D.M. 19 febbraio 1993 .
Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto, in particolare, lart. 117 di detto testo unico il quale prevede che le unità sanitarie locali possono esercitare le funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti mediante apposite convenzioni da stipularsi con enti, società, cooperative, associazioni aventi i prescritti requisiti;
Visto, altresì, il comma 3 del citato art. 117 che demanda al Ministro della sanità di predisporre lo schema-tipo di convenzione;
Considerato che si rende conseguentemente necessario provvedere alla modiÞca dello schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed associazioni di volontariato o società cooperative che svolgono attività riabilitativa a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, emanato con decreto ministeriale 3 febbraio 1986, per renderlo aderente alla nuova normativa;
Ritenuta lopportunità di tener conto, nella materia di cui trattasi, del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nel contesto della più generale regolamentazione dellattività degli enti ausiliari prevista dagli articoli 115 e 116 del testi unico innanzi richiamato;
Visto il parere della suddetta Conferenza, espresso nella seduta del 9 febbraio 1993;
Decreta
Art. 1
È approvato lo schema-tipo di convenzione allegato al presente decreto di cui è parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana - serie generale.
Schema-tipo di convenzione tra Unità sanitarie locali ed enti, società,
cooperative o associazioni che gestiscono comunità terapeutiche
per soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tra lunità sanitaria locale ................. con sede in .......... via ............ n. ...... rappresentata dal sig. ................. nella qualità di ................. e ................... (denominazione dellente, cooperativa o associazione) in persona del sig. .................... che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa di ............... iscritta allalbo degli enti ausiliari predisposto dalla regione .............. ai sensi dellart.116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzioni, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Premesso
che la suddetta sede operativa svolge la propria attività perseguendo senza Þni di lucro, il recupero della salute Þsica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope con modalità di intervento conformi alle norme di legge regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con lesclusione dei programmi farmacologici sostitutivi;
che lattività di cui trattasi svolta dalla sede operativa in forma residenziale o in forma semiresidenziale per almeno otto ore giornaliere e per almeno cinque giorni settimanali;
che la sede operativa si avvale di persone con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti per liscrizione allalbo regionale;
che la sede operativa ha a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai Þni della iscrizione nellalbo predetto;
che da parte dellunità sanitaria locale stata accertata, con provvedimento adottato dal ............. in data .......... la sussistenza di tutti i presupposti di strutturazione e funzionalità necessari per lattuazione dei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza ed è stata conseguentemente autorizzata la stipula della presente convenzione;
tutto ciò premesso;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 bis
(Ammissione)
La valutazione sullopportunità dellammissione al trattamento nella sede operativa svolta congiuntamente dallunità sanitaria locale di residenza del soggetto, tramite il SERT, e la stessa sede operativa.
Per esigenza terapeutiche il soggetto può essere trasferito, presso altra sede operativa dello stesso ente, associazione o cooperativa, purché anchessa convenzionata, prioritariamente nellambito della regione di residenza del soggetto. Del trasferimento data limmediata comunicazione al SERT di residenza, il quale, ove non lapprovi, deve darne motivata comunicazione scritta alla sede operativa entro dieci giorni; nel caso di omessa contestazione da parte del SERT entro il termine previsto, il trasferimento deve ritenersi convalidato. La comunicazione al SERT non necessaria quando si tratti di un trasferimento presso altra struttura residenziale o semiresidenziale a disposizione della sede operativa, effettuato nellambito di un programma o percorso terapeutico predeterminato che contempli espressamente il trasferimento.
Nel caso in cui il soggetto stesso tossicodipendente si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvede a darne comunicazione scritta, con la massima tempestività, e comunque entro venti giorni al SERT di residenza del soggetto stesso ai Þni dellapprovazione dellinserimento e della formulazione del programma terapeutico. La retta, comunque, non può avere decorrenza anteriore alla data della ricevuta comunicazione.
Qualora il SERT non approvi linserimento ne dà motivata comunicazione scritta alla sede operativa; in caso di mancata risposta entro quindici giorni dalla data della comunicazione, lammissione deve ritenersi comunque convalidata.
Lammissione alla sede operativa subordinata allassenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del programma riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne lassenso è espresso da chi esercita la relativa potestà familiare.
Art.2
(Permanenza nella struttura)
Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un programma di riabilitazione e reinserimento Þnalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-Þsica, dintesa con il SERT di residenza.
In tale programma devono essere identiÞcati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SERT, il quale, tra latro, ha il compito di promuovere lattivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.
Il programma deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura, per ciascun soggetto.
Nello svolgimento dei programmi, la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e contemporaneamente operando in modo fattivo nei confronti dei soggetti interessati afÞnché non desistano dallattuazione dei programmi stessi.
Art. 3
(VeriÞche periodiche)
Il SERT di residenza del soggetto e la sede operativa veriÞcano periodicamente, in modo congiunto, landamento del programma terapeutico e ne concordano le eventuali variazioni.
Qualora il SERT di residenza non possa seguire landamento del trattamento attuato presso la sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la veriÞca può essere delegata al SERT territorialmente competente. A detto SERT sono, altresì, demandati i necessari interventi di prevenzione delle infezioni da HIV, e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza previsti dallart. 3, comma 4, del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.
Art. 4
(Conclusione del programma)
Al Þne di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del SERT di residenza veriÞcano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla veriÞca emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo, concordemente determinato e con lassenso dellinteressato.
La sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al SERT di residenza del soggetto ogni interruzione del programma.
Art.5
(Formazione)
Lunità sanitaria locale dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenza che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa la facoltà di parteciparvi con propri operatori.
Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per linformazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione allunità sanitaria locale che può farvi partecipare il proprio personale.
Art. 6
(Finanziamenti)
Lammissione dei soggetti con retta a carico delle unità sanitarie locali avrà luogo, entro il numero complessivo massimo di ...... unità, mediante linvio di apposita lettera dimpegno, conforme al testo di cui allallegato 1.
Lunità sanitaria locale di residenza di ciascun soggetto verserà alla comunità terapeutica le seguenti somme:
lire .................. al giorno per ciascun ospite in regime residenziale;
lire ................... al giorno per ciascun ospite in regime semiresidenziale;
La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa
Nel caso di soggetti ricoverati in strutture ospedaliere, per il corrispondente periodo di ricovero viene corrisposto alla sede operativa una somma giornaliera pari al .......... per cento della retta, qualora dal personale della sede operativa vengano effettuate prestazioni per i soggetti ricoverati (colloqui psicoterapeutici, supporto assistenziale, counseling, ecc.).
Per i soggetti assistiti in regime residenziale che siano affetti da infezioni da HIV con manifestazioni patologiche che richiedano il controllo diagnostico periodico o lesecuzione di terapie speciÞche, da effettuarsi nellambito delle strutture della sede operativa mediante limpiego di qualiÞcato personale,, la misura della retta giornaliera forfettariamente elevata, a compenso delle predette prestazioni, del ....... per cento.
Qualora si tratti di soggetti con AIDS conclamata con più rilevanti limitazioni dellautosufÞcienza, assistiti nella sede operativa nelle fasi in cui non sia necessario il ricovero ospedaliero, la misura della retta giornaliera è pari a quella prevista dalle convenzioni per il trattamento stipulato con le residenze collettive o case alloggio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991, sempre che la stessa sede operativa sia in possesso dei requisiti indicati nelle richiamate convenzioni e garantisca lespletamento delle attività ivi previste.
I pagamenti sono effettuati con periodicità trimestrale, non oltre novanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa.
Nessun contributo Þnanziario può essere richiesto dalla sede operativa ai soggetti assistiti e alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.
Art. 7
(Trasmissione di dati informativi)
La sede operativa si impegna a trasmettere al SERT territorialmente competente una relazione semestrale sullattività complessiva svolta e sui risultati conseguiti, e al SERT di residenza del soggetto i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui allart. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448, fermo restando il diritto dellanonimato e il rispetto del segreto professionale da parte di tutto il personale.
Art. 8
(Inadempienze)
Eventuali inadempienze alle presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto, con Þssazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
Trascorso inutilmente il termine previsto, qualora le inadempienze riguardino la comunicazione dellinterruzione di programmi terapeutici, spostamenti da una sede operativa ad unaltra senza losservazione delle modalità di cui allart. 1, lunità sanitaria locale ha facoltà di trattenere una parte della retta di importo del 30 per cento di quanto dovuto per il periodo non contestato riferito ai singoli soggetti ai quali linadempienza si riferisce.
Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di violazioni gravi della stessa da parte della sede operativa, del mancato rispetto da parte delle unità sanitarie locali degli impegni assunti, della sovrapposizione di Þnanziamenti per gli interventi oggetto della presente convenzione, dellindebito afÞdamento delle attività oggetto della presente convenzione ad altri enti, di reiterare inadempienze agli obblighi assunti, della mancata comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio dei dati di cui allart. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1190, n. 448, della mancata collaborazione con il SERT competente per territorio per lattuazione degli interventi di prevenzione delle infezioni da HIV e patologie correlate alla tossicodipendenza di cui allart. 3, comma 4, del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.
Art.9
(Durata della convenzione)
La presente convenzione entra in vigore il ......... ed ha la durata di tre anni. Essa si intende rinnovata per uguale periodo qualora non ne vanga data disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla scadenza dei tre anni le parti sottoporranno a veriÞca i risultati conseguiti.
Art. 10
(Variazione delle rette)
La misura della retta di cui allart. 6 è rideterminata entro il 30 settembre di ogni triennio mediante trattativa nazionale tra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale e la delegazione di parte pubblica di cui allart. 4, comma 9 della legge 30 dicembre 1990, n. 412.
Le rette sono annualmente adeguate alle variazioni degli ufÞci ISTAT sul costo della vita.
Art. 11
(Sedi operative estere)
Lammissione di tossicodipendenti in sede operative estere, iscritte allalbo e convenzionate, consentita solo nei casi in cui il SERT di residenza del soggetto accerti che sul territorio nazionale non sia possibile offrire i trattamenti terapeutici equivalenti a quelli attuati nella sede estera.
Le sedi operative di enti, cooperative o associazioni ubicate in territorio estero, per poter accogliere tossicodipendenti con oneri a carico delle unità sanitarie locali debbono essere iscritte agli albi regionali. A tale Þne è territorialmente competente lalbo presso il quale è iscritta la sede centrale dellente, cooperativa o associazione ovvero, in subordine, lalbo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione di una sede operativa italiana.
Le notizie sullandamento del programma terapeutico presso la sede estera e sulla funzionalità globale della medesima, sono acquisite periodicamente presso lautorità sanitaria pubblica dello Stato ove detta sede opera, a cura della unità sanitaria locale di residenza del soggetto.
La retta da corrispondere alla struttura estera è elevata del ....... per cento rispetto alla retta nazionale, a copertura anche degli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria.
Art. 12
(Clausola arbitrale)
Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione e alla sua esecuzione saranno deferite alle decisioni di un collegio di arbitri è da nominarsi uno da ciascuno delle due parti contraenti ed il terzo dal presidente del tribunale nel cui ambito di competenza territoriale ha sede lunità sanitaria locale escluso ogni ricorso allautorità giudiziaria.
La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le unità sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale. Essa viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla regione nonché al Ministero della Sanità, che predispongono lelenco nazionale delle convenzioni, curandone la opportuna diffusione.
ALLEGATO 1
Si pubblica, di seguito, il fac-simile della lettera che la USL in cui risiede il soggetto di cui si chiede laccoglienza deve inviare allEnte ausiliario presso cui il soggetto verrà accolto e alla USL cui compete territorialmente lente.
REGIONE .......................
Unità Sanitaria locale ....................
Allente ausiliario...........
via ......................
e, per conoscenza
AllUnità sanitaria locale .............
Ai sensi della convenzione vigente (deliberazione del ........ n. ...... in data........), si prega di accogliere presso codesta sede operativa il Sig. .......................................... nato a ...................... residente in ........................................... via ..................................... n. ...........
Rimane inteso che questa unità sanitaria locale corrisponderà a Codesto ente la retta giornaliera nella misura stabilita da detta convenzione per un periodo presunto di mesi ........, a partire dal ..........., secondo quanto previsto dal progetto riabilitativo concordato con il competente SERT.
Copia della presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione del responsabile di codesto ente, dovrà essere trasmessa entro sette giorni dalla data dellaccoglienza, alla scrivente unità sanitaria locale e per competenza allunità sanitaria locale competente per territorio.
Il rappresentante dellU.S.L.
....................................
Per accettazione
Il responsabile dellente ausiliario
..................................