Una nuova frontiera per le O.N.L.U.S.
La legge 23 dicembre 1996, n. 662 allart. 3, nei commi da 186 a 193 introduce alcuni elementi molto importanti di novità per gli enti non proÞt, introducendo, tra laltro, i concetti di "enti non commerciali" e di "organizzazioni di utilità sociale".
In questa sezione si pubblicano i commi anzidetti, e il recentissimo decreto legge approvato dal Governo sul terzo settore, proprio in attuazione della delega prevista dalla finanziaria.
Vediamo, per sommi capi, le principali novità introdotte.
Enti Non Commerciali
Nella deÞnizione di ente non commerciale viene dato rilievo ad elementi di natura obiettiva connessi allattività effettivamente esercitata.
Contributi
I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche a enti non commerciali, aventi Þne sociale, per lo svolgimento condizionato di attività esercitate in conformità ai propri Þni istituzionali, sono esclusi dallimposizione Þscale.
Cessione di beni e prestazioni di servizi
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi agli associati sono escluse dallimposizione, per gli enti di tipo associativo, che dovranno essere individuati con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi allattività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive.
Raccolte di fondi
Escluse da ogni imposta sono anche le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Regimi tributari
Sono previsti regimi di imposizione sempliÞcata ai Þni delle imposte sui redditi e dellIVA nei confronti degli enti che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante ladozione di coefÞcienti o di imposte sostitutive.
Contabilità e bilancio
Per contrastare abusi ed elusioni sono imposti obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustiÞcate dallordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi.
Il bilancio o il rendiconto sono soggetti a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dellente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi.
Beni patrimoniali
Sono introdotte agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali.
Spettacoli
Un regime agevolato, sempliÞcato e forfettario è previsto per i diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radio diffusione di opere e allimposta sugli spettacoli.
Organizzazioni di Utilità Sociale
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono state inquadrate in un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Continueranno, tuttavia, a trovare applicazione le disposizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991), alle cooperative sociali (legge n. 381 del 1991) e alle organizzazioni non governative (legge n.49 del 1987).
Sono determinati i presupposti e i requisiti qualiÞcanti, ai Þni tributari, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Esclusione
Sono esclusi gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Attività agevolate
Sono individuate le attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive Þnalità di solidarietà sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustiÞchi un regime Þscale agevolato. Per questi enti si applica il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili.
QualiÞcazione automatica
Sono considerati di utilità sociale, in modo automatico, gli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Provincie Autonome, le organizzazioni non governative riconosciute idonee (legge n. 49 del 1987) e le cooperative sociali e ad essi si applicherà una disciplina sempliÞcata in ordine agli adempimenti formali, o differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, ragione del valore sociale degli stessi.
Disposizioni statutarie
Per lapplicazione del regime agevolato saranno necessarie opportune disposizioni statutarie dirette a garantire losservanza di principi di trasparenza e di democraticità con possibili deroghe, in relazione alla particolare natura di alcuni enti.
Misure antielusione
Sono state adottate misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi con speciÞche sanzioni tributarie.
Erogazioni liberali
È stata rivista la disciplina della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di enti a regime equiparato.
Produzione o scambio di beni
Sono stati introdotti regimi agevolati, ai Þni delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dallattività di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attività occasionali, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi.
Agevolazioni tributarie
Sono previste anche agevolazioni ai Þni di altri tributi.
Organismo di controllo
Entro il 31 dicembre 1997 dovrà essere istituito un organismo di controllo che opererà sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e del Ministro delle Þnanze e dovrà garantire, anche con emissione di pareri e deliberazioni, luniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sullambito di operatività rilevante per gli enti. Lorganismo di controllo dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale. Allo stesso spetterà il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso limpiego dei mezzi di comunicazione.