Ministero delle Žnanze
Circolare 25 Febbraio 1991 N. 3
(G.U. N. 56 del 7 Marzo 1992)
La circolare offre molti utiuli chiarimenti sul regime Žscale ed impositivo che interessa le organizzazioni di volontariato. Ricordiamo, in ogni caso, che la Legge Žnanziaria 1997 ha delegato al Governo la determinazione di norme estremamente innovative in materia Žscale, che abbiamo pubblicato nella sezione riservata alle O.N.L.U.S.
Con legge n. 266 dell11 agosto 1991, pubblicata nella G.U. n. 196 del 22 agosto 1991, concernente le attività di volontariato, sono state tra laltro, introdotte agevolazioni Žscali nei confronti dei soggetti destinatari della legge stessa.
Lattività di volontariato così come deŽnita dallart. 2 della legge, è quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite lorganizzazione, di cui il volontariato fa parte, senza Žni di lucro anche indiretto ed esclusivamente per Žni di solidarietà. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per lattività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dallorganizzazione stessa.
Lart.3 della legge n. 266 stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro Žni, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico; lo stesso art. 3 stabilisce poi che negli accordi degli aderenti, nellatto costitutivo o nello statuto... devono essere espressamente previsti lassenza di Žni di lucro... i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.
Si osserva al riguardo che la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità degli aderenti e, soprattutto, la necessità dellassenza di Žni di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai Žni Žscali, la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dellart. 2247 del codice civile, che prevede come Žnalità essenziale del contratto di società lesercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque una utilità diretta incompatibile con le Žnalità solidaristiche della legge n. 266. Peraltro, va considerato che la recente legge n. 381 dell8 novembre 1991 ha introdotto un particolare disciplina per le cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire linteresse generale della comunità alla promozione umana e allintegrazione sociale dei cittadini.
È da rilevare che ai Žni Žscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazione hanno, in considerazione dei Žni statutari, la natura di enti non commerciali. I beneŽci tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dallart. 8 commi 3 e 4 e dellart. 9. Lapplicazione dei beneŽci medesimi è condizionata alliscrizione delle organizzazioni nei registri generali delle organizzazioni di volontariato tenuti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dellart. 6 della legge in esame. In particolare il comma 3 dellart. 8 ha aggiunto il comma 1-ter allart.17 della legge 29 dicembre 1990 n. 408 come modiŽcato dallart. 1 della legge 25 marzo 1991 n. 102. Detto comma 1-ter è così formulato : Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai Žni di solidarietà, purché le attività siano destinate a Žnalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal Žne, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, e successive modiŽcazioni ed integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai Žni del reddito dimpresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e Žno ad un massimo di lire 100 milioni.
La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali è quindi rinviata ai decreti legislativi previsti dalla norma di delega di cui allart.17 della legge n. 408 del 1990. Il comma 4 dellart. 8 della legge n. 266 stabilisce che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai Žni dellimposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dellimposta locale sui redditi (ILOR) qualora sia documentato il loro totale impiego per Žni istituzionali dellorganizzazione di volontariato.
Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dellentità delle attività decide il Ministro delle Žnanze con proprio decreto di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali (modiŽcato con art. 18 decreto legge del 28 febbraio 1994 n. 138 - G.U. n. 49 del 1 marzo 1994) I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono Žssati dal Ministro delle Žnanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Per quanto riguarda la deŽnizione sotto laspetto oggettivo dellambito applicativo della disposizione si è dellavviso che per attività commerciali e produttive marginali dovrebbero intendersi esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite: a) degli assistiti ai Žni della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale; b) dei volontari, intendendo per volontari quelli che svolgono lattività secondo i criteri e nei limiti stabiliti dallart. 2 della legge n. 266. Le attività stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale, di cui agli art. 2080 e seguenti del codice civile, siano esse industriali o artigiane.
Il beneŽcio, per ciò che concerne limposizione sui redditi è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i Žni istituzionali dellorganizzazione di volontariato impiego che deve essere idoneamente documentato. In particolare per ciò che concerne lentità delle attività, pur non essendo questa ancorata ad una speciŽca percentuale delle entrate dellorganizzazione, dovrà essere individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo esempliŽcativo, la occasionalità dellattività, la non concorrenzialità (che può essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati servizi in favore della comunità locale) dellattività sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dellattività ed i servizi resi allorganizzazione.
In ordine alla presentazione delle domande di esenzione di cui al comma 4 dellart.8 della legge n.266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego, si osserva quanto segue.
La disposizione recata dal comma 4 dellart.8 della citata legge n. 266, dopo aver stabilito che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai Žni dellIRPEG e dellILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego per i Žni istituzionali dellorganizzazione di volontariato prevede che sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dellentità delle attività, decide il Ministro delle Žnanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali. (modiŽcato con art. 18 decreto legge del 28 febbraio 1994 n. 138 - G.U. n. 49 del 1 marzo 1994).
I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono Žssati dal Ministro delle Žnanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali. Al riguardo è opportuno premettere che la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale costituisce una novità nei sistemi dei procedimenti Žnalizzati al riconoscimento di agevolazioni Žscali in materia di imposte sui redditi, Žnora di competenza degli ufŽci delle imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro della potestà di accertamento ad essi attribuita. La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura da seguire per ottenere il decreto interministeriale di cui al comma 4 in argomento. (omissis) Lart. 9 della legge n. 266 del 1991 ha poi stabilito che : alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui allart. 6 si applicano le disposizioni di cui allart. 20 primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, come sostituito dallart. 2 del D.P.R. 28 dicembre 1982 n. 954. Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui allart. 6 della legge n. 266, siano esse enti di tipo associativo o non , la particolare normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal già vigente primo comma dellart.20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 598 (ora recepita dei commi 1,2 e 3 dellart. 111 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). Ciò comporta lapplicazione in favore dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni. Viene ad applicarsi inoltre, nei confronti delle organizzazioni in parola il disposto dellultima parte del primo comma dellart.20 del D.P.R. n. 598 (recepito nel terzo comma dellart.111 T.U.I.R.) secondo il quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nellesercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi speciŽci effettuati, in conformità alle Žnalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di ununica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Per quanto concerne limposizione indiretta le agevolazioni Žscali contenute nei commi 1 e 2 dellart.8 sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per Žni di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle Regioni e Provincie autonome. Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi delle cenate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attività sono esenti dallimposta di bollo e registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dellimposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta.
Al comma 2 si prevede lesclusione dal campo di applicazione dellimposta sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con leffetto che nessun adempimento Žscale va osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nellattività sociale da queste svolte. È prevista inŽne lesenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato