Risposte a quesiti in materia Þscale
Si pubblica di seguito una raccolta di risposte a quesiti e note del Ministero delle Þnanze, di particolare interesse per lapprofondimento di alcune questioni legate al trattamento Þscale delle organizzazioni non proÞt.
Ris. prot. 138 del 05/06/95 (Dip. Entrate: Affari giuridici Serv. V - div. X)
Imposta di bollo - Art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Con il foglio sopradistinto codesta Direzione Centrale ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in ordine al trattamento, agli effetti dellimposta di bollo, degli atti di convenzione relativi alla concessione di un collegamento radioelettrico richiesto da unAssociazione di Volontariato.
Al riguardo occorre tener presente che lart. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, accorda, tra laltro, lesenzione dellimposta di bollo, oltre che agli atti costitutivi dellorganizzazione di volontariato, anche a quelli connessi allo svolgimento della loro attività.
Cè da tener presente, tuttavia, che liscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato, secondo quanto dispone lart. 6 della citata legge n. 266, è condizione necessaria per beneÞciare delle agevolazioni Þscali.
Ciò premesso, si ritiene che possano fruire del beneÞcio Þscale esclusivamente gli atti che servono al raggiungimento dei Þni di solidarietà per i quali lorganizzazione è sorta. Pertanto gli atti di convenzione - oggetto del quesito - potranno essere redatti si carta libera solo se lAssociazione di Volontariato riconosciuta utilizzi il collegamento radioelettrico soltanto per i Þni suddetti.
(Ris. min. 6 giugno 1994, n. V-12-0011/94, della Dir. centr. affari giur. e contenzioso trib., Div. XII)
Iva - Associazioni di volontariato - Agevolazioni - Non riguardano le cooperative
Con nota del 21 ottobre 1993, diretta al Ministero delle Þnanze, il dott. ........, nella sua qualità di presidente de ..... soc. cooperativa a responsabilità limitata, ha chiesto di conoscere il regime Þscale ai Þni Iva applicabile a norma della legge 11 agosto 1991, n. 266, alle attività marginali di bar e mensa svolte dalla Famiglia del volontariato costituita nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata.
Al riguardo si precisa quanto segue:
Lart. 3, primo comma, della legge-quadro n. 266 del 1991, deÞnisce concettualmente le organizzazioni di volontariato recitando testualmente: È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al Þne di svolgere lattività di cui allart. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Il successivo secondo comma del medesimo articolo 3, stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro Þni, salvo il limite dincompatibilità con lo scopo solidaristico.
Si osserva in proposito come, peraltro, precisato con circolare ministeriale n. 3 prot. n. 11/152, del 25 febbraio 1992, che la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità degli aderenti e, soprattutto, la necessità dellassenza di Þni di lucro, rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in commento, ai Þni Þscali, la costituzione in forma societaria, considerato, in particolare, il disposto dellart. 2247 del codice civile, che prevede come Þnalità essenziale del contratto di società, lesercizi in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alla quali i soci traggono, comunque, unutilità diretta incompatibile con le Þnalità solidaristiche della legge n. 266.
Per quanto concerne limposizione diretta, le agevolazioni Þscali sono contenute nei commi 1 e 2 dellart. 8 e sono sempre subordinate alla sussistenza di tutti i requisiti richiesti nei confronti dei soggetti destinatari della legge n. 266.
Ciò posto, con riguardo al quesito posto dallassociazione istante, si precisa che il comma 2 del medesimo articolo 8, stabilisce che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni né di servizi ai Þni della imposta sul valore aggiunto, signiÞcando che ciò implicherebbe la totale esclusione dal campo Iva delle cennate operazioni in ordine alle quali non si ravviserebbe il presupposto necessario di cui allart. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce lapplicazione dellimposta. Conseguentemente, gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili a quelli compiuti uti civis come privati sul quale si abbatte limposta Þscale. Comunque, alla luce di quanto in precedenza esposto, si conclude ritenendo che le agevolazioni Þscali previste dalla legge n. 266 del 1991, non possono, tuttavia, applicarsi nei confronti dellAssociazione istante in quanto costituita in forma di società cooperativa.
Ris. prot. 166 del 01/06/94 - Dip. Entrate: Affari Giuridici Serv. IV - Div. VIII)
Istanza - Associazione Oasi dellaccoglienza.
Esenzione imposta di registro-bollo
Con istanza trasmessa il 13 luglio 1993, lAssociazione Oasi dellaccoglienza con sede in Pesaro, nella persona del ......, chiedeva di beneÞciare dellesenzione dalle imposte di registro e di bollo prevista allart. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 sullatto di acquisto, in corso di perfezionamento, di un immobile in Fano descritto come casa di abitazione con pertinente terreno circostante e fabbricato ad uso magazzino. Listante riteneva, infatti, applicabili le agevolazioni suddette in quanto lacquisto dellimmobile sarebbe da considerare strumentale ai Þni dellesercizio dellattività solidaristica perseguita dalla Associazione in campo socio-assistenziale.
Al riguardo questa Direzione Centrale osserva come, per quanto concerne le imposte di registro e di bollo, lart. 8 della legge n. 266 prevede che: Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui allart. 3, costituite esclusivamente per Þni di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dallimposta di bollo e dallimposta di registro.
La legge che ha regolato la materia del volontariato ha, pertanto, esplicitamente sancito un trattamento di favore per una serie di atti che possono ritenersi sia sotto il proÞlo soggettivo, sia sotto il proÞlo oggettivo connessi allo svolgimento delle attività tutelate dalla norma.
Al proposito giova rilevare che, per quanto attiene laspetto soggettivo, la sussistenza dei requisiti per usufruire del trattamento di favore appare, nel caso di specie, pienamente realizzata in presenza del Decreto Presidenziale n. 380, prot. 23/429 SAG della Regione Marche. Per quanto attiene poi il requisito oggettivo, si evidenzia come, in conformità con il parere espresso dallAvvocatura Generale dello Stato con consultazione n. 6377/93 - 302 del 10 novembre 1993, occorra anche individuare se latto di acquisto rientri o meno tra gli atti connessi allo svolgimento dellattività della associazione.
A giudizio dellOrgano Legale, infatti, non si ravvisano ostacoli, sotto il proÞlo ermeneutico, per escludere che tra gli atti connessi allo svolgimento delle attività poste in essere dalle associazioni di volontariato (esentati dalla imposizione Þscale di bollo e registro), possono ricomprendersi anche i trasferimenti immobiliari inter vivos, effettuati, parimenti nellambito di quelle attività associative delle quali, a norma dellarticolo 1 della precitata legge 266/91, la Repubblica Italiana riconosce il valore sociale, promuovendone lo sviluppo.
In ordine alla già evidenziata necessità di individuare se latto di acquisto entri o meno tra quelli connessi allo svolgimento dellattività della associazione istante, la Scrivente ritiene che, in carenza di una espressa disposizione della norma (la quale, peraltro, demanda alle regioni ed alle province autonome lattività di controllo su dette organizzazioni), debba considerarsi necessaria e sufÞciente, al Þne di poter ritenere concretizzata la sussistenza del requisito oggettivo, una esplicita dichiarazione resa in atto dal soggetto che agisce in nome e per conto della associazione acquirente. Dalla suddetta dichiarazione dovrà, evidentemente, evincersi lassunzione di responsabilità del dichiarante in ordine alla asserita strumentalità del bene in relazione agli scopi perseguiti dalla associazione.
Ciò posto, in presenza sia del cennato requisito soggettivo, sia della espressa dichiarazione in atto che limmobile acquisito è da considerarsi strumentale e, quindi, connesso allo svolgimento della attività posta in essere dalla associazione di volontariato (riconosciuta ai sensi dellarticolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266), non sembra che possa disconoscersi la legittimità della richiesta concessione del trattamento agevolato in materia di imposta di registro e di bollo.
La Direzione Regionale in indirizzo vorrà, pertanto, rendere edotta delle presenti determinazioni lAssociazione Oasi dellaccoglienza con sede in Pesaro, Via ........
(Ris. min. 29 maggio 1993, n. 300028, della Dir. centr. affari giur. e contenzioso trib., Div. VIII)
Imposte di registro e di bollo - Associazioni di volontariato - Atti costitutivi e atti relativi allo svolgimento della loro attività - Esclusione da imposta.
LAssociazione di volontariato Centro Amico con istanza diretta a codesta Intendenza, ha chiesto lesonero assoluto dallassolvimento dellimposta di registro per ogni atto inerente la modiÞcazione dellatto costitutivo o dello statuto regolante la vita dellEnte, ai sensi dellart. 8 della legge in oggetto.
LUfÞcio del Registro di .... ha ritenuto dovuta, invece, la corresponsione della suddetta imposta nella misura Þssa.
Codesta Intendenza, ritenendo non manifestamente infondata leccezione dellAssociazione che ne occupa, attesa la ratio della disposizione legislativa dettante norme di particolare favore ed incoraggiamento alla costituzione delle associazioni di volontariato, ai sensi del non equivoco disposto dellart. 1 della ripetuta legge, ha chiesto il parere di questa Direzione Generale al Þne di provvedere alleventuale rimborso della somma corrisposta.
La Scrivente informa che questo Dicastero di pronunciato sulla problematica in esame nellallegata Circolare n. 3 del 25/2/1992 (in Boll. Trib. 1992, pag. 593) relativa alla Legge 11/8/1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), laddove ha chiarito che: Per quanto concerne limposizione indiretta le agevolazioni Þscali sono contenute nei commi 1 e 2 dellart. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per Þni di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome.
Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dallimposta di bollo e registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti della imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento dimposta.
La Scrivente ritiene, quindi, che nella fattispecie in esame si possa procedere al rimborso della somma versata.
Ris. prot. 499 del 13/08/92
(D.G. II.DD. - div. XI). Legge n. 266 dell11 agosto 1991. Attività marginali.
Irpeg (Enti non commerciali)
Con la lettera n. 1906/92 del 10 aprile 1992 diretta al Segretario Generale di questo Ministero il dott. ....., in qualità di vicepresidente nazionale ........, ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 concernente la legge quadro sul volontariato e di riconoscere, tra laltro, se sia corretto ricomprendere nelle attività marginali - non imponibili ai Þni Irpeg ed Ilor - come previsto dalla citata circolare anche i servizi svolti in convenzione con le UU.SS.LL. ed enti pubblici in generale.
Al riguardo si fa presente che il comma 4 dellart. 8 della legge n. 266 dell11 agosto 1991 stabilisce che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai Þni dellimposta sul reddito delle persone giuridiche e dellimposta locale sui redditi (Ilor), qualora sia documentato il loro totale impiego per Þni istituzionali dellorganizzazione di volontariato. La citata circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 precisa inoltre che per attività commerciali e produttive marginali, dovrebbero intendersi esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite:
a) degli assistiti, ai Þni dello loro riabilitazione e del loro reinserimento sociale;
b) dei volontari, intendendo per volontari quelli che svolgono attività secondo i criteri e i limiti stabiliti dallart. 2 della legge n. 266.
Il beneÞcio, per ciò che concerne limposizione sui redditi, è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i Þni istituzionali dellorganizzazione di volontariato.
Pertanto, qualora le attività svolte dallassociazione ....., anche se svolte in convenzione con le UU.SS.LL. ed enti pubblici rientrino nella previsione del citato comma 4 dellart. 8 della legge n. 266, i proventi da esse derivanti non costituiscono redditi ai Þni Irpeg e Ilor; in caso contrario assumono una qualiÞcazione diversa e quindi commerciale.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza del dott. ......
Ris. Prot. 557 del 27/07/92
(D.G. II.DD. - Div. XI) Società cooperativa di solidarietà. Organizzazioni di volontariato costituite in forma societaria.
Irpeg (Società ed enti commerciali).
LUfÞcio distrettuale delle imposte dirette di Tolentino ha trasmesso a questa Direzione Generale listanza prodotta dalla cooperativa in oggetto ai Þni dellapplicazione dei beneÞci recati dal comma 4 dellart. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, esprimendo in ordine allistanza medesima parere favorevole alla concessione delle agevolazioni stesse.
Al riguardo si precisa che con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 è stato espressamente chiarito che sono escluse dai beneÞci recati dalla legge n- 166 del 1991 le società cooperative dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilità diretta incompatibile con le Þnalità solidaristiche della legge n. 266. Ciò anche nella considerazione che per le cooperative sociali il legislatore è intervenuto con una particolare disciplina agevolativa introdotta con la legge n- 381 dell8 novembre 1991.
Pertanto, anche se il divieto allestensione della disciplina in argomento non è stato espressamente evidenziato, come ha osservato lUfÞcio di Tolentino, dalla medesima legge n. 266, si appalesa impossibile, come è detto nella circolare n. 3 del 1992, alla quale, peraltro, gli ufÞci dipendenti devono attenersi, lapplicazione della normativa, recata dalla legge n. 266 alle organizzazioni di volontariato costituite in forma societaria considerato il disposto dellarticolo 2247 c.c. che stabilisce la presunzione juris et de jure dellesistenza del Þne di lucro nei soggetti costituiti in tale forma, tra i quali sono da annoverare anche le società cooperative.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dellUfÞcio di Tolentino che, a sua volta, informerà la cooperativa istante.
Prot. n. 9907 del 12/01/1994.
Ministero delle Þnanze - Direzione Regionale delle Entrate della Liguria.
Oggetto: esenzioni I.V.A. art. 8 legge 266/91.
Con riferimento al quesito trasmesso da codesta associazione e riesaminata la questione alla luce:
- dellart. 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266-legge quadro sul volontariato,
- della circolare ministeriale n. 3/11/152 Direzione Generale II.DD. e Tasse del 25/02/1992,
- e in considerazione della casistica dedotta in esame da altre associazioni di volontariato:
questa Direzione ritiene che gli acquisiti di beni e servizi effettuati dalle Organizzazioni di volontariato di cui allart. 3 della legge 11/08/1991 n. 266 siano operazioni fuori dal campo di applicazione dellI.V.A. e, pertanto, escluse dal tributo alle seguenti, tassative, condizioni:
A) condizioni soggettive:
le organizzazioni di volontariato debbono essere costituite esclusivamente per Þni di solidarietà realizzati con attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita. Debbono inoltre essere iscritte in appositi registri previsti dallart. 6 legge 266/91. Possono tuttavia svolgere attività commerciali e produttive marginali (occasionali - non concorrenziali, di modesta entità rispetto alle attività e ai servizi gratuitamente resi) e purché i proventi realizzati sono totalmente impiegati per i Þni di solidarietà dellorganizzazione: impiego che deve essere idoneamente documentato.
B) condizioni soggettive:
gli acquisti di beni e servizi esclusi dallIva sono soltanto quelli destinati allutilizzazione - idoneamente documentabile - nellattività sociale gratuita svolta dallorganizzazione.
Quanto sopra emerge dallinterpretazione letterale, logica e teleologica delle disposizioni contenute nellart. 8, comma 2, della legge 266/91: ... le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui allart. 3, costituite esclusivamente per Þni di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai Þni dellimposta sul valore aggiunto....Linterpretazione letterale della norma non consente di limitare la portata alle sole operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizio rese dallorganizzazione) ma le estende alle operazioni passive, nelle quali lorganizzazione si presenta, cioè, come acquirente di beni e di servizi che, per regola generale, comporterebbero un carico di Iva. Nelle proposizioni che contiene la norma costituiscono infatti il soggetto le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato mentre i termini cessione di beni e prestazioni di servizi costituiscono soltanto il predicato nominale e dal punto di vista tecnico-giuridico indicano la causa oggettiva dei negozi.
Linterpretazione logica della norma non solo conferma tale conclusione ma, anzi, fa emergere la disposizione come particolarmente mirata alle operazioni passive, agli acquisti dellAssociazione.
Infatti le operazioni attive che rientrano nella attività solidaristica della Associazione sono a titolo gratuito e escluse dallIva anche senza che occorra per questo una apposita legge in deroga (artt. 1, 2. 3. D.P.R. n. 63/72).
InÞne linterpretazione teleologica della norma, Þnalizzata agli scopi che la legge quadro sul volontariato si propone, fa ritenere che essa sia stata introdotta proprio per provvedere agli acquisti che la Associazione destina alla attività solidaristica. Infatti se così non fosse, lAssociazione, non potrebbe detrarre lIva pagata su tali acquisti, sarebbe al tempo stesso soggetto inciso e deÞnitivamente percosso dal tributo, con effetti contrari a quelli voluti dalla legge con riguardo a soggetti che svolgono sovente in surroga di incombenze pubbliche.
In conclusione:
sono soggetti ad Iva soltanto gli acquisti e i corrispondenti ricavi relativi ad eventuali operazioni commerciali e produttive marginalmente svolte, nonché gli acquisti per i quali non sia idoneamente documentabile lutilizzazione nella attività strumentalmente gratuita svolta dallAssociazione.
Tutti gli altri acquisti sono esclusi dal campo di applicazione dellIva e pertanto vi sono esclusi:
- oltre gli acquisti di mezzo di soccorso (ambulanze, elicotteri, natanti) di cui alla Circolare Ministeriale n. 3 del 25 febbraio 1992, anche
- i relativi costi per pezzi di ricambio e per manutenzione, nonché gli acquisti di materiale sanitario e per rianimazione, di cappe per soccorritori, etc...
InÞne, poiché i compiti solidaristici dellAssociazione comportano anche, di necessità, lo svolgimento di attività organizzative e di presidio, ne consegue che sono esclusi nellambito di applicazione dellIva anche i costi per impianti e per utenze Sip, Enel, Gas/Riscaldamento.
Si precisa a questo proposito che là dove lAssociazione svolga marginalmente, ma con contabilità separata, una attività commerciale e produttiva, avrà impianti ed utenze separate che non comporteranno alcuna difÞcoltà nel distinguere fatture con carico di Iva e fatture escluse di Iva.
De invece lAssociazione ha impianti ed utenze in comune tra lattività istituzionale e la marginale attività commerciale e produttiva, le relative fatture di costo dovranno, comunque, essere fuori dal campo di applicazione dellIva in considerazione:
a) dellimpossibilità pratica di separare in fattura la parte di costo imputabile alla attività commerciale e produttiva, da quella imputabile invece alla attività istituzionale;
b) dalla irrilevanza pratica della separazione nei riguardi dellErario; in quanto lIva sulle operazioni passive inerenti lattività commerciale sarebbe comunque in detrazione dellIva sulle operazioni attive;
c) si osserva inoltre che, quanto le attività sono esercitate senza contabilità separata, i costi inerenti alla attività commerciale sono deducibili, ai Þni delle imposte dirette, soltanto per la parte che corrisponde al rapporto tra lammontare complessivo dei proventi dellAssociazione e lammontare dei ricavi e proventi dellattività commerciale (art. 109, comma 2 T.U.I.R.). Questa proporzione avrebbe un effetto di trascinamento anche ai Þni dellIva e pertanto lAssociazione risulterebbe incisa e percossa dal tributo relativamente a quella parte degli acquisti e delle spese sostenute, non per lattività commerciale ma per lattività solidaristica gratuita, in contrasto con el disposizioni di tutela stabilite dalla legge quadro.
Tutto ciò premesso, merita per altro rammentare che lattività commerciale e produttiva dellAssociazione deve essere tuttavia marginale non concorrenziale sul mercato, di modesta entità rispetto alle attività e servizi gratuitamente resi, e con totale impiego dei proventi realizzati per i Þni solidaristici istituzionali. Inoltre, limpiego degli impianti e delle utenze nella attività solidaristica gratuita deve essere idoneamente documentabile in primis con riferimento alla quantità e alla qualità della attività istituzionale svolta.
Prot. n. 94/1/68621 - 203 R.P.
Ministero Þnanze - Dir. Reg. delle Entrate della Toscana.
Oggetto: Agevolazioni Þscali ex art. 8 Legge 11.8.1991 n. 266 - Atto reg.to il 2.12.1993 - Istanza di rimborso A.S.P. - Associazione Solidarietà Popolare Livorno.
Si restituisce, per il successivo inoltro alla Sezione Staccata di Lucca, competente allesame delle istanze di rimborso, lallegato fascicolo, signiÞcando che, a parere di questa Direzione Regionale, lesenzione dallimposta di bollo e di registro prevista dallart. 8 - 1° comma - della Legge 11.8.1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) appare applicabile al caso di specie.
Ed invero latto in parola, portante la compravendita di un fabbricato da adibire, ai sensi di quanto stabilito nel verbale dellassemblea dei soci della A.S.P. tenutasi il 27.9.1993 ed allegato allatto medesimo sotto la lettera B, a causa per soggiorni estivi e colonie e per le varie attività sociali, sembra effettivamente rientrare tra quelli connessi allo svolgimento delle loro attività considerati, unitamente agli atti costitutivi ai Þni dellapplicazione dellagevolazione sopra indicata.
Per quanto riguarda le eccezioni sollevate da codesto UfÞcio nella nota n. 1110 del 6.6.1994, si precisa quanto segue:
1) non sembra pertinente il rilievo mosso circa il fatto che trattasi nella fattispecie di negozio a titolo oneroso non ricompreso nelle agevolazioni della Legge n. 266/91, dal momento che tale disposizione non contiene indicazioni circa lonerosità o meni dei negozi stessi al Þne dellapplicazione della normativa di favore;
2) per quanto attiene alla iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 6 - 2° comma Legge n. 266/91) avvenuta successivamente alla data dellatto di compravendita, è stato chiarito dalla Regione Toscana - Dipartimento Sicurezza Sociale, con nota n. 16823/AS/1 del 6.6.1994, allegata in copia alla presente, che, viste le proroghe di validità della iscrizione al vecchio albo regionale previste prima per un anno dallart. 16, 1° comma della L.R.T. n. 28 del 5.5.1993 e poi per ulteriori sei mesi da altra legge ora allesame del commissario di governo, per i beneÞci previsti dallart. 8 della Legge n. 266/91 è sufÞciente, Þno alla data del 20.11.1994, liscrizione allalbo regionale previsto dalla L.R.T. n. 58/85, albo al quale lassociazione istante risulta iscritta Þno al 28.10.1987.
Va da sé che lesenzione di cui al citato art. 8 della Legge n. 266/91 è riferita alle sole imposte di bollo e di registro (per la quale ultima nella fattispecie risultano introitate L. 400.000), mentre non riguarda le imposte ipotecarie e catastali (L. 300.000 complessive) e lInvim (L. 300.000).
Codesto UfÞcio vorrà inoltre portare a conoscenza di quanto sopra lassociazione istante.
Prot. n. 14011
Direzione Regionale delle Entrare per la Lombardia - Milano
Oggetto: Intervol Intervento volontario: quesito ai sensi della Legge n. 266 del 11.8.1991.
La Legge 266/91 esclude dallambito di applicazione dellimposta le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato e non quelle effettuate nei loro confronti da fornitori di beni o prestatori di servizi. Tuttavia il Ministero con Circ. 25.2.92 n. 3/11/152, ha precisato che si intendono comprese nella cennata agevolazione anche le cessioni alle predette organizzazioni di beni mobili registrati quali autoambulanze, elicotteri e natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nellattività sociale svolta.
Tale motivazione induce a ritenere che anche i pezzi di ricambio, e, in generale, beni che accedono alle sopraelencate attrezzature, possano godere dellagevolazione in parola.
Prot. n. 796 del 23/1/1993
Oggetto: Risposta al quesito del 10/12/1992 - Associazioni di volontariato - esenzioni ai Þni Iva.
Con il quesito in oggetto indicato listante ha chiesto di conoscere se in virtù di quanto disposto dallart. 8 della legge 266/91, può acquistare, senza debito di I.V.A. beni inerenti lattività di volontariato ed in particolare le spese di manutenzione delle autoambulanze ed i relativi accessori, anche quelli necessari allo svolgimento delle guardie mediche che vengono effettuate sulle stesse.
QuestUfÞcio, esaminata la questione, ritiene, in conformità con quanto precisato dalla Direzione Generale Tasse nella circolare n. 3 del 25/2/1992, che possono essere acquistati senza I.V.A. i beni mobili registrati nonché beni e servizi la cui utilizzazione nellattività sociale svolta dalle organizzazioni di volontariato risulti in modo oggettivo.
Prot. n. 940/1830 - UfÞcio provinciale I.V.A. Udine
AllUniversità delle Libertà del Friuli-Venezia Giulia - Via Pradamano n. 21 33100 Udine
Al Comune di Udine - Via Lionello 33100 Udine
Oggetto: Quesito su agevolazioni Þscali
Con nota pervenuta allo scrivente UfÞcio del 23/6/94, lUniversità in indirizzo ha lamentato che il Comune di Udine ha ritenuto inapplicabile lesenzione di cui allart. 8 della legge 266 dell11/08/1991 alle operazioni da esso concluse con la suddetta Università, assumendo che lesenzione in questione, come chiarito dal Ministero delle Þnanze con circolare n. 3/11/152 è limitata al solo acquisto di beni mobili registrati quali autoambulanze, elicotteri e natanti di soccorso. Esaminata la questione, sentito il parere della Direzione Regionale delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia di Trieste, si ritengono fondate le doglianze dellUniversità delle Libertà.
Il 2° comma dellart. 8 della legge quadro sul volontariato dispone una generalizzata esclusione dal campo di applicazione dellIva per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite per Þni di solidarietà. La disposizione non indica alcuna casistica alla quale limitare il beneÞcio parola.
Né per pervenire a diversa soluzione, può farsi riferimento alla circolare esplicativa n. 3/11/152 del 25/2/1992 che, nel precisare che nellesenzione vanno ricomprese anche le cessioni di determinati beni mobili registrati, non ha certo inteso limitare soltanto a questi lapplicabilità della norma agevolativa. Lespressione anche, infatti, ha un signiÞcato esattamente opposto a quello attribuitogli dal comune di Udine che di riÞuta di effettuare il rimborso del tributo, ritenendo che il Ministero abbia voluto concedere lesenzione unicamente a quei beni mobili registrati indicati nella circolare stessa.
Peraltro, se fosse esatta la tesi del comune, lagevolazione avrebbe una portata limitatissima, venendo così esclusi da beneÞcio tute le organizzazioni di volontariato che perseguono Þni per la realizzazione dei quali non necessitano quei beni indicati nella circolare.
ModiÞche dellatto costitutivo o dello statuto delle associazioni di volontariato
Risoluzione Min. delle Þnanze, 29 maggio 1993, n. 300028
Lassociazione di volontariato CA, con istanza diretta a codesta Intendenza, ha chiesto lesonero assoluto dallassolvimento dellimposta di registro per ogni atto inerente la modiÞca dellatto costitutivo o dello statuto regolante la vita dellEnte, ai sensi dellart. 8 della legge in oggetto.
LUfÞcio del Registro di Taranto ha ritenuto dovuta, invece, la corresponsione della suddetta imposta nella misura Þssa.
Codesta Intendenza, ritenendo non manifestamente infondata leccezione dellAssociazione che ne occupa, attesa la ratio della disposizione legislativa dettante norme di particolare favore ed incoraggiamento alla costituzione delle associazioni di volontariato, ai sensi del non equivoco disposto dallart. 1 della ripetuta legge, ha chiesto il parere di questa Direzione Generale al Þne di provvedere alleventuale rimborso della somma corrisposta.
La Scrivente informa che questo Dicastero si è pronunciato sulla problematica in esame nellallegata Circolare n. 3 del 25.02.92, relativa alla legge 11.08.91, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), laddove ha chiarito che: Per quanto concerne limposizione indiretta le agevolazioni Þscali sono contenute nei commi 1 e 2 dellart. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per Þni di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome.
Al comma 1, è previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono senti dallimposta di bollo e registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dellimposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta.
La Scrivente ritiene, quindi, che nella fattispecie in esame si possa procedere al rimborso della somma versata.