Manuale di procedura per listruttoria delle domande di riconoscimento della Obiezione di Coscienza e la gestione del Servizio Civile
Il documento che viene pubblicato di seguito è il prontuario-guida del Ministero della Difesa per listruttoria della domande di riconoscimento dellObiezione di Coscienza e la Gestione del Servizio Civile. Risale al Dicembre 1990.
1. SISTEMAZIONE DEGLI OBIETTORI
1.1. Gli Enti convenzionati se non hanno garantito in convenzione adeguate strutture per ospitare gli obiettori in servizio, possono, allo stato attuale, consentire ai giovani assegnati di usufruire del vitto e dellalloggio altrove (ristoranti, pensioni, alberghi,...) oppure, se trattasi di residenti nella zona, anche presso le proprie abitazioni.
2. MANCATA ASSUNZIONE DEL SERVIZIO
2.1. Se lobiettore di coscienza non assume servizio per cause imputabili allEnte (ricusazione, Ente chiuso, etc.) il D.M. o C.d.P. di leva dovrà comunque mantenere il giovane in congedo illimitato provvisorio in attesa di assegnazione al servizio sostitutivo civile.
2.2. Sarà cura di Levadife procedere allannullamento della precettazione e alla determinazione di una nuova assegnazione dandone comunicazione al D.M. o C.d.P. di leva.
2.3. Il D.M. o C.d.P. presso cui si sarà presentato lobiettore a seguito della mancata assunzione in servizio dovrà darne immediata comunicazione a Levadife per i provvedimenti di competenza.
Qualora lobiettore si presenti al D.M. nella cui giurisdizione si trova lEnte, detto D.M. dovrà darne comunicazione, oltre che al Levadife, anche al D.M. o C.d.P. di leva. In entrambi i casi dovranno essere forniti al giovane i documenti di viaggio per il ritorno al proprio domicilio.
2.4. Se lobiettore, senza giusto motivo, omette di presentarsi entro 15 giorni da quello stabilito allEnte cui è stato assegnato, D.M. o C.d.P., competente per fatto di leva, che ha provveduto alle azioni di distacco, trascorso inutilmente il periodo di quindici giorni previsto dalla legge, darà corso al procedimento per la pronuncia di decadenza dal beneÞcio dellammissione al servizio civile sostitutivo (art. 6 lett. a) L. 772/72).
Dovrà quindi:
a. acquisire la dichiarazione di mancata presentazione da parte dellEnte di destinazione del giovane; se lEnte dassegnazione ha sede in altra giurisdizione o se trattasi di obiettori appartenenti a Capitanerie di Porto, la dichiarazione suddetta dovrà essere acquisita dal Distretto dellEnte di destinazione le provvederà a inviarla al Distretto o Capitaneria competente per fatto di leva;
b. segnalare con immediatezza il caso a Levadife, allegando la dichiarazione ed un succinto rapporto.
2.5. Il riÞuto del servizio sostitutivo civile dellobiettore ammesso ai beneÞci della legge n. 772/72 deve essere comunicato alla Procura della Repubblica competente per territorio.
2.6. Acquisita agli atti lesplicita dichiarazione di riÞuto o la verbalizzazione di comportamenti, fatti e circostanze che dimostrino linequivocabile volontà del giovane O.d.C. di non volere assolvere il servizio civile sostitutivo, il Comandante del D.M. o della Capitaneria di Porto, provvederà a:
* avviare il giovane presso il proprio domicilio in attesa della deÞnizione del procedimento penale;
* inoltrare circostanziato rapporto allAutorità Giudiziaria ordinaria speciÞcando le situazioni di fatto che possono far ravvisare lipotesi di reato previsto dallart. 8 della citata legge;
* notiÞcare a Levadife e, per conoscenza, ai Comandi gerarchicamente superiori, linvio del rapporto giudiziario, allegando una sintetica descrizione dei fatti;
* fare apportare la prevista variazione matricolare.
3. ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO
3.1. Se lobiettore di coscienza viene allontanato dal servizio senza autorizzazione di Levadife (ricusazione da parte dellEnte, impossibilità sopravvenuta di garantire vitto ed alloggio, cessazione dattività dellEnte, estinzione dellEnte, etc.) ovvero, messo dallEnte a disposizione del D.M. o C.d.P. di leva, dovrà essere collocato nella posizione di L.I.S.A. in attesa di nuova assegnazione al servizio sostitutivo civile. Levadife provvederà tempestivamente ad assegnare lobiettore ad altro Ente convenzionato dandone comunicazione al D.M. o C.d.R. di leva.
3.2. Il D.M. o C.d.P. presso cui si sarà presentato lobiettore a seguito dellallontanamento dal servizio dovrà darne immediata comunicazione a Levadife per i provvedimenti di competenza.
Qualora lobiettore si presenti al D.M. di appartenenza dellEnte, tale D.M. dovrà darne comunicazione oltre che a Levadife, anche al D.M. o C.d.R. di leva. In entrambi i casi dovranno essere forniti al giovane i documenti di viaggio per il ritorno al proprio domicilio.
4. DISTACCO TEMPORANEO
4.1. Ciascun Ente ha facoltà di distaccare temporaneamente e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi, sotto la propria responsabilità, gli obiettori di coscienza presso seti periferiche o presso altri Enti convenzionati, solo per esigenze connesse con lattuazione di una fase del progetto di lavoro svolto presso la sede di servizio.
4.2. Per poter effettuare il distacco temporaneo lEnte dovrà:
a. comunicare al D.M. e a Levadife i motivi e la durata del distacco;
b. attendere la preventiva autorizzazione di Levadife nel caso di distacco fra Enti convenzionati.
4.3. Qualora le esigenze di programmi di servizio siano comunque superiori a tre mesi, non dovrà essere effettuato un distacco temporaneo ma richiesto il trasferimento dellobiettore a Levadife tramite il D.M.
4.4. Durante il periodo di distacco le competenze amministrativo-contabili rimangono al D.M. di prima assegnazione dellobiettore, per cui lEnte assegnatario continuerà a gestire lobiettore anche se il servizio si svolge presso una struttura sita in zona di competenza di altro D.M.. A questultimo dovrà essere inviata la comunicazione di cui alla lett. a) del punto 7.2..
5. TRASFERIMENTO
5.1. Le eventuali richieste di trasferimento, prodotte dagli interessati per eventi sopravvenuti durante lassolvimento del servizio, dovranno essere trasmessi in triplice copia al D.M., opportunamente corredate dal parere dellEnte convenzionato.
5.2. Sono di seguito indicati i casi meritevoli di considerazione qualora veriÞcatesi successivamente alla notiÞca della cartolina precetto:
a. Avvicinamento alla famiglia.
Deve essere motivato da grave turbamento del nucleo familiare cui giovi il conforto che solo il congiunto alle armi può fornire nelle ore libere dal servizio:
* ammogliato senza prole;
* Þglio unico di madre vedova o separata o divorziata o nubile (o padre nelle stesse condizioni), quando mancano altri germani, anche se coniugati in grado di fornire assistenza;
* malattia grave ed incurabile o morte recente di un congiunto stretto;
* situazioni di particolare carattere morale di cui le più signiÞcative:
- fratello alle armi o in servizio civile;
- fratello unico di germano portatore di grave handicap;
- Þglio unico di padre e madre affetti da gravi malattie.
b. Esercizio di pubbliche funzioni in quanto eletto:
* nei consigli comunali;
* nei consigli provinciali;
* nelle assemblee delle unità sanitarie locali;
* nelle assemblee delle comunità montane;
* nelle associazioni tra enti locali;
* nei consorzi tra enti locali;
* nei consigli delle aziende municipali;
* nei consigli delle aziende provinciali;
* nei consigli delle aziende consortili;
* nei consigli circoscrizionali;
* nelle commissioni consiliari formalmente istituite;
* nelle commissioni circoscrizionali formalmente istituite;
* nei consigli di quartiere dei comuni della Regione Siciliana;
* nelle giunte municipali;
* nelle giunte provinciali;
* presidente o vice presidente dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali;
* presidente o vice presidente delle giunte esecutive delle comunità montane;
* presidente di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti;
* presidente di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con più di mille dipendenti;
* presidente e componente di organi esecutivi delle aziende speciali;
* presidente e componente organi esecutivi di consorzi tra enti locali e loro aziende;
* presidente di delegazioni comunali;
* presidente di consigli di comunità montane;
* consigliere di delegazioni comunali;
* consigliere di consigli di comunità montane;
c. Motivate e documentate esigenze dellEnte come previste al punto 7.3.
5.3. Il D.M. curerà il successivo inoltro delle domande alla Direzione Generale della leva informando, per conoscenza, il Comando L.R.M. Levadife deciderà in merito entro 90 giorni dal ricevimento della istanza debitamente documentata. In caso di accoglimento della domanda di trasferimento, lEnte di provenienza dovrà compilare una distinta delle competenze contenute per il periodo di assegnazione dellobiettore in duplice copia, di cui una per il D.M. e laltra per lEnte di trasferimento.
6. RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
6.1. In caso di inadempienza o comportamento scorretto da parte dellobiettore in servizio, il responsabile dellEnte evidenzia allo stesso la mancanza compiuta e lo difÞda da reiterare tale comportamento con un richiamo ufÞciale.
6.1.1. Se grave o comunque reiterato, laddebito viene contestato per iscritto, assegnando allobiettore un termine non maggiore di dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustiÞcazioni. In questo secondo caso, copie della comunicazione con le contestazioni e le giustiÞcazioni vengono inviate al Comandante del Distretto Militare che, previa audizione, ove lo ritenga opportuno, dellobiettore e/o del responsabile dellEnte, le trasmette a Levadife, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6.2. Leventuale inadempienza da parte dellEnte nellutilizzazione dellobiettore di coscienza può comportare la sospensione o la risoluzione della convenzione, come previsto dallart. 1 della convenzione.
6.2.1. Se linadempienza viene segnalata da obiettori o da terze persone, il Comandante del Distretto Militare dispone i necessari accertamenti con audizione, ove lo ritenga opportuno, degli stessi obiettori e/o del responsabile dellEnte.
La relativa relazione sarà inviata al Levadife e, per conoscenza, al comando LRM di Regione.
7. ASSISTENZA SANITARIA
7.1. LO.d.C. fruisce dellassistenza sanitaria presso gli Ospedali Militari e le infermerie Presidiarie.
7.2. Malattia
a. In caso di malattia presso il proprio domicilio, lO.d.C. è tenuto a dare immediata comunicazione allEnte. Questo avverte il D.M.. Il Dirigente del servizio sanitario del D.M. o Presidio dispone la visita domiciliare e la concessione eventuale di giorni di riposo o di ricovero nelle predette strutture sanitarie militari di cui al punto 10.1.. In caso di malattia che determina il ricovero presso lO.M. lobiettore o un suo familiare può chiedere al Direttore il trasferimento in altro luogo di cura di sua scelta assumendosene lonere e può altresì richiedere, sempre a proprie spese, lintervento di un suo consulente di Þducia. Inoltre lobiettore che si ammali a domicilio può sempre chiedere lintervento di un sanitario di Þducia (a proprie spese) restando tuttavia allamministrazione ogni potestà in tema di provvedimenti medico legali.
b. I giorni di malattia trascorsi presso il proprio domicilio dagli O.d.C. vanno computati come giorni di licenza ordinaria sempreché gli O.d.C. ne abbiano diritto. In caso contrario gli O.d.C. dovranno essere considerati, ai Þni amministrativi, assenti senza assegni e i giorni di assenza considerati come giorni di convalescenza. Pertanto, se lassenza per malattia supera i 15 gg. vanno seguite le medesime modalità di cui alla lettera b) del successivo paragrafo.
7.3. Convalescenza
a. In caso di temporanea inidoneità, lO.d.C. deve essere avviato al D.M. che, attraverso il proprio servizio sanitario, ne curerà linvio allOspedale Militare competente al rilascio del provvedimento di idoneità o di eventuale proposta di licenza di convalescenza. Il Comandante del D.M. concede la licenza di convalescenza al termine della quale lO.d.C. deve presentarsi al D.M. o infermeria presidiaria di residenza per lavvio allOspedale Militare il quale emetterà un successivo giudizio didoneità. Solo con tale sanzione lO.d.C. potrà riprendere il servizio presso lEnte.
b. Il periodo trascorso in licenza di convalescenza per malattia o infermità non dovute cause di servizio non è computabile ai Þni dellassolvimento del servizio sostitutivo civile, tranne i primi 15 giorni complessivi. Analogamente, non è computabile, ai Þni dellassolvimento del servizio civile, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattia non dipendenti da cause di servizio, tranne i primi 45 giorni complessivi.
Competente a determinare se i giorni di ricovero o di convalescenza eccedenti i periodi suddetti sono computabili o meno ai Þni dellassolvimento del servizio è il Direttore dellOspedale Militare competente per territorio.
Competente a determinare se i giorni di ricovero o di convalescenza eccedenti i periodi suddetti sono computabili o meno ai Þni dellassolvimento del servizio è il Direttore dellOspedale Militare competente per territorio.
Linteressato deve presentare domanda entro 5 gg. Dal rientro allEnte o dalla data prevista per il congedamento.
7.4. Cause di servizio
Nei casi di infermità o lesioni dipendenti da cause di servizio agli O.d.C. compete il trattamento previsto per i militari di leva, pertanto:
a. lesioni traumatiche (procedura dufÞcio)
Allinsorgere di lesione, avvenuta durante il periodo di servizio sostitutivo civile, lEnte dovrà dare immediata comunicazione al D.M. facendo eseguire entro due giorni:
* una relazione sul fatto redatta dal rappresentante locale dellEnte o dal responsabile della locale sede di servizio;
* eventuali certiÞcati medici;
* dichiarazione di eventuali testimoni a suffragio della relazione;
* altra eventuale documentazione utile.
b. Infermità (procedura a domanda)
Per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità che lobiettore ritiene possano ricondursi allespletamento del servizio, lo stesso dovrà presentare al D.M. circostanziata domanda, corredata da apposita relazione da parte dellEnte e di ogni altra certiÞcazione medica di Enti pubblici e dichiarazioni testimoniali ritenute utili. Su tali basi il D.M. istruirà la pratica per leventuale riconoscimento di dipendenza da causa di servizio da parte della competente autorità sanitaria, tenendo anche conto della dichiarazione.
8. TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI O.D.C. E INCOMBENZE RELATIVE
8.1. Il trattamento economico degli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile è riportato nellapposito prospetto. Gli eventuali aggiornamenti del suddetto trattamento saranno comunicati agli Enti con tempestività a cura del D.M..
8.2. LO.d.C. eventualmente assegnato ad un Ente che in base alla convenzione a suo tempo stipulata non è tenuto a garantire adeguate strutture per ospitare gli obiettori in servizio, può allo stato attuale, usufruire del vitto e dellalloggio altrove (ristoranti, pensioni, alberghi, etc.) oppure, se trattasi di residente nella zona, anche presso la propria abitazione.
In questultimo caso non verrà rimborsata dallAmministrazione della Difesa alcuna somma a titolo di controvalore.
Gli obiettori che prestano servizio presso Enti dotati di idonee strutture per ospitarli non possono usufruire del vitto e dellalloggio presso le proprie abitazioni, anche se residenti nella zona, salvo quando siano in permesso, licenza, etc..
8.3. Rimborsi delle spettanze
Gli Enti convenzionati dovranno produrre entro il giorno 5 del mese in corso, al D.M. le richieste di rimborso riguardanti il mese precedente, allegando lo specchio mensile delle presenze degli obiettori in servizio.
Una volta ricevuto il pagamento delle somme richieste, lEnte è obbligato a trasmettere al D.M., allatto della richiesta di rimborso del mese successivo, quietanze rilasciate dagli obiettori. In caso di pagamento effettuato dal D.M. e mancato invio delle quietanze da parte dellEnte, il D.M. sospenderà i pagamenti Þno al momento della regolarizzazione delle quietanze. I DD.MM. effettueranno il pagamento delle somme richieste entro 30 gg. Dal ricevimento della documentazione prevista, con comunicazione scritta dalla data di emissione del titolo di pagamento.
8.4 Corresponsione della paga
a. AllO.d.C. è dovuta la paga, oltreché nei giorni di effettiva presenza presso lEnte (nel caso di permesso orario è considerato presente), anche durante i periodi di:
* ricoveri in luoghi di cura militari o civili se durgenza;
* licenza breve;
* licenza ordinaria;
* licenza straordinaria:
- per eccezionali motivi di carattere privato;
- per imminente pericolo di vita o morte di un congiunto;
- per matrimonio;
- per convalescenza per infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio;
- per esami di stato;
* licenza speciale;
- premio;
- per lavori agricoli;
- per feste natalizie e pasquali;
- per votazioni politiche ed amministrative;
* nei giorni di viaggio di andata e ritorno, quando previsti, per la località di fruizione della licenza.
b. AllO.d.C., in tutti i casi di licenza in cui spetti la paga, compete anche il controvalore della razione viveri.
8.5. Sospensione della paga
AllO.d.C. non viene corrisposta la paga quando:
* senza giustiÞcato motivo non raggiunge, alla data stabilita, lEnte di assegnazione (relativamente ai giorni di assenza);
* detenuto in attesa di giudizio, salvo essere corrisposta qualora il giudizio non sia seguito da condanna;
* si assenta arbitrariamente dallEnte;
* risulta assente senza assegni in quanto a riposo domiciliare dopo aver fruito dellintera licenza ordinaria;
* trovasi in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio salvo essere corrisposta qualora linfermità venga riconosciuta se dipendente da causa di servizio;
* trovasi in licenza straordinaria senza assegni o per determinazione ministeriale o per motivi sanitari.
9. LICENZE
9.1. La licenza è la facoltà concessa allO.d.C., libero da ogni impegno di servizio, di allontanarsi per oltre 24 ore dallEnte di assegnazione.
È concessa, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo, mediante rilascio di apposito documento:
- dal Rappresentante Legale dellEnte ed è tempestivamente comunicata al D.M.;
- dal Comandante del D.M..
Decorre dal giorno successivo a quello in cui è rilasciata ed è calcolata in giorni interi.
Scade alle ore 24.00. Casi particolari vanno valutati di volta in volta.
9.2. Tipi di licenza
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TIPO |
GIORNI SPETTANTI, MODALITÀ, DISPOSIZIONI |
| 1. BREVE | a. È rilasciata dallEnte, in misura: - (1) da 2 a 5 giorni più il viaggio per un totale nellanno, viaggi compresi, di giorni 15 per O.d.C. residenti in località a distanza dalla sede di servizio inferiore a 300 Km o ad 8 ore di percorrenza; - (2) da |
| 2 a 5 giorni più il viaggio per un totale nellanno di gg. 20, per gli O.d.C. residenti in località a distanza dalla sede di servizio compresa tra i 300 Km ed 800 Km e tra le 8 ore e le 16 ore di percorrenza; - (3) da 2 a 5 giorni più il viaggio per | |
| un totale, nellanno, viaggi compresi, di giorni 25 per O.d.C. residenti in località a distanza dalla sede di servizio superiore agli 800 Km o alle 16 ore di percorrenza. È concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune | |
| di residenza e viceversa rispetto ai precedenti punti: (1) un solo viaggio; (2) e (3) cinque viaggi; Agevolazione e riduzione ferroviaria: - 1/2 Tar. 3, se a carico del interessato; - Tar. 4, se a carico dellAmministrazione Militare. | |
| b. Al di fuori delle licenze sopraddette, in coincidenza con il Þne settimana o con le festività, possono essere concesse, agli obiet-tori, licenze brevi non superiori a 36 ore. Non è computabile con le licenze di cui al punto a) e non cumulabile | |
| con un altro tipo di licenza. Riduzione ferroviaria: 1/2 Tar. 3. | |
| 2. ORDINARIA | È concessa dallEnte, possibilmente in unica soluzione, dal 3° al 12° mese di servizio, in misura di: - gg. 10 più il viaggio. I giorni di viaggio sono da computare in virtù della durata del viaggio per raggiungere la località di fruizione e non qu |
| ella di residenza, nellambito del territorio nazionale. Agevolazioni e riduzioni ferroviarie: - 1/2 Tar. 3 per località a distanza maggiore di quella di residenza; - Tar. 4 per località di residenza o località a distanza minore, a carico dellAmmin |
| 3. STRAOR-DINARIA a. Eccezionali motivi di ca-rattere privato | È concessa dal C.te del D.M., cui deve essere presentata una documentata richiesta, previa autorizzazione del Comando BRM, nella misura massima di gg. 30, viaggio compreso. Può essere concessa solo la fruizione di tutta la licenza ordinaria. Riduzione |
| ferroviaria: 1/2 Tar. 3. | |
| b. Imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto | È concessa dallEnte che provvederà ad inviare la segnalazione al D.M. corredata dalla documentazione, nella misura di: - gg. 10 più il viaggio: genitore, moglie, suoceri, Þgli, tutore o coniuge del tutore; - gg. 7 più il viaggio: fratelli, sorelle, o |
| Þgli del tutore. È cumulabile con la licenza ordinaria. Documentazione: comunicazione dei carabinieri riportante la frase versa imminente pericolo di vita o deceduto. Riduzione ferroviaria: Tar. 4, spese di viaggio a carico dellAmministrazione | |
| Militare, anche per località diverse da quelle di residenza. | |
| c. Matrimoniale | È concessa dallEnte, che provvederà ad allegare allo specchio mensile delle presenze, latto di matrimonio, nella misura di gg. 20 viaggio compreso, è computabile con lordinaria. Riduzione ferroviaria: 1/2 Tar. 3. |
| d. Convalescenza | È concessa dal C.te del D.M. su proposta o dellOspedale Militare o, nei casi previsti, dal Dirigente del Servizio sanitario del D.M. stesso, nella misura necessaria a coprire lintero periodo di inattività. Riduzione Ferroviaria: Tar. 4, spese di |
| viaggio a carico dellAmministrazione Militare. | |
| e. Esami di Stato (licenza media, maturità, abilitazione) | È concessa dallEnte, che provvederà ad allegare allo specchio mensile delle presenze, la dichiarazione dellistituto scolastico, in misura massima di gg. 15, frazionabili fra scritti ed orali. È cumulabile con la licenza ordinaria. Riduzione ferro |
| viaria: 1/2 Tar. 3. N.B.: non vi rientrano gli esami di licenza elementare e quelli di laurea. |
| 4. SPECIALE a. Premio | È concessa dal C.te del D.M., su proposta motivata dal Rappresentante Legale dellEnte, in ragione di una percentuale massima del 4 % degli O.d.C. amministrati dal D.M. in misura di gg. 7 più il viaggio, una volta nellanno solare, ovvero nei 12 mesi |
| . Riduzione ferroviaria: Tar. 4 spese a carico dellAmministrazione Militare. | |
| b. Per lavori agricoli | È concessa dal C.te del D.M. dietro presentazione da parte degli O.d.C. di apposita domanda corredata dai documenti prescritti (disposizioni particolari presso i D.M.), in misura di gg. 10 più il viaggio, una sola volta nellanno solare ovvero nei 12 |
| mesi. Riduzione ferroviaria: Tar. 4 spese a carico dellAmministrazione Militare. | |
| c. Per ferie natalizie o pasquali | È concessa dal Ministero e rilasciata natalizie o dallEnte in occasione delle festività natalizie e pasquali, in turni ove non ostino particolari esigenze di servizio, in misura di gg. 5 più il viaggio. Riduzione ferroviaria: Tar. 4 spese a carico dell |
| Amministrazione Militare. | |
| d. Per votazioni | È concessa dallEnte agli O.d.C. residenti politiche ed in altre province che debbono assolvere al amministrative diritto di voto, nella misura di gg. 2 più il viaggio. Riduzione ferroviaria: Tar. 4 spese a carico dellAmministrazione Militare. |
| e. Per campagna elettorale | È concessa dellEnte, dietro presentazione da parte dellO.d.C. di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva attestante la validità della candidatura o dichiarazione della segreteria comunale dalla data di conclusione dellesame delle can |
| didature da parte dei competenti organi, sino alle ore 00,00 del giorno antecedente quello del voto. Non è computabile ai Þni dellassolvimento degli obblighi di leva. Riduzione ferroviaria: 1/2 Tar. 3. |
9.3. Computo dei giorni di viaggio per licenze
a. I giorni di viaggio, quando previsti debbono essere sempre concessi.
Per la licenza ordinaria una sola volta, nel caso che questa debba essere concessa in più riprese.
Per licenze da trascorrere allestero, i giorni di viaggio sono concessi in funzione della distanza tra la sede di servizio e la località ove si intende attraversare la frontiera.
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Ore di viaggio per andata e ritorno nel territorio nazionale
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oltre/Þno 2-12
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oltre/Þno 12-24
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oltre/Þno 24 - 36
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oltre 36
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| Giorni di viaggio spettanti |
1
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2
|
3
|
4
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9.4. Riduzioni ferroviarie
Agli obiettori che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 km dalla sede di servizio sono concesse le facilitazioni di viaggio, nonché i rimborsi quando previsti, anche per luso dei treni rapidi ivi compreso il supplemento rapido e la prenotazione obbligatoria.
Per fruire della riduzione prevista, lO.d.C. deve esibire alla biglietteria della stazione ferroviaria lo scontrino Mod. M/B uniÞcato ed alla tariffa prevista da ritirare, previa visione della licenza Þrmata, in alternativa e a seconda della sede di servizio presso:
- il D.M.;
- il locale Presidio Militare;
- la stazione CC più vicina.
I rimborsi verranno effettuata su presentazione del biglietto di viaggio a tariffa prescritta e dietro apposita dichiarazione del diritto a rimborso a Þrma del Rappresentante Legale dellEnte cui appartiene lobiettore.
9.5. Licenza allEstero
Lobiettore può fruire di licenza allestero avendo presentato al D.M. competente domanda con parere dellEnte 40 giorni prima della partenza.
BeneÞcia di tariffa militare sino allultima stazione del territorio nazionale.
9.6. Mancato rientro da licenza e permesso
LEnte deve avvertire con tempestività, a mezzo telegramma, il D.M. del mancato rientro dellobiettore dalla licenza o permesso.
10. VARIE
10.1. Permesso
AllO.d.C. può essere concesso il permesso di assentarsi dal luogo di servizio per periodi inferiori allorario di servizio.
È regolato dalle seguenti norme e prescrizioni:
a. Viene concesso dallEnte per i seguenti motivi:
* non rinviabili esigenze personali dellO.d.C.;
* assolvimento di servizi fuori dalla sede per conto dellEnte stesso;
b. consiste in una regolare autorizzazione scritta, inviata al D.M. mediante copia allegata allo specchio delle presenze mensili;
c. deve risultare sul registro delle presenze giornaliere di cui al successivo 13.5;
d. se concesso per esigenze personali non può eccedere le 36 ore nel corso dellanno;
e. non dà diritto ad agevolazioni ferroviarie;
f. non essendo previsti limiti di presidio, lO.d.C. può allontanarsi dalla sede di servizio nellarco di tempo previsto dal permesso, a distanza consentita dai normali mezzi di locomozione.
10.2. Tessera personale di riconoscimento
Allobiettore dovrà essere rilasciata, da parte del D.M. una tessera personale di riconoscimento predisposta dallEnte.
Tale documento conterrà:
* la denominazione esatta dellEnte;
* un apposito spazio sul quale apporre una fotograÞa recente dellintestatario;
* le generalità complete dellobiettore;
* la data di inizio del servizio nonché la validità riferita alla durata della tessera;
* lo spazio riservato alle vidimazioni a cura del D.M.;
* il numero progressivo.
In caso di trasferimento, il documento deve essere ritirato a cura dellEnte di provenienza e sarà sostituito da quello del nuovo Ente dimpiego. In caso di smarrimento o sottrazione lobiettore interessato dovrà informare il D.M. competente.
Si precisa che i documenti in questione saranno consegnati ai giovani al momento dellinizio del servizio sostitutivo civile e ritirati al termine dello stesso.
10.3. Guida degli automezzi
È consentito allobiettore porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dellEnte dimpiego, qualora si renda indispensabile per lassolvimento del tipo di servizio assegnato.
LEnte dovrà adottare particolari misure:
* accertare che lobiettore sia in possesso della prevista patente di guida in corso di validità;
* acquisire la dichiarazione di accettazione dellobiettore;
* stipulare apposita polizza assicurativa che copra tutti i rischi, compresi quelli relativi al conducente;
* inserire nella cartella personale dellobiettore fotocopia della polizza assicurativa;
* curare con la massima attenzione che la guida degli autoveicoli avvenga negli orari previsti dal piano dimpiego.
Si consiglia di adottare una scrupolosa gestione del servizio, con annotazione preventiva di turni, orari, itinerari e il rilascio di un foglio di marcia per lobiettore.
In caso di incidente dellautoveicolo guidato dallobiettore, lEnte è comunque tenuto a segnalare il fatto al D.M., anche se non vi siano state lesioni a persone o cose.
10.4. Programma settimanale delle attività
Presso la sede dimpiego deve essere tenuto il programma settimanale delle attività.
LO.d.C. ne deve prendere visione, apponendo la propria Þrma, il sabato antecedente la settimana programmata.
10.5. Lorario di servizio
Lorario di servizio, con un minimo di 36 ore settimanali, ripartite in 6 giornate lavorative, deve rispecchiare di massima quello del personale dipendente dellEnte.
Il registro delle presenze giornaliere deve riportare gli orari di inizio e Þne servizio, attestati da apposite rilevazioni adottate presso la sede dellEnte o il punto dimpiego.
10.6. Comunicazioni
Allatto del congedo, lEnte dovrà inviare al D.M. la scheda personale riferita allobiettore.
10.7. Variazioni matricolari
(Omissis, in quanto si tratta di indicazioni per i D.M. e le C.d.P.)
10.8. Ispezioni
Gli Enti dovranno fornire la massima collaborazione allispettore militare o civile, munito di regolare autorizzazione, che effettua a il controllo secondo quanto stabilito dalle norme in vigore e dalla convenzione.
Allo scopo di uniformare lazione ispettiva ed agevolare la veriÞca dellesito delle ispezioni, queste saranno effettuate così come indicato nella guida pratica.
10.9. Normativa
Le disposizioni di legge attualmente vigenti in materia sono la L. 15.12.1972 n. 772, ed il D.P.R. 28.11.1977 n. 1139; per quanto ivi non previsto valgono, laddove applicabili ai sensi dellart. 11 della legge 772/72 così come modiÞcato con sentenza n. 113/86 della Corte Costituzionale, le disposizioni impartite per i militari di leva.
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 409 in data 18.07.89 e n. 470 in data 31.07.89 ha altresì modiÞcato, rispettivamente, il secondo comma dellart. 8 ed il primo comma dellart. 5 della legge 772/72.