PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIRCOLARE 16 novembre 1994, n. 01768 U.L.







Istituzione dell’elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai Þni ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti Þnalizzati all’erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica.

Considerazioni generali


A seguito dell’entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che, agli articoli 11 e 18, prevede la più ampia partecipazione delle associazioni e/o organizzazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono alle attività di previsione, prevenzione e soccorso di cui agli articoli 1, 2 e 3 della stessa legge, si ravvisa la necessità di rivedere ed aggiornare il precedente censimento delle forze di volontariato, disposto con decreto 30 giugno 1995, in conformità ai pareri espressi dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento di attuazione del citato art. 18 ed in armonia con quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Al Þne, inoltre, di promuovere la più ampia collaborazione fra il volontariato organizzato, gli enti locali, le regioni e le prefetture, nella ricognizione del risorse umane e di mezzi del volontariato sono stati individuati i criteri e le modalità di seguito riportati, sui quali è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale di volontariato, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella presente circolare sono state recepite oltre alle indicazioni espresse dal Consiglio di Stato, le proposte pervenute dagli altri dicasteri a seguito di diramazione del citato schema di regolamento.

Si ritiene, innanzitutto, che l’elenco che s’intende istituire debba essere collegato con i “registri regionali generali” del volontariato, istituiti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 226/91, che costituiscono, a livello generale, lo strumento di identiÞcazione e e di collegamento del volontariato con le istituzioni pubbliche.

Come per il passato e per il e competenze afÞdate al prefetto nel coordinamento degli interventi di protezione civile nelle emergenze, l’iscrizione nell’elenco viene disposta dal Dipartimento della protezione civile, sentito il prefetto competente per territorio, che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di afÞdabilità e capacità operativa delle associazioni aspiranti.

Per quanto attiene la concessione dei contributi sono previste due ipotesi: la prima riguarda le istanze Þnalizzate a migliorare il livello di dotazione di apparati strumentali di cui l’associazione e/o organizzazione/gruppo dispone; la seconda concerne, invece, il sostegno di attività volte al miglioramento della preparazione tecnico-professionale che le associazioni e/o organizzazioni singolarmente o in concorso con altre associazioni ed enti intendano effettuare.

La concessione dei contributi, in accoglimento delle istanze prodotte, viene disposta in misura non superiore al 50 % del fabbisogno complessivo risultante dalla documentazione prodotta.
Al Þne di sempliÞcare l’approntamento delle istanze documentate Þnalizzate agli obiettivi sopra descritti e, conseguentemente, di snellire l’istruttoria prevista dal sopracitato regolamento, si forniscono di seguito, le indicazioni cui bisogna attenersi per l’inserimento delle associazioni e/o organizzazioni nell’elenco del Dipartimento (parte I) e per l’erogazione dei contributi alle medesime (parte II).






Parte I

ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E/O ORGANIZZAZIONI/GRUPPI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE


1 - Adempimenti delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato.


Ai Þni dell’impiego delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso, di esercitazione e in quelle di formazione teorico-pratica, le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile possono chiedere l’inserimento nell’elenco che forma oggetto della presente circolare, presentando la documentazione secondo le modalità di seguito riportate.

La domanda di inserimento deve essere inoltrata al Dipartimento della protezione civile - UfÞcio affari generali e volontariato, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di:

a) certiÞcato penale e dei carichi pendenti dell’anzidetto rappresentante legale dell’associazione;

b) attestato di iscrizione in uno dei registri regionali del volontariato istituiti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266/91;

c) dichiarazione del responsabile dell’associazione o documento attestante l’eventuale precedente censimento ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;

d) copia dell’atto costitutivo e dello statuto per le associazioni ancora non iscritte nel registro regionale e che alla data di pubblicazione della presente circolare non risultino essere state mai censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;

e) scheda informativa contenente i dati per la valutazione delle capacità operative dell’associazione e/o organizzazione/gruppo, secondo il modello distribuito dal Dipartimento della protezione civile - UfÞcio affari generali e volontariato, a Þrma del legale rappresentante.

Per le associazioni e/o organizzazioni locali, aderenti ad associazioni e/o organizzazioni nazionali “l’istanza documentata viene inoltrata per il tramite della propria associazione e/o organizzazione nazionale.

Ai Þni di un’omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni organizzazioni/gruppi richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, le associazioni/organizzazioni/gruppi interessati debbono attenersi al modello allegato alla presente circolare.

Alle associazioni/organizzazioni/gruppi che risultino inseriti nell’elenco che forma oggetto della presente circolare, si applicano i beneÞci previsti dal precitato art. 128 della legge n. 225/92 e detenuta presente circolare nonché:
il rimborso ai datori di lavoro degli oneri derivanti dall’impiego di volontari preventivamente autorizzati, in attività di emergenza e di formazione, nonché delle esercitazioni autorizzate dalle prefetture e dagli enti locali, ciascuno per la propria parte di competenza;
il rimborso di carburante e la copertura assicurativa dei mezzi e dei volontari impiegati in emergenza e delle suddette esercitazioni preventivamente autorizzate.

2 - Casi di mancato inserimento e e motivi di cancellazione.

Il Dipartimento della protezione civile, accertata l’eventuale assenza dei requisiti indicati al punto 1 o in presenza di parere negativo espresso dal prefetto dispone, con provvedimento motivato, dandone comunicazione agli interessati e alle prefetture, l’esclusione dall’iscrizione nell’elenco suddetto.

Analogamente, nell’aggiornamento periodico dell’elenco medesimo, dispone la cancellazione delle associazioni/organizzazioni/gruppi qualora vengano meno requisiti indicati al precedente punto 1.

Tutte le associazioni nazionali e locali che svolgano la propria attività in assenza di scopo di lucro ma che non siano classiÞcabili come associazioni/organizzazioni/gruppi di volontariato ai sensi della legge n. 266/91 in quanto non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge, nonché realtà associative o organizzative diversamente classiÞcabili, ancorché risultassero essere state censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990, sono escluse dall’elenco delle organizzazioni di volontariato di cui al precedente punto 2 ed inserite in un elenco separato.



3 - Adempimenti da parte delle regioni e delle province autonome.


Nell’intento di realizzare la più efÞcace collaborazione fra istituzioni centrali, periferiche, enti territoriali e volontariato, le regioni e le province autonome inviano annualmente al Dipartimento della protezione civile copia dei rispettivi registri regionali e comunicano tempestivamente le variazioni riguardanti le associazioni/organizzazioni/gruppi che operano nell’ambito del Sistema nazionale di protezione civile.


4 - Disposizioni per i gruppi comunali.


I comuni che abbiano costituito o intendano costituire gruppi comunali di protezione civile comunicano al Dipartimento della protezione civile - UfÞcio affari generali e volontariato, l’avvenuta costituzione del gruppo, allegando copia della relativa delibera con ale e la scheda informativa inerente la descrizione delle capacità tecniche e la consistenza delle risorse umane e strumentali.

I gruppi comunali essendo organizzazioni riconducibili a disciplina giuridica diversa da quella prevista per le associazioni, e/o organizzazioni/gruppi di volontariato, sono inseriti in elenco separato rispetto a queste ultime.




Parte II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE E A MIGLIORAMENTO DELLA PREPARAZIONE TECNICA.


1 - Istanze per la concessione di contributi per il potenziamento di attrezzature. Adempimenti delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile, iscritte nell’elenco istituito con la presente circolare e/o iscritte nei registri regionali generali del volontariato istituiti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266/91, sempreché esplichino attività di protezione civile.


La domanda deve essere presentata il conformità del modello di cui all’allegato B della presente circolare e deve essere inoltrata al dipartimento della protezione civile - UfÞcio affari generali e volontariato - Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma, corredata di:

a) relazione tecnico-esplicativa da cui si evincano le possibili e prevedibili modalità d’impiego delle attrezzature che si intendono acquisire;

b) parere della prefettura competente per territorio;

c) preventivi e documentazione contabile relativi ai costi ed oneri connessi all’acquisizione delle attrezzature oggetto del Þnanziamento;

d) parere dell’ufÞcio tecnico erariale competente, attestante la congruità del preventivo di spesa attinente la dotazione strumentale da acquisire;

e) parere della regione o della provincia autonoma ai Þni di un coordinamento con i Þnanziamenti erogabili in sede locale;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell’associazione attestante l’eventuale concessione di contributi o agevolazioni Þnanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero l’inesistenza di tali contribuzioni.


2 - Istanze per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica. Adempimenti delle associazioni e/o gruppi di volontariato.


Le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato possono richiedere contributi per il sostegno di attività di addestramento Þnalizzate al miglioramento della preparazione tecnica, nonché di formazione generale.

Le istanze di contributo debbono essere presentate in conformità al modello di cui all’allegato C della presente circolare e devono essere inoltrate al Dipartimento della protezione civile - UfÞcio affari generali e volontariato, corredate di:

a) relazione illustrativa attinente le attività di addestramento o di formazione che si intendono effettuare per migliorare l’efÞcienza operativa dell’associazione, con l’indicazione dei tempi e delle risorse impiegabili;

b) preventivi e documentazione contabile relativa ai costi ed oneri connessi alle attività oggetto del Þnanziamento;

c) analisi costi-beneÞci relativa alle Þnalità che l’associazione persegue e al possibile impiego un sul territorio delle risorse umane addestrate;

d) parere delle competente prefettura per le attività di addestramento, simulazione od esercitazione;

e) parere della regione o provincia autonoma competente per territorio;

f) eventuale parere di altra pubblica amministrazione competente in relazione tipologia dell’attività tendente al miglioramento della preparazione tecnica;

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell’associazione, attestante l’eventuale concessione di contributi o agevolazioni Þnanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero l’inesistenza di tali contribuzioni.


3 - Ulteriori condizioni per la concessione di contributi.
Motivi di inammissibilità.


Le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato interessate alla presentazione delle istanze di contributo di cui ai punti sub 1 e 2 debbono tener conto che:

a) l’ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non può superare l’importo delle spese effettivamente sostenute dall’associazione nell’acquisizione delle attrezzature e nella realizzazione del attività addestrative e/o formative;

b) la concessione dei contributi è subordinata alle compatibilità Þnanziarie e alle disponibilità di bilancio previsti per il Dipartimento della protezione civile;
c) il provvedimento di concessione del contributo è emesso sulla base del piano di ripartizione predisposto dal Dipartimento della protezione civile e tenendo conto degli obblighi previsti dall’art. 6 del sopracitato regolamento di attuazione dell’art. 18 della legge n. 225/92;

d) il Dipartimento della protezione civile può disporre accertamenti per veriÞcare l’effettivo impiego delle risorse concesse a seguito delle istanze approvate.

Si evidenzia inÞne che per assicurare un’omogenea valutazione delle istanze prodotte dalle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato e per consentire che l’iter istruttorio sia completato nei limiti temporali indicati nel regolamento di attuazione dell’art. 18 della legge n. 225/92, non saranno ritenute ammissibili le istanze non conformi ai modelli allegati alla presente circolare e/o prive della documentazione ivi indicata.

Il Dipartimento della protezione civile si riserva, inoltre, di richiedere eventuale ulteriore documentazione, nei termini previsti dal citato regolamento, ai Þni di una più completa valutazione del progetto di Þnanziamento presentato.


Il Sottosegretario di Stato:
FUMAGALLI CARULLI