti da minorazioni psichiche, con l’obiettivo Žnale, laddove č possibile, del raggiungimento della piena autosufŽcienza degli stessi e del superamento del cd. “residuo manicomiale”;
b) Il Servizio Pubblico č titolare della gestione diretta delle attivitą; nondimeno puņ avvalersi in convenzione, per quel che concerne la gestione delle strutture residenziali e dei Centri Terapeutici Territoriali gią attivati d’intesa con i DD.SS.MM. e/o autorizzati al 31-12-92, di Enti e Associazione senza Žne di lucro, Cooperative Sociali e loro consorzi nel rispetto delle norme di cui alla legge Žnanziaria 1994 in materia di contratti pubblici (art. 61. 24-12-93 n. 537);
c) la convenzione, al Žne di una utilizzazione žessibile ed ottimale delle risorse, si estende di norma ad una rete assistenziale riabilitativa residenziale nel suo complesso, ma puņ essere stipulata, in via transitoria, ed eccezionale per singole strutture.
I ventidue articoli di cui si compone lo schema-tipo regolamentano, quindi, le modalitą di inserimento e di dimissione dell’utenza (artt. 2; 3; 9), responsabilitą ed ambiti d’intervento del Servizio Pubblico e del Privato Sociale (artt. 4; 5; 6; 7; 8) la tipologia delle strutture e gli standards di personale (art. 11), la mobilitą del personale (art. 12), il trattamento giuridico e economico del personale (art. 13), i costi di gestione delle strutture (art. 14), le procedure in caso di inadempienza (art. 17), le controversie (art. 18), la durata della convenzione (art. 19), i controlli e la vigilanza (artt. 10; 15; 20).
In attesa dell’approvazione del D.D.L. “Regolamento dei DD.SS.MM. della Regione Puglia”, l’adempimento connesso al riconoscimento dell’Ente, cosģ come disposto dall’art. 11 del D.D.L., č da rinviare al momento dell’entrata in vigore del Regolamento Reg.le medesimo.
Le UU.SS.LL. devono porre, nelle more, precipua attenzione alle Žnalitą dichiarate dall’Ente gestore nello Statuto, che dovranno essere coerenti con la normativa nazionale e regionale in materia sanitaria, e all’assenza di scopi di lucro.
3. Si ritiene, peraltro, in questa prima fase di applicazione della convenzione-tipo regionale, di dover impartire le seguenti direttive ed istruzioni tese a facilitare una esecuzione degli adempimenti uniforme su tutto il territorio regionale ed a dirimere i nodi problematici inevitabilmente connessi allo stesso momento transitorio:
a) La continuitą terapeutica va intesa come tutela del rapporto utente-operatore, valorizzando le esperienze condotte nell’ultimo decennio in applicazione della riforma psichiatrica.
Pertanto le UU.SS.LL., pur dovendo procedere, nel rispetto della legge, ad aggiudicare la gestione delle strutture gią attivate ed afŽdate in convenzione al Privato Sociale adottando le procedure di afŽdamento normativamente previste, non puņ non tener conto dell’esigenza sopra richiamata, per cui si suggerisce l’opportunitą che le deliberazioni di indizione di gara prevedano un punteggio aggiuntivo in favore degli Enti che attualmente gestiscono il Servizio e che hanno dato buona prova di professionalitą nel settore;
b) per quanto riguarda le strutture di riabilitazione psichiatrica gią funzionanti, di cui le UU.SS.LL. si avvalgono dietro corresponsione di retta, si invitano le stesse ad adeguare i propri standards organizzativi di personale e qualitą delle prestazioni agli standards previsti dallo schema-tipo di convenzione, al Žne anche di favorire la transizione dal regime di retta al regime convenzionale; resta inteso che, nelle more, le UU.SS.LL. sono tenute a corrispondere, senza interruzioni le rette dovute al Žne di garantire la continuitą terapeutica delle prestazioni;
c) analogamente, per quanto concerne le strutture da attivare, sempre e comunque nell’ambito della programmazione annua regionale di potenziamento dei servizi psichiatrici, le UU.SS.LL. provvedono all’aggiudicazione dell’appalto tramite pubblica gara, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di contratti, riservando particolare attenzione ai requisiti professionali del personale e richiedendo, preferibilmente, esperienza biennale maturata nel settore per quel che riguarda almeno il 50% delle unitą lavorative che compongono il gruppo operativo.
Nell’attuale fase transitoria č necessario che codeste UU.SS.LL. tengano conto, inoltre, di quanto segue:
- In alcuni casi possono veriŽcarsi esuberi di risorse (personale, strutture, ecc.) conseguenti all’adozione dei nuovi standards.
Al Žne di ottimizzare la spesa, la USL procederą, alla riorganizzazione dei servizi da afŽdare in gestione, tenuto conto delle esigenze maturate dall’utenza in carico e dei bisogni pił generali del territorio regionale, in particolare della carenza a livello regionale di strutture residenziali per pazienti gravi (es. in presenza di utenti di struttura riabilitativa residenziale che hanno raggiunto livelli diversi di autonomia - casa alloggio si trasforma in casa alloggio + casa famiglia in modo da favorire il passaggio dell’utenza da struttura pił protetta ad altre meno protette, rendendo, al contempo, liberi posti-ospitalitą per pazienti pił gravi anche provenienti da altre zone del territorio).
Il personale in esubero, anche amministrativo, in relazione alle necessitą derivanti dalla riorganizzazione, potrą essere riconvertito e riutilizzato, nell’ambito della rete dei servizi riabilitativi da afŽdare in gestione, secondo gli standards di personale Žssati dalla convenzione tipo, previ opportuni corsi di riqualiŽcazione.
- Poiché la Regione Puglia non ha ancora istituito i corsi biennali per Educatori professionali, di cui al D.M. 10-2-84, che ha identiŽcato i proŽli professionali delle Žgure nuove atipiche, sorgono indubbiamente allo stato, e nelle more dell’attivazione dei corsi in parola, problemi di reperimento di questa Žgura professionale.
Si ribadisce, pertanto, che, in presenza di tali deŽcienze, il Privato Sociale puņ utilizzare in qualitą di educatori anche unitą di personale dotate di titoli professionali afŽni o equivalenti (Laurea in Discipline Umanistiche, Diploma di Assistente Sociale, Diploma di Educatore) e che possono dimostrare di possedere esperienza almeno biennale nel settore dei servizi psichiatrici.
Per quanto concerne le unitą di personale in forza alle strutture gią funzionanti e convenzionate, si devono ritenere corrispondenti agli educatori professionali gli operatori sociali polivalenti gią inquadrati al 6° ed al 7° livello, secondo quanto previsto per la Žgura dell’educatore professionale dal C.C.N.L. Sanitą applicato nelle preesistenti convenzioni.
Nell’ambito della programmazione regionale verranno istituiti, ai Žni del conseguimento del titolo, corsi di educatore professionale, la cui partecipazione verrą resa obbligatoria per i suddetti operatori.
- L’appaltatore attuerą nei confronti del personale dipendente il trattamento economico e giuridico previsto dal C.C.N.L. delle Cooperative Sociali e dall’Accordo Integrativo di categoria. Per gli Enti non cooperativi il suddetto contratto si applica previa intesa con le OO.SS.. In mancanza della predetta intesa, si applica la normativa contrattuale vigente di riferimento.
L’art. 11 della convenzione-tipo regionale dispone che i servizi mensa, lavanderia, ecc. siano afŽdati in gestione a Cooperative Sociali integrate, di cui all’art. 1, punto b), della L. 381/91, al Žne di produrre una immediata ricaduta della spesa sanitaria sugli utenti, in termini di reinserimento lavorativo.
Nel caso, tuttavia, di servizi gią attivati da tempo e di unitą lavorative speciŽcamente addette ai servizi in parola, le UU.SS.LL. continuano ad utilizzare le unitą operative strettamente indispensabili all’espletamento dei servizi, in via transitoria, curando, in ogni caso, di adeguarsi gradualmente alle norme previste in convenzione, favorendo la costituzione di cooperative integrate a cui afŽdare nel medio termine la gestione degli stessi servizi.
- Per quanto concerne, poi, i tetti massimi prevedibili di spesa, di cui all’art. 14 della convenzione-tipo ed allegato B alla stessa, si fa presente che:
a) i costi massimi di cui all’Allegato B possono subire variazioni solo per effetto dell’applicazione integrale delle normative contrattuali vigenti, previa intesa con la USL competente;
b) dette spese non includono, altresģ, i costi relativi alla locazione degli immobili, la cui valutazione deve essere afŽdata, in sede di controllo, all’U.T.E.. Si č voluto in tal modo introdurre una variabile in relazione sia agli elevati costi di mercato nelle aree urbane metropolitane, sia all’auspicabile disponibilitą di locali a titolo gratuito di proprietą pubblica.

Si rammenta, inŽne, alle SS.LL. che in questo momento particolare si rileva quale strumento insostituibile di corretta gestione della fase transitoria la stretta collaborazione tra UU.SS.LL. e Regione e che in ambito locale occorre adottare una metodologia di lavoro improntata alla pił ampia e profonda collaborazione di tutte le componenti istituzionali interessate.