Manuale di procedura per l’istruttoria delle domande di riconoscimento della Obiezione di Coscienza e la gestione del Servizio Civile
Il documento che viene pubblicato di seguito è il prontuario-guida del Ministero della Difesa per l’istruttoria della domande di riconoscimento dell’Obiezione di Coscienza e la Gestione del Servizio Civile. Risale al Dicembre 1990.
1. SISTEMAZIONE DEGLI OBIETTORI
1.1. Gli Enti convenzionati se non hanno garantito in convenzione adeguate strutture per ospitare gli obiettori in servizio, possono, allo stato attuale, consentire ai giovani assegnati di usufruire del vitto e dell’alloggio altrove (ristoranti, pensioni, alberghi,...) oppure, se trattasi di residenti nella zona, anche presso le proprie abitazioni.
2. MANCATA ASSUNZIONE DEL SERVIZIO
2.1. Se l’obiettore di coscienza non assume servizio per cause imputabili all’Ente (ricusazione, Ente chiuso, etc.) il D.M. o C.d.P. di leva dovrà comunque mantenere il giovane in congedo illimitato provvisorio in attesa di assegnazione al servizio sostitutivo civile.
2.2. Sarà cura di Levadife procedere all’annullamento della precettazione e alla determinazione di una nuova assegnazione dandone comunicazione al D.M. o C.d.P. di leva.
2.3. Il D.M. o C.d.P. presso cui si sarà presentato l’obiettore a seguito della mancata assunzione in servizio dovrà darne immediata comunicazione a Levadife per i provvedimenti di competenza.
Qualora l’obiettore si presenti al D.M. nella cui giurisdizione si trova l’Ente, detto D.M. dovrà darne comunicazione, oltre che al Levadife, anche al D.M. o C.d.P. di leva. In entrambi i casi dovranno essere forniti al giovane i documenti di viaggio per il ritorno al proprio domicilio.
2.4. Se l’obiettore, senza giusto motivo, omette di presentarsi entro 15 giorni da quello stabilito all’Ente cui è stato assegnato, D.M. o C.d.P., competente per fatto di leva, che ha provveduto alle azioni di distacco, trascorso inutilmente il periodo di quindici giorni previsto dalla legge, darà corso al procedimento per la pronuncia di decadenza dal beneŢcio dell’ammissione al servizio civile sostitutivo (art. 6 lett. a) L. 772/72).
Dovrà quindi:
a. acquisire la dichiarazione di mancata presentazione da parte dell’Ente di destinazione del giovane; se l’Ente d’assegnazione ha sede in altra giurisdizione o se trattasi di obiettori appartenenti a Capitanerie di Porto, la dichiarazione suddetta dovrà essere acquisita dal Distretto dell’Ente di destinazione le provvederà a inviarla al Distretto o Capitaneria competente per fatto di leva;
b. segnalare con immediatezza il caso a Levadife, allegando la dichiarazione ed un succinto rapporto.
2.5. Il riŢuto del servizio sostitutivo civile dell’obiettore ammesso ai beneŢci della legge n. 772/72 deve essere comunicato alla Procura della Repubblica competente per territorio.
2.6. Acquisita agli atti l’esplicita dichiarazione di riŢuto o la verbalizzazione di comportamenti, fatti e circostanze che dimostrino l’inequivocabile volontà del giovane O.d.C. di non volere assolvere il servizio civile sostitutivo, il Comandante del D.M. o della Capitaneria di Porto, provvederà a:
* avviare il giovane presso il proprio domicilio in attesa della deŢnizione del procedimento penale;
* inoltrare circostanziato rapporto all’Autorità Giudiziaria ordinaria speciŢcando le situazioni di fatto che possono far ravvisare l’ipotesi di reato previsto dall’art. 8 della citata legge;
* notiŢcare a Levadife e, per conoscenza, ai Comandi gerarchicamente superiori, l’invio del rapporto giudiziario, allegando una sintetica descrizione dei fatti;
* fare apportare la prevista variazione matricolare.
3. ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO
3.1. Se l’obiettore di coscienza viene allontanato dal servizio senza autorizzazione di Levadife (ricusazione da parte dell’Ente, impossibilità sopravvenuta di garantire vitto ed alloggio, cessazione d’attività dell’Ente, estinzione dell’Ente, etc.) ovvero, messo dall’Ente a disposizione del D.M. o C.d.P. di leva, dovrà essere collocato nella posizione di L.I.S.A. in attesa di nuova assegnazione al servizio sostitutivo civile. Levadife provvederà tempestivamente ad assegnare l’obiettore ad altro Ente convenzionato dandone comunicazione al D.M. o C.d.R. di leva.
3.2. Il D.M. o C.d.P. presso cui si sarà presentato l’obiettore a seguito dell’allontanamento dal servizio dovrà darne immediata comunicazione a Levadife per i provvedimenti di competenza.
Qualora l’obiettore si presenti al D.M. di appartenenza dell’Ente, tale D.M. dovrà darne comunicazione oltre che a Levadife, anche al D.M. o C.d.R. di leva. In entrambi i casi dovranno essere forniti al giovane i documenti di viaggio per il ritorno al proprio domicilio.
4. DISTACCO TEMPORANEO
4.1. Ciascun Ente ha facoltà di distaccare temporaneamente e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi, sotto la propria responsabilità, gli obiettori di coscienza presso seti periferiche o presso altri Enti convenzionati, solo per esigenze connesse con l’attuazione di una fase del progetto di lavoro svolto presso la sede di servizio.
4.2. Per poter effettuare il distacco temporaneo l’Ente dovrà:
a. comunicare al D.M. e a Levadife i motivi e la durata del distacco;
b. attendere la preventiva autorizzazione di Levadife nel caso di distacco fra Enti convenzionati.
4.3. Qualora le esigenze di programmi di servizio siano comunque superiori a tre mesi, non dovrà essere effettuato un distacco temporaneo ma richiesto il trasferimento dell’obiettore a Levadife tramite il D.M.
4.4. Durante il periodo di distacco le competenze amministrativo-contabili rimangono al D.M. di prima assegnazione dell’obiettore, per cui l’Ente assegnatario continuerà a gestire l’obiettore anche se il servizio si svolge presso una struttura sita in zona di competenza di altro D.M.. A quest’ultimo dovrà essere inviata la comunicazione di cui alla lett. a) del punto 7.2..
5. TRASFERIMENTO
5.1. Le eventuali richieste di trasferimento, prodotte dagli interessati per eventi sopravvenuti durante l’assolvimento del servizio, dovranno essere trasmessi in triplice copia al D.M., opportunamente corredate dal parere dell’Ente convenzionato.
5.2. Sono di seguito indicati i casi meritevoli di considerazione qualora veriŢcatesi successivamente alla notiŢca della cartolina precetto:
a. Avvicinamento alla famiglia.
Deve essere motivato da grave turbamento del nucleo familiare cui giovi il conforto che solo il congiunto alle armi può fornire nelle ore libere dal servizio:
* ammogliato senza prole;
* Ţglio unico di madre vedova o separata o divorziata o nubile (o padre nelle stesse condizioni), quando mancano altri germani, anche se coniugati in grado di fornire assistenza;
* malattia grave ed incurabile o morte recente di un congiunto stretto;
* situazioni di particolare carattere morale di cui le più signiŢcative:
- fratello alle armi o in servizio civile;
- fratello unico di germano portatore di grave handicap;
- Ţglio unico di padre e madre affetti da gravi malattie.
b. Esercizio di pubbliche funzioni in quanto eletto:
* nei consigli comunali;
* nei consigli provinciali;
* nelle assemblee delle unità sanitarie locali;
* nelle assemblee delle comunità montane;
* nelle associazioni tra enti locali;
* nei consorzi tra enti locali;
* nei consigli delle aziende municipali;
* nei consigli delle aziende provinciali;
* nei consigli delle aziende consortili;
* nei consigli circoscrizionali;
* nelle commissioni consiliari formalmente istituite;
* nelle commissioni circoscrizionali formalmente istituite;
* nei consigli di quartiere dei comuni della Regione Siciliana;
* nelle giunte municipali;
* nelle giunte provinciali;
* presidente o vice presidente dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali;
* presidente o vice presidente delle giunte esecutive delle comunità montane;
* presidente di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti;
* presidente di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con più di mille dipendenti;
* presidente e componente di organi esecutivi delle aziende speciali;
* presidente e componente organi esecutivi di consorzi tra enti locali e loro aziende;
* presidente di delegazioni comunali;
* presidente di consigli di comunità montane;
* consigliere di delegazioni comunali;
* consigliere di consigli di comunità montane;
c. Motivate e documentate esigenze dell’Ente come previste al punto 7.3.
5.3. Il D.M. curerà il successivo inoltro delle domande alla Direzione Generale della leva informando, per conoscenza, il Comando L.R.M. Levadife deciderà in merito entro 90 giorni dal ricevimento della istanza debitamente documentata. In caso di accoglimento della domanda di trasferimento, l’Ente di provenienza dovrà compilare una distinta delle competenze contenute per il periodo di assegnazione dell’obiettore in duplice copia, di cui una per il D.M. e l’altra per l’Ente di trasferimento.
6. RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
6.1. In caso di inadempienza o comportamento scorretto da parte dell’obiettore in servizio, il responsabile dell’Ente evidenzia allo stesso la mancanza compiuta e lo difŢda da reiterare tale comportamento con un richiamo ufŢciale.
6.1.1. Se grave o comunque reiterato, l’addebito viene contestato per iscritto, assegnando all’obiettore un termine non maggiore di dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustiŢcazioni. In questo secondo caso, copie della comunicazione con le contestazioni e le giustiŢcazioni vengono inviate al Comandante del Distretto Militare che, previa audizione, ove lo ritenga opportuno, dell’obiettore e/o del responsabile dell’Ente, le trasmette a Levadife, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6.2. L’eventuale inadempienza da parte dell’Ente nell’utilizzazione dell’obiettore di coscienza può comportare la sospensione o la risoluzione della convenzione, come previsto dall’art. 1 della convenzione.
6.2.1. Se l’inadempienza viene segnalata da obiettori o da terze persone, il Comandante del Distretto Militare dispone i necessari accertamenti con audizione, ove lo ritenga opportuno, degli stessi obiettori e/o del responsabile dell’Ente.
La relativa relazione sarà inviata al Levadife e, per conoscenza, al comando LRM di Regione.
7. ASSISTENZA SANITARIA
7.1. L’O.d.C. fruisce dell’assistenza sanitaria presso gli Ospedali Militari e le infermerie Presidiarie.
7.2. Malattia
a. In caso di malattia presso il proprio domicilio, l’O.d.C. è tenuto a dare immediata comunicazione all’Ente. Questo avverte il D.M.. Il Dirigente del servizio sanitario del D.M. o Presidio dispone la visita domiciliare e la concessione eventuale di giorni di riposo o di ricovero nelle predette strutture sanitarie militari di cui al punto 10.1.. In caso di malattia che determina il ricovero presso l’O.M. l’obiettore o un suo familiare può chiedere al Direttore il trasferimento in altro luogo di cura di sua scelta assumendosene l’onere e può altresì richiedere, sempre a proprie spese, l’intervento di un suo consulente di Ţducia. Inoltre l’obiettore che si ammali a domicilio può sempre chiedere l’intervento di un sanitario di Ţducia (a proprie spese) restando tuttavia all’amministrazione ogni potestà in tema di provvedimenti medico legali.
b. I giorni di malattia trascorsi presso il proprio domicilio dagli O.d.C. vanno computati come giorni di licenza ordinaria sempreché gli O.d.C. ne abbiano diritto. In caso contrario gli O.d.C. dovranno essere considerati, ai Ţni amministrativi, assenti senza assegni e i giorni di assenza considerati come giorni di convalescenza. Pertanto, se l’assenza per malattia supera i 15 gg. vanno seguite le medesime modalità di cui alla lettera b) del successivo paragrafo.
7.3. Convalescenza
a. In caso di temporanea inidoneità, l’O.d.C. deve essere avviato al D.M. che, attraverso il proprio servizio sanitario, ne curerà l’invio all’Ospedale Militare competente al rilascio del provvedimento di idoneità o di eventuale proposta di licenza di convalescenza. Il Comandante del D.M. concede la licenza di convalescenza al termine della quale l’O.d.C. deve presentarsi al D.M. o infermeria presidiaria di residenza per l’avvio all’Ospedale Militare il quale emetterà un successivo giudizio d’idoneità. Solo con tale sanzione l’O.d.C. potrà riprendere il servizio presso l’Ente.
b. Il periodo trascorso in licenza di convalescenza per malattia o infermità non dovute cause di servizio non è computabile ai Ţni dell’assolvimento del servizio sostitutivo civile, tranne i primi 15 giorni complessivi. Analogamente, non è computabile, ai Ţni dell’assolvimento del servizio civile, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattia non dipendenti da cause di servizio, tranne i primi 45 giorni complessivi.
Competente a determinare se i giorni di ricovero o di convalescenza eccedenti i periodi suddetti sono computabili o meno ai Ţni dell’assolvimento del servizio è il Direttore dell’Ospedale Militare competente per territorio.
Competente a determinare se i giorni di ricovero o di convalescenza eccedenti i periodi suddetti sono computabili o meno ai Ţni dell’assolvimento del servizio è il Direttore dell’Ospedale Militare competente per territorio.
L’interessato deve presentare domanda entro 5 gg. Dal rientro all’Ente o dalla data prevista per il congedamento.
7.4. Cause di servizio
Nei casi di infermità o lesioni dipendenti da cause di servizio agli O.d.C. compete il trattamento previsto per i militari di leva, pertanto:
a. lesioni traumatiche (procedura d’ufŢcio)
All’insorgere di lesione, avvenuta durante il periodo di servizio sostitutivo civile, l’Ente dovrà dare immediata comunicazione al D.M. facendo eseguire entro due giorni:
* una relazione sul fatto redatta dal rappresentante locale dell’Ente o dal responsabile della locale sede di servizio;
* eventuali certiŢcati medici;
* dichiarazione di eventuali testimoni a suffragio della relazione;
* altra eventuale documentazione utile.
b. Infermità (procedura a domanda)
Per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità che l’obiettore ritiene possano ricondursi all’espletamento del servizio, lo stesso dovrà presentare al D.M. circostanziata domanda, corredata da apposita relazione da parte dell’Ente e di ogni altra certiŢcazione medica di Enti pubblici e dichiarazioni testimoniali ritenute utili. Su tali basi il D.M. istruirà la pratica per l’eventuale riconoscimento di dipendenza da causa di servizio da parte della competente autorità sanitaria, tenendo anche conto della dichiarazione.
8. TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI O.D.C. E INCOMBENZE RELATIVE
8.1. Il trattamento economico degli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile è riportato nell’apposito prospetto. Gli eventuali aggiornamenti del suddetto trattamento saranno comunicati agli Enti con tempestività a cura del D.M..
8.2. L’O.d.C. eventualmente assegnato ad un Ente che in base alla convenzione a suo tempo stipulata non è tenuto a garantire adeguate strutture per ospitare gli obiettori in servizio, può allo stato attuale, usufruire del vitto e dell’alloggio altrove (ristoranti, pensioni, alberghi, etc.) oppure, se trattasi di residente nella zona, anche presso la propria abitazione.
In quest’ultimo caso non verrà rimborsata dall’Amministrazione della Difesa alcuna somma a titolo di controvalore.
Gli obiettori che prestano servizio presso Enti dotati di idonee strutture per ospitarli non possono usufruire del vitto e dell’alloggio presso le proprie abitazioni, anche se residenti nella zona, salvo quando siano in permesso, licenza, etc..
8.3. Rimborsi delle spettanze
Gli Enti convenzionati dovranno produrre entro il giorno 5 del mese in corso, al D.M. le richieste di rimborso riguardanti il mese precedente, allegando lo specchio mensile delle presenze degli obiettori in servizio.
Una volta ricevuto il pagamento delle somme richieste, l’Ente è obbligato a trasmettere al D.M., all’atto della richiesta di rimborso del mese successivo, quietanze rilasciate dagli obiettori. In caso di pagamento effettuato dal D.M. e mancato invio delle quietanze da parte dell’Ente, il D.M. sospenderà i pagamenti Ţno al momento della regolarizzazione delle quietanze. I DD.MM. effettueranno il pagamento delle somme richieste entro 30 gg. Dal ricevimento della documentazione prevista, con comunicazione scritta dalla data di emissione del titolo di pagamento.
8.4 Corresponsione della paga
a. All’O.d.C. è dovuta la paga, oltreché nei giorni di effettiva presenza presso l’Ente (nel caso di permesso orario è considerato presente), anche durante i periodi di:
* ricoveri in luoghi di cura militari o civili se d’urgenza;
* licenza breve;
* licenza ordinaria;
* licenza straordinaria:
- per eccezionali motivi di carattere privato;
- per imminente pericolo di vita o morte di un congiunto;
- per matrimonio;
- per convalescenza per infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio;
- per esami di stato;
* licenza speciale;
- premio;
- per lavori agricoli;
- per feste natalizie e pasquali;
- per votazioni politiche ed amministrative;
* nei giorni di viaggio di andata e ritorno, quando previsti, per la località di fruizione della licenza.
b. All’O.d.C., in tutti i casi di licenza in cui spetti la paga, compete anche il controvalore della razione viveri.
8.5. Sospensione della paga
All’O.d.C. non viene corrisposta la paga quando:
* senza giustiŢcato motivo non raggiunge, alla data stabilita, l’Ente di assegnazione (relativamente ai giorni di assenza);
* detenuto in attesa di giudizio, salvo essere corrisposta qualora il giudizio non sia seguito da condanna;
* si assenta arbitrariamente dall’Ente;
* risulta “assente senza assegni” in quanto a riposo domiciliare dopo aver fruito dell’intera licenza ordinaria;
* trovasi in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio salvo essere corrisposta qualora l’infermità venga riconosciuta se dipendente da causa di servizio;
* trovasi in licenza straordinaria senza assegni o per determinazione ministeriale o per motivi sanitari.
9. LICENZE
9.1. La licenza è la facoltà concessa all’O.d.C., libero da ogni impegno di servizio, di allontanarsi per oltre 24 ore dall’Ente di assegnazione.
È concessa, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo, mediante rilascio di apposito documento:
- dal Rappresentante Legale dell’Ente ed è tempestivamente comunicata al D.M.;
- dal Comandante del D.M..
Decorre dal giorno successivo a quello in cui è rilasciata ed è calcolata in giorni interi.
Scade alle ore 24.00. Casi particolari vanno valutati di volta in volta.
9.2. Tipi di licenza
TIPO |
GIORNI SPETTANTI, MODALITÀ, DISPOSIZIONI |
1. BREVE | a. È rilasciata dall’Ente, in misura: - (1) da 2 a 5 giorni più il viaggio per un totale nell’anno, viaggi compresi, di giorni 15 per O.d.C. residenti in località a distanza dalla sede di servizio inferiore a 300 Km o ad 8 ore di percorrenza; - (2) da |
2 a 5 giorni più il viaggio per un totale nell’anno di gg. 20, per gli O.d.C. residenti in località a distanza dalla sede di servizio compresa tra i 300 Km ed 800 Km e tra le 8 ore e le 16 ore di percorrenza; - (3) da 2 a 5 giorni più il viaggio per | |
un totale, nell’anno, viaggi compresi, di giorni 25 per O.d.C. residenti in località a distanza dalla sede di servizio superiore agli 800 Km o alle 16 ore di percorrenza. È concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune | |
di residenza e viceversa rispetto ai precedenti punti: (1) un solo viaggio; (2) e (3) cinque viaggi; Agevolazione e riduzione ferroviaria: - 1/2 Tar. 3, se a carico del interessato; - Tar. 4, se a carico dell’Amministrazione Militare. | |
b. Al di fuori delle licenze sopraddette, in coincidenza con il Ţne settimana o con le festività, possono essere concesse, agli obiet-tori, licenze brevi non superiori a 36 ore. Non è computabile con le licenze di cui al punto a) e non cumulabile | |
con un altro tipo di licenza. Riduzione ferroviaria: 1/2 Tar. 3. | |
2. ORDINARIA | È concessa dall’Ente, possibilmente in unica soluzione, dal 3° al 12° mese di servizio, in misura di: - gg. 10 più il viaggio. I giorni di viaggio sono da computare in virtù della durata del viaggio per raggiungere la località di fruizione e non qu |
ella di residenza, nell’ambito del territorio nazionale. Agevolazioni e riduzioni ferroviarie: - 1/2 Tar. 3 per località a distanza maggiore di quella di residenza; - Tar. 4 per località di residenza o località a distanza minore, a carico dell’Ammin |
3. STRAOR-DINARIA a. Eccezionali motivi di ca-rattere privato | È concessa dal C.te del D.M., cui deve essere presentata una documentata richiesta, previa autorizzazione del Comando BRM, nella misura massima di gg. 30, viaggio compreso. Può essere concessa solo la fruizione di tutta la licenza ordinaria. Riduzione |
ferroviaria: 1/2 Tar. 3. | |
b. Imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto | È concessa dall’Ente che provvederà ad inviare la segnalazione al D.M. corredata dalla documentazione, nella misura di: - gg. 10 più il viaggio: genitore, moglie, suoceri, Ţgli, tutore o coniuge del tutore; - gg. 7 più il viaggio: fratelli, sorelle, o |
Ţgli del tutore. È cumulabile con la licenza ordinaria. Documentazione: comunicazione dei carabinieri riportante la frase “versa imminente pericolo di vita” o “deceduto”. Riduzione ferroviaria: Tar. 4, spese di viaggio a carico dell’Amministrazione | |
Militare, anche per località diverse da quelle di residenza. | |
c. Matrimoniale | È concessa dall’Ente, che provvederà ad allegare allo specchio mensile delle presenze, l’atto di matrimonio, nella misura di gg. 20 viaggio compreso, è computabile con l’ordinaria. Riduzione ferroviaria: 1/2 Tar. 3. |
d. Convalescenza | È concessa dal C.te del D.M. su proposta o dell’Ospedale Militare o, nei casi previsti, dal Dirigente del Servizio sanitario del D.M. stesso, nella misura necessaria a coprire l’intero periodo di inattività. Riduzione Ferroviaria: Tar. 4, spese di |
viaggio a carico dell’Amministrazione Militare. | |
e. Esami di Stato (licenza media, maturità, abilitazione) | È concessa dall’Ente, che provvederà ad allegare allo specchio mensile delle presenze, la dichiarazione dell’istituto scolastico, in misura massima di gg. 15, frazionabili fra scritti ed orali. È cumulabile con la licenza ordinaria. Riduzione ferro |
viaria: 1/2 Tar. 3. N.B.: non vi rientrano gli esami di licenza elementare e quelli di laurea. |
4. SPECIALE a. Premio | È concessa dal C.te del D.M., su proposta motivata dal Rappresentante Legale dell’Ente, in ragione di una percentuale massima del 4 % degli O.d.C. amministrati dal D.M. in misura di gg. 7 più il viaggio, una volta nell’anno solare, ovvero nei 12 mesi |
. Riduzione ferroviaria: Tar. 4 spese a carico dell’Amministrazione Militare. | |
b. Per lavori agricoli | È concessa dal C.te del D.M. dietro presentazione da parte degli O.d.C. di apposita domanda corredata dai documenti prescritti (disposizioni particolari presso i D.M.), in misura di gg. 10 più il viaggio, una sola volta nell’anno solare ovvero nei 12 |
mesi. Riduzione ferroviaria: Tar. 4 spese a carico dell’Amministrazione Militare. | |
c. Per ferie natalizie o pasquali | È concessa dal Ministero e rilasciata natalizie o dall’Ente in occasione delle festività natalizie e pasquali, in turni ove non ostino particolari esigenze di servizio, in misura di gg. 5 più il viaggio. Riduzione ferroviaria: Tar. 4 spese a carico dell |
’Amministrazione Militare. | |
d. Per votazioni | È concessa dall’Ente agli O.d.C. residenti politiche ed in altre province che debbono assolvere al amministrative diritto di voto, nella misura di gg. 2 più il viaggio. Riduzione ferroviaria: Tar. 4 spese a carico dell’Amministrazione Militare. |
e. Per campagna elettorale | È concessa dell’Ente, dietro presentazione da parte dell’O.d.C. di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva attestante la validità della candidatura o dichiarazione della segreteria comunale dalla data di conclusione dell’esame delle can |
didature da parte dei competenti organi, sino alle ore 00,00 del giorno antecedente quello del voto. Non è computabile ai Ţni dell’assolvimento degli obblighi di leva. Riduzione ferroviaria: 1/2 Tar. 3. |
9.3. Computo dei giorni di viaggio per licenze
a. I giorni di viaggio, quando previsti debbono essere sempre concessi.
Per la licenza ordinaria una sola volta, nel caso che questa debba essere concessa in più riprese.
Per licenze da trascorrere all’estero, i giorni di viaggio sono concessi in funzione della distanza tra la sede di servizio e la località ove si intende attraversare la frontiera.
Ore di viaggio per andata e ritorno nel territorio nazionale
|
oltre/Ţno 2-12
|
oltre/Ţno 12-24
|
oltre/Ţno 24 - 36
|
oltre 36
|
Giorni di viaggio spettanti |
1
|
2
|
3
|
4
|
9.4. Riduzioni ferroviarie
Agli obiettori che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 km dalla sede di servizio sono concesse le facilitazioni di viaggio, nonché i rimborsi quando previsti, anche per l’uso dei treni rapidi ivi compreso il supplemento rapido e la prenotazione obbligatoria.
Per fruire della riduzione prevista, l’O.d.C. deve esibire alla biglietteria della stazione ferroviaria lo scontrino Mod. M/B uniŢcato ed alla tariffa prevista da ritirare, previa visione della licenza Ţrmata, in alternativa e a seconda della sede di servizio presso:
- il D.M.;
- il locale Presidio Militare;
- la stazione CC più vicina.
I rimborsi verranno effettuata su presentazione del biglietto di viaggio a tariffa prescritta e dietro apposita dichiarazione del diritto a rimborso a Ţrma del Rappresentante Legale dell’Ente cui appartiene l’obiettore.
9.5. Licenza all’Estero
L’obiettore può fruire di licenza all’estero avendo presentato al D.M. competente domanda con parere dell’Ente 40 giorni prima della partenza.
BeneŢcia di tariffa militare sino all’ultima stazione del territorio nazionale.
9.6. Mancato rientro da licenza e permesso
L’Ente deve avvertire con tempestività, a mezzo telegramma, il D.M. del mancato rientro dell’obiettore dalla licenza o permesso.
10. VARIE
10.1. Permesso
All’O.d.C. può essere concesso il permesso di assentarsi dal luogo di servizio per periodi inferiori all’orario di servizio.
È regolato dalle seguenti norme e prescrizioni:
a. Viene concesso dall’Ente per i seguenti motivi:
* non rinviabili esigenze personali dell’O.d.C.;
* assolvimento di servizi fuori dalla sede per conto dell’Ente stesso;
b. consiste in una regolare autorizzazione scritta, inviata al D.M. mediante copia allegata allo specchio delle presenze mensili;
c. deve risultare sul registro delle presenze giornaliere di cui al successivo 13.5;
d. se concesso per esigenze personali non può eccedere le 36 ore nel corso dell’anno;
e. non dà diritto ad agevolazioni ferroviarie;
f. non essendo previsti limiti di presidio, l’O.d.C. può allontanarsi dalla sede di servizio nell’arco di tempo previsto dal permesso, a distanza consentita dai normali mezzi di locomozione.
10.2. Tessera personale di riconoscimento
All’obiettore dovrà essere rilasciata, da parte del D.M. una tessera personale di riconoscimento predisposta dall’Ente.
Tale documento conterrà:
* la denominazione esatta dell’Ente;
* un apposito spazio sul quale apporre una fotograŢa recente dell’intestatario;
* le generalità complete dell’obiettore;
* la data di inizio del servizio nonché la validità riferita alla durata della tessera;
* lo spazio riservato alle vidimazioni a cura del D.M.;
* il numero progressivo.
In caso di trasferimento, il documento deve essere ritirato a cura dell’Ente di provenienza e sarà sostituito da quello del nuovo Ente d’impiego. In caso di smarrimento o sottrazione l’obiettore interessato dovrà informare il D.M. competente.
Si precisa che i documenti in questione saranno consegnati ai giovani al momento dell’inizio del servizio sostitutivo civile e ritirati al termine dello stesso.
10.3. Guida degli automezzi
È consentito all’obiettore porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’Ente d’impiego, qualora si renda indispensabile per l’assolvimento del tipo di servizio assegnato.
L’Ente dovrà adottare particolari misure:
* accertare che l’obiettore sia in possesso della prevista patente di guida in corso di validità;
* acquisire la dichiarazione di accettazione dell’obiettore;
* stipulare apposita polizza assicurativa che copra tutti i rischi, compresi quelli relativi al conducente;
* inserire nella cartella personale dell’obiettore fotocopia della polizza assicurativa;
* curare con la massima attenzione che la guida degli autoveicoli avvenga negli orari previsti dal piano d’impiego.
Si consiglia di adottare una scrupolosa gestione del servizio, con annotazione preventiva di turni, orari, itinerari e il rilascio di un foglio di marcia per l’obiettore.
In caso di incidente dell’autoveicolo guidato dall’obiettore, l’Ente è comunque tenuto a segnalare il fatto al D.M., anche se non vi siano state lesioni a persone o cose.
10.4. Programma settimanale delle attività
Presso la sede d’impiego deve essere tenuto il programma settimanale delle attività.
L’O.d.C. ne deve prendere visione, apponendo la propria Ţrma, il sabato antecedente la settimana programmata.
10.5. L’orario di servizio
L’orario di servizio, con un minimo di 36 ore settimanali, ripartite in 6 giornate lavorative, deve rispecchiare di massima quello del personale dipendente dell’Ente.
Il registro delle presenze giornaliere deve riportare gli orari di inizio e Ţne servizio, attestati da apposite rilevazioni adottate presso la sede dell’Ente o il punto d’impiego.
10.6. Comunicazioni
All’atto del congedo, l’Ente dovrà inviare al D.M. la scheda personale riferita all’obiettore.
10.7. Variazioni matricolari
(Omissis, in quanto si tratta di indicazioni per i D.M. e le C.d.P.)
10.8. Ispezioni
Gli Enti dovranno fornire la massima collaborazione all’ispettore militare o civile, munito di regolare autorizzazione, che effettua a il controllo secondo quanto stabilito dalle norme in vigore e dalla convenzione.
Allo scopo di uniformare l’azione ispettiva ed agevolare la veriŢca dell’esito delle ispezioni, queste saranno effettuate così come indicato nella guida pratica.
10.9. Normativa
Le disposizioni di legge attualmente vigenti in materia sono la L. 15.12.1972 n. 772, ed il D.P.R. 28.11.1977 n. 1139; per quanto ivi non previsto valgono, laddove applicabili ai sensi dell’art. 11 della legge 772/72 così come modiŢcato con sentenza n. 113/86 della Corte Costituzionale, le disposizioni impartite per i militari di leva.
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 409 in data 18.07.89 e n. 470 in data 31.07.89 ha altresì modiŢcato, rispettivamente, il secondo comma dell’art. 8 ed il primo comma dell’art. 5 della legge 772/72.