Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante Disciplina delle cooperative sociali
Circ. Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3.3.1992, n. 32
Sulla Gazzetta UfÞciale n. 283 del 3 dicembre 1991, è stata pubblicata la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante Disciplina delle cooperative sociali.
Ai Þni dellattuazione della legge si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
1) Scopo delle cooperative sociali è quello di perseguire linteresse generale della comunità alla promozione umana e allintegrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi Þnalizzate allinserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1).
La natura di cooperative sociali, pertanto, si qualiÞca in relazione allattività di cui alloggetto sociale, che può essere esclusivamente quella prevista sia alla lettera a) che alla lettera b).
Nella denominazione sociale (ragione sociale) deve essere contenuta la dizione cooperativa sociale. Pertanto le cooperative già costituite, che non prevedono questa dizione, dovranno apportare una modiÞca statutaria.
2) Gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari, ossia di soci che prestino la loro attività lavorativa gratuitamente. Essi non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.
Ai soci volontari non si applicano nè i contratti collettivi, nè le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su parametri retributivi determinati con decreto ministeriale.
Le persone svantaggiate, previste nelle cooperative di cui alla lett. b), devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.
3) Le cooperative sociali vanno iscritte in una apposita sezione denominata sezione cooperazione sociale.
Si invitano pertanto le Prefetture a provvedere alla istituzione dellottava sezione del Registro prefettizio.
Oltre che in questa speciÞca sezione, le cooperative sociali vanno iscritte nella sezione corrispondente allattività da esse svolta.
Il decreto di iscrizione nel Registro prefettizio, come pure il relativo certiÞcato di iscrizione che le Prefetture stesse rilasceranno, dovrà essere unico e contenere lindicazione di entrambe le sezioni.
Le attuali cooperative di solidarietà sociale inserite nellapposito elenco presso le Prefetture, per essere iscritte nella sezione cooperazione sociale, dovranno presentare speciÞca domanda, previa adozione di tutte le modiÞche statutarie necessarie per ladeguamento alla nuova normativa e previa omologazione delle stesse da parte del competente Tribunale. Dette modiÞche, secondo quanto stabilito dalla legge, potranno essere deliberate con le modalità e le maggioranze dellassemblea ordinaria.
4) Per quanto riguarda larchivio e lo schedario generale della cooperazione viene aggiunta la sezione n. 8: cooperazione sociale.
Agli UfÞci provinciali del lavoro saranno successivamente impartite ulteriori disposizioni sia in merito alla compilazione del modello Coop/1, sia allindicazione delle categorie nellambito dellottava sezione.
5) Le cooperative previste dalla legge 381/91 sono inoltre iscritte nellAlbo regionale delle cooperative sociali istituto a cura delle Regioni. È opportuno che allAlbo sia tenuto dallufÞcio regionale competente a ricevere anche i verbali delle ispezioni di cui al successivo punto 6.
6) Lart. 3, comma 3, della legge dispone che le ispezioni ordinarie previste dallart. 2 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, vengano effettuate, nei confronti delle cooperative sociali, almeno una volta allanno.
Tale disposizione, in considerazione del rilievo sociale riconosciuto alle suddette cooperative, dovrà essere tenuta presente dagli UfÞci provinciali del lavoro, nonché dalle Assicurazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, nel predisporre il piano per lo svolgimento dellattività di vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi.
Lart. 6 dispone, inoltre, che una copia del verbale di ispezione venga trasmessa alla Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.
Pertanto il verbale dellispezione dovrà essere redatto in quadruplice copia, una delle quali verrà inviata, a cura dellUfÞcio del lavoro competente, allufÞcio della Regione incaricato di riceverla, che sarà quello che tiene anche lAlbo regionale.