STATUTO
Tipo Associazione di Volontariato di Protezione Civile



Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1) È costituita in........................................ l’Associazione denominata “..............................
............................................................................................................... ” senza Þni di lucro, con sede in..............., via..............................................................

2) La durata dell’Associazione è Þssata al 31 dicembre........... (data).


Art. 2
Scopi e Þnalità

1) L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si preÞgge come scopo di (elencare scopi prevalenti nell’ambito di Protezione Civile)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ (ecc.)

2) In particolare per la realizzazione dello scopo preÞsso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di.(elencare le attività)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ (ecc.)

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneÞciari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.


Art. 3
Risorse economiche

1) L’Associazione tra le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche Þnalizzate esclusivamente al sostegno di speciÞche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2) L’esercizio Þnanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di................................


Art. 4
Membri dell’Associazione

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone Þsiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.


Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2) Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
3) Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.
4) La qualità di socio si perde:
a) per recesse;
b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari;
e) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
5) L’esclusione dei soci è deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta dall’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.


Art. 6
Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.


Art. 7
Organi dell’Associazione

1) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 8
L’Assemblea

1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2) L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti il Comitato direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti; c) delibera l’eventuale regolamento interno (regolamento elettorale, regolamento di servizio, ecc....) e le sue variazioni;
d) stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e) delibera la esclusione dei soci dall’Associazione;
f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modiÞche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.
6) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno Þssato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.
7) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti ad esclusione di:
a) modiÞca dell’atto costitutivo e allo statuto, per la cui adozione sono necessarie la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
b) scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.


Art. 9
Il comitato direttivo

1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a.... e non superiore a.... (indicare il numero, preferibilmente dispari) nominati dall’Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica.......... (indicare il periodo: un anno, due anni etc.) e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decade dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica Þno allo scadere dell’intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
4) Al Comitato direttivo spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.


Art. 10
Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Comitato direttivo.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratiÞca allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.



Art. 11
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da 3 membri eletti dalla Assemblea dei soci, a maggioranza semplice e resta in carica quanto il Comitato Direttivo. Non possono essere eletti revisori dei conti i componenti il Comitato Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di veriÞcare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili. Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all’Assemblea in sede di presentazione.


Art. 12
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.


Art. 13
Norma Þnale

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.


Art. 14
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.