Regione Puglia - Assessorato alla Sanitą
Circolare su Schema-tipo di convenzione tra le UU.SS.LL. e gli Enti gestori senza fine
di lucro di strutture riabilitative dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti
da minorazioni psichiche; modiŽche, norme transitorie e direttive.
Nel Bollettino della Regione Puglia n. 129 suppl. del 29-9-93 č stata pubblicata la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 3674 del 21-9-93, esecutiva concernente lo Schema
tipo di convenzione tra le UU.SS.LL. e gli Enti gestori senza Žne di lucro di strutture
riabilitative dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti da minorazioni
psichiche.
1. La necessitą di emanare uno schema-tipo di convenzione per il settore della
riabilitazione psichiatrica č nata dallesigenza di proporre una regolamentazione
unica per tutto il territorio regionale, allo scopo di dare una disciplina omogenea alle
situazioni diversiŽcate sia sul piano dellofferta qualitativa e quantitativa dei
servizi, sia sul piano dei costi.
Peraltro, a seguito dellapprovazione del predetto provvedimento deliberativo sono
pervenute da parte della FP/CGIL e dallEPASSS richieste di modiŽca per quanto
riguarda alcuni aspetti rilevanti dello schema-tipo ed in particolare quelli riguardanti
la normativa contrattuale, nonché sollecitazioni volte ad incrementare alcuni punti
relativi ai costi delle strutture riabilitative, ritenuti sottostimati rispetto alla spesa
reale.
Si č ritenuto pertanto necessario un approfondimento che ha condotto da un lato a
proporre la modiŽca di alcuni punti dello schema-tipo, dallaltro a rendere
opportuno la predisposizione della presente circolare esplicativa recante direttive ed
istruzioni tese a facilitare una esecuzione degli adempimenti uniforme su tutto il
territorio regionale ed a dirimere le questioni inevitabilmente connesse allo stesso
momento transitorio.
In via preliminare, comunque, va sottolineato che le strutture riabilitative gestite dal
Privato Sociale offrono solo una, sia pur insostituibile, risposta ai bisogni
diversiŽcati di riabilitazione dellutenza.
Spetta alla programmazione regionale lindividuazione delle iniziative e delle
attivitą Žnalizzate al reinserimento e alla riabilitazione, che vanno preferibilmente
ricondotte alla gestione diretta del servizio pubblico.
La possibilitą della riposta puramente abitativa (vedi alberghi o pensioni), č da
utilizzare, in via provvisoria e per un periodo in ogni caso non superiore a sei mesi,
nelle more del reperimento di un alloggio, allinterno di un progetto
terapeutico-riabilitativo elaborato dal D.M.S.
Va inoltre precisato che detto schema-tipo lascia fuori dellambito previsto e
regolamentato strutture che, trovandosi al conŽne con un altro tipo di assistenza (es.
Assistenza agli anziani o per handicap psico-Žsico), richiedono un approfondimento della
disciplina in forma integrata con altri settori di intervento regionale.
Č stato anche opportuno, almeno per ora, rinviare a una fase successiva la
regolamentazione delle comunitą protette, anche in attesa delle linee ministeriali sulla
materia, gią recentemente preannunciate.
In sostanza lo schema-tipo, nella sua ultima stesura, costituisce utile, anzi
imprescindibile strumento per disciplinare sia le attivitą delle strutture riabilitative
gią operanti, sia da attivare nellambito del programma annuo regionale di
potenziamento dei servizi e delle strutture territoriali di tutela della salute mentale, a
cui vanno ricondotti i contenuti dellattivitą locale, fatti salvi gli indirizzi
della programmazione regionale.
Per contro, in taluni casi e situazioni riconducibili solo parzialmente alle ipotesi
disciplinate dallo schema-tipo (vedi ad es. strutture a gestione mista ovvero esperienze
riabilitative in atto di riconosciuta validitą, non corrispondenti totalmente alle
tipologie individuate dallo schema-tipo), lo stesso viene proposto come modello di
riferimento in senso generale, al quale adeguarsi per gli aspetti, anche parziali, di
possibile applicazione.
I contenuti basilari della convenzione-tipo sono esplicitati in premessa e possono
brevemente cosģ sintetizzarsi:
a) I soggetti destinatari delle prestazioni sono tutti i cittadini portatori di disagio
psichico e/o affetti da minorazioni psichiche, con lobiettivo Žnale, laddove č
possibile, del raggiungimento della piena autosufŽcienza degli stessi e del superamento
del cd. residuo manicomiale;
b) Il Servizio Pubblico č titolare della gestione diretta delle attivitą; nondimeno puņ
avvalersi in convenzione, per quel che concerne la gestione delle strutture residenziali e
dei Centri Terapeutici Territoriali gią attivati dintesa con i DD.SS.MM. e/o
autorizzati al 31-12-92, di Enti e Associazione senza Žne di lucro, Cooperative Sociali e
loro consorzi nel rispetto delle norme di cui alla legge Žnanziaria 1994 in materia di
contratti pubblici (art. 61. 24-12-93 n. 537);
c) la convenzione, al Žne di una utilizzazione žessibile ed ottimale delle risorse, si
estende di norma ad una rete assistenziale riabilitativa residenziale nel suo complesso,
ma puņ essere stipulata, in via transitoria, ed eccezionale per singole strutture.
I ventidue articoli di cui si compone lo schema-tipo regolamentano, quindi, le modalitą
di inserimento e di dimissione dellutenza (artt. 2; 3; 9), responsabilitą ed ambiti
dintervento del Servizio Pubblico e del Privato Sociale (artt. 4; 5; 6; 7; 8) la
tipologia delle strutture e gli standards di personale (art. 11), la mobilitą del
personale (art. 12), il trattamento giuridico e economico del personale (art. 13), i costi
di gestione delle strutture (art. 14), le procedure in caso di inadempienza (art. 17), le
controversie (art. 18), la durata della convenzione (art. 19), i controlli e la vigilanza
(artt. 10; 15; 20).
In attesa dellapprovazione del D.D.L. Regolamento dei DD.SS.MM. della Regione
Puglia, ladempimento connesso al riconoscimento dellEnte, cosģ come
disposto dallart. 11 del D.D.L., č da rinviare al momento dellentrata in
vigore del Regolamento Reg.le medesimo.
Le UU.SS.LL. devono porre, nelle more, precipua attenzione alle Žnalitą dichiarate
dallEnte gestore nello Statuto, che dovranno essere coerenti con la normativa
nazionale e regionale in materia sanitaria, e allassenza di scopi di lucro.
3. Si ritiene, peraltro, in questa prima fase di applicazione della convenzione-tipo
regionale, di dover impartire le seguenti direttive ed istruzioni tese a facilitare una
esecuzione degli adempimenti uniforme su tutto il territorio regionale ed a dirimere i
nodi problematici inevitabilmente connessi allo stesso momento transitorio:
a) La continuitą terapeutica va intesa come tutela del rapporto utente-operatore,
valorizzando le esperienze condotte nellultimo decennio in applicazione della
riforma psichiatrica.
Pertanto le UU.SS.LL., pur dovendo procedere, nel rispetto della legge, ad aggiudicare la
gestione delle strutture gią attivate ed afŽdate in convenzione al Privato Sociale
adottando le procedure di afŽdamento normativamente previste, non puņ non tener conto
dellesigenza sopra richiamata, per cui si suggerisce lopportunitą che le
deliberazioni di indizione di gara prevedano un punteggio aggiuntivo in favore degli Enti
che attualmente gestiscono il Servizio e che hanno dato buona prova di professionalitą
nel settore;
b) per quanto riguarda le strutture di riabilitazione psichiatrica gią funzionanti, di
cui le UU.SS.LL. si avvalgono dietro corresponsione di retta, si invitano le stesse ad
adeguare i propri standards organizzativi di personale e qualitą delle prestazioni agli
standards previsti dallo schema-tipo di convenzione, al Žne anche di favorire la
transizione dal regime di retta al regime convenzionale; resta inteso che, nelle more, le
UU.SS.LL. sono tenute a corrispondere, senza interruzioni le rette dovute al Žne di
garantire la continuitą terapeutica delle prestazioni;
c) analogamente, per quanto concerne le strutture da attivare, sempre e comunque
nellambito della programmazione annua regionale di potenziamento dei servizi
psichiatrici, le UU.SS.LL. provvedono allaggiudicazione dellappalto tramite
pubblica gara, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di
contratti, riservando particolare attenzione ai requisiti professionali del personale e
richiedendo, preferibilmente, esperienza biennale maturata nel settore per quel che
riguarda almeno il 50% delle unitą lavorative che compongono il gruppo operativo.
Nellattuale fase transitoria č necessario che codeste UU.SS.LL. tengano conto,
inoltre, di quanto segue:
- In alcuni casi possono veriŽcarsi esuberi di risorse (personale, strutture, ecc.)
conseguenti alladozione dei nuovi standards.
Al Žne di ottimizzare la spesa, la USL procederą, alla riorganizzazione dei servizi da
afŽdare in gestione, tenuto conto delle esigenze maturate dallutenza in carico e
dei bisogni pił generali del territorio regionale, in particolare della carenza a livello
regionale di strutture residenziali per pazienti gravi (es. in presenza di utenti di
struttura riabilitativa residenziale che hanno raggiunto livelli diversi di autonomia -
casa alloggio si trasforma in casa alloggio + casa famiglia in modo da favorire il
passaggio dellutenza da struttura pił protetta ad altre meno protette, rendendo, al
contempo, liberi posti-ospitalitą per pazienti pił gravi anche provenienti da altre zone
del territorio).
Il personale in esubero, anche amministrativo, in relazione alle necessitą derivanti
dalla riorganizzazione, potrą essere riconvertito e riutilizzato, nellambito della
rete dei servizi riabilitativi da afŽdare in gestione, secondo gli standards di personale
Žssati dalla convenzione tipo, previ opportuni corsi di riqualiŽcazione.
- Poiché la Regione Puglia non ha ancora istituito i corsi biennali per Educatori
professionali, di cui al D.M. 10-2-84, che ha identiŽcato i proŽli professionali delle
Žgure nuove atipiche, sorgono indubbiamente allo stato, e nelle more
dellattivazione dei corsi in parola, problemi di reperimento di questa Žgura
professionale.
Si ribadisce, pertanto, che, in presenza di tali deŽcienze, il Privato Sociale puņ
utilizzare in qualitą di educatori anche unitą di personale dotate di titoli
professionali afŽni o equivalenti (Laurea in Discipline Umanistiche, Diploma di
Assistente Sociale, Diploma di Educatore) e che possono dimostrare di possedere esperienza
almeno biennale nel settore dei servizi psichiatrici.
Per quanto concerne le unitą di personale in forza alle strutture gią funzionanti e
convenzionate, si devono ritenere corrispondenti agli educatori professionali gli
operatori sociali polivalenti gią inquadrati al 6° ed al 7° livello, secondo quanto
previsto per la Žgura delleducatore professionale dal C.C.N.L. Sanitą applicato
nelle preesistenti convenzioni.
Nellambito della programmazione regionale verranno istituiti, ai Žni del
conseguimento del titolo, corsi di educatore professionale, la cui partecipazione verrą
resa obbligatoria per i suddetti operatori.
- Lappaltatore attuerą nei confronti del personale dipendente il trattamento
economico e giuridico previsto dal C.C.N.L. delle Cooperative Sociali e dallAccordo
Integrativo di categoria. Per gli Enti non cooperativi il suddetto contratto si applica
previa intesa con le OO.SS.. In mancanza della predetta intesa, si applica la normativa
contrattuale vigente di riferimento.
Lart. 11 della convenzione-tipo regionale dispone che i servizi mensa, lavanderia,
ecc. siano afŽdati in gestione a Cooperative Sociali integrate, di cui allart. 1,
punto b), della L. 381/91, al Žne di produrre una immediata ricaduta della spesa
sanitaria sugli utenti, in termini di reinserimento lavorativo.
Nel caso, tuttavia, di servizi gią attivati da tempo e di unitą lavorative
speciŽcamente addette ai servizi in parola, le UU.SS.LL. continuano ad utilizzare le
unitą operative strettamente indispensabili allespletamento dei servizi, in via
transitoria, curando, in ogni caso, di adeguarsi gradualmente alle norme previste in
convenzione, favorendo la costituzione di cooperative integrate a cui afŽdare nel medio
termine la gestione degli stessi servizi.
- Per quanto concerne, poi, i tetti massimi prevedibili di spesa, di cui allart. 14
della convenzione-tipo ed allegato B alla stessa, si fa presente che:
a) i costi massimi di cui allAllegato B possono subire variazioni solo per effetto
dellapplicazione integrale delle normative contrattuali vigenti, previa intesa con
la USL competente;
b) dette spese non includono, altresģ, i costi relativi alla locazione degli immobili, la
cui valutazione deve essere afŽdata, in sede di controllo, allU.T.E.. Si č voluto
in tal modo introdurre una variabile in relazione sia agli elevati costi di mercato nelle
aree urbane metropolitane, sia allauspicabile disponibilitą di locali a titolo
gratuito di proprietą pubblica.
Si rammenta, inŽne, alle SS.LL. che in questo momento
particolare si rileva quale strumento insostituibile di corretta gestione della fase
transitoria la stretta collaborazione tra UU.SS.LL. e Regione e che in ambito locale
occorre adottare una metodologia di lavoro improntata alla pił ampia e profonda
collaborazione di tutte le componenti istituzionali interessate.