L. 8 novembre 1991, n.381
Disciplina delle cooperative sociali
Art.1
DeÞnizione
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire linteresse generale della comunità alla promozione umana e allintegrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi - Þnalizzate allinserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere lindicazione di .
Art. 2
Soci volontari
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in unapposita sezione del
libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina limporto della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi allapplicazione dei commi 3 e 4.
Art.3
Obblighi e divieti
1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui allarticolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (ndr. Le deliberazioni di modiÞca per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dellassemblea ordinaria stabilite dallatto costitutivo), ratiÞcato, con modiÞcazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modiÞcazioni.
2. Ogni modiÞcazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla prevista dal secondo comma dellarticolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (ndr. Le deliberazioni di modiÞca per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dellassemblea ordinaria stabilite dallatto costitutivo), come modiÞcato dallarticolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dallalbo regionale di cui allarticolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dallarticolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta allanno.
Art.4
Persone svantaggiate
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi Þsici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difÞcoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , come modiÞcati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dellinterno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dallarticolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modiÞcazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per lassicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
Art.5
Convenzioni
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dellIVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano Þnalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui allarticolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte allalbo regionale di cui allarticolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per liscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta UfÞciale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dellIVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati donere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, lobbligo di eseguire il contratto con limpiego delle persone svantaggiate di cui allarticolo 4, comma 1, e con ladozione di speciÞci programmi di recupero e inserimento lavorativo. La veriÞca della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dellaggiudicazione dellappalto .
6. ModiÞche al D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577- 1..(ndr. Aggiunge un comma, alla Þne, agli artt. 10, 11 e 13 e modiÞca il comma 2 dellart. 13, D.Lggs.C.P.S. 14 ).
Art.7
Regime tributario
1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dellarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto
delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati allesercizio dellattività sociale.
3 ...(ndr. Aggiunge il n. 41 - bis alla tabella A, parte II, DPR 26 ottobre 1972, n. 633)
Art.8
Consorzi
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
Art.9
Normativa regionale
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal Þne istituiscono lalbo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con lattività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nellambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e lapplicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.
Art.10
Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti
attività di assistenza e di consulenza
1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Art. 11
Partecipazione delle persone giuridiche
1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il Þnanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
Art.12
Disciplina transitoria
1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modiÞca per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dellassemblea ordinaria stabilite dallatto costitutivo.
(testo aggiornato a maggio 1996)