Risposte a quesiti in materia Þscale






Si pubblica di seguito una raccolta di risposte a quesiti e note del Ministero delle Þnanze, di particolare interesse per l’approfondimento di alcune questioni legate al trattamento Þscale delle organizzazioni non proÞt.



Ris. prot. 138 del 05/06/95 (Dip. Entrate: Affari giuridici Serv. V - div. X)

Imposta di bollo - Art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266.


Con il foglio sopradistinto codesta Direzione Centrale ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in ordine al trattamento, agli effetti dell’imposta di bollo, degli atti di convenzione relativi alla concessione di un collegamento radioelettrico richiesto da un’Associazione di Volontariato.
Al riguardo occorre tener presente che l’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, accorda, tra l’altro, l’esenzione dell’imposta di bollo, oltre che agli atti costitutivi dell’organizzazione di volontariato, anche a quelli connessi allo svolgimento della loro attività.
C’è da tener presente, tuttavia, che l’iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato, secondo quanto dispone l’art. 6 della citata legge n. 266, è condizione necessaria per beneÞciare delle agevolazioni Þscali.
Ciò premesso, si ritiene che possano fruire del beneÞcio Þscale esclusivamente gli atti che servono al raggiungimento dei Þni di solidarietà per i quali l’organizzazione è sorta. Pertanto gli atti di convenzione - oggetto del quesito - potranno essere redatti si carta libera solo se l’Associazione di Volontariato riconosciuta utilizzi il collegamento radioelettrico soltanto per i Þni suddetti.


(Ris. min. 6 giugno 1994, n. V-12-0011/94, della Dir. centr. affari giur. e contenzioso trib., Div. XII)

Iva - Associazioni di volontariato - Agevolazioni - Non riguardano le cooperative


“Con nota del 21 ottobre 1993, diretta al Ministero delle Þnanze, il dott. ........, nella sua qualità di presidente de ..... soc. cooperativa a responsabilità limitata, ha chiesto di conoscere il regime Þscale ai Þni Iva applicabile a norma della legge 11 agosto 1991, n. 266, alle attività marginali di bar e mensa svolte dalla Famiglia del volontariato costituita nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata.
Al riguardo si precisa quanto segue:
L’art. 3, primo comma, della legge-quadro n. 266 del 1991, deÞnisce concettualmente le organizzazioni di volontariato recitando testualmente: “È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al Þne di svolgere l’attività di cui all’art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”.
Il successivo secondo comma del medesimo articolo 3, stabilisce che “le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro Þni, salvo il limite d’incompatibilità con lo scopo solidaristico”.
Si osserva in proposito come, peraltro, precisato con circolare ministeriale n. 3 prot. n. 11/152, del 25 febbraio 1992, che la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità degli aderenti e, soprattutto, la necessità dell’assenza di Þni di lucro, rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in commento, ai Þni Þscali, la costituzione in forma societaria, considerato, in particolare, il disposto dell’art. 2247 del codice civile, che prevede come Þnalità essenziale del contratto di società, l’esercizi in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alla quali i soci traggono, comunque, un’utilità diretta incompatibile con le Þnalità solidaristiche della legge n. 266.
Per quanto concerne l’imposizione diretta, le agevolazioni Þscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 8 e sono sempre subordinate alla sussistenza di tutti i requisiti richiesti nei confronti dei soggetti destinatari della legge n. 266.
Ciò posto, con riguardo al quesito posto dall’associazione istante, si precisa che il comma 2 del medesimo articolo 8, stabilisce che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni né di servizi ai Þni della imposta sul valore aggiunto, signiÞcando che ciò implicherebbe la totale esclusione dal campo Iva delle cennate operazioni in ordine alle quali non si ravviserebbe il presupposto necessario di cui all’art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce l’applicazione dell’imposta. Conseguentemente, gli acquisti operati dalle organizzazioni di volontariato sono assimilabili a quelli compiuti “uti civis” come privati sul quale si abbatte l’imposta Þscale. Comunque, alla luce di quanto in precedenza esposto, si conclude ritenendo che le agevolazioni Þscali previste dalla legge n. 266 del 1991, non possono, tuttavia, applicarsi nei confronti dell’Associazione istante in quanto costituita in forma di società cooperativa”.


Ris. prot. 166 del 01/06/94 - Dip. Entrate: Affari Giuridici Serv. IV - Div. VIII)
Istanza - Associazione “Oasi dell’accoglienza”.
Esenzione imposta di registro-bollo


Con istanza trasmessa il 13 luglio 1993, l’Associazione “Oasi dell’accoglienza con sede in Pesaro, nella persona del ......, chiedeva di beneÞciare dell’esenzione dalle imposte di registro e di bollo prevista all’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 sull’atto di acquisto, in corso di perfezionamento, di un immobile in Fano descritto come casa di abitazione con pertinente terreno circostante e fabbricato ad uso magazzino. L’istante riteneva, infatti, applicabili le agevolazioni suddette in quanto l’acquisto dell’immobile sarebbe da considerare strumentale ai Þni dell’esercizio dell’attività solidaristica perseguita dalla Associazione in campo socio-assistenziale.
Al riguardo questa Direzione Centrale osserva come, per quanto concerne le imposte di registro e di bollo, l’art. 8 della legge n. 266 prevede che: “Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3, costituite esclusivamente per Þni di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro”.
La legge che ha regolato la materia del volontariato ha, pertanto, esplicitamente sancito un trattamento di favore per una serie di atti che possono ritenersi sia sotto il proÞlo soggettivo, sia sotto il proÞlo oggettivo connessi allo svolgimento delle attività tutelate dalla norma.
Al proposito giova rilevare che, per quanto attiene l’aspetto soggettivo, la sussistenza dei requisiti per usufruire del trattamento di favore appare, nel caso di specie, pienamente realizzata in presenza del Decreto Presidenziale n. 380, prot. 23/429 SAG della Regione Marche. Per quanto attiene poi il requisito oggettivo, si evidenzia come, in conformità con il parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato con consultazione n. 6377/93 - 302 del 10 novembre 1993, occorra anche individuare se l’atto di acquisto rientri o meno tra gli atti connessi allo svolgimento dell’attività della associazione.
A giudizio dell’Organo Legale, infatti, non si ravvisano ostacoli, sotto il proÞlo ermeneutico, per escludere che tra gli atti connessi allo svolgimento delle attività poste in essere dalle associazioni di volontariato (esentati dalla imposizione Þscale di bollo e registro), possono ricomprendersi anche i trasferimenti immobiliari inter vivos, effettuati, parimenti nell’ambito di quelle attività associative delle quali, a norma dell’articolo 1 della precitata legge 266/91, la Repubblica Italiana riconosce il valore sociale, promuovendone lo sviluppo.
In ordine alla già evidenziata necessità di individuare se l’atto di acquisto entri o meno tra quelli connessi allo svolgimento dell’attività della associazione istante, la Scrivente ritiene che, in carenza di una espressa disposizione della norma (la quale, peraltro, demanda alle regioni ed alle province autonome l’attività di controllo su dette organizzazioni), debba considerarsi necessaria e sufÞciente, al Þne di poter ritenere concretizzata la sussistenza del requisito oggettivo, una esplicita dichiarazione resa in atto dal soggetto che agisce in nome e per conto della associazione acquirente. Dalla suddetta dichiarazione dovrà, evidentemente, evincersi l’assunzione di responsabilità del dichiarante in ordine alla asserita strumentalità del bene in relazione agli scopi perseguiti dalla associazione.
Ciò posto, in presenza sia del cennato requisito soggettivo, sia della espressa dichiarazione in atto che l’immobile acquisito è da considerarsi strumentale e, quindi, connesso allo svolgimento della attività posta in essere dalla associazione di volontariato (riconosciuta ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266), non sembra che possa disconoscersi la legittimità della richiesta concessione del trattamento agevolato in materia di imposta di registro e di bollo.
La Direzione Regionale in indirizzo vorrà, pertanto, rendere edotta delle presenti determinazioni l’Associazione “Oasi dell’accoglienza” con sede in Pesaro, Via ........








(Ris. min. 29 maggio 1993, n. 300028, della Dir. centr. affari giur. e contenzioso trib., Div. VIII)
Imposte di registro e di bollo - Associazioni di volontariato - Atti costitutivi e atti relativi allo svolgimento della loro attività - Esclusione da imposta.


“L’Associazione di volontariato “Centro Amico” con istanza diretta a codesta Intendenza, ha chiesto l’esonero assoluto dall’assolvimento dell’imposta di registro “per ogni atto inerente la modiÞcazione dell’atto costitutivo o dello statuto regolante la vita dell’Ente, ai sensi dell’art. 8 della legge in oggetto”.
L’UfÞcio del Registro di .... ha ritenuto dovuta, invece, la corresponsione della suddetta imposta nella misura Þssa.
Codesta Intendenza, “ritenendo non manifestamente infondata l’eccezione dell’Associazione che ne occupa, attesa la ratio della disposizione legislativa dettante norme di particolare favore ed incoraggiamento alla costituzione delle associazioni di volontariato, ai sensi del non equivoco disposto dell’art. 1 della ripetuta legge”, ha chiesto il parere di questa Direzione Generale al Þne di provvedere all’eventuale rimborso della somma corrisposta.
La Scrivente informa che questo Dicastero di pronunciato sulla problematica in esame nell’allegata Circolare n. 3 del 25/2/1992 (in Boll. Trib. 1992, pag. 593) relativa alla Legge 11/8/1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), laddove ha chiarito che: “Per quanto concerne l’imposizione indiretta le agevolazioni Þscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per Þni di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome.
Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti della imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento d’imposta”.
La Scrivente ritiene, quindi, che nella fattispecie in esame si possa procedere al rimborso della somma versata”.


Ris. prot. 499 del 13/08/92
(D.G. II.DD. - div. XI). Legge n. 266 dell’11 agosto 1991. Attività marginali.
Irpeg (Enti non commerciali)


Con la lettera n. 1906/92 del 10 aprile 1992 diretta al Segretario Generale di questo Ministero il dott. ....., in qualità di vicepresidente nazionale ........, ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 concernente la “legge quadro sul volontariato” e di riconoscere, tra l’altro, “se sia corretto ricomprendere nelle attività marginali” - non imponibili ai Þni Irpeg ed Ilor - come previsto dalla citata circolare “anche i servizi svolti in convenzione con le UU.SS.LL. ed enti pubblici in generale”.
Al riguardo si fa presente che il comma 4 dell’art. 8 della legge n. 266 dell’11 agosto 1991 stabilisce che “i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai Þni dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi (Ilor), qualora sia documentato il loro totale impiego per Þni istituzionali dell’organizzazione di volontariato”. La citata circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 precisa inoltre che per “attività commerciali e produttive marginali, dovrebbero intendersi esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite:
a) degli assistiti, ai Þni dello loro riabilitazione e del loro reinserimento sociale;
b) dei volontari, intendendo per volontari quelli che svolgono attività secondo i criteri e i limiti stabiliti dall’art. 2 della legge n. 266.
Il beneÞcio, per ciò che concerne l’imposizione sui redditi, è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i Þni istituzionali dell’organizzazione di volontariato.
Pertanto, qualora le attività svolte dall’associazione ....., anche se svolte in convenzione con le UU.SS.LL. ed enti pubblici rientrino nella previsione del citato comma 4 dell’art. 8 della legge n. 266, i proventi da esse derivanti non costituiscono redditi ai Þni Irpeg e Ilor; in caso contrario assumono una qualiÞcazione diversa e quindi commerciale.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza del dott. ......


Ris. Prot. 557 del 27/07/92
(D.G. II.DD. - Div. XI) Società cooperativa di solidarietà. Organizzazioni di volontariato costituite in forma societaria.
Irpeg (Società ed enti commerciali).


L’UfÞcio distrettuale delle imposte dirette di Tolentino ha trasmesso a questa Direzione Generale l’istanza prodotta dalla cooperativa in oggetto ai Þni dell’applicazione dei beneÞci recati dal comma 4 dell’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, esprimendo in ordine all’istanza medesima parere favorevole alla concessione delle agevolazioni stesse.
Al riguardo si precisa che con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 è stato espressamente chiarito che sono escluse dai beneÞci recati dalla legge n- 166 del 1991 le società cooperative “dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilità diretta incompatibile con le Þnalità solidaristiche della legge n. 266”. Ciò anche nella considerazione che per le cooperative sociali il legislatore è intervenuto con una particolare disciplina agevolativa introdotta con la legge n- 381 dell’8 novembre 1991.
Pertanto, anche se il divieto all’estensione della disciplina in argomento non è stato espressamente evidenziato, come ha osservato l’UfÞcio di Tolentino, dalla medesima legge n. 266, si appalesa impossibile, come è detto nella circolare n. 3 del 1992, alla quale, peraltro, gli ufÞci dipendenti devono attenersi, l’applicazione della normativa, recata dalla legge n. 266 alle organizzazioni di volontariato costituite in forma societaria considerato il disposto dell’articolo 2247 c.c. che stabilisce la presunzione “juris et de jure” dell’esistenza del Þne di lucro nei soggetti costituiti in tale forma, tra i quali sono da annoverare anche le società cooperative.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dell’UfÞcio di Tolentino che, a sua volta, informerà la cooperativa istante.


Prot. n. 9907 del 12/01/1994.
Ministero delle Þnanze - Direzione Regionale delle Entrate della Liguria.

Oggetto: esenzioni I.V.A. art. 8 legge 266/91.


Con riferimento al quesito trasmesso da codesta associazione e riesaminata la questione alla luce:
- dell’art. 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266-legge quadro sul volontariato,
- della circolare ministeriale n. 3/11/152 Direzione Generale II.DD. e Tasse del 25/02/1992,
- e in considerazione della casistica dedotta in esame da altre associazioni di volontariato:
questa Direzione ritiene che gli acquisiti di beni e servizi effettuati dalle Organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della legge 11/08/1991 n. 266 siano operazioni fuori dal campo di applicazione dell’I.V.A. e, pertanto, escluse dal tributo alle seguenti, tassative, condizioni:

A) condizioni soggettive:
le organizzazioni di volontariato debbono essere costituite esclusivamente per Þni di solidarietà realizzati con attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita. Debbono inoltre essere iscritte in appositi registri previsti dall’art. 6 legge 266/91. Possono tuttavia svolgere attività commerciali e produttive marginali (occasionali - non concorrenziali, di modesta entità rispetto alle attività e ai servizi gratuitamente resi) e purché i proventi realizzati sono totalmente impiegati per i Þni di solidarietà dell’organizzazione: impiego che deve essere idoneamente documentato.

B) condizioni soggettive:
gli acquisti di beni e servizi esclusi dall’Iva sono soltanto quelli destinati all’utilizzazione - idoneamente documentabile - nell’attività sociale gratuita svolta dall’organizzazione.
Quanto sopra emerge dall’interpretazione letterale, logica e teleologica delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, della legge 266/91: “... le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3, costituite esclusivamente per Þni di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai Þni dell’imposta sul valore aggiunto...”.L’interpretazione letterale della norma non consente di limitare la portata alle sole operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizio rese dall’organizzazione) ma le estende alle operazioni passive, nelle quali l’organizzazione si presenta, cioè, come acquirente di beni e di servizi che, per regola generale, comporterebbero un carico di Iva. Nelle proposizioni che contiene la norma costituiscono infatti “il soggetto” le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato mentre i termini “cessione di beni e prestazioni di servizi” costituiscono soltanto il “predicato nominale” e dal punto di vista tecnico-giuridico indicano la causa oggettiva dei negozi.
L’interpretazione logica della norma non solo conferma tale conclusione ma, anzi, fa emergere la disposizione come particolarmente mirata alle operazioni passive, agli acquisti dell’Associazione.
Infatti le operazioni attive che rientrano nella attività “solidaristica” della Associazione sono a titolo gratuito e escluse dall’Iva anche senza che occorra per questo una apposita legge in deroga (artt. 1, 2. 3. D.P.R. n. 63/72).
InÞne l’interpretazione teleologica della norma, Þnalizzata agli scopi che la legge quadro sul volontariato si propone, fa ritenere che essa sia stata introdotta proprio per provvedere agli acquisti che la Associazione destina alla attività solidaristica. Infatti se così non fosse, l’Associazione, non potrebbe detrarre l’Iva pagata su tali acquisti, sarebbe al tempo stesso soggetto inciso e deÞnitivamente percosso dal tributo, con effetti contrari a quelli voluti dalla legge con riguardo a soggetti che svolgono sovente in surroga di incombenze pubbliche.

In conclusione:
sono soggetti ad Iva soltanto gli acquisti e i corrispondenti ricavi relativi ad eventuali operazioni commerciali e produttive marginalmente svolte, nonché gli acquisti per i quali non sia idoneamente documentabile l’utilizzazione nella attività strumentalmente gratuita svolta dall’Associazione.
Tutti gli altri acquisti sono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva e pertanto vi sono esclusi:
- oltre gli acquisti di mezzo di soccorso (ambulanze, elicotteri, natanti) di cui alla Circolare Ministeriale n. 3 del 25 febbraio 1992, anche
- i relativi costi per pezzi di ricambio e per manutenzione, nonché gli acquisti di materiale sanitario e per rianimazione, di cappe per soccorritori, etc...
InÞne, poiché i compiti solidaristici dell’Associazione comportano anche, di necessità, lo svolgimento di attività organizzative e di presidio, ne consegue che sono esclusi nell’ambito di applicazione dell’Iva anche i costi per impianti e per utenze Sip, Enel, Gas/Riscaldamento.
Si precisa a questo proposito che là dove l’Associazione svolga marginalmente, ma con contabilità separata, una attività commerciale e produttiva, avrà impianti ed utenze separate che non comporteranno alcuna difÞcoltà nel distinguere fatture con carico di Iva e fatture escluse di Iva.
De invece l’Associazione ha impianti ed utenze in comune tra l’attività istituzionale e la marginale attività commerciale e produttiva, le relative fatture di costo dovranno, comunque, essere fuori dal campo di applicazione dell’Iva in considerazione:

a) dell’impossibilità pratica di separare in fattura la parte di costo imputabile alla attività commerciale e produttiva, da quella imputabile invece alla attività istituzionale;

b) dalla irrilevanza pratica della separazione nei riguardi dell’Erario; in quanto l’Iva sulle operazioni passive inerenti l’attività commerciale sarebbe comunque in detrazione dell’Iva sulle operazioni attive;

c) si osserva inoltre che, quanto le attività sono esercitate senza contabilità separata, i costi inerenti alla attività commerciale sono deducibili, ai Þni delle imposte dirette, soltanto per la parte che corrisponde al rapporto tra l’ammontare complessivo dei proventi dell’Associazione e l’ammontare dei ricavi e proventi dell’attività commerciale (art. 109, comma 2 T.U.I.R.). Questa proporzione avrebbe un effetto di trascinamento anche ai Þni dell’Iva e pertanto l’Associazione risulterebbe incisa e percossa dal tributo relativamente a quella parte degli acquisti e delle spese sostenute, non per l’attività commerciale ma per l’attività solidaristica gratuita, in contrasto con el disposizioni di tutela stabilite dalla legge quadro.

Tutto ciò premesso, merita per altro rammentare che l’attività commerciale e produttiva dell’Associazione deve essere tuttavia marginale non concorrenziale sul mercato, di modesta entità rispetto alle attività e servizi gratuitamente resi, e con totale impiego dei proventi realizzati per i Þni solidaristici istituzionali. Inoltre, l’impiego degli impianti e delle utenze nella attività solidaristica gratuita deve essere idoneamente documentabile in primis con riferimento alla quantità e alla qualità della attività istituzionale svolta.


Prot. n. 94/1/68621 - 203 R.P.
Ministero Þnanze - Dir. Reg. delle Entrate della Toscana.
Oggetto: Agevolazioni Þscali ex art. 8 Legge 11.8.1991 n. 266 - Atto reg.to il 2.12.1993 - Istanza di rimborso A.S.P. - Associazione Solidarietà Popolare Livorno.


Si restituisce, per il successivo inoltro alla Sezione Staccata di Lucca, competente all’esame delle istanze di rimborso, l’allegato fascicolo, signiÞcando che, a parere di questa Direzione Regionale, l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro prevista dall’art. 8 - 1° comma - della Legge 11.8.1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) appare applicabile al caso di specie.
Ed invero l’atto in parola, portante la compravendita di un fabbricato da adibire, ai sensi di quanto stabilito nel verbale dell’assemblea dei soci della A.S.P. tenutasi il 27.9.1993 ed allegato all’atto medesimo sotto la lettera B, a “causa per soggiorni estivi e colonie e per le varie attività sociali”, sembra effettivamente rientrare tra “quelli connessi allo svolgimento delle loro attività” considerati, unitamente agli atti costitutivi ai Þni dell’applicazione dell’agevolazione sopra indicata.
Per quanto riguarda le eccezioni sollevate da codesto UfÞcio nella nota n. 1110 del 6.6.1994, si precisa quanto segue:
1) non sembra pertinente il rilievo mosso circa il fatto che trattasi nella fattispecie di “negozio a titolo oneroso non ricompreso nelle agevolazioni della Legge n. 266/91”, dal momento che tale disposizione non contiene indicazioni circa l’onerosità o meni dei negozi stessi al Þne dell’applicazione della normativa di favore;

2) per quanto attiene alla iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 6 - 2° comma Legge n. 266/91) avvenuta successivamente alla data dell’atto di compravendita, è stato chiarito dalla Regione Toscana - Dipartimento Sicurezza Sociale, con nota n. 16823/AS/1 del 6.6.1994, allegata in copia alla presente, che, viste le proroghe di validità della iscrizione al vecchio albo regionale previste prima per un anno dall’art. 16, 1° comma della L.R.T. n. 28 del 5.5.1993 e poi per ulteriori sei mesi da altra legge ora all’esame del commissario di governo, per i beneÞci previsti dall’art. 8 della Legge n. 266/91 è sufÞciente, Þno alla data del 20.11.1994, l’iscrizione all’albo regionale previsto dalla L.R.T. n. 58/85, albo al quale l’associazione istante risulta iscritta Þno al 28.10.1987.

Va da sé che l’esenzione di cui al citato art. 8 della Legge n. 266/91 è riferita alle sole imposte di bollo e di registro (per la quale ultima nella fattispecie risultano introitate L. 400.000), mentre non riguarda le imposte ipotecarie e catastali (L. 300.000 complessive) e l’Invim (L. 300.000).
Codesto UfÞcio vorrà inoltre portare a conoscenza di quanto sopra l’associazione istante.


Prot. n. 14011
Direzione Regionale delle Entrare per la Lombardia - Milano

Oggetto: “Intervol” Intervento volontario: quesito ai sensi della Legge n. 266 del 11.8.1991.


La Legge 266/91 esclude dall’ambito di applicazione dell’imposta le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato e non quelle effettuate nei loro confronti da fornitori di beni o prestatori di servizi. Tuttavia il Ministero con Circ. 25.2.92 n. 3/11/152, ha precisato che si intendono comprese nella cennata agevolazione anche le cessioni alle predette organizzazioni di beni mobili registrati quali autoambulanze, elicotteri e natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell’attività sociale svolta.
Tale motivazione induce a ritenere che anche i pezzi di ricambio, e, in generale, beni che accedono alle sopraelencate attrezzature, possano godere dell’agevolazione in parola.


Prot. n. 796 del 23/1/1993
Oggetto: Risposta al quesito del 10/12/1992 - Associazioni di volontariato - esenzioni ai Þni Iva.

Con il quesito in oggetto indicato l’istante ha chiesto di conoscere se in virtù di quanto disposto dall’art. 8 della legge 266/91, può acquistare, senza debito di I.V.A. beni inerenti l’attività di volontariato ed in particolare le spese di manutenzione delle autoambulanze ed i relativi accessori, anche quelli necessari allo svolgimento delle guardie mediche che vengono effettuate sulle stesse.
Quest’UfÞcio, esaminata la questione, ritiene, in conformità con quanto precisato dalla Direzione Generale Tasse nella circolare n. 3 del 25/2/1992, che possono essere “acquistati senza I.V.A. i beni mobili registrati nonché beni e servizi la cui utilizzazione nell’attività sociale svolta dalle organizzazioni di volontariato risulti in modo oggettivo”.

Prot. n. 940/1830 - UfÞcio provinciale I.V.A. Udine

All’Università delle Libertà del Friuli-Venezia Giulia - Via Pradamano n. 21 33100 Udine
Al Comune di Udine - Via Lionello 33100 Udine

Oggetto: Quesito su agevolazioni Þscali


Con nota pervenuta allo scrivente UfÞcio del 23/6/94, l’Università in indirizzo ha lamentato che il Comune di Udine ha ritenuto inapplicabile l’esenzione di cui all’art. 8 della legge 266 dell’11/08/1991 alle operazioni da esso concluse con la suddetta “Università”, assumendo che l’esenzione in questione, come chiarito dal Ministero delle Þnanze con circolare n. 3/11/152 è limitata al solo acquisto di beni mobili registrati quali autoambulanze, elicotteri e natanti di soccorso. Esaminata la questione, sentito il parere della Direzione Regionale delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia di Trieste, si ritengono fondate le doglianze dell’Università delle Libertà.

Il 2° comma dell’art. 8 della legge quadro sul volontariato dispone una generalizzata esclusione dal campo di applicazione dell’Iva per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite per Þni di solidarietà. La disposizione non indica alcuna casistica alla quale limitare il beneÞcio parola.

Né per pervenire a diversa soluzione, può farsi riferimento alla circolare esplicativa n. 3/11/152 del 25/2/1992 che, nel precisare che nell’esenzione vanno ricomprese “anche” le cessioni di determinati beni mobili registrati, non ha certo inteso limitare “soltanto” a questi l’applicabilità della norma agevolativa. L’espressione “anche”, infatti, ha un signiÞcato esattamente opposto a quello attribuitogli dal comune di Udine che di riÞuta di effettuare il rimborso del tributo, ritenendo che il Ministero abbia voluto concedere l’esenzione “unicamente” a quei beni mobili registrati indicati nella circolare stessa.

Peraltro, se fosse esatta la tesi del comune, l’agevolazione avrebbe una portata limitatissima, venendo così esclusi da beneÞcio tute le organizzazioni di volontariato che perseguono Þni per la realizzazione dei quali non necessitano quei beni indicati nella circolare.



ModiÞche dell’atto costitutivo o dello statuto delle associazioni di volontariato
Risoluzione Min. delle Þnanze, 29 maggio 1993, n. 300028

L’associazione di volontariato “CA”, con istanza diretta a codesta Intendenza, ha chiesto l’esonero assoluto dall’assolvimento dell’imposta di registro “per ogni atto inerente la modiÞca dell’atto costitutivo o dello statuto regolante la vita dell’Ente, ai sensi dell’art. 8 della legge in oggetto”.
L’UfÞcio del Registro di Taranto ha ritenuto dovuta, invece, la corresponsione della suddetta imposta nella misura Þssa.
Codesta Intendenza, “ritenendo non manifestamente infondata l’eccezione dell’Associazione che ne occupa, attesa la ratio della disposizione legislativa dettante norme di particolare favore ed incoraggiamento alla costituzione delle associazioni di volontariato, ai sensi del non equivoco disposto dall’art. 1 della ripetuta legge”, ha chiesto il parere di questa Direzione Generale al Þne di provvedere all’eventuale rimborso della somma corrisposta.
La Scrivente informa che questo Dicastero si è pronunciato sulla problematica in esame nell’allegata Circolare n. 3 del 25.02.92, relativa alla legge 11.08.91, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), laddove ha chiarito che: “Per quanto concerne l’imposizione indiretta le agevolazioni Þscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per Þni di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome.
Al comma 1, è previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono senti dall’imposta di bollo e registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell’imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta”.

La Scrivente ritiene, quindi, che nella fattispecie in esame si possa procedere al rimborso della somma versata.