D.M. 19 febbraio 1993 .

Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.






IL MINISTRO DELLA SANITÀ


Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto, in particolare, l’art. 117 di detto testo unico il quale prevede che le unità sanitarie locali possono esercitare le funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti mediante apposite convenzioni da stipularsi con enti, società, cooperative, associazioni aventi i prescritti requisiti;
Visto, altresì, il comma 3 del citato art. 117 che demanda al Ministro della sanità di predisporre lo schema-tipo di convenzione;
Considerato che si rende conseguentemente necessario provvedere alla modiÞca dello schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed associazioni di volontariato o società cooperative che svolgono attività riabilitativa a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, emanato con decreto ministeriale 3 febbraio 1986, per renderlo aderente alla nuova normativa;
Ritenuta l’opportunità di tener conto, nella materia di cui trattasi, del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nel contesto della più generale regolamentazione dell’attività degli enti ausiliari prevista dagli articoli 115 e 116 del testi unico innanzi richiamato;
Visto il parere della suddetta Conferenza, espresso nella seduta del 9 febbraio 1993;

Decreta



Art. 1

È approvato lo schema-tipo di convenzione allegato al presente decreto di cui è parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana - serie generale.



Schema-tipo di convenzione tra Unità sanitarie locali ed enti, società,
cooperative o associazioni che gestiscono comunità terapeutiche
per soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.


Tra l’unità sanitaria locale ................. con sede in .......... via ............ n. ...... rappresentata dal sig. ................. nella qualità di ................. e ................... (denominazione dell’ente, cooperativa o associazione) in persona del sig. .................... che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa di ............... iscritta all’albo degli enti ausiliari predisposto dalla regione .............. ai sensi dell’art.116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzioni, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Premesso
che la suddetta sede operativa svolge la propria attività perseguendo senza Þni di lucro, il recupero della salute Þsica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope con modalità di intervento conformi alle norme di legge regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con l’esclusione dei programmi farmacologici sostitutivi;
che l’attività di cui trattasi svolta dalla sede operativa in forma residenziale o in forma semiresidenziale per almeno otto ore giornaliere e per almeno cinque giorni settimanali;
che la sede operativa si avvale di persone con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo regionale;
che la sede operativa ha a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai Þni della iscrizione nell’albo predetto;
che da parte dell’unità sanitaria locale stata accertata, con provvedimento adottato dal ............. in data .......... la sussistenza di tutti i presupposti di strutturazione e funzionalità necessari per l’attuazione dei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza ed è stata conseguentemente autorizzata la stipula della presente convenzione;
tutto ciò premesso;
Si conviene e si stipula quanto segue:



Art. 1 bis
(Ammissione)

La valutazione sull’opportunità dell’ammissione al trattamento nella sede operativa svolta congiuntamente dall’unità sanitaria locale di residenza del soggetto, tramite il SERT, e la stessa sede operativa.
Per esigenza terapeutiche il soggetto può essere trasferito, presso altra sede operativa dello stesso ente, associazione o cooperativa, purché anch’essa convenzionata, prioritariamente nell’ambito della regione di residenza del soggetto. Del trasferimento data l’immediata comunicazione al SERT di residenza, il quale, ove non l’approvi, deve darne motivata comunicazione scritta alla sede operativa entro dieci giorni; nel caso di omessa contestazione da parte del SERT entro il termine previsto, il trasferimento deve ritenersi convalidato. La comunicazione al SERT non necessaria quando si tratti di un trasferimento presso altra struttura residenziale o semiresidenziale a disposizione della sede operativa, effettuato nell’ambito di un programma o percorso terapeutico predeterminato che contempli espressamente il trasferimento.
Nel caso in cui il soggetto stesso tossicodipendente si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvede a darne comunicazione scritta, con la massima tempestività, e comunque entro venti giorni al SERT di residenza del soggetto stesso ai Þni dell’approvazione dell’inserimento e della formulazione del programma terapeutico. La retta, comunque, non può avere decorrenza anteriore alla data della ricevuta comunicazione.
Qualora il SERT non approvi l’inserimento ne dà motivata comunicazione scritta alla sede operativa; in caso di mancata risposta entro quindici giorni dalla data della comunicazione, l’ammissione deve ritenersi comunque convalidata.
L’ammissione alla sede operativa subordinata all’assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del programma riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l’assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà familiare.


Art.2
(Permanenza nella struttura)

Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un programma di riabilitazione e reinserimento Þnalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-Þsica, d’intesa con il SERT di residenza.
In tale programma devono essere identiÞcati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SERT, il quale, tra l’atro, ha il compito di promuovere l’attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.
Il programma deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura, per ciascun soggetto.
Nello svolgimento dei programmi, la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e contemporaneamente operando in modo fattivo nei confronti dei soggetti interessati afÞnché non desistano dall’attuazione dei programmi stessi.


Art. 3
(VeriÞche periodiche)

Il SERT di residenza del soggetto e la sede operativa veriÞcano periodicamente, in modo congiunto, l’andamento del programma terapeutico e ne concordano le eventuali variazioni.
Qualora il SERT di residenza non possa seguire l’andamento del trattamento attuato presso la sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la veriÞca può essere delegata al SERT territorialmente competente. A detto SERT sono, altresì, demandati i necessari interventi di prevenzione delle infezioni da HIV, e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza previsti dall’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.


Art. 4
(Conclusione del programma)

Al Þne di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del SERT di residenza veriÞcano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla veriÞca emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo, concordemente determinato e con l’assenso dell’interessato.
La sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al SERT di residenza del soggetto ogni interruzione del programma.


Art.5
(Formazione)

L’unità sanitaria locale dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenza che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa la facoltà di parteciparvi con propri operatori.
Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l’informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all’unità sanitaria locale che può farvi partecipare il proprio personale.


Art. 6
(Finanziamenti)

L’ammissione dei soggetti con retta a carico delle unità sanitarie locali avrà luogo, entro il numero complessivo massimo di ...... unità, mediante l’invio di apposita lettera d’impegno, conforme al testo di cui all’allegato 1.
L’unità sanitaria locale di residenza di ciascun soggetto verserà alla comunità terapeutica le seguenti somme:
lire .................. al giorno per ciascun ospite in regime residenziale;
lire ................... al giorno per ciascun ospite in regime semiresidenziale;
La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa
Nel caso di soggetti ricoverati in strutture ospedaliere, per il corrispondente periodo di ricovero viene corrisposto alla sede operativa una somma giornaliera pari al .......... per cento della retta, qualora dal personale della sede operativa vengano effettuate prestazioni per i soggetti ricoverati (colloqui psicoterapeutici, supporto assistenziale, counseling, ecc.).
Per i soggetti assistiti in regime residenziale che siano affetti da infezioni da HIV con manifestazioni patologiche che richiedano il controllo diagnostico periodico o l’esecuzione di terapie speciÞche, da effettuarsi nell’ambito delle strutture della sede operativa mediante l’impiego di qualiÞcato personale,, la misura della retta giornaliera forfettariamente elevata, a compenso delle predette prestazioni, del ....... per cento.
Qualora si tratti di soggetti con AIDS conclamata con più rilevanti limitazioni dell’autosufÞcienza, assistiti nella sede operativa nelle fasi in cui non sia necessario il ricovero ospedaliero, la misura della retta giornaliera è pari a quella prevista dalle convenzioni per il trattamento stipulato con le residenze collettive o case alloggio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991, sempre che la stessa sede operativa sia in possesso dei requisiti indicati nelle richiamate convenzioni e garantisca l’espletamento delle attività ivi previste.
I pagamenti sono effettuati con periodicità trimestrale, non oltre novanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa.
Nessun contributo Þnanziario può essere richiesto dalla sede operativa ai soggetti assistiti e alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.


Art. 7
(Trasmissione di dati informativi)

La sede operativa si impegna a trasmettere al SERT territorialmente competente una relazione semestrale sull’attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti, e al SERT di residenza del soggetto i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448, fermo restando il diritto dell’anonimato e il rispetto del segreto professionale da parte di tutto il personale.


Art. 8
(Inadempienze)

Eventuali inadempienze alle presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto, con Þssazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
Trascorso inutilmente il termine previsto, qualora le inadempienze riguardino la comunicazione dell’interruzione di programmi terapeutici, spostamenti da una sede operativa ad un’altra senza l’osservazione delle modalità di cui all’art. 1, l’unità sanitaria locale ha facoltà di trattenere una parte della retta di importo del 30 per cento di quanto dovuto per il periodo non contestato riferito ai singoli soggetti ai quali l’inadempienza si riferisce.
Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di violazioni gravi della stessa da parte della sede operativa, del mancato rispetto da parte delle unità sanitarie locali degli impegni assunti, della sovrapposizione di Þnanziamenti per gli interventi oggetto della presente convenzione, dell’indebito afÞdamento delle attività oggetto della presente convenzione ad altri enti, di reiterare inadempienze agli obblighi assunti, della mancata comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio dei dati di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1190, n. 448, della mancata collaborazione con il SERT competente per territorio per l’attuazione degli interventi di prevenzione delle infezioni da HIV e patologie correlate alla tossicodipendenza di cui all’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.


Art.9
(Durata della convenzione)

La presente convenzione entra in vigore il ......... ed ha la durata di tre anni. Essa si intende rinnovata per uguale periodo qualora non ne vanga data disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla scadenza dei tre anni le parti sottoporranno a veriÞca i risultati conseguiti.


Art. 10
(Variazione delle rette)

La misura della retta di cui all’art. 6 è rideterminata entro il 30 settembre di ogni triennio mediante trattativa nazionale tra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale e la delegazione di parte pubblica di cui all’art. 4, comma 9 della legge 30 dicembre 1990, n. 412.
Le rette sono annualmente adeguate alle variazioni degli ufÞci ISTAT sul costo della vita.


Art. 11
(Sedi operative estere)

L’ammissione di tossicodipendenti in sede operative estere, iscritte all’albo e convenzionate, consentita solo nei casi in cui il SERT di residenza del soggetto accerti che sul territorio nazionale non sia possibile offrire i trattamenti terapeutici equivalenti a quelli attuati nella sede estera.
Le sedi operative di enti, cooperative o associazioni ubicate in territorio estero, per poter accogliere tossicodipendenti con oneri a carico delle unità sanitarie locali debbono essere iscritte agli albi regionali. A tale Þne è territorialmente competente l’albo presso il quale è iscritta la sede centrale dell’ente, cooperativa o associazione ovvero, in subordine, l’albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione di una sede operativa italiana.
Le notizie sull’andamento del programma terapeutico presso la sede estera e sulla funzionalità globale della medesima, sono acquisite periodicamente presso l’autorità sanitaria pubblica dello Stato ove detta sede opera, a cura della unità sanitaria locale di residenza del soggetto.
La retta da corrispondere alla struttura estera è elevata del ....... per cento rispetto alla retta nazionale, a copertura anche degli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria.


Art. 12
(Clausola arbitrale)

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione e alla sua esecuzione saranno deferite alle decisioni di un collegio di arbitri è da nominarsi uno da ciascuno delle due parti contraenti ed il terzo dal presidente del tribunale nel cui ambito di competenza territoriale ha sede l’unità sanitaria locale escluso ogni ricorso all’autorità giudiziaria.
La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le unità sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale. Essa viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla regione nonché al Ministero della Sanità, che predispongono l’elenco nazionale delle convenzioni, curandone la opportuna diffusione.




ALLEGATO 1



Si pubblica, di seguito, il fac-simile della lettera che la USL in cui risiede il soggetto di cui si chiede l’accoglienza deve inviare all’Ente ausiliario presso cui il soggetto verrà accolto e alla USL cui compete territorialmente l’ente.



REGIONE .......................
Unità Sanitaria locale ....................


All’ente ausiliario...........
via ......................
e, per conoscenza
All’Unità sanitaria locale .............


Ai sensi della convenzione vigente (deliberazione del ........ n. ...... in data........), si prega di accogliere presso codesta sede operativa il Sig. .......................................... nato a ...................... residente in ........................................... via ..................................... n. ...........
Rimane inteso che questa unità sanitaria locale corrisponderà a Codesto ente la retta giornaliera nella misura stabilita da detta convenzione per un periodo presunto di mesi ........, a partire dal ..........., secondo quanto previsto dal progetto riabilitativo concordato con il competente SERT.
Copia della presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione del responsabile di codesto ente, dovrà essere trasmessa entro sette giorni dalla data dell’accoglienza, alla scrivente unità sanitaria locale e per competenza all’unità sanitaria locale competente per territorio.

Il rappresentante dell’U.S.L.
....................................

Per accettazione
Il responsabile dell’ente ausiliario

..................................