Decreto legislativo recante:
Disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in attuazione della delega recata dallarticolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
SEZIONE I
ModiÞche alla disciplina degli enti non commerciali
in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto
Articolo 1
QualiÞcazione degli enti e determinazione dei criteri
per individuarne loggetto esclusivo o principale di attività.
1.Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, allarticolo 87, il comma 4 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Loggetto esclusivo o principale dellente residente è determinato in base alla legge, allatto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende lattività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dallatto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dellatto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, loggetto principale dellente residente è determinato in base allattività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti».
Articolo 2
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi
per lo svolgimento convenzionato di attività
1.Nellarticolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui allarticolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come sostituito dallarticolo 9, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi Þnalità sociali esercitate in conformità ai Þni istituzionali degli enti stessi».
2.Le attività indicate nellarticolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modiÞcato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dallimposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
3.Con decreto del ministro delle Þnanze, da emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti afÞnché lesercizio delle attività di cui allarticolo 108, comma 2/bis lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.
Articolo 3
Determinazione dei redditi e contabilità separata
1.Allarticolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Per lattività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno lobbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per lindividuazione dei beni relativi allimpresa si applicano le disposizioni di cui allarticolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente allesercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra lammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito dimpresa e lammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche Þnanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto»;
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dallobbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti».
Articolo 4
Regime forfettario di determinazione del reddito
1.Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 109 è inserito il seguente: «Articolo 109-bis (Regime forfettario degli enti non commerciali) 1. Fatto salvo quanto previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n.398 e, per le associazioni senza scopi di lucro e per le Pro-Loco, dallart. 9 bis del Decreto Legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito con modificazioni dalla Legge 6 febbraio 1992, n.66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità sempliÞcata ai sensi dellarticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito dimpresa, applicando allammontare dei ricavi conseguiti nellesercizio di attività commerciali il coefÞciente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo lammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54,55,56,e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) Þno a lire 30.000.000, coefÞciente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000. coefÞciente 25 per cento;
b) altre attività:
1) Þno a lire 50.000.000, coefÞciente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefÞciente 15 per cento.
2.Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefÞciente si determina con riferimento allammontare dei ricavi relativi allattività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3.Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4.Lopzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dallinizio del periodo dimposta nel corso del quale è esercitata Þno a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dellopzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed a effetto dallinizio del periodo dimposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5.Gli enti che intraprendono lesercizio dimpresa commerciale esercitano lopzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dellarticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modiÞcazioni».
Articolo 5
Enti di tipo associativo
1.Allarticolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente lattività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi speciÞci nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di ununica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui allarticolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui Þnalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dellInterno, non si considerano commerciali la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta lattività istituzionale, da bar ed esercizi similari e lorganizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. Lorganizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nellesercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché lassistenza prestata prevalentemente ai soci in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dellatto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellassociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dellente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con Þnalità analoghe o ai Þni di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allarticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire leffettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori detà il diritto di voto per lapprovazione e le modiÞcazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dellassociazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e Þnanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui allarticolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dellassemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.».
2. Nellarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo allesercizio di imprese ai Þni dellimposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a)nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti:
«sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona»; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da Enti di tipo associativo le parole «e sportive» sono sostituite dalle seguenti:
«sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona»;
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti: «Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui allarticolo 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui Þnalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dellInterno, non si considera commerciale anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta lattività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dellatto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellassociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dellente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con Þnalità analoghe o ai Þni di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allarticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire leffettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori detà il diritto di voto per lapprovazione e le modiÞcazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dellassociazione;
d)obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e Þnanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui allarticolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dellassemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.».
3.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dellarticolo 111, comma 4-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modiÞcato dal comma 1, lettera b), e ai sensi dellarticolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modiÞcato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 6
Perdita della qualiÞca di ente non commerciale
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 111, è inserito il seguente
«Articolo 111-bis - (Perdita della qualiÞca di ente non commerciale) - 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, lente perde la qualiÞca di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo dimposta.
2. Ai Þni della qualiÞcazione commerciale dellente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative allattività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dai redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti allattività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualiÞca opera a partire dal periodo dimposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta lobbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dellente nellinventario di cui allarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Liscrizione nellinventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dallinizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualiÞca secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili».
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dellimposta sul valore aggiunto, allarticolo 4, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «Le disposizioni sulla perdita della qualiÞca di ente non commerciale di cui allarticolo 111-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai Þni dellimposta sul valore aggiunto».
Articolo 7
Enti non commerciali non residenti
1.Allarticolo 114 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole «senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dellarticolo 109» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dellarticolo 109».
Articolo 8
Scritture contabili degli enti non commerciali
1.Nellarticolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e Þnanziario, gli enti non commerciali devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dellarticolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuno degli eventi indicati nellarticolo 108, comma 2-bis, lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dellarticolo 109-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nellanno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui allarticolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
Articolo 9
Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1.Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, non dà luogo, ai Þni delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dellente cessionario, a condizione che lente dichiari nellatto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto lunica azienda dellimprenditore cedente, questi ha lobbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione dimposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di unimposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone Þsiche ovvero dellimposta sul reddito delle persone giuridiche, dellimposta locale sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del ministro delle Þnanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408 e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, limposta sostitutiva è stabilita con laliquota del 10 per cento e non spetta il credito dimposta previsto dallarticolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dallarticolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dellarticolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati a imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con laliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
2.Lente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dellarticolo 40 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per lesclusione dei beni stessi dal patrimonio dellimpresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone giuridiche, dellimposta locale sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dellimmobile medesimo, determinato con i criteri di cui allarticolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dellente stesso non acquistato nellesercizio di impresa indipendentemente dallanno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra lacquisto e lutilizzazione nellimpresa.
3.Con decreto del ministro delle Þnanze, da pubblicare nella Gazzetta UfÞciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
SEZIONE II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Articolo 10
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dellatto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneÞcenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose dinteresse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dellambiente, con esclusione dellattività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei riÞuti urbani, speciali e pericolosi di cui allarticolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dellarte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da Fondazioni, ovvero da esse affidata ad Università, Enti di ricerca e altre Fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dellart.17 della Legge 23 agosto 1988 n.400.
b) lesclusivo perseguimento di Þnalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellorganizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) lobbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
f) lobbligo di devolvere il patrimonio dellorganizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a Þni di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allarticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) lobbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire leffettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori detà il diritto di voto per lapprovazione e le modiÞcazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dellassociazione;
i) luso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dellacronimo «Onlus».
2. Si intende che vengono perseguite Þnalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dellassistenza sanitaria, dellistruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dellarte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare beneÞci a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni Þsiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le Þnalità di solidarietà sociale sintendono realizzate anche quando fra i beneÞciari delle attività statutarie dellorganizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie svolte:
a) nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneÞcenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose dinteresse artistico storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dellambiente con esclusione dellattività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei riÞuti urbani, speciali e pericolosi di cui allarticolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da Fondazioni in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dellart.17 della Legge 23 agosto 1988 n.400, nonché le attività di promozione della cultura e dellarte per le quali sono riconosciuti apporti economici speciÞci da parte dellamministrazione centrale dello Stato;
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dellarte e tutela dei diritti civili di cui al nn. 2), 4), 5), 6) e 10), del comma 1 lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Lesercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nellambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dellorganizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per lorganizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dellorganizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro afÞni entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi signiÞcato puramente onoriÞco e valore economico modico;
b) lacquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modiÞcazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari Þnanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufÞciale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualiÞche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro Þnalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 dal 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui allarticolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui Þnalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dellInterno, sono considerate Onlus limitatamente allesercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1, fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste allarticolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dallarticolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla Legge 30 luglio 1990, n.218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Articolo 11
Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni
1. È istituita presso il Ministero delle Finanze lanagrafe unica delle O.N.LU.S. . Fatte salve le disposizioni contemplate nel Regolamento di attuazione dellart.8 della Legge 29 dicembre 1993, n.580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese, approvato conil Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono lesercizio delle attività previste allarticolo 10 ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del ministero delle Þnanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio Þscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle Þnanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste allarticolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modiÞca che comporti la perdita della qualiÞca di Onlus.
2.Leffettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneÞciare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3.Con uno o più decreti del ministro delle Þnanze da emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità desercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per luso della denominazione di O.N.L.U.S., nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per lattuazione dello stesso.
Articolo 12
Agevolazioni ai Þni delle imposte sui redditi
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo larticolo 111-bis. introdotto dallarticolo 6, comma 1, del presente decreto, è aggiunto il seguente: «Articolo 111-ter - (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) -
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), a eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive Þnalità di solidarietà sociale.
2. Proventi derivanti dallesercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile».
Articolo 13
Erogazioni liberali
1.Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) allarticolo 13-bis sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni dimposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500.000 lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui allart.1 della Legfge 15 aprile 1886, n.3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dallart.23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondi ulteriori idonee a consentire allamministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che posso essere stabiliti con Decreto del Ministero delle Finanze da emanarsi ai sensi dellart.17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n.400»;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole «Per gli oneri di cui lettere a), g), h) e i)» sono sostituite con le seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e i-bis)»;
b) nellarticolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai Þni della determinazione del reddito dimpresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte le seguenti: «c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito dimpresa dichiarato, a favore delle Onlus; c-septies) le spese relative allimpiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille dellammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi».
c) allarticolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni dimposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dellarticolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i), e i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis»;
d) nellarticolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni dimposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole «oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dellarticolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis»;
e) nellarticolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni dimposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole «oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dellarticolo 13-bis sono sostituite» dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dellarticolo 13-bis»;
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta lattività dellimpresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione del circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente a enti o istituzioni pubbliche e alle Onlus, non si considerano destinati a Þnalità estranee allesercizio dellimpresa ai sensi dellarticolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta lattività dimpresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a Þnalità estranee allesercizio dellimpresa ai sensi dellarticolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo speciÞco complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o lacquisto, si considera erogazione liberale ai Þni del limite di cui allarticolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto Testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufÞcio delle entrate e che la Onlus beneÞciaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dellimpresa cedente, attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle Þnalità istituzionali e, a pena di decadenza dei beneÞci Þscali previsti dal presente decreto, realizzi leffettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai Þni dellimposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dallobbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del ministro delle Þnanze, da emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare lapplicazione delle richiamate disposizioni.
5.La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dallarticolo 10, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni dimposta di cui allarticolo 13-bis, comma 1, lettera 1-bis), del medesimo Testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste allarticolo 65, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste allarticolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni dimposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.
Articolo 14
Disposizioni relative allimposta sul valore aggiunto
1.Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dellimposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) nellarticolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneÞciari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole «solidarietà sociale», sono aggiunte le seguenti: «nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),»;
b) allarticolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dallimposta sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole «studio o ricerca scientiÞca» sono aggiunte le seguenti: «e alle Onlus»;
2) nel numero 15), dopo le parole «effettuate da imprese autorizzate» sono aggiunte le seguenti: «e da Onlus»;
3) nel numero 19), dopo le parole «società di mutuo soccorso con personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e da Onlus»;
4) nel numero 20), dopo le parole «rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e da Onlus»;
5) nel numero 27-ter), dopo le parole «o da enti aventi Þnalità di assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «e da Onlus»;
c) nellarticolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole «di cui allarticolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis».
Articolo 15
CertiÞcazione dei corrispettivi ai Þni dellimposta sul valore aggiunto
1.Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette allobbligo di certiÞcazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino Þscale.
Articolo 16
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1.Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui allarticolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui allarticolo 41 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica larticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modiÞcazioni al regime Þscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
Articolo 17
Esenzioni dallimposta di bollo
1.Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dallimposta di bollo in modo assoluto, dopo larticolo 27, è aggiunto il seguente: «Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certiÞcazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)».
Articolo 18
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1.Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo larticolo 13, è inserito il seguente: «Art. 13-bis - (Esenzioni) - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative».
Articolo 19
Esenzioni dallimposta sulle successioni e donazioni
1.Nellarticolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti limposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti allimposta, dopo le parole «altre Þnalità di pubblica utilità» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)».
Articolo 20
Esenzione dallimposta sullincremento di valore degli immobili
e della relativa imposta sostitutiva
1.Nellarticolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dellimposta sullincremento di valore degli immobili, relativo allesenzione dallimposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole «pubblica utilità», sono aggiunte le seguenti: «, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)».
2. Limposta sostitutiva di quella comunale sullincremento di valore degli immobili di cui allarticolo 11, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Articolo 21
Esenzioni in materia di tributi locali
1.I Comuni, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti dellOnlus la riduzione o lesenzione del pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Articolo 22
Agevolazioni in materia di imposta di registro
1.Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) nellarticolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater: lire 250.000.»; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta la seguente: «II-quater) A condizione che la Onlus dichiari nellatto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi leffettivo utilizzo entro 2 anni dallacquisto. In caso dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta limposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.»;
b) dopo larticolo 11 è aggiunto il seguente: «Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modiÞche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.».
Articolo 23
Esenzioni dallimposta sugli spettacoli
1.Limposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle Onlus nonché dagli enti associativi di cui allarticolo 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modiÞcato dallarticolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. Lesenzione spetta a condizione che dellattività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dellinizio di ciascuna manifestazione, allufÞcio accertatore territorialmente competente. Con decreto del ministro delle Þnanze, da emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti afÞnché lesercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
Articolo 24
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneÞcenza
1. Nellarticolo 40, primo comma del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole «enti morali,» sono aggiunte le seguenti: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),»;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole «enti morali,» è aggiunta la seguente: «Onlus,»;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneÞcenza, dopo le parole «enti morali,» è aggiunta la seguente: «Onlus,».
Articolo 25
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo larticolo 20, è inserito il seguente: «Articolo 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di beneÞci Þscali per esse previsti, devono:
a) in relazione allattività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e Þnanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dallarticolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18; nellipotesi in cui lammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dellarticolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nellesercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modiÞcato annualmente secondo le modalità previste dallarticolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per lanno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui allarticolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1), lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dellarticolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui allarticolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi lammontare di due miliardi di lire, modiÞcato annualmente secondo le modalità previste dallarticolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.».
2. Ai soggetti di cui allarticolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
Articolo 26
Norma di rinvio
1.Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.
Articolo 27
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
1.Luso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle Onlus.
Articolo 28
Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei beneÞci di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui allarticolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste allarticolo 11, comma 4;
c) chiunque contravviene al disposto dellarticolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600mila a lire 6 milioni,
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dellarticolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dallufÞcio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio Þscale della Onlus.
3. I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei beneÞci previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi dimposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.
Articolo 29
Titoli di solidarietà
1.Per lemissione di titoli da denominarsi «di solidarietà» è riconosciuta come costo Þscalmente deducibile dal reddito dimpresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento determinato con decreto del ministro del Tesoro, di concerto con il ministro delle Þnanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a Þnanziamento delle Onlus.
2.Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati allemissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per lattuazione del presente articolo.
Articolo 30
Entrata in vigore
1.Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1º gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.