LEGGE 26 Febbraio 1996 n. 74
Conversione in legge, con modiŪcazioni, del decreto legge 29 dicembre 1995 n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 ed ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile.







pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27/2/1996



Art. 14
Agevolazioni a favore delle Associazioni di volontariato di protezione civile

1. Allo scopo di potenziare la capacità di risposta all’emergenza da parte del Servizio nazionale di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Dipartimento delle protezione civile, d’intesa con le regioni interessate, predispone un piano entro il maggio 1996 per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di mezzi e materiali, prevedendo anche l’afŪdamento in uso gratuito ai comuni, alle organizzazioni e alle Associazioni di volontariato, queste ultime iscritto nell’elenco di cui all’articolo 1 del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 613 dei materiali di propria dotazione.

2. I beni mobili e i beni mobili registrati di proprietà dello Stato divenuti inservibili possono essere destinati, a titolo gratuito alle organizzazioni di volontariato nonché alle Associazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 1 D.P.R. 21 settembre 1994 n. 613 purché siano destinati unicamente allo svolgimento di attività di protezione civile.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i criteri, le modalità e le condizioni dell’afŪdamento in uso gratuito dei beni di cui ai commi 1 e 2.

3 bis. Per le Ūnalità di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225 con particolare riferimento agli articoli 11 e 18 della medesima legge, per il potenziamento delle attrezzature e il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato che espletano attività di previsione, prevenzione, e soccorso in occasione di incendi boschivi, è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2000 milioni per il 1996, di lire 2000 milioni per il 1997, e di lire 2000 milioni per il 1998, all’onere derivante dall’applicazione del presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai Ūni del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.