Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
OGGETTO: Legge 381/91: disposizioni relative allinterpretazione dellart. 1.
Lart. 1 della legge 381/91 prevede, come noto, che le cooperative sociali possono perseguire gli scopi statutari attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - Þnalizzate allinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
In questi anni di applicazione della normativa si è avuto modo di constatare come la complessità delle problematiche oggetto di intervento e levoluzione dei bisogni e degli stati di svantaggio abbia indotto molte cooperative sociali a formulare progetti tesi a raggiungere la promozione umana e lintegrazione sociale mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui ai punti a) e b) dellart. 1 della legge in oggetto.
Dalle statistiche in possesso degli ufÞci risulta che tale modalità di estrinsecazione delle Þnalità primario delle cooperative sociali va espandendosi anche là dove la normativa regionale non contempla la separazione tra le tipologie di attività secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 116/92.
In considerazione di ciò e del fatto che molte aree di bisogno e di svantaggio per la loro peculiarità comportano, indubbiamente, interventi funzionalmente collegati, atteso inoltre che il nuovo testo dellart. 5 della legge 381/91 introdotto dalla legge 6.2.1996 n. 52 (Legge Comunitaria 1994) allart. 20 elimina lo status di soggetto privilegiato nelle forniture e negli appalti e che la Þscalizzazione degli oneri sociali viene rapportata ai sensi dellart. 4 della legge in esame, direttamente alla persona qualiÞcata quale svantaggiata, si può ritenere superata la preclusione alla costituzione di cooperative sociali ed oggetto plurimo di cui al punto 1) della circolare 116/92.
Pertanto si ritiene possibile che, accanto alle cooperative sociali che esercitano rispettivamente le attività di cui al punto a) e b) dellart. 1 della legge 381/91, possano operare cooperative sociali impegnate in entrambe le attività solo a condizione che:
1) la tipologia di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nelloggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per lefÞcace raggiungimento delle Þnalità attribuite alle cooperative sociali (art. 1 legge 381/91).
Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale;
2) lorganizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai Þni della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.
È pertanto ammessa liscrizione delle cooperative in esame nel registro prefettizio nella sezione cui direttamente afferisce lattività svolta e nella sezione cooperative sociali sia sub a) che sub) b).
Analoga iscrizione è possibile negli albi regionali.
La veriÞca delle condizioni necessarie per queste cooperative sociali è demandata agli organi di vigilanza competenti.
Le Regioni potranno altresì esprimere il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata al punto 1) al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dellart. 6 comma 1 lettera a) e b) della legge 381/91.