Legge 19 luglio 1991, n. 216 come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465 per interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano contributi anno 1996.






Nel mese di dicembre u.s. la Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 19 luglio 1991, n. 216, a seguito dell'esame e selezione dei progetti presentati da enti pubblici e privati, ha provveduto alla ripartizione del fondo investimenti sociali per l'anno 1995.
È stato dato, quindi, ulteriore corso al quinto piano di interventi sul territorio per i minori a rischio di criminalità.
Sia nella fase istruttoria che in sede di valutazione è emerso il ruolo fondamentale delle Prefetture che, come previsto nella precedente circolare per il 1995, hanno fornito necessarie indicazioni relative al territorio, alla qualità dei progetti, alla capacità degli enti, anche con l'apporto dei Comitati Provinciali e Metropolitani della P.A., integrati con le professionalità stabilite dall'art. 3 della legge del 27.7.1994 n. 465.
Tale ruolo assumerà maggiore importanza nel piano 1996 cui la presente circolare dà l'avvio e per il quale la legge citata n. 465/94 ha previsto uno stanziamento di L. 40 miliardi nel bilancio di previsione del Ministero dell'Interno e di L. 10 miliardi nel bilancio di previsione del Ministero di Grazia e Giustizia (cui vanno detratte le somme previste dalla legge n. 85/95 e dai DD.LL. 565/95 e 574/95) destinati, rispettivamente, ad interventi volti a tutelare e favorire la maturazione individuale e la socializzazione del soggetto di età minore (art. 1 e 2) e di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile (art. 4), nel comune obiettivo di evitare situazioni di disagio, di di devianza e di coinvolgimento dei minori in attività criminose.
Per l'area penale minorile provvede a parte, con altra circolare, il Ministero di Grazia e Giustizia.

PROGETTI DI RETE
Il piano degli interventi per i minori a rischio di criminalità per l'anno 1996 reca una importante novità rispetto ai piani precedenti.
Si ritiene, infatti, che la fortissima lievitazione della domanda nel tempo e il concorso, nella stessa zona, dell'opera di più enti, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, richieda una razionalizzazione degli interventi per la realizzazione di progetti di rete.
Questi consentono di conseguire più obiettivi:
1) evitare che una parte degli enti trattasi che da tempo operano nei quartieri a rischio resti priva del necessario sostegno dello Stato;
2) ricondurre al Comune, ente pubblico territoriale che per legge ha competenza sui servizi sociali, una visione panoramica degli interventi necessari sul territorio e sui risultati delle attività programmate;
3) far convergere sulla Prefettura competente per territorio il coordinamento ed ogni forma necessaria di veriÞca e consulenza agli enti come prevede la citata legge n. 465/94, anche attraverso attività del nucleo ristretto di funzionari ed esperti dei Comitati Provinciali e Metropolitani della Pubblica Amministrazione.
I progetti di rete daranno la possibilità ai Comuni di grande estensione territoriale di operare in modo integrato con gli enti del privato sociale. I progetti di rete potranno avere alternativamente le caratteristiche appresso speciÞcate
a) il Comune predispone un progetto con interventi diversiÞcati per le zone a rischio delle città indicando quegli enti con cui, mediante la stipula di apposite convenzioni nel rispetto del possesso dei requisiti di legge speciÞcati (sub B), realizzare le iniziative che lo compongono;
b) il Comune con deliberazione fa proprio il progetto di rete elaborato da enti privati in possesso di speciÞca e comprovata esperienza in tali tipi di intervento determinando con apposita convenzione con i predetti enti, le proprie funzioni e la propria partecipazione alla fase di realizzazione e ad attività di controllo previste dal predetto progetto.
Tale iniziativa consentirà un puntuale monitoraggio del territorio Þnalizzato ad interventi più mirati e capillari in considerazione delle peculiari esigenze delle grandi città e dei bacini di utenza, evitando il proliferare delle istanze di contributo e l'eventuale duplicazione degli interventi nelle stesse zone, dovuti ad una visione particolaristica, avulsa dal contesto generale.
Per l'anno 1996 la Commissione ha individuato nelle seguenti città le sedi pilota dei primi progetti di rete
TORINO - MILANO - GENOVA- ROMA - NAPOLI - BARI - BRINDISI - REGGIO CALABRIA - PALERMO- CATANIA.
I limitati fondi a disposizione e l'opportunità di veriÞcare l'efÞcacia dell'iniziativa non consentono, per ora, di estendere ad altre realtà tali progetti.
Gli enti che operano nella circoscrizione territoriale dei comuni anzidetti, qualora non intendessero partecipare ai predetti progetti di rete, potranno inoltrare comunque le domande documentate tramite il Comune, secondo quanto è stabilito dall'art. 2, comma 7, della legge 216/91.

A) CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
È necessario rammentare che i criteri di ripartizione dei contributi sono stabiliti dall'apposita Commissione di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 216 e che potranno essere modiÞcati di anno in anno, sulla base di nuove esigenze riscontrate sul territorio.
Per quanto riguarda i criteri relativi al piano 1996 si conferma la necessità di concentrare gli interventi e di utilizzare le ridotte disponibilità Þnanziarie, in modo che le stesse risultino il più possibile produttive di risultati.
In coerenza con quanto sopra esposto e tenendo conto delle Þnalità della legge, si è ritenuto opportuno confermare, anche per il 1996, i criteri stabiliti dalla richiamata Commissione per l'anno 1995 e che vengono di seguito riportati secondo un ordine di priorità. Saranno a tal Þne presi in considerazione:
• progetti relativi alle Regioni notoriamente più a rischio, e cioè Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
• progetti riguardanti minori nomadi ed immigrati;
• progetti già Þnanziati nel 1994 e 1995 e che abbiano un effettivo carattere di continuità; questo carattere dovrà integrarsi, peraltro, con la validità dei progetti stessi che sarà rigorosamente accertata.
Oltre a questi, potranno essere esaminati progetti relativi ad aree metropolitane o a province nelle quali risultino gravi e documentate situazioni di devianza, di criminalità' e di dispersione scolastica, anche in conseguenza di calamità naturali che hanno interessato il territorio nazionale, per le quali si renda indispensabile intervenire con progetti mirati.
Resta inteso che per la selezione delle richieste nelle città in cui saranno proposti "progetti di rete", la Commissione terrà in maggiore considerazione questi ultimi al Þne di garantire le effettive necessità sul territorio.
Si richiama, altresì, l'attenzione sull'intendimento della Commissione di adottare -nell'esame dei progetti- un orientamento particolarmente selettivo; sarà per questo opportuno che le prefetture sottolineino con forza questo orientamento allo scopo do evitare la presentazione di progetti privi dei requisiti necessari e che non potranno essere presi in considerazione.

B) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Possono chiedere contributi per la realizzazione di progetti ed interventi in favore di minori esposti a rischio di criminalità:
1) soggetti pubblici e privati (comuni, province, loro rispettivi consorzi, comunità montane, AA. SS. LL, enti, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative sociali, enti ecclesiastici) che abbiano già in corso iniziative servizi per:
- il sostegno alle famiglie con particolari difÞcoltà ove vivono minori a rischio o nelle quali occorre agevolare il loro reinserimento;
- il sostegno di servizi sociali già in atto nei quartieri a rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonché la realizzazione di attività diurna o serale, per tutto l'arco dell'anno, volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione culturale e sportiva, l'espressione creativa e le attività sociali;
- l'accoglienza di minori che vivono in uno stato di trascuratezza e di pericolo;
2) soggetti pubblici (comuni, province, consorzi e comunità montane) che intendano avviare nuove iniziative fra quelle indicate al punto 1.

C) CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI 1. Contenuto e requisiti dei progetti
Le domande che potranno essere ammesse a contributo dovranno contenere progetti Þnalizzati agli obiettivi indicati dall'art. 1, lettera a), b), c) e d) della legge 216/91. Per ciascuna di queste possibili tipologie di intervento si forniscono le seguenti indicazioni.
a)Attività di accoglienza di minori, per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare.
Essa deve: - avere dimensioni tali da garantire che ciascun minore sia seguito individualmente, nel pieno rispetto della sua personalità. Saranno pertanto privilegiate le soluzioni di tipo familiare;
- operare in stretto collegamento col servizio sociale, con l'autorità scolastica (organi scolastici locali, ad esempio direzioni di circolo) o con l'autorità giudiziaria;
- essere in grado di proporre al minore modelli validi, che ne sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa;
- essere orientata verso il recupero del rapporto familiare attraverso il mantenimento dei contatti, il più possibile efÞcaci, tra minore, genitori e familiari; - valorizzare ricercare il massimo collegamento sul territorio con enti pubblici.
b) Interventi a sostegno della famiglia.
Queste iniziative debbono essere volte ad affrontare e superare le difÞcoltà che hanno determinato le situazioni a rischio, per le quali può essersi reso necessario l'allontanamento temporaneo del minore.
Le stesse possono costituire anche un sostegno a favore delle famiglie nelle quali continuano a permanere livelli di rischio interno o legato a fattori ambientali.
Gli interventi debbono preferibilmente: - essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia; - tendere ad ottenere una collaborazione fattiva di tutti i membri della famiglia;
- essere realizzati da persone che possano assicurare la continuità dell'intervento in modo da non vaniÞcarne l'efÞcacia; - prevedere il sostegno di attività educative per il minore nell'ambito della famiglia;
- prevedere, ove possibile, la collaborazione delle famiglie con quanti hanno la responsabilità degli interventi, al Þne di favorire la crescita di una rete di solidarietà e di controllo sociale sul territorio;
- mirare al pieno assolvimento dell'obbligo scolastico, facilitando il minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione.
c) Interventi che realizzano centri di incontro per attività sportivo- ricreative, sociali o culturali e forme di presenza sociale nei quartieri.
Questi devono preferibilmente offrire ai minori, oltreché occasioni di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove proposte che sviluppino capacità creative e di lavoro, un interesse positivo per la realizzazione di un nuovo ambiente di vita, coinvolgendoli, per quanto possibile, in attività da essi stessi gestite anche con l'aiuto delle famiglie. Le attività dei centri di incontro possono essere realizzate, ovviamente anche all'aperto, in aree attrezzate per ricreazione, sport, musica e forme varie di aggregazione. Saranno altresì considerate tutte quelle iniziative che prevederanno come momento fondamentale lo scambio e l'incontro, anche se non esclusivamente in Italia, di minori di città diverse e di differenti nazionalità.
d) Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei giorni e nelle ore non dedicati alle attività istituzionali, previo accordo con i competenti organi scolastici comunali ed in base agli indirizzi del Ministro della pubblica istruzione.
Per quanto riguarda la utilizzazione delle strutture, si fa riferimento alle istruzioni già a suo tempo fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 59 del 5 marzo 1992.
In questo contesto si raccomanda di favorire la più ampia collaborazione afÞnché trovi attuazione l'accordo-quadro programmatico tra Enti Locali e provveditorati e si sviluppi l'azione coordinata auspicata nella predetta circolare, ai Þni di creare le migliori e più razionali condizioni di utilizzo delle strutture scolastiche sul territorio.
Per un proÞcuo rapporto tra scuola ed extrascuola e con riferimento al problema della dispersione scolastica si segnala l'opportunità di attivare ogni possibile collaborazione con i Provveditorati agli Studi per una programmazione di interventi integrati interistituzionali capaci di individuare i contesti più' degradati sul territorio, sulla base di indicazioni metodologiche ed operative fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 257 prot. 3767/DN del 9 agosto 1994, richiamate nell'atto di intesa adottato in sede di Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 giugno 1995 e pubblicato sulla G.U. -serie generale- n. 192 del 18 agosto 1995.
Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e di autorganizzazione dei minori, evitando, peraltro, che la partecipazione sia imposta o che l'attività svolta sia valutata ai Þni del rendimento scolastico. Risulteranno preferiti interventi capaci di sviluppare attitudini emergenti della personalità del minore (creative, artistiche, musicali, sportive, artigianali, professionali) e di suscitare nei minori interessi permanenti.

Su un piano più generale, si richiama la necessità che i progetti siano qualitativamente validi e coerenti con le Þnalità della legge ed in armonia con il complesso dei principi ed interventi suggeriti nel citato atto di intesa tra lo Stato e le Regioni e, le Province Autonome. Le SS.LL. sono invitate, comunque, a veriÞcare in sede locale il grado di realizzazione citato documento di "linee guida". In particolare saranno maggiormente considerate iniziative che:
- prendano in esame contesti fortemente degradati nei quali si manifestino situazioni di tensione e di grave disagio, riscontrabili anche sulla base degli indici di criminalità minorile, di abuso e maltrattamento di minori, di dispersione scolastica e di abbandono;
- concorrano alla soluzione di problematiche urgenti;
- concorrano alla realizzazione di progetti tali da incidere realmente nelle situazioni considerate, chiaramente deÞniti quanto a contenuti, strumenti, operatori, risorse Þnanziarie e forme efÞcaci di collaborazione interistituzionale con piani regionali e sub regionali socio assistenziali o con gli interventi di cui all'art. 4 della stessa legge;
- pongano in essere progetti polifunzionali nei quali si realizzi una integrazione tra organismi diversi;
- contengano precise indicazioni sui tempi e sulle modalità di realizzazione dei progetti.
2. Destinazione dei contributi
Per la realizzazione dei progetti previsti dalla legge, i contributi Þnanziari saranno principalmente destinati a coprire totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa: à opere di ristrutturazione edilizia nonché di straordinaria manutenzione (nel limite di lire 30 milioni), purché le relative spese non si conÞgurino come prevalenti od esclusive nell'ambito del progetto. Tali oneri saranno ritenuti ammissibili se riguardano l'adeguamento di strutture o locali già disponibili e facenti parte del patrimonio pubblico o assegnati al privato sociale in concessione pluriennale con Þtto agevolato rispetto al relativo equo canone. A tal Þne si fa espresso invito agli enti locali ed a tutti gli enti pubblici di mettere a disposizione parte del proprio patrimonio non utilizzato per la realizzazione degli interventi di prevenzione attuati anche da soggetti privati;
• oneri per canoni di locazione (in tal caso si tratterà di locali già idonei allo svolgimento delle attività. Saranno tutt'al più ammessi oneri di piccola manutenzione);
• oneri di assicurazione e di gestione ordinaria (luce, acqua, gas, altro);
• oneri per l'acquisto di beni strumentali purché si dimostri che essi saranno esclusivamente utilizzati per la realizzazione del progetto e purché congrui economicamente ed adeguati sotto il proÞlo tecnologico rispetto alla utenza ed alla tipologia degli interventi ammessi a Þnanziamento, evitando l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche sovradimensionate rispetto alle reali possibilità di impiego;
• oneri per l'acquisto di materiale attrezzature e beni deperibili;
• oneri destinati alla custodia e manutenzione ordinaria di ediÞci ed attrezzature scolastiche, nonché per la sistemazione di aree, anche all'aperto, per promuovere forme varie di aggregazione
L'eventuale cambio di destinazione o sostituzione o vendita o trasferimento dei beni strumentali ed attrezzature ad utilità pluriennale, anche conseguente a cessazione di attività da parte dell'ente o associazione, dovrà essere comunicato ed autorizzato dalla Prefettura, parere dei Comitato di cui all'art. 3 della citata legge 465/94, al Þne di garantire l'originaria destinazione di detti beni e, in caso di vendita, una corretta e trasparente gestione delle risorse Þnanziarie.
Si conferma la esclusione di oneri per personale dipendente dall'ente gestore del progetto.
Si ritengono invece ammissibili oneri derivanti dall'utilizzo di personale speciÞcatamente qualiÞcato nel limite strettamente necessario alla realizzazione degli interventi sotto forma di "collaborazione non continuativa" e secondo modalità che si prestino a non creare successive aspettative di assunzione.
Saranno altresì ammissibili gli oneri derivanti dal rimborso spese a forfait per l'impegno di volontari e operatori purché queste risultino preventivamente concordate con l'organizzazione di appartenenza e messi in preventivo in conformità a quanto disposto dalla legge n. 266/91. In tal caso il soggetto proponente dovrà indicare il numero dei volontari e degli operatori coinvolti con il rispettivo ruolo nella realizzazione del progetto.
Si sottolinea ulteriormente che i progetti, appunto perché tali, con costo inferiore a 20 milioni, nonché le spese relative ad iniziative di studio e ricerca, seminari, convegni, non potranno essere Þnanziati
Si richiama, da ultimo, l'orientamento prevalente della Commissione interministeriale (cfr. comma 5 art. 2 della L. 216) secondo cui si dovrebbero privilegiare i progetti di accoglienza minori con soluzioni di tipo familiare.

D) MODALITÀ DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Formulazione
Le domande vanno compilate, sia dai soggetti pubblici che dai soggetti privati in duplice copia (una copia sarà trattenuta dalla Prefettura per i successivi adempimenti) utilizzando esclusivamente il modulo informatizzato appositamente predisposto (all. 1). La mancata utilizzazione del modulo sarà motivo di esclusione dal piano di ripartizione. La domanda, corredata della della documentazione indicata nell'apposito modulo, sarà redatta e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente.
Per gli enti privati è necessaria l'autentica della Þrma del rappresentante legale.
I certiÞcati penali e dei carichi pendenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
Si precisa inoltre che le sedi operative degli enti richiedenti dovranno formulare singole, distinte domande.

2. Presentazione
Le domande, redatte in conformità dell'apposito schema, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'Interno -Direzione Generale dei Servizi Civili -Servizio Affari Assistenziali Speciali-Divisione Interventi Assistenziali in Materia Socio-Sanitaria tramite l'ente pubblico competente come di seguito indicato.

2.1 Domande degli enti pubblici
I comuni, le province, le comunità montane, le AA.SS.LL. (sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera B) dovranno presentare le domande alla Prefettura entro il termine perentorio del 30 marzo 1996.
Le domande dovranno essere deliberate dagli organi competenti a norma di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo richiesto, che dovrà trovare piena corrispondenza con le Þnalità indicate nella istanza.
Non saranno favorevolmente esaminate le istanze prive dell'atto dell'organo deliberativo.
2.2 Domande degli enti privati
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente al comune territorialmente competente entro il termine perentorio del 30 marzo 1996.
Il comune competente è quello nel cui ambito territoriale ha sede la "struttura operativa" dell'organismo richiedente, a beneÞcio della quale sarà utilizzata la sovvenzione
I comuni dovranno trasmettere subito le istanze alla Prefettura, e, comunque, non oltre il 15 aprile 1996.

L'inoltro delle istanze degli enti richiedenti corredate dalla prevista documentazione di cui al mod. 8, potrà avvenire, entro la data indicata del 30 marzo 1996, con le seguenti modalità:
- attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di spedizione;
- mediante presentazione diretta al comune, se trattasi di organismo privato, o alla prefettura, se trattasi di ente pubblico.
In ogni caso, dovrà risultare la prova della presentazione della domanda in tempo utile: busta con timbro postale leggibile ovvero timbro a protocollo leggibile del comune o della prefettura.
E) ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE
Tutte le istanze dovranno essere oggetto di una prima rigorosa veriÞca istruttoria da parte della Prefettura competente per territorio.
In conformità a quanto illustrato nelle note dell'allegato schema di domanda, la parte riservata alla Prefettura dovrà essere completata con i dati relativi al rispetto del termine perentorio del 30 marzo 1996 e con l'importo dei contributi concessi ed utilizzati negli anni precedenti dall'ente richiedente, nonché con ogni altra osservazione relativa al contenuto della domanda.
Dovrà essere precisato il nominativo del funzionario preposto all'istruttoria demandata alla Prefettura nel procedimento per la concessione del contributi in argomento.
I funzionari incaricati di eseguirla dovranno attenersi strettamente ai contenuti della legge ed ai criteri precisati nella presente circolare valendosi di ogni informazione utile della quale dispongano relativa alle aree maggiormente a rischio, ai servizi socio-assistenziali operanti nel territorio, all'attuazione di progetti integrati per aree funzionali o geograÞche coordinati tra pubblico e privato, alla presenza di associazioni o enti particolarmente attivi nella conoscenza delle dinamiche che presiedono alla formazione di sacche di emarginazione ed abbiano in corso metodologie di veriÞca degli interventi svolti anche a distanza di tempo, con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo di moduli comportamentali in in contrasto al fenomeno della devianza minorile, di abuso e maltrattamento sui minori, di dispersione scolastica e di quanto altro utile a caratterizzare il livello qualitativo delle condizioni di vita sul territorio.
Essi dovranno veriÞcare la tempestività delle domande e fornire un motivato parere sul contenuto dei progetti.
Allo scopo di snellire le procedure di selezione dei progetti che saranno presentati da Enti pubblici e privati, la Commissione ha disposto che codeste Prefetture potranno respingere direttamente le domande pervenute fuori termine, i progetti la cui documentazione sia incompleta o formalmente irregolare, le domande degli enti per i quali risulti il mancato utilizzo totale dei contributi erogati negli anni precedenti, le domande di quegli enti che, a seguito di accertamenti, abbiano dato prova di avere scarsa capacità di realizzare in modo soddisfacente le linee di attività previste nel progetto, oppure siano incorsi in provate irregolarità di gestione.
Le Prefetture dovranno inoltrare le domande ritenute valide e l'elenco delle domande incomplete o, comunque, non ammissibili a contributo, alla Direzione Generale dei Servizi Civili con ogni sollecitudine e, comunque, entro e non oltre il 15 maggio 1996.

F) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno erogati in varie soluzioni, previa dimostrazione della effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi per i quali sono stati richiesti; lo stato di avanzamento dei lavori consentirà all'ente successivi Þnanziamenti.
L'ente locale competente per territorio dovrà esprimere in proposito il proprio parere, restando inteso che per le iniziative attuate dal Comune, la prescritta relazione dimostrativa tiene luogo del parere.

G) VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI PROGETTI E ASSISTENZA TECNICA
Alla luce dell'esperienza già acquisita, è emersa la opportunità che le prefetture si avvalgano di comitati in grado di "veriÞcare l'esecuzione dei progetti Þnanziati" e di attuare le necessarie forme di assistenza tecnica. Questa esigenza è stata recepita dall'art. 3 della legge 27 luglio 1994 n. 465. A questo Þne si è fatto riferimento ai comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione, integrati, peraltro, da speciÞche professionalità e rappresentanze istituzionali: sono, questi, in particolare, un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, un rappresentante delle regioni e dell'ANCI, un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore.
Sulle modalità di funzionamento dei comitati, si richiama quanto già comunicato con la circolare n. 3158 MR 32 del 19 novembre 1994, alla quale pertanto si rinvia per completezza di informazione.

H) RACCOMANDAZIONI FINALI
Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno Þnanziario delle attività sociali sopra descritte, trovano applicazione i principi ed i criteri normativi sul procedimento amministrativo indicati dalla legge n. 241 del 1990 nel quadro della trasparenza amministrativa e della responsabilità.
Coerentemente a tale indicazione, è assolutamente necessario che la presente circolare, unicamente alla modulistica allegata, sia portata a conoscenza e messa a disposizione degli organismi ed enti interessati fornendo ogni utile assistenza. Converrà ribadire agli organismi anzidetti che non si farà luogo a supplementi di istruttoria, cosicché le istanze non sufÞcientemente documentate saranno respinte.
Si fa eccezione soltanto per i progetti di rete che, data la complessità degli interventi, potranno essere integrati con la documentazione necessaria entro e non oltre la data del 30 aprile 1996. I comuni interessati ai suddetti progetti di rete dovranno comunque trasmettere la domanda entro la data stabilita del 30 marzo 1996 che, come è noto, è nei termini di legge.
Il ritardo nell'invio delle istanze e la eventuale incompletezza della documentazione potranno essere fonte di responsabilità personali a carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti richiesti.
Ai Þni della più sollecita predisposizione del piano di ripartizione, la Direzione Generale dei Servizi Civili dovrà essere posta in grado di disporre di tutte le domande originali al massimo entro il 15 maggio p. v. Si pregano pertanto le SS.LL di voler cortesemente disporre afÞnché termine sia scrupolosamente rispettato, in modo da evitare ingiustiÞcabili ritardi.
La presente circolare viene inviata per conoscenza anche ai Commissari di Governo con la precisa prospettiva che gli stessi ne informino le regioni che hanno opportunamente espresso il desiderio di seguire l'attuazione della legge n. 216 per i necessari collegamenti con le attività di loro diretta competenza.
La Direzione Generale dei Servizi Civili, a sua volta, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali, curerà di informare tempestivamente le regioni -naturalmente sempre tramite i Commissari di Governo- sui piani approvati che, di norma, vengono pubblicati nella Gazzetta UfÞciale.
Si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL., con la consueta sensibilità, non mancheranno di prestare in sede di applicazione della normativa, ai Þni della promozione degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale.

Roma, 29 gennaio 1996

IL CAPO DIPARTIMENTO IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
( Guido BolafÞ ) ( Emilio del Mese )