D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139
“Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972,
sul riconoscimento dell’obiezione di coscienza”





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 dicembre 1972 n. 772 - Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza, e le successive modiÞcazioni contenute nella legge 24 dicembre 1974, n. 695.
Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

DECRETA



TITOLO I

Disposizioni generali

1. I giovani iscritti nelle liste di leva di terra o di mare che intendono ottenere, ai sensi e, per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , quale modiÞcata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, il riconoscimento dell’obiezione di coscienza, devono presentare apposita domanda, indirizzata al Ministro per la difesa, rispettivamente ai competenti ufÞci di leva di terra o a quelli di leva di mare, entro sessanta giorni dalla data dell’arruolamento.
Gli abili arruolati, ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare per motivi previsti dalla legge, che intendono ottenere ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, quale modiÞcata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, il riconoscimento della obiezione di coscienza e non hanno presentato la domanda di cui al precedente comma, devono presentare apposita domanda indirizzata al Ministro per la difesa, al distretto militare se arruolati nell’Esercito o nell’Aeronautica, alla capitaneria di porto se arruolati nel CEMM.Detta domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui gli interessati sono effettivamente tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per ragioni di età o per essere venuti meno i motivi per il ritardo o rinvio del servizio militare di leva.
I residenti all’estero presentano le domande di cui ai precedenti commi alle rappresentanze diplomatiche-consolari, entro i termini predetti e secondo le norme vigenti per la leva all’estero.
2. La domanda, redatta in carta semplice, può essere presentata direttamente dall’interessato agli ufÞci elencati all’art. 1 ovvero agli ufÞci stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso fa fede il timbro a data dell’ufÞcio postale accettante.
La domanda deve indicare:
* il cognome, il nome, la data e il luogo di residenza e il comune nelle cui liste di leva il richiedente è iscritto;
* il motivo o i motivi rientranti tra quelli indicati al seconda comma dell’art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, in base ai quali viene richiesto il riconoscimento;
* la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all’ultimo comma dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
* la dichiarazione di opzione tra il servizio militare non armato ed il servizio sostitutivo civile;
* il domicilio ove notiÞcare le decisioni e le comunicazioni dell’amministrazione.
La domanda può essere corredata di tutti i documenti che l’interessato ritenga utile a sostegno dei motivi addotti.
3. Gli ufÞci di leva di terra e gli ufÞci di leva di mare avviano ai competenti consigli di leva rispettivamente per la visita Þsico-psico-attitudinale e per la vista medica, gli iscritti che abbiano chiesto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza.
La visita, oltre ad accertare la normale idoneità Þsica al servizio militare, dovrà tendere a determinare i possibili tipi di impiego, per il caso di accoglimento della domanda di obiezione di coscienza.
Per i residenti all’estero valgono le norme vigenti in materia di leva e reclutamento.
4. Le domande presentate agli ufÞci di leva di terra, agli ufÞci di leva di mare e alle rappresentanze diplomatico-consolari, corredate dell’attestazione della tempestività ed eventualmente della documentazione di cui all’ultimo comma del precedente art. 2 e dei dati relativi alla visita di cui al precedente art. 3, sono trasmesse rispettivamente ai distretti militari e alle capitanerie di porto.
5. I distretti militari e le capitanerie di porto trasmettono le domande al Ministero della difesa - Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari. I distretti militari e le capitanerie di porto corredano le domande di:
* certiÞcato generale del casellario giudiziario da richiedere d’ufÞcio;
* certiÞcato rilasciato dalla competente autorità comprovante che l’istante non è titolare di licenza o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente negli art. 28 e 30 del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza.
6. La direzione generale, indicata all’art. 5, provvede a comunicare ai distretti e alle capitanerie di porto di appartenenza le decisioni adottate in ordine alle domande di obiezione di coscienza.
La direzione generale rende noti i nominativi degli ammessi a prestare servizio militare non armato o in servizio sostitutivo civile alla prefettura della provincia di nascita degli interessati, ai Þni dell’osservanza delle norme di cui all’art. 9 della legge 15 dicembre 1972, n.772.
7. La direzione generale indicata all’art. 5 notiÞca agli interessati il decreto contenente le decisioni adottate sulla domanda dal Ministro per la difesa, sentita la commissione istituita con l’art. 4 della legge 15 dicembre 1972, n.772.
La notiÞca è fatta a mezzo del messo comunale, mediante consegna all’interessato nel suo domicilio, residenza o dimora.
In mancanza dell’interessato, la consegna è fatta in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 139 e seguenti del codice di procedura civile. Per i residenti all’estero la notiÞca è seguita a cura delle rappresentanze diplomatico-consolari al domicilio indicato nella domanda.
La data e l’ente di presentazione per la prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile sono Þssati con successiva comunicazione personale da consegnare agli interessati con le modalità indicate al precedente comma.
L’epoca della chiamata corrisponde di massima a quella della chiamata alle armi del contingente o scaglione di appartenenza.
8. La rinunzia ai beneÞci della legge 15 dicembre 1972, n.772, deve essere presentata alla direzione generale indicata nell’art. 5 o spedita alla stessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il decimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7.



TITOLO III

Capo I - Servizio militare non armato


9. L’obiettore di coscienza che ha optato per il servizio militare non armato viene impiegato in incarichi di carattere logistico, tecnico od amministrativo che non comporta l’addestramento all’uso e l’impiego delle armi, sia in funzione di offesa, sia in funzione di difesa.
L’assegnazione all’incarico viene effettuata tenendo conto delle indicazioni risultati dalla visita Þsico-psico-attitudinale e all’esito di corsi di istruzione e di specializzazione quando previsti.
10. I suddetti giovani sono soggetti a tutte le norme che presta il normale servizio di leva ad eccezione di quella sull’uso delle armi.


Capo II - Servizio sostitutivo civile


11. L’obiettore di coscienza che ha optato per il servizio è distaccato, Þno a quando non sarà istituito il Servizio civile nazionale, dal Ministro per la difesa presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, tenuto conto delle indicazioni risultati dalla visita Þsico-psico-attitudinale e delle necessità e possibilità - del momento.
Negli articoli successivi la denominazione ente deve intendersi comprensiva degli enti, organizzazioni e corpi.
12. Il distacco presso enti dipendenti da amministrazioni dello Stato avviene mediante accordi con i Dicasteri interessati.
L’attività del personale distaccato è regolata dalle norme di funzionamento interno presso cui avviene il distacco, con gli adattamenti necessari per l’applicazione dell’art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n.772.
13. Il distacco presso altri enti avviene con decreto del Ministro, previa convenzione con gli enti stessi.
Il distacco può essere disposto soltanto presso enti morali che abbiano idonee possibilità di impiego e di sistemazione dei giovani.
Le convenzioni di cui al primo comma regoleranno anche l’attività e gli obblighi degli obiettori ai Þni dell’applicazione dell’art. 11 della legge.
14. Nelle convenzioni devono essere disciplinati:
* l’impiego degli obiettori in rapporto alle Þnalità dell’ente, nel rispetto delle norme che tutelano l’integrità Þsica e morale del cittadino;
* l’orario di lavoro che deve essere eguale a quello previsto per il personale dell’ente adibito alle stesse mansioni;
il divieto di utilizzare l’obiettore in posti di organico o in sostituzione di impiegati ed operai che l’ente è tenuto ad assumere per obblighi di legge o per proprie norme statuarie ed organiche;
* le prescrizioni alle quali l’ente si deve attenere ai Þni dell’osservanza delle norme dell’articolo 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e in particolare il divieto di corrispondere emolumenti che possono determinare disparità rispetto alla situazione del militare in servizio di leva ordinario;
* i controlli che l’amministrazione militare potrà effettuare per accertamento del corretto impiego degli obiettori;
* le comunicazioni da inviare alla direzione generale indicata nell’art. 5 dei fatti che comportano variazioni matricolari (presentazioni all’ente, licenze, mancanze disciplinari, termine del servizio, ecc.);
* la facoltà di rivolgere, tramite l’ente, domande, istanze e reclami alla direzione generale suddetta.
15. L’obiettore usufruirà dell’assistenza sanitaria e proÞlattica presso gli ospedali militari e le infermiere presidiare, secondo le norme vigenti per il personale in servizio di leva.16. Qualsiasi votazione delle condizioni stabilite dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, delle presenti norme e della convenzione potrà comportare la risoluzione della convenzione stessa, salve le eventuali responsabilità dei legali rappresentanti.
In caso di risoluzione della convenzione, l’obiettore è tenuto a completare il periodo di servizio presso altro ente dell’amministrazione militare.



Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1978, n.91.