Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”
Circ. Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3.3.1992, n. 32







Sulla Gazzetta UfÞciale n. 283 del 3 dicembre 1991, è stata pubblicata la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”.
Ai Þni dell’attuazione della legge si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
1) Scopo delle cooperative sociali è quello di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi Þnalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate” (art. 1).
La natura di cooperative sociali, pertanto, si qualiÞca in relazione all’attività di cui all’oggetto sociale, che può essere esclusivamente quella prevista sia alla lettera a) che alla lettera b).
Nella denominazione sociale (ragione sociale) deve essere contenuta la dizione “cooperativa sociale”. Pertanto le cooperative già costituite, che non prevedono questa dizione, dovranno apportare una modiÞca statutaria.
2) Gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari, ossia di soci che prestino la loro attività lavorativa gratuitamente. Essi non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.
Ai soci volontari non si applicano nè i contratti collettivi, nè le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su parametri retributivi determinati con decreto ministeriale.
Le persone svantaggiate, previste nelle cooperative di cui alla lett. b), devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.
3) Le cooperative sociali vanno iscritte in una apposita sezione denominata “sezione cooperazione sociale”.
Si invitano pertanto le Prefetture a provvedere alla istituzione dell’ottava sezione del Registro prefettizio.
Oltre che in questa speciÞca sezione, le cooperative sociali vanno iscritte nella sezione corrispondente all’attività da esse svolta.
Il decreto di iscrizione nel Registro prefettizio, come pure il relativo certiÞcato di iscrizione che le Prefetture stesse rilasceranno, dovrà essere unico e contenere l’indicazione di entrambe le sezioni.
Le attuali cooperative di solidarietà sociale inserite nell’apposito elenco presso le Prefetture, per essere iscritte nella sezione “cooperazione sociale”, dovranno presentare speciÞca domanda, previa adozione di tutte le modiÞche statutarie necessarie per l’adeguamento alla nuova normativa e previa omologazione delle stesse da parte del competente Tribunale. Dette modiÞche, secondo quanto stabilito dalla legge, potranno essere deliberate con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria.
4) Per quanto riguarda l’archivio e lo schedario generale della cooperazione viene aggiunta la sezione n. 8: “cooperazione sociale”.
Agli UfÞci provinciali del lavoro saranno successivamente impartite ulteriori disposizioni sia in merito alla compilazione del modello Coop/1, sia all’indicazione delle categorie nell’ambito dell’ottava sezione.
5) Le cooperative previste dalla legge 381/91 sono inoltre iscritte nell’Albo regionale delle cooperative sociali istituto a cura delle Regioni. È opportuno che all’Albo sia tenuto dall’ufÞcio regionale competente a ricevere anche i verbali delle ispezioni di cui al successivo punto 6.
6) L’art. 3, comma 3, della legge dispone che le ispezioni ordinarie previste dall’art. 2 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, vengano effettuate, nei confronti delle cooperative sociali, almeno una volta all’anno.
Tale disposizione, in considerazione del rilievo sociale riconosciuto alle suddette cooperative, dovrà essere tenuta presente dagli UfÞci provinciali del lavoro, nonché dalle Assicurazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, nel predisporre il piano per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi.
L’art. 6 dispone, inoltre, che una copia del verbale di ispezione venga trasmessa alla Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.
Pertanto il verbale dell’ispezione dovrà essere redatto in quadruplice copia, una delle quali verrà inviata, a cura dell’UfÞcio del lavoro competente, all’ufÞcio della Regione incaricato di riceverla, che sarà quello che tiene anche l’Albo regionale.