Statuto Tipo di Cooperativa Sociale Tipo “A”






Statuto Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata
“Società Cooperativa a r.l. ...................................”


Costituzione-sede-durata-scopi




ART.1

È costituita la Cooperativa sociale a responsabilità limitata - Società Cooperativa a.r.l.


ART. 2

La Cooperativa ha sede a .............................................. Via.................................................... n................... .
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, di rappresentanza, Þliali, succursali, agenzie nel territorio italiano.


ART. 3

La durata della Cooperativa è Þssata dal giorno della costituzione Þno al 31 dicembre 2050.
Tale termine può essere prorogato con delibera dell’assemblea straordinaria salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.


ART. 4

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza.
Il relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conti di terzi:
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali;
- attività di prevenzione;
- attività di sostegno scolastico;
- centri, strutture, spazi di socializzazione culturale, del tempo libero e del turismo;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso altre strutture di accoglienza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile all’attenzione alle persone in difÞcoltà, con particolare attenzione al mondo della scuola;
- attività di formazione, consulenza, orientamento;
- attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza;
- attività di rimozione delle difÞcoltà di ordine economico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del sud del mondo.
La Cooperativa può svolgere ogni attività connessa all’oggetto sociale o comunque Þnalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.
Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore.
La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni Þnanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneÞciando delle provvidenze messe a disposizioni dalle leggi vigenti, con esclusione delle operazioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e alla legge 17 maggio 1991 n. 157.
Pertanto la Cooperativa sociale si conÞgura come una Cooperativa sociale ai sensi della lettera a) del 1° comma dell’art. 1 della legge 8 novembre 1991 n.381.
La Cooperativa potrà promuovere l’autoÞnanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai Þni del conseguimento dell’oggetto sociale.
La Cooperativa, sempre ai Þni del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma di società cooperative per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano afÞni o complementari a quelli della Cooperativa.


SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall’attività della Cooperativa.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all’ammontare delle quote sottoscritte.
Possono essere soci persone Þsiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
b) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati alla Cooperativa;
c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente;
d) soci sovventori.
Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il Þnanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all’appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.


ART. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, speciÞcando:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e codice Þscale;
b) l’attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti all’articolo precedente;
c) l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;d) l’incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
e) ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione.
Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell’organo competente, dell’atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.
Il richiedente, sia persona Þsica che giuridica, è responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il consiglio di amministrazione obbligato a veriÞcare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.
Sull’accoglimento della domanda decide insindacabilmente il consiglio di amministrazione con delibera motivata.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;
b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all’attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.
Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal consiglio di amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.
Il socio che non ottemperi, in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione o, su proposta di questo, dall’assemblea dei soci.


ART. 7

La qualità di socio si perde per morte o esclusione.


ART. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione indicati nell’art. 5;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta però al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimo il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell’interesse della società.


ART. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal consiglio di amministrazione essere escluso il socio:
a) che non osservi le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
b) che, senza giustiÞcati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
Nei casi indicati nelle lettere a) e b) il socio inadempiente dovrà essere inviato, a mezzo lettera raccomandata, a regolare la propria posizione e l’esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e semprechè perduri l’inadempienza.


ART. 10

Contro le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione o dall’assemblea a norma degli artt. 7 e 8, gli interessati possono ricorrere soltanto al collegio arbitrale, che decide inappellabilmente.
Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.


ART. 11

Agli eredi o legatari del socio defunto, al socio receduto o escluso, la liquidazione della quota sociale sarà fatta sulla base dei bilanci dell’esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio, ma in misura superiore all’ammontare versato.
Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall’approvazione del bilancio in detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa Þno alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquidato.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 9, punti a) e b) oltre quanto stabilito nell’art. 6 perdono il diritto a metà della quota sociale, calcolata come sopra, che sarà devoluta al fondo di riserva ordinaria.
Al socio receduto o escluso agli eredi o legatari del socio defunto, per quanto concerne la liquidazione della rimunerazione di eventuali conferimenti e il rimborso dei prestiti, viene riservato lo stesso trattamento previsto per i soci che permangono nella Cooperativa in base a precedenti appositi regolamenti, usi o deliberazioni degli organi sociali competenti.
In ogni caso il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a norma dell’art. 2530 del cod. civ.



PATRIMONIO SOCIALE

ART. 12

Il patrimonio della società è costituito:
a) capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a lire 50.000 (cinquantamila) na superiore al limite stabilito dalla legge:
b) dalla riserva ordinaria;
c) da eventuali riserve straordinarie.


ART. 13

Le riserve non possono essere distribuite ai soci durante l’esistenza della società.


ART. 14

La quota sociale sottoscritta dovrà essere versata nei tempi stabiliti dal consiglio di amministrazione;
La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della quota sociale sottoscritti dai soci durante l’esistenza della società.
Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno, o a vincolo, o cedute a terzi e ad altri soci, con effetto verso la società, senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione.
Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano alla Cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale.Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento approvato dall’assemblea.



ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

ART. 15

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1995.
Alla Þne di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale previo esatto-inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.
I residui del bilancio saranno così destinati:
a) non meno dei venti per cento (20%) al fondo di riserva ordinaria;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) l’eventuale rimanenza alle riserve straordinarie.
Considerata la particolare natura dell’oggetto sociale, nel massimo ossequio al primo requisito di cui alla lettera a) dell’art. 26 D.L.P.S. 14.12.1947 n.1577 e successive modiÞcazioni nessun dividendo potrà essere destinato ai soci come remunerazione, sotto qualsiasi forma, del capitale sociale effettivamente versato e non si potrà procedere alla rivalutazione delle quote sociali.
L’assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui al punto c), la totalità dei residui attivi di bilancio venga devoluta al fondo di riserva ordinaria detratta la quota di cui al punto b).
È fatta salva l’applicazione di eventuali nuove disposizioni legislative in materia di cooperative sociali in regola con i requisiti mutualistici ai Þni tributari.



ORGANI SOCIALI

Assemblea dei soci

ART. 16

L’assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano per trattare gli argomenti che, a norma dell’art. 2364 del cod. civ., sono di sua competenza.
Inoltre l’assemblea può sempre essere convocata quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un numero di soci che rappresentino un quinto dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal collegio sindacale con l’indicazione degli oggetti da trattare.
In questi due ultimi casi l’assemblea deve essere convocata senza ritardo a norma dell’art.2367 del cod. civ.


ART. 17

La convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi insieme all’ordine del giorno, con lettera raccomandata spedita ai soci o recapitata a mano mediante rilascio di ricevuta almeno dieci giorni prima dell’adunanza, nel domicilio del libro soci.
Nell’avviso suddetto può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà avere luogo nello stesso giorno Þssato per la prima.


ART. 18

In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide senza l’espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui all’art. 17 qualora siano presenti o rappresentanti tutti i soci, l’intero consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufÞcientemente informato.


ART. 19

Le assemblee, in sede tanto ordinaria che straordinaria, sono valide qualunque sia l’oggetto da trattare in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.


ART. 20

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.
Quando si tratta di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell’oggetto, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci interventi all’assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.
Tale dichiarazione deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.
È vietata ogni modiÞcazione statuaria che tenda a trasformare e/o modiÞcare la natura di cooperativa sociale: qualsiasi delibera in tale senso comporta l’automatica in liquidazione.


ART. 21

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nei libri dei soci da almeno tre mesi che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall’assemblea. Le votazioni sono sempre palesi.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.
Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta.
Le società cooperative potranno avere un massimo di cinque voti.
Il socio, in caso di malattia o un altro impedimento, può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio mediante delega scritta.
Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.


ART. 22

L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona eletta dall’assemblea.
L’assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario.
Il segretario può anche essere un non socio.
Le deliberazioni devono constare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o da un Notaio.
Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio. Consiglio di amministrazione.


ART. 23

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a sette membri eletti fra i soci dell’assemblea, che ne determina il numero.
Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzioni.
Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l’assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.
I consiglieri eleggono tra loro un presidente ed eventualmente un vicepresidente ed un consigliere delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.


ART. 24

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o recapitare non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. le votazioni sono sempre palesi.
A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto al Presidente.


ART. 25

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
esso può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’assemblea.
Può deliberare l’adesione della cooperativa a consorzi o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile al perseguimento degli scopi della Cooperativa, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.
Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei soci suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno Þssate dallo stesso consiglio o anche dall’assemblea.
Il Consiglio di amministrazione può nominare il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall’assemblea con apposito regolamento.


ART. 26

La Þrma e la rappresentanza sociali spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente se nominato e, in mancanza o in assenza di questo, ad un consiglieri designato dal consiglio.
Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.
Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la Þrma sociale ad altro consigliere oppure ad latri con l’osservanza delle norme legislative vigenti in materia.






COLLEGIO SINDACALE

ART. 27

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall’assemblea anche tra i non soci.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Ai Sindaci, stante la Þnalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso.
Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione della Società, vigila sull’osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo, ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto proÞtti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture previste a norma di legge.
I Sindaci hanno inÞne gli obblighi ed i doveri stabiliti dalla legge.



DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 28

In caso di scioglimento della Società, l’assemblea, con la maggioranza stabilita dagli articoli precedenti, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.
L’intero patrimonio sociale risultante dal bilancio Þnale di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della Legge n.59 del 31 gennaio 1992.


ART. 29

Il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall’assemblea.
Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.


ART. 30

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d’accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.
Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente.


ART. 31

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, nonché le disposizioni legislative sulle cooperative sociali.


ART. 32

Le clausole mutualistiche del presente atto sono inderogabili e debbono essere di fatto osservate.