MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
D.L. 14 novembre 1992, n. 433
Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali
(convertito in legge, con modiÞcazioni, con L. 14 gennaio 1993, n. 4 )
Il provvedimento riveste particolare interesse perché per la prima volta determina le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nel funzionamento dei musei.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dei musei statali, mediante limpiego continuativo ed ininterrotto degli impianti di controllo audiovisivi ed una più razionale utilizzazione del personale addetto alla sorveglianza, ricorrendo anche al volontariato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro;
Emana il seguente decreto-legge:
Art.1
1. Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti i musei e le biblioteche statali, nonché negli archivi di Stato in cui siano installati impianti audiovisivi di sicurezza è autorizzato, anche in assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti al pubblico, il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati (ndr: Così modiÞcato dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4).
Art.2
1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonché per garantire il prolungamento degli orari di apertura e comunque in situazioni di necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufÞcio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.
2. Lordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa regione e inÞne del restante territorio nazionale.
3. In caso di ulteriori carenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualiÞca posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato.
4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono individuati annualmente gli istituti di cui al comma 1 che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio con lindicazione dei relativi periodi ed è formata la graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in graduatoria non accetti la mobilità volontaria, le assegnazioni sono effettuate dufÞcio ( ndr: Così sostituito dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4).
Art.3
1. Per assicurare lapertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni di volontariato aventi Þnalità culturali, le convenzioni di cui allarticolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (ndr: Comma così modiÞcato dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4).
1-bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dellAmministrazione dei beni culturali e ambientali (ndr: Comma così modiÞcato dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4).
2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualiÞca di agente di pubblica sicurezza (ndr: Comma così modiÞcato dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4).
2-bis. Per le Þnalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui allarticolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con il personale che ha già prestato servizio a tempo determinato nellambito dellAmministrazione dei beni culturali e ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente prestato nellultimo quinquennio (ndr: Comma così modiÞcato dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4).
2-ter. Agli oneri derivanti dallattuazione del comma 2-bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per lanno 1993 (ndr: Comma così modiÞcato dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4).
Art.4
1. Presso gli istituti di cui allarticolo 3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento (ndr: così modiÞcato dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4):
a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;
a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nellambito del prestito bibliotecario (ndr: Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4);
b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati allinformazione museale.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, Þssa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ndr: Comma così modiÞcato dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4).
3. La gestione dei servizi è afÞdata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo distituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative (ndr: Comma così modiÞcato dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4).
4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata per una sola volta.
5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dallapplicazione del presente articolo afþuiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dellentrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza.
5-bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, nonché dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, afþuiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dellentrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (ndr: Comma così modiÞcato dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4).
5-ter. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere luso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcunaltra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per luso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dellinizio delluso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni (ndr: Comma così modiÞcato dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4).
Art.5
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.
2. Per le Þnalità previste dal presente decreto, salvo quanto disposto ai commi 2-bis e 2-ter dellarticolo 3, è autorizzata, per il 1992, la spesa di lire 200 milioni, cui si provvede mediante riduzione del capitolo 2034 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (ndr: Comma così modiÞcato dalla legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4).
3.Per gli anni successivi, le facoltà di cui agli articoli 2 e 3 di trasferire i dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere esercitate nei limiti delle somme riassegnate per effetto di quanto disposto dallarticolo 4.
4.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.6
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.