Statuto Tipo di Cooperativa Sociale Tipo “B”








Statuto Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata
“Società Cooperativa a r.l. ...................................”


Costituzione-sede-durata-scopi

Articolo 1



È costituita con sede in .................... la Società Cooperativa a responsabilità limitata “Cooperativa Sociale ............................... Società cooperativa a responsabilità limitata”, ai sensi della lettera b) del I comma dell’art. 1 della legge 8.11.91, n. 381.
La Cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 2

La Cooperativa ha la durata di anni novantanove a decorrere dalla data della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria.


Scopo - Oggetto
Articolo 3

Ai sensi dell’art. 1, comma I lett. B della legge n. 381 dell’8.11.1991 la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della Comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell’azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, l’inserimento nel mondo del lavoro, la continuità di occupazione lavorativa, e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali a persone svantaggiate, così come deÞnite dall’art. 4 legge 8.11.91, n. 381.
Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell’ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei regolamenti interni,
La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza Þni di speculazione privata.


Articolo 4

Ai sensi dell’art. 1 punti I lett. B della legge n. 381 dell’8.11.91, la Società ha per oggetto l’assunzione da persone Þsiche, da Amministrazioni statali, Parastatali, da persone Giuridiche pubbliche e private, da Enti Pubblici e privati dia Italiani che Esteri, di ogni qualsiasi lavoro Þnalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali:
- inserire le attività che di ritiene di svolgere
- non è possibile inserire le attività che rientrano nei settori socio-sanitari (Cooperativa Sociale di tipo A)
- Attività integrate che riguardano due o più settori.
La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed afÞne a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e Þnanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l’altro, per la sola indicazione esempliÞcativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale;
b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismo economici, consortili e Þdejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
c) concedere avalli cambiari, Þdejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
d) la Cooperativa di propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinato da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai Þni del conseguimento dell’oggetto sociale.
È pertanto tassativamente citata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
e) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e gli altri lavoratori, con sovvenzioni, Þnanziamenti, Þdejussioni, concessione di mutui o partecipazione;
f) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;
g) organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavori di giovani, donne e persone svantaggiate.
A tal Þne potrà utilizzare i Þnanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.
Al Þne di tutelare nella misura maggiore possibile la salute delle persone svantaggiate da inserire e risocializzare, l’opera della Cooperativa viene svolta di concerto con le strutture socio-sanitarie pubbliche ed in particolare con (inserire eventuali strutture Servizi Sociali, S.E.R.T., S.I.M. ecc.).
La Cooperativa operando in un ambito coperto da segreto professionale adopererà tutti i sistemi e gli accorgimenti idonei a tutelare la riservatezza delle notizie attinenti la situazione clinica del soggetto.


S O C I
Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci sono distinti in tre categorie:
a) Soci cooperatori;
b) Soci sovventori;
c) Soci volontari.
Possono essere soci cooperatori cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anni di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell’Autorità Giudiziaria o per legge).
In deroga a quanto precede possono essere ammessi a soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’impresa sociale. Possono essere soci anche Enti e Persone Giuridiche.
In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o afÞni a quella esercitata dalla Cooperativa, salvo espressa e temporanea autorizzazione del Consiglio di amministrazione, dopo l’ammissione.
Possono acquisire la qualiÞca di soci sovventori le persone Þsiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al Þne di partecipare, Þnanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali.
L’ammissione dei soci sovventori è limitata Þno al massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Possono acquisire la qualiÞca di soci volontari le persone Þsiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della Cooperativa.
I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto dalla legge 8.11.91 n. 381.


Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e cittadinanza;
b) la qualiÞca che intende rivestire: socio cooperatore, socio sovventore o socio volontario;
c) l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a lire cinquantamila, né superiore al limite massimo Þssato dalla legge;
d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
La domanda di ammissione da parte di Ente o Persona Giuridica dovrà precisare:
a) denominazione, sede, attività;
b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona Þsica designata a rappresentare l’Ente o Persona Giuridica;
c) caratteristiche ed entità degli associati;
d) quote da sottoscrivere.
Allegare copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all’art. 7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la deliberà diventerà inefÞcace.
La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione di quanto previsto nel comma a) dell’articolo 22.
In tal caso l’ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.


Articolo 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del precedente articolo 6.
Essi sono obbligati:
a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22:
c) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell’impresa sociale a seconda delle necessità della stessa, se persone Þsiche e soci cooperatori.


Articolo 8

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo alla Cooperativa.


Articolo 9

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità (articolo 11), possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell’Assemblea Ordinaria. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibere dell’Assemblea Ordinaria, anche persone non soci aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.



Recesso - Decadenza - Esclusione
Articolo 10

La qualità di socio di perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, o scioglimento dell’Ente o Persona Giuridica.


Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.


Articolo 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato l’età pensionabile, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell’impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze della Cooperativa, l’assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, Þssando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio ha effetto dell’annotazione nel libro dei soci.


Articolo 13

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell’ipotesi di cui al successivo punto f);
b) che, senza giustiÞcato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
c) che, senza giustiÞcato motivo, non partecipi per più di quattro volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;
d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 8;
e) che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall’articolo 1455 del Codice Civile;
g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.L’esclusione diventa operante nel termine indicato nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.


Articolo 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate, a tutti gli effetti dell’articolo 808 del Codice di Procedura Civile, alla decisione arbitrale del Collegio Sindacale.
I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno proporre istanza scritta al Collegio Sindacale, rimettendola al suo Presidente, a mezzo di raccomandata e a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.


Articolo 15

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato.
Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa Þno a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.


Articolo 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale si sia veriÞcata la morte.


Articolo 17

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l’anno della decadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a Riserva Legale.Articolo 18
In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci, e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno deÞniti da apposito regolamento approvato dall’assemblea.


TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Articolo 19

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell’esercizio a norma del successivo articolo 24, estensibili anche ai lavoratori ausiliari, in quanto applicabili.


Articolo 20

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l’esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.


PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 21

Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal Capitale Sociale, che è variabile e formato:
1) da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci-cooperatori;
2) dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci-sovventori.
b) Dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di gestione di cui all’articolo 24, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
c) da eventuali riserve straordinarie;
d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
e) da qualunque liberalità che pervenisse dalla Cooperativa per essere impiegata al Þne del raggiungimento degli scopi sociali;
f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni nominative sottoscritte.
Le riserve non posso essere ripartite tra i soci.


Articolo 22

Le quote ed azioni sottoscritte possono essere versate a rate e precisamente:
a) almeno il venti per cento (20%) all’atto della sottoscrizione;
b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.


Articolo 23

Le quote dei soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate in favore della Cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.
I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.


Articolo 24

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla Þne di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con i criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall’articolo 2 della legge 31.1.92 n. 59.
L’assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l’esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per il lavoratori similari, destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al venti per cento (20%);
b) a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al Þne del riconoscimento dei requisiti mutualistici.
Alle azioni possedute dai soci sovventori può essere riconosciuta una remunerazione maggiorata del due per cento (2%) rispetto a quella stabilita per gli altri soci;
c) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ripartibile fra i soci né durante la vita della Cooperativa, né al suo scioglimento (Legge 904/77 art. 12);
d) alla rivalutazione delle quote e delle azioni sociali nei modi e nei termini previsti dall’art. 7 della legge 31.1.92 n. 59;
e) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge n. 59/92.
La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria, deve essere:
1) destinata, nella misura non inferiore al venti per cento (20%) ai Þni mutualistici, ai sensi ed agli effetti di cui all’articolo 2536 Codice Civile e cioè deve essere destinata alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, prescelti dall’assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno;
2) ripartita fra i soci lavoratori in proporzione di quanto percepito durante l’esercizio sociale e più precisamente in proporzione alla qualità del lavoro da ciascun socio prestato durante l’esercizio sociale (con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno).
Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate previa delibera dell’assemblea all’aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti, o accantonati in apposito fondo.
L’assemblea che approva il bilancio, può deliberare in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o ai Þni mutualistici, previa destinazione del prescritto venti per cento (20%) alla riserva ordinaria.
L’Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nella precedente lettera e), che la totalità degli utili vengono destinati a riserva indivisibili alle condizioni di cui all’art. 12 della legge 16.12.1977 n. 904.


ORGANI SOCIALI

Articolo 25

Sono organi della società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) Il Collegio dei Sindaci.


Articolo 26
L’Assemblea dei Soci.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere Þssata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da afÞggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza.
In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.
I soci onorari partecipano alle Assemblee della Cooperativa con voto consultivo.
Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle Assemblee.


Articolo 27
Assemblea ordinaria:

L’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
2) procede alla nomina delle cariche sociali;
3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o le medaglie di presenza, per il triennio;
4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi, ed eccezionalmente entro i sei mesi, successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modiÞcazioni dell’atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
La proposta di competenza dell’Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nel dieci giorni antecedenti a quello Þssato per l’Assemblea che deve discuterli.


Articolo 28

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo ce sullo scioglimento e la liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.


Articolo 29

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, per le elezioni delle cariche sociali o quando si tratta di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea col sistema della votazione a scrutinio segreto.


Articolo 30

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta, ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.
Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha cinque voti. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.


Articolo 31

L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta da un socio eletto dalla Assemblea stessa.
L’Assemblea nomina un segretario e quando occorreranno, due scrutatori.
Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.



Articolo 32

Ove si veriÞcano le condizioni previste dall’articolo 2533 del Codice Civile ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro della sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle Assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasioni di ciascuna convocazione, di far procedere l’Assemblea generale da Assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.
Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:
a) le Assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell’Assemblea generale;
b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, na, comunque, la data dell’ultima deve prevedere di almeno otto giorni quella Þssata per la prima convocazione dell’Assemblea generale;
c) anche per le Assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere di almeno ventiquattro ore successiva a quella della prima;
d) nell’avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nel quali siano occupati non meno di cinquanta soci, eventualmente, le località di convocazione delle Assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi fra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiori a cinquanta;
e) nell’avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno della Assemblea generale per l’elezione dei propri delegati a questa Assemblea.
Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell’Assemblea generale non preceduta da assemblee separate.
Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazioni di dieci, soci in essa presenti o rappresentanti, i propri delegati all’Assemblea generale.
I processo verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o alla unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di attenzione per ogni deliberazione presa.
Quando si adopera tale forma di convocazione, l’Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata.
Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell’Assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.
Per ogni deliberazione dell’assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuata sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate i cui delegati siano presenti nell’Assemblea generale.


Articolo 33
Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero cinque a numero nove consiglieri.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall’Assemblea ed i suoi membri sono rieleggibili.
I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.
Spetta all’Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.
Spetta la Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere speciÞci incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandone nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni, ad uno degli Amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi più urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervengo la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori o il Direttore, oppure loro parenti ed afÞni al terzo grado.
A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esempliÞcativo al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni redatte nei termini previsti dall’art. 2 della legge 31.1.92 n. 59;
c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione in Banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
e) concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l’attività sociale e stipulare i relativi contratti;
f) deliberare e concedere avalli cambiari, Þdeiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;h) assumere e licenziare il personale della società, Þssandone le mansioni e le retribuzioni;
i) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;
l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea Generale;
m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall’ultimo comma dell’art. 4 del presente Statuto.


Articolo 34

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 del Codice Civile.


Articolo 35
Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la Þrma sociale.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrative, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Società.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.


Articolo 36
Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea preferibilmente fra i non soci. Devono inoltre essere nominati dall’Assemblea due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


Articolo 37

Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione della società, vigila sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a noma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
Riferisce all’Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.
I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.


Articolo 38

I soci e la Società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Sindacale la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre - sempre che possano formare oggetto di compromesso relative alla interpretazione delle disposizioni contenuto nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.
I Sindaci sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la Società Cooperativa nonché le controversie tra socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.
I Sindaci decideranno secondo equità ed il lodo arbitrale è impugnabile soltanto ai sensi degli articoli 827 e seguenti del Codice di Procedura Civile.


SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 39

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.



Articolo 40

In caso di cessazione della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale, effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperativa in base all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso di capitale.
In caso di controversia decide il Ministero per la Previdenza Sociale, d’intesa con quelli per le Þnanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.


DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in Assemblea.


Articolo 42

Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 21, 24 e 40 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Articolo 43

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.