Regione Puglia
L.R. 11 maggio 1990, n. 29
Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia.
Art. 1.
(Finalità).
1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali indicati dallo Statuto, nellambito delle proprie attribuzioni in armonia con la Risoluzione delle Nazioni Unite 40 /144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la normativa CEE, con le iniziative e leggi dello Stato e, in particolare, con la legge 30-12-1986, n. 943 e con la legge 26-2-87, n. 49, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili con i cittadini italiani e a rimuovere le cause che ne ostacolano linserimento nel tessuto sociale, culturale e economico della regione.
2. La Regione, in particolare, promuove ogni azione volta alla rimozione e al superamento delle difÞcoltà per linserimento sociale dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglio, nel rispetto della loro identità culturale; realizza, altresì, interventi volti ad assicurare leffettivo godimento del diritto allo studio, alla formazione professionale, al lavoro, alle prestazioni socio-sanitarie e alla disponibilità di idonea abitazione.
Art. 2.
(Destinatari).
1. I destinatari della presente legge sono gli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari che dimorino nel territorio della regione e siano in possesso del permesso di soggiorno.
2. Sono altresì considerati immigrati i Þgli e il coniuge di chi abbia acquistato la qualiÞca di immigrato ai sensi della legislazione vigente.
3. Sono esclusi dagli interventi previsti:
a) gli artisti, i professionisti e i lavoratori soggiornati in Puglia per periodi di tempo limitati in quanto assunti da organizzazioni ed imprese straniere con contratto di lavoro alla cui scadenza essi siano tenuti al rimpatrio nel Paese di origine; b) gli stranieri occupati in Istituzioni di diritto internazionale;
c) i marittimi.
Art. 3.
(Intese tra Regione ed Enti Locali).
1. La Regione individua i propri interventi a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie previa intesa con gli Enti Locali interessati, al Þne di assicurare il coordinamento dei reciproci interventi e dellutilizzazione delle relative risorse.
2. La Giunta regionale è incaricata di promuovere le intese di cui al precedente comma e di realizzare le eventuali opportune forme di coordinamento relative alle stesse intese.
Art. 4.
(Attività culturali).
1. La Regione programma e promuove, attraverso gli interventi degli Enti Locali e in collaborazione con la Scuola, lUniversità e le Associazioni che operano nel campo dellimmigrazione, attività culturali e sociali a favore degli immigrati in Puglia al Þne di contrastare fenomeni di emarginazione.
2. In particolare la Regione programma:
a) corsi di lingua e cultura italiana opportunamente articolati, tenendo conto anche dellappartenenza etnico-linguistica dei gruppi di cittadini stranieri extracomunitari;
b) iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i Paesi di origine, anche in collaborazione con le rappresentanze nazionali, attivando un processo di scambi culturali;
c) iniziative di educazione alla multiculturalità, indirizzate principalmente agli alunni della scuola dellobbligo nel rispetto delle competenze dellAutorità scolastica;
d) corsi formativi rivolti agli operatori dei Enti Locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati.
Art.5.
(Diritto allo studio).
1. La Regione, nellambito degli interventi di cui alla Legge Regionale 12-5-1980, n. 42, anche in collaborazione con la Sovrintendenza Scolastica regionale, con i Provveditorati ai Studi, sentita la Consulta regionale dellImmigrazione Extracomunitaria, sostiene iniziative progettuali tese a facilitare i processi di integrazione e di apprendimento scolastico degli immigrati nella Regione Puglia, prioritariamente per il livello della scuola dellobbligo.
2. I programmi regionali per gli interventi per il diritto allo studio prevedono interventi straordinari per gli studenti provenienti dai Paesi extracomunitari in via di sviluppo.
2. Sono ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti italiani gli studenti apolidi o rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti Autorità statali sulla base della Commissione di Ginevra 1951 e/o delle mandati rilasciati dallAlto Commissario delle Nazioni Unite e del D.L. n. 416 del 30-12-1989.
Art. 6.
(Inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale).
1. Gli interventi di formazione, riqualiÞcazione ed aggiornamento professionale previsti dalle leggi regionali sono estesi a tutti i cittadini extracomunitari immigrati in Puglia.
2. La Regione attua, dintesa con i Ministeri competenti e nel rispetto delle leggi 26-2-87, n. 49 e 21-12-78, n. 845, interventi di qualiÞcazione professionale nellambito di progetti di cooperazione internazionale con i Paesi di origine, Þnalizzati al recupero professionale dei lavoratori extracomunitari immigrati e al loro possibile rientro stabile e qualiÞcato nei Paesi di origine.
3. La Regione promuove corsi di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale per sviluppare una più approfondita loro conoscenza delle condizioni degli immigrati extracomunitari in Puglia, con riferimenti alla cultura dei Paesi di provenienza delle comunità più numerose presenti in Puglia, utilizzando, come docenti esperti, immigrati in possesso di idonei requisiti.
Art. 7.
(Attività economiche).
1. La Regione, nellambito e in attuazione delle leggi regionali:
1) agevola linserimento degli immigrati nelle attività produttive estendendo le forme di incentivazioni previste dalle leggi regionali;
2) sostiene forme di associazionismo economico e di cooperazione:
3) sostiene, altresì, nel rispetto della normativa vigente in materia, quelle forme di associazionismo economico volte a facilitare la commercializzazione di merci prodotte nei Paesi di provenienza;
4) emana direttive ai Enti locali al Þne di assicurare adeguate collocazioni agli ambulanti nei mercati locali.
Art. 8.
(Interventi socio-assistenziali e sanitari).
1. I cittadini stranieri e i loro familiari, per il periodo della loro permanenza nel territorio regionale, sono ammessi, a condizioni di parità con i cittadini italiani, alle prestazioni socio-assistenziali e ai servizi sociali erogati ai sensi delle leggi regionali: accedono, inoltre, al servizio di asilo-nido.
2. A tal Þne la Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare a ciascun Comune, terrà conto del numero degli immigrati presenti nei Comuni della Puglia ed emanerà le relative direttive.
3. La Regione promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla tutela della salute degli immigrati extracomunitari dimoranti nel territorio regionale .
4. La Regione promuove iniziative speciÞche per la promozione culturale e linserimento sociale delle donne immigrate, con particolare riferimento alla tutela della maternità, nonché a favore dei disabili e degli anziani.
Art. 9.
(Diritto alla casa).
1. Gli immigrati extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio della Regione partecipano allassegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni secondo la normativa Þssata dalla legge regionale 20-12-84, n. 54.
2. I lavoratori extracomunitari che risiedono in un Comune della Puglia sono ammessi a partecipare a bandi di concorso relativi alle provvidenze della Regione Puglia in materia di edilizia residenziale per lacquisto, il recupero e la costruzione di un alloggio.
3. Allo scopo di favorire il recepimento di alloggi per il soddisfacimento della esigenza abitativa, la Regione concede contributi ai Consorzi di Comuni e ai Comuni per opere di risanamento igienico-sanitario degli alloggi da destinare agli immigrati e alle loro famiglie.
4. Gli Enti beneÞciari dei contributi di cui al comma precedente presentano formale richiesta corredata di completa documentazione relativa al progetto di risanamento igienico-sanitario di alloggi interessati allintervento.
5. Lerogazione del contributo viene effettuata come segue:
a) il 75 % del contributo dopo la presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta;
b) il restante 25 % a seguito di presentazione della idonea documentazione attestante lesecuzione del progetto ammesso a Þnanziamento.
6. La Regione eroga contributi ai Comuni, alle Associazioni e ai Enti morali che, nelle zone in cui vi è un utilizzo stagionale delle manodopere extracomunitarie, predispongono piani di accoglienza temporanea.
7. Per le modalità di erogazione dei contributi per i piani di accoglienza si fa riferimento alle modalità previste dal quinto comma del presente articolo.
Art. 10.
(Contributi e convenzioni).
1. La Regione sostiene:
a) le funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale svolte, senza Þne di lucro, dalle associazioni riconosciute che operano a favore degli immigrati extracomunitari in Puglia.
b) le attività promosse dalle Associazioni di cui allart. 13 della presente legge.
2. La Regione può erogare contributi o stipulare convenzioni gratuite in riferimento alle Þnalità di cui alla presente legge.
3. I contributi sono erogati sulla base di domande da presentare alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno e corredata di:
- copia autenticata dellatto costitutivo e dello statuto;
- documentazione comprovante lo svolgimento continuativo di attività e funzioni a favore degli emigrati e degli immigrati;
- programma corredato di preventivo di spesa riguardante le iniziative che si intendono realizzare nonché le spese di gestione.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le associazioni, che abbiano usufruito di contributo nellanno precedente sono tenute a presentare alla Giunta regionale il consuntivo dellattività svolta con la relativa documentazione di spesa.
5. La mancata rendicontazione delle spese sostenute comporta lautomatica esclusione delle associazioni dalla assegnazione di ulteriore contributo nonché il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate.
6. La Regione, tramite il competente Assessorato al Bilancio, effettua periodici accertamenti sul corretto impiego delle somme comunque erogate a norma del presente articolo, con facoltà di disporre, nel caso di non corretto impiego delle somme stesse, la revoca della sovvenzione erogata.
Art. 11.
(Consulta regionale dellImmigrazione Extracomunitari).
1. È istituita la Consulta regionale dellImmigrazione Extracomunitaria.
2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
a) di promuovere unadeguata informazione fra gli immigrati sulle condizioni di vita e di lavoro nella regione;
b) esprimere pareri e formulare proposte in ordine agli atti legislativi ed amministrativi regionali per i proÞli riguardanti limmigrazione extracomunitaria e, in particolare, in ordine ai piani e programmi in materia socio-sanitaria, orientamento professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, abitazione;
c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle iniziative e agli interventi regionali realizzati in attuazione della presente legge;
d) esprimere pareri su ogni altro argomento sottopostole dalla Giunta o dal Consiglio regionale;
e) collaborare, su richiesta della Giunta regionale, alla realizzazione di iniziative concernenti limmigrazione;
f) promuovere gli opportuni collegamenti con le Consulte eventualmente istituite dai Enti locali della Puglia, con quelle delle altre Regioni e con quelle nazionali;
g) promuovere la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;
h) propone alla Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernenti questioni di ordine economico, sociale, previdenziale ed assistenziale, anche da realizzare di intesa con gli Stati dai quali provengono gli immigrati.
Art. 12.
(Composizione della Consulta).
1. La Consulta regionale è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è convocata presieduta dallAssessore competente. Essa è composta:
a) da n. 2 rappresentanti, di cui uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile, per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari costituita in associazione regionale ed iscritta allalbo di cui allart. 13 della presente legge;
b) da n. 3 rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dai rispettivi organi;
c) da n. 4 rappresentanti dei Patronati aventi sede nella Regione e che si occupano dellassistenza ai lavoratori extracomunitari, designati dai rispettivi organi;
d) da n. 4 rappresentanti dei datori di lavoro dei diversi settori economici, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) da n. 1 rappresentante dellUfÞcio regionale del Lavoro, designato dal dirigente dellUfÞcio stesso;
f) da n. 1 rappresentante delle Province della Puglia, designato dallUnione Regionale delle province Pugliesi (URPP);
g) da n. 1 rappresentante dei Comuni, designato dalla Sezione regionale dellANCI;
h) da n. 6 rappresentanti delle associazioni degli emigrati a carattere nazionale che svolgono con continuità, a livello regionale, attività in favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;
i) da n. 3 rappresentanti del Consiglio regionale designati dallo stesso, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
Art. 13.
(Albo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari).
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera listituzione dellAlbo delle Associazioni degli Immigrati Extracomunitari determinando, contestualmente, le modalità per liscrizione ad esso.
2. Liscrizione allalbo di cui al precedente comma è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera a) del precedente art. 12.
Art. 14.
(Funzionamento della Consulta).
1. I componenti della Consulta per lImmigrazione sono nominati per la durata della legislatura. Essi sono eletti dal Consiglio regionale sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti di cui al precedente art. 12 entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste.
2. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine di cui al comma precedente, la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che siano assicurate le nomine della maggioranza dei componenti di cui al precedente art. 12 - lett. a) - e fatte comunque salve le successive eventuali integrazioni.
2. La Consulta elegge a maggioranza nel proprio seno due Vice Presidenti, di cui uno individuato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente art. 12 ed uno tra i Consiglieri regionali, con funzioni di vicarie.
4. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente regionale alluopo incaricato dalla Giunta regionale su designazione dellAssessore competente.
5. Ogni qualvolta lo ritenga utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni, Enti o Associazioni interessati ai problemi degli immigrati.
6. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione e qualunque numero dei componenti in seconda convocazione.
7. La Consulta, entro novanta giorni dalla data della propria costituzione, approva il regolamento interno di funzionamento.
8. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio, ove spettanti, con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale.
Art. 15.
1. La lett. f) dellarticolo 7 della Legge regionale 23-10-1979, n. 65, è così modiÞcata: f) da n. 10 rappresentanti delle associazioni aventi sede principale nella Regione e di quelle nazionali presenti in Puglia, operanti con carattere di continuità da almeno cinque anni in Italia e allestero a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.
Art. 16.
(Coordinamento).
1. Il Settore Lavoro, oltre allattuazione delle iniziative di propria competenza, provvede al coordinamento delle iniziative di cui alla presente legge, quali che siano i settori dellAmministrazione regionale competenti per i singoli campi di intervento. In sede di approvazione della legge di riordino degli ufÞci regionali sarà costituito il Settore Emigrazione - Immigrazione.
Art. 17.
(Norma Þnanziaria)
(Omissis).
Pubblicata sul BUR n. 98 del 5 giugno 1990.
Il Governo ha osservato in ordine allarticolo 8, comma 3, che gli interventi inerenti la tutela della salute devono attuarsi nel rispetto del vigente ordinamento sanitario di cui alla legge 833/1978 e dellarticolo 9, comma 12 del D.L. 416/1989 convertito in legge 28 febbraio 1990, numero 39.