Norme Žscali applicabili alle organizzazioni iscritte nei registri regionali





Agevolazioni Žscali
(art. 8 della Legge 266/1991)


Le agevolazioni riguardano le organizzazioni costituite esclusivamente per Žni di solidarietà e che perseguono esclusivamente tali Žni.
Per le organizzazioni regolarmente iscritte nei registri regionali, le ipotesi di tassazione si dovrebbero veriŽcare soltanto:
- per i proventi conseguiti da attività extramarginali,
- per i proventi anche marginali di cui non sia dimostrato il totale impiego per Žni istituzionali,
- per cessioni e prestazioni a terzi (purché non rientranti fra quelle marginali).
È il caso di ricordare che nessuna agevolazione esiste per il possesso degli altri redditi imponibili come quelli dei terreni e dei fabbricati, dei redditi di capitale e dei redditi diversi che devono essere dichiarati annualmente per essere assoggettati a tassazione.

In sintesi:
* sono esenti dall’imposta di bollo e di registro gli atti costitutivi e gli atti connessi allo svolgimento dell’attività;
* le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta;
* le operazioni attive effettuate sono considerate fuori campo IVA, cioè non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi;
* i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai Žni dell’IRPEG e dell’ILOR qualora sia documentato il loro totale impiego per i Žni istituzionali dell’organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente sono Žssati dal ministero delle Žnanze, con proprio decreto di concerto con il ministero per gli Affari sociali.


Quest’ultimo periodo è stato introdotto dall’art. 18 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla Legge 27 giugno 1994, n. 423. Originariamente la norma prevedeva il riconoscimento della marginalità su domanda delle organizzazioni interessate. Infatti il precedente periodo sostituito dalla norma suddetta, era il seguente:
“Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entità della attività decide il Ministero delle Žnanze con proprio decreto di concerto con il Ministero per gli affari sociali”.Al Cap. IV, paragrafo 3, vedi il testo e il commento del D.M. 25 maggio 1995 (decreto interministeriale sulla marginalità)


Con decreti legislativi saranno introdotte misure per favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato:
* costituite esclusivamente ai Žni della solidarietà, purché le attività siano destinate a Žnalità di volontariato,
* riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia,
* e che risultano iscritte senza interruzione da almeno 2 anni negli appositi registri.


I decreti non sono ancora stati emanati per cui la norma non ha ancora pratica applicazione.


Valutazione dell’eventuale imponibile

(art. 9 della L. n. 266/1991)
Sono previste regole speciŽche per la “valutazione” dell’eventuale imponibile (nei casi, ovviamente, in cui non operino le agevolazioni precedenti).
La valutazione va effettuata però applicando i criteri contenuti nell’art. 20, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 espressamente richiamato. (Vedi seguente paragrafo 2.1.)

Sulla valutazione dell’eventuale imponibile sono sorte interpretazioni contrastanti specie per quanto riguarda il riferimento al primo comma dell’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, in vigore prima che fosse trasfuso nell’attuale art. 111 del T.U.I.R. (primi tre commi).
Gli altri commi dell’art. 20 (tra cui quello che considera commerciali in ogni caso le attività ivi elencate) non sono quindi applicabili alle organizzazioni di volontariato.
L’art. 111 del T.U.I.R. risulterà, invece, applicabile alle organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri regionali, qualora abbiano svolto attività commerciali od operazioni considerate tali (non importa se abituali o occasionali). In questo caso, però, vale sempre il criterio, di intassabilità stabilito dal secondo periodo del primo comma dell’art. 108 del T.U.I.R. (vedi in calce al prospetto riportato al paragrafo precedente).