Regione Puglia
L.R. 20 giugno 1980, n. 72
Provvedimenti per la tutela della salute mentale





TITOLO I
ISTITUZIONE DAI SERVIZI PSICHIATRICI DIPARTIMENTALI
Art. 1.

La Regione Puglia, ai Þni della tutela della salute mentale persegue le seguenti Þnalità, in applicazione della legge n. 180 del 1978 n. 833 anzi 1878:
a) promozione a tutela della salute mentale, attraverso interventi multidisciplinari che agiscano sui bisogni socio-psicologici nella comunità e nei soggetti affetti da malattia mentale
b) integrazione e coordinamento dei presidi e servizi di tutela della salute mentale con le altre strutture sanitarie e sociali operanti nel territorio regionale;
c) superamento degli ospedali psichiatrici e loro diversa utilizzazione con la partecipazione delle Province, dei Comuni e dei loro consorzi, con le modalità indicate nel titolo III e IV del presente legge.


Art. 2.

La Giunta regionale nelle more dell’approvazione ed adozione del piano sanitario regionale, istituisce i servizi psichiatrici a struttura dipartimentale per lo svolgimento delle funzioni preventive, curative, riabilitative e di reinserimento sociale degli effetti da malattia mentale, sentita la competente Commissione consiliare.
Nell’attuazione di quanto previsto dal presente comma, la Giunta regionale tiene conto, anche al Þne dell’ottemperanza dell’Art. 33 nel D.P.R. 21 luglio 1977, N. 616:
a) delle proprie precedenti determinazioni adottate in applicazione dell’Art. 6, secondo comma, della legge 13 maggio 1978, 1978, N. 180.
b) delle regolamentazioni adottate dalle Province in ordine alla riorganizzazione dei servizi psichiatrici territoriali dopo la entrata non vigore della legge n. 180.
La Giunta regionale inoltre può emanare, in attesa dell’attuazione dell’Art. 17 della legge n. 733 nel 1978, istruzioni ai Enti ospedalieri, alle Province e ai Comuni, intese ad organizzare i servizi psichiatrici in forma dipartimentale al Þne di assicurare il carattere territoriale degli stessi e la comunità terapeutica degli interventi.


Art. 3.

In attesa dell’approvazione del piano sanitario regionale e della istituzione delle UU.SS.LL., la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e d’intesa con le Province, individua e dichiara funzionanti, per ciascun servizio dipartimentale di tutela della salute mentale, speciÞci servizi di diagnosi e cura dotati di un numero di posti letto non superiori a 15, in base alla tab. A, B, C allegate alla presente legge di cui formano parte integrale e che si riferiscono ai servizi attivati o da attivare progressivamente in relazione alle esigenze dell’assistenza.
I servizi dipartimentali di tutela della salute mentale, sia che abbiano struttura meramente territoriale sia che siano dotati di posti letto, sono organismi operativi delle UU.SS.LL., con il compito di operare nelle strutture e presidi sanitari e sociali del territorio di competenza, compresi quelli universitari, secondo le modalità previste dell’Art. 39 della legge 23 dicembre n. 1978, 833, e devono essere istituiti con riferimento ad ambiti territoriali che vadano e coincidere con le UU.SS.LL., quando entreranno in funzione.
Art. 4. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la commissione consiliare competente a:
a) stabilire i principi programmatici e i criteri necessari per l’applicazione della legge n: 180 e degli artt. 34, 35, e 84 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) ad assumere ogni necessaria iniziativa ed i conseguenti provvedimenti anche di carattere sostitutivo per garantire l’applicazione delle leggi di cui al punto precedente, della presente legge e dei principi programmatici adottati ai sensi del presente articolo
c) a istituire una commissione tecnica, presso l’Assessorato regionale alla Sanità presieduta dall’Assessore regionale a da un suo delegato costituita da:
due rappresentanti dell’UPI;
due rappresentanti dell’ANCI;
un esperto in discipline attenenti l’assistenza psichiatrica;
un dirigente di servizio psichiatrico dipartimentale;
uno psicologo e un sociologo operante nei servizi psichiatrici dipartimentali;
un funzionario medico regionale.
Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite a un funzionario dell’Assessorato regionale alla Sanità.
Tale Commissione ha il compito di formulare proposte intese alla realizzazione degli interventi psichiatrici a carattere globale, alla deÞnizione dei relativi ambiti e fabbisogni di personale e strutture, nonché alla vigilanza e coordinamento sulla realizzazione e funzionamento dei servizi psichiatrici.


TITOLO II
PERSONALE

Art. 5

Þno all’approvazione del piano regionale sanitario e nella istituzione dei ruoli regionali di cui all’Art. 47 della legge 22 dicembre 1980, n. 833 , la Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente legge, determina per ciascun servizio dipartimentale di salute mentale il febbraio bisogno di personale medico, paramedico, tecnico e di assistenza sociale, amministrativo ed ausiliario, sulla base dei seguenti criteri ed elementi:
- popolazione residente;
- diffusione del servizio sul territorio;
- esistenze funzionali dei servizi e dei presidi ospedalieri ed extra ospedalieri per la tutela del salute mentale;
- conoscenze acquisite sulle condizioni sociali e sanitarie dei relativi bacini di utenza ai Þni della prevenzione della malattia mentale.
L’entità numerica del operatori viene così determinata per ciascun servizio tenendo conto dell’articolazione del servizio stesso commisurando in relazione alle esigenze derivanti dall’assistenza domiciliare, ambulatoriale e degenziale della popolazione, compresa quella eventuale dell’ospedale psichiatrico.
Il servizio dipartimentale di tutela della salute mentale deve operare in rapporto a tutte le fasce di età ed attraverso l’integrazione con gli altri servizi riguardanti l’assistenza, la scuola, il tempo libero e i servizi sociali degli enti locali attirando gruppi operativi polivalenti che assicurino la continuità dell’intervento del momenti della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.
Il servizio dipartimentale di tutela della salute mentale allo scapo di realizzare quanto previsto dal comma precedente, opera nelle seguenti strutture:
a) distretti sanitari e sociali per gli interventi a carattere preventivo e curativo a livello periferico, mediante ambulatori, visite domiciliari, riunioni di gruppo, azioni sociali, e negli ambienti di lavoro, nonché mediante ogni altra attività Þnalizzata al prevenzione, diagnosi e cura, recupero e reinserimento sociale del malato;
b) nei servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali che ricoverano, secondo il modulo della previdegenza, coloro che necessitino di trattamento sanitario volontario o obbligatorio e che debbano essere curati in condizioni di degenza ospedaliera;
c) in tutti gli spazi comunitari Istituiti all’esterno dall’ospedale generale, in strutture alternative al ricovero ed idonee a svolgere funzioni di recupero sociale, interventi psico - terapeutici ed attività di risocializzazione;
d) negli ospedali psichiatrici anche convenzionati, sia al Þne dell’assistenza diretta agli ammalati del proprio territorio ancora carico di servizi territoriali di tutela del salute mentale.
Il personale sanitario e parasanitario che opera presso l’ospedale psichiatrico anche convenzionato deve essere collegato ed organizzato funzionalmente con il servizio territoriale di tutela del salute mentale, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
L’organico di ciascun gruppo operativo è costituito di norma dalle seguenti Þgure professionali;
- sanitari psichiatrici;
- neuropsichiatri infantili;
- psicologi;
- assistenti sociali;
- infermieri/ e.
L’organizzazione di ciascun servizio territoriale di tutela del salute mentale prevede:
a) la sede centrale del coordinamento operativo di uno degli ambulatori territoriali;
b) l’organizzazione del lavoro in gruppi operativi;
c) il coordinatore, individuato nel sanitario con qualiÞca più elevata e, a parità di qualiÞca, con maggiore anzianità del grado, che è anche il responsabile del servizio di diagnosi e cura presso l’ospedale generale, ove esista.
Il servizio territoriale di tutela della salute mentale dove operare adattando schemi di lavoro programmati in armonia con le previsioni del D.M. 28 novembre 1976 concernenti l’attuazione delle strutture dipartimentali.


Art. 6.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina il numero complessivo di unità che può essere richieste alle strutture psichiatriche private operanti nella Commissione consiliare competente.


Art. 7.

Il personale delle strutture private di cui al precedente Art. 6, purché in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e comunque risultante al stessa data denunciato ai Þni contributivi ed assistenziali, può, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presentare, su apposito sito modulo predisposto dall’Assessorato regionale alla Sanità, domanda assegnazione provvisoria ai servizi istituiti indicando l’ordine delle preferenze.


Art. 8.

Qualora il numero delle domande risulti superiore alle esigenze determinate a norma del precedente Art. 5 la Giunta regionale procede alle relative scelte sulla base di apposite graduatorie provinciali, distinte per qualiÞche, da formularsi a cura di una Commissione così composta:
l’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato, Presidente;
- un rappresentante per ciascun delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- un rappresentante dei sindacati medici;
- un rappresentante per ciascuna Amministrazione Provinciale;
- due funzionari della Regione, di cui uno con funzioni di segretario designati dal Presidente della Giunta regionale.
I criteri per la formulazione delle graduatorie vengono preÞssati con atto della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le Province.
Attraverso le graduatorie rese pubbliche dalla Giunta è ammesso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso alla Giunta medesima che delibera in via deÞnitiva entro i dieci giorni successivi.
Con ulteriore della Giunta, vengono assegnati al singolo servizio i primi classiÞcati, sino a concorrenza del fabbisogno.
Dall’assegnazione al servizio prioritariamente scelte, vengono assegnati, in ordine di graduatoria, ad altro servizio.
La mancata accettazione, entro i termini Þssati dalla Giunta regionale, dell’assegnazione al servizi equivale a rinuncia deÞnitiva all’aspettativa di cui all’Art. 61, quinto comma, dalla legge n. 733 del 1978.
Il personale che accetta l’assegnazione ai servizi psichiatrici effettuata a norma del presente articolo verrà immesso, salvo espressa rinuncia, nei ruoli nominativi del personale addetto alle UU.SS.LL. nel rispetto delle norme del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale di attuazione.
Detto personale deve essere autorizzato dall’Ente e so Istituto di appartenenza, entro giorni trenta dalla comunicazione di avvenuta assegnazione, a prendere servizio presso la struttura alla quale è stato assegnato salvo inderogabili esigenze di servizio che devono essere valutate dall’Assessore Regionale al sanità entro il predetto termine.


Art. 9.

La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge disciplina le modalità e i criteri per la mobilità del personale sia delle strutture pubbliche che di quelle private, sentite in proposito le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la Sommissione Consiliare di sanità, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8.
La stessa individua altresì e disciplina i casi in cui può essere autorizzata l’assunzione per pubblico concorso di altro personale indispensabile al funzionamento dei presidi di psichiatrici dipartimentali da parte delle Province e Enti ospedalieri, in relazione alle necessità dell’assistenza e all’accertata indisponibilità di personale degli Ospedali psichiatrici pubblici e privati, sentita la Commissione consiliare di sanità.
Ai Þni di cui al comma precedente, la Giunta regionale dovrà tenere conto che ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura e a quelli territoriali, che concorrono alla formazione del servizio a carattere dipartimentale, può essere addetto, secondo le necessità, personale dei servizi pubblici extraospedalieri degli ospedali psichiatrici pubblici e privati convenzionati e personale ospedaliero e di altri enti pubblici che svolgono attività di assistenza psichiatrica e sociale.
La Giunta regionale, altresì potrà stabilire che, esaurita la graduatoria relativa a una Provincia, la mobilità del personale possa essere effettuata utilizzando, ove esistono richieste ed indicazioni di preferenza formulata al sensi del penultimo comma dell’Art. 8 le altre graduatorie.


Art. 10.

I divieti di cui al settimo comma dell’Art. 64 della legge n. 833 del 1978 sono estesi agli istituti privati che erogano assistenza psichiatrica, anche mediante convezione integrativa rispetto a quella vigente con le province, comprese le attività sanitarie e parasanitarie da svolgersi in forma di convenzioni o consulenze.



Art. 11.

Fino alla immissione nel ruolo regionale di cui all’Art. 47 della legge n. 833 del 1978, il personale assegnato ai servizi psichiatrici conserva il trattamento economico in godimento.


Art. 12.

Per il personale convenzionato con le Province ed operante nelle strutture psichiatriche pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa di cui all’Art. 73 nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Il rinnovo delle convenzioni e la stipula di nuove concessioni è subordinata all’autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la commissione Consiliare.
Al personale che, nel Periodo di cui al primo comma dall’Art. 24 - ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33 abbia prestato servizio nei servizi psichiatrici pubblici in base a rapporto convenzionale comunque denominato che prevedesse la prestazione di un minimo di venti ore settimanali, si applicano le disposizioni e i beneÞci previsti dal predette articolo, in relazione anche a quanto stabilito dai dagli artt. 67 e 70 nel D.P.R. 20 dicembre n. 1979, 761.
Per tale personale la posizione funzionale posseduta è quella che risulta da atti esecutivi ai sensi di legge.
A tale ultimo personale si applicano i beneÞci economici e giuridici derivanti do norme di alcuni e regolamenti e dagli accordi disciplinanti il rapporto di lavoro del personale degli enti locali sino alla iscrizione nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’Art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


TITOLO III
COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 13.

Þno alla costituzione delle UU.SS.LL., i Comuni individuano i propri servizi sanitari e di assistenza psichiatrica intesa come prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale, attuano collegamenti operativi con i servizi psichiatrici territoriali, al Þne mente Þne di realizzare le seguenti attività:
1) individuazione, attraverso uno studio longitudinale dei soggetti ricoverati in ospedali psichiatrici dichiarati dimissibili e in regime di ricovero volontario che possono essere recuperati in famiglia e in apposita struttura di risocializzazione, attivate ed attivabili in ambito territoriale al Þne di agevolare l’effettiva dimissione. Per i soggetti per i quali non fosse possibile l’immediata realizzazione di quanto sopra, bisognerà prevedere temporanee ed idonee strutture pubbliche o convenzionate per il trattamento e l’assistenza ai lungodegenti.
Il piano sanitario regionale individuerà la cadenza annuale della operazione di superamento degli ospedali psichiatrici con l’impegno a promuovere ogni iniziativa utile ad accelerare i tempi di realizzazione;
2) effettuazione, in collaborazione con le Province e i servizi psichiatrici dipartimentali, degli interventi di assistenza richiesti per i singoli casi. All’uopo, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentite le province, adotta un regolamento organico per disciplinare, in termini omogenei sul piano regionale, la concessione e la misura del sussidio da erogare in favore dei degenti dimessi dall’ospedale psichiatrico e dagli infermi di mente che non siano stati ricoverati in istituti psichiatrici al Þne di evitarne il ricovero e di agevolare l’assistenza in famiglia e e un vacanza, in famiglie afÞdatarie o strutture alternative di tipo familiare .
Tale regolamento potrà prevedere che il sussidio di cui al precedente comma, nonché tutti gli altri interventi assistenziali di carattere sociale e familiare, possono essere delegati in attesa della costituzione della UU.SS.LL., dalle Province ai Comuni, stabilendo la relativa regolamentazione.


Art. 14.

I Comuni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individuano, in relazione al numero dei cittadini ricoverati che possono essere dimessi ed inseriti in strutture alternative di riabilitazione e reinserimento sociale, gli ambienti di proprietà comunale e di altri enti pubblici operanti nel territorio comunale, che possono essere adibiti a case-famiglia, ambienti di lavoro protetto o altre strutture alternative.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni medesimi individuano, altresì, le associazioni e le formazioni a carattere volontaristico che possono essere interessate per la assistenza ai dimessi e per tutte le attività di tipo comunitario utili al Þne del reinserimento sociale e lavorativo dei dimessi dall’ospedale psichiatrico.
Le risultanze dell’attività svolta dai Comuni al sensi dei commi precedenti devono essere comunicate, entro i successivi dieci giorni alla Provincia competente per territorio, al servizio psichiatrico territoriale e all’Assessorato Regionale alla Sanità.
Le Province e le Regioni, valutate con l’ausilio dei propri organici tecnici e sanitari, le proposte pervenute, adotteranno nell’ambito delle proprie competenze i seguenti adempimenti:
1) Þnanziamento della spesa occorrente per spesse di riadattamenti, arredamento e sistemazione degli ambienti di cui al primo comma del presente articolo;
2) Þnanziamento della spesa riveniente dalle convenzioni con le Associazioni di cui al secondo comma del presente articolo.


TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Ai Þni del graduale superamento degli ospedali psichiatrici e della diversa utilizzazione di quelli esistenti, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare e le Province interessate, determina:
1) la data non posteriore a un mese dall’entrata in vigore della presente legge, entro la quale coloro che vi siano stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 potranno usufruire del ricovero volontario negli ospedali psichiatrici pubblici e nei istituti di cura privati convenzionati, sopra che ne facciano richiesta;
2) la data non posteriore a tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, entro la quale coloro che vi siano stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 potranno usufruire del ricovero volontario negli ospedali psichiatrici solo previa autorizzazione del servizio psichiatrico dipartimentale competente per territorio alla scadenza dal predetto termine, cessa improrogabilmente la deroga di cui all’Art. 64, comma primo della legge 23 dicembre 1978. n. 833;
3) le modalità per la disdetta delle convenzioni con gli Istituti di cura psichiatrica e carattere privato;
4) la diversa utilizzazione di essi nel coso in cui si veriÞcassero le condizioni previste dall’ultimo comma del punto 1 dell’Art. 12.


Art. 16.

A partire dal 31 dicembre 1980, sono considerati dimissibili a tutti gli effetti, a norma dall’Art. 8, secondo comma della legge 13 maggio 1980, n. 180, i degenti per i quali non sia stato ritenuto necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la struttura di ricovero, ove si trovano ricoverati alla data del 16 maggio 1980.
Il Sindaco del Comune di residenza degli infermi di cui al precedente comma, individuato in relazione al primo ricovero d’intesa con il Presente del Comitato di gestione della competente U.S.L., se costituita, e su proposta del servizio psichiatrico territoriale, adotta i provvedimenti assistenziali di carattere sociale e sanitario atti ad agevolare la effettiva dimissione e il reinserimento in famiglia e in strutture alternative istituite a funzionanti nell’ambito della U.S.L. competente per territorio.



Art. 17.

La Giunta Regionale per l’esercizio delle competenze di cui all’Art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dei titoli I e II della presente legge, si avvale in posizione di comando presso l’Assessorato regionale alla Sanità sino all’entrata in funzione delle UU.SS.LL. di un numero di dieci operatori che esplichino la loro attività in istituzioni sanitarie psichiatriche pubbliche e presso servizi amministrativi e sanitari dipendenti dalle amministrazione provinciali e addetti all’assistenza psichiatrica, in modo da assicurare la presenza delle seguenti Þgure professionali:
- uno psichiatra;
- un sociologo;
- un assistente sociale;
- due collaboratori direttivi;
- due impiegati della carriera di concetto;
- due impiegati della carriera esecutiva.



Art. 18.

L’Assessorato regionale alla Sanità, con apposito piano, provvede a programmare corsi di preparazione, qualiÞcazione e formazione del personale sanitario non medico, secondo la vigente legislazione regionale in materia di formazione professionale, nonché corsi di aggiornamento per il personale medico paramedico destinato ai servizi territoriali di tutela della salute mentale.



Art. 19.

Þno all’entrata in funzione delle UU.SS.LL., le Province provvedono a esercitare le funzioni amministrative relative al gestione degli ospedali psichiatrici, all’erogazione dell’assistenza in regime convenzionato e ad ogni altra funzione riguardante l’assistenza e i servizi psichiatrici secondo i propri della presente legge e le direttive emanate dalla Giunta regionale, in esecuzione della stessa. Le Province provvedono altresì a:
- fornire dell’Assessorato regionale al sanità ogni utile elemento di valutazione ai Þni del coordinamento dei servizi territoriali di tutela della salute mentale;
- raccogliere e fornire i dati economici statistici ed epidemiologici in conformità alle indicazioni dell’Assessorato regionale alla sanità.



Art. 20. - 21.
(Disposizioni Þnanziarie)

(Omissis).



pubblicata sul BUR n. 49 suppl. nel 9 luglio 1980.