L. 19 luglio 1991, n. 216
Primi interventi in favore dei minori
soggetti a rischio di coinvolgimento
in attività criminose
Art.1.
1. Al Žne di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la crescita la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al Žne di eliminare le condizioni di disagio mediante:
a) lattività di comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario lallontanamento temporaneo dallambito familiare;
b) lattuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per lassolvimento degli obblighi scolastici;
c) lattività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;
d) lattuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione, nellambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati allattività istituzionale o nel periodo estivo.
2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali,delle istituzioni scolastiche e dellautorità di pubblica sicurezza.
Art.2
1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di lucro nelle attività e con le speciŽche Žnalità di cui allart. 1, comma 1, nel rispetto dellequilibrato sviluppo della personalità dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo di cui allarticolo 3.
2. I contributi sono erogati previa dimostrazione delleffettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali lente locale competente per territorio ha espresso il parere.
3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato,le associazioni e le cooperative di solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sullattività svolta alla commissione di cui al comma 5.
4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per lavvio di nuove iniziative.
5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La commissione è composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dellinterno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche delletà evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dallAssociazione nazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dellinterno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.
6. Il Ministro dellinterno, con proprio decreto, dispone il Žnanziamento nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta .
7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno.
Art.3
1. Per lerogazione dei contributi è istituito un apposito fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dallarticolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modiŽcazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo è determinata in lire25.000 milioni per lanno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993.
Lart. 2, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 -Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123-, convertito in legge, con modiŽcazioni, con L. 27 luglio 1994, n. 465 -Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174-, ha disposto il riŽnanziamento del Fondo, per il triennio 1994-1996, nella misura di lire 32 miliardi per lanno 1994 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Lart. 1, comma 2, della legge di conversione sopracitata ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, non convertito in legge.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro dellinterno eroga i Žnanziamenti stabiliti con il decreto di cui allarticolo 2, comma 6.
2-bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai Žni del pagamento dei Žnanziamenti per i progetti da realizzarsi nellambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione allandamento dei progetti, sentito comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre lanno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi .
Art.4
1. Il Ministro di grazia e giustizia Žnanzia progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per lattuazione di interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nellarea penale minorile, compresi quelli di cui allarticolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. A tal Žne è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dellAmministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui allarticolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sulla base dei seguenti criteri:
a) sperimentalità e concentrazione;
b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile;
c) collegamento - anche nella forma della gestione congiunta - con gli enti locali e con le altre istituzioni, con particolare riferimento alladempimento dellobbligo scolastico;
d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato;
e) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile;
f) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative allabbandono e alla vita di strada anche mediante lutilizzazione di nuove professionalità;
g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.
3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il Žnanziamento invia i progetti alla commissione di cui allarticolo 2, comma 5, che può proporre adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2.
4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione avanzi alcuna proposta il Ministro di grazia e giustizia dispone il Žnanziamento dei progetti.
Lart. 2, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 -Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123-, convertito in legge, con modiŽcazioni, con L. 27 luglio 1994, n. 465 -Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174-, ha autorizzato la spesa di lire 8 miliardi per lanno 1994 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 per il Žnanziamento dei progetti di cui al presente articolo.
Art.5.
1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane nonché agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle cooperative di solidarietà sociale possono essere dati in uso, con convenzione che ne Žssa la durata, con decreto del Ministro delle Žnanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, ediŽci, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato per le Žnalità di cui allarticolo 1.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per ladattamento delle strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dellarticolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dellarticolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
Art.6
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprietà, con vincolo di destinazione alle attività di cui allarticolo 1.
2. Luso è disciplinato con apposita convenzione che ne Žssa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modiŽcazioni o addizioni al bene.
Art.7
1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 3, pari a lire 25.000 milioni per lanno 1991 e a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e allonere derivante dallattuazione dellarticolo 4, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai Žni del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lanno 1991, alluopo utilizzando, rispettivamente, gli accantonamenti e .
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(testo aggiornato a maggio 1996)