D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza






TITOLO X

Attribuzioni regionali, provinciali e locali.
Servizi per le tossicodipendenze

Articolo 113

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome

1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico.
2. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l’altro, le seguenti funzioni:
a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;
c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
d) elaborazione, attuazione e veriÞca di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione;
e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;
f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all’art. 114;
g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.
3. Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali
singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualiÞcato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.


Articolo 114
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Compiti di assistenza degli enti locali

1. Nell’ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all’art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza Þni di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti;
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere afÞdato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.




Articolo 115
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Enti ausiliari

1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall’art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all’art. 116 che svolgono senza Þne di lucro la loro attività con Þnalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con Þnalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare perone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all’opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.


Articolo 116
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2)
Albi regionali e provinciali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all’art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2. L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
c) personale sufÞciente ed esperto in materia di tossicodipendenti.
3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti speciÞci richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all’art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti speciÞci, le modalità di accertamento e certiÞcazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all’estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull’albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all’estero è territorialmente competente l’albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l’albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.
6. L’iscrizione all’albo è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all’art. 117, per:
a) l’impiego degli enti per le Þnalità di cui all’art. 94; b) l’utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell’art. 281 del codice di procedura penale, nonché dell’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , aggiunto dall’art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
c) l’accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132; d) l’istituzione di corsi statali sperimentali di cui all’art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con Þni di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
8. Per le Þnalità indicate nel comma 1 dell’art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all’art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.
9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui all’art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai Þni dei beneÞci previsti dalla citata legge, sulla base di certiÞcazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertiÞcazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, in caso siano successivamente ammessi all’iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione.


Articolo 117
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Convenzioni

1. L’esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 113 e 114, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all’art. 114 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell’albo regionale o provinciale.
2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l’obbligo di comunicare all’ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e recupero.
3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai Þni di cui all’art. 94.


Con D.M. 19 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 8 marzo 1993, n. 55, S.O.), modiÞcato dal D.M. 18 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1994, n. 47), è stata disposta l’approvazione dello schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.


4. L’attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia.



Articolo 128
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Contributi

1. Per la costruzione, l’ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l’edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all’art. 11 un contributo in conto capitale Þno alla totale copertura della spesa necessaria.
2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell’art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ,comporta un vincolo decennale di destinazione
dell’immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell’opera.
3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio permanente di cui all’art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l’utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell’art. 10 dea legge 5 agosto 1978, n. 457.



Articolo 129
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1
Concessione di strutture appartenenti allo Stato

1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle Þnanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, ediÞci, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al Þne di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l’adattamento delle strutture attingendo ai Þnanziamenti di cui all’art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell’art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390 .




Articolo 130
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Concessione delle strutture degli enti locali

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all’art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.
2. L’uso è disciplinato con apposita convenzione che ne Þssa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modiÞcazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all’art. 128.


Articolo 131
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito,con modiÞcazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1, commi 1 e 2 - decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 10 giugno 1988, n. 176, art. 1, comma 1-ter)
Contributi per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti. Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell’interno può erogare contributi allo scopo di sostenere attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell’interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all’art. 132, avviene tramite l’ente locale competente per territorio, Þno a quando non sarà regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
3. Il Ministro dell’interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività relative all’erogazione dei contributi Þnalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.


Articolo 132
Destinazione e criteri di ripartizione dei contributi di cui all’art. 131

1. I contributi di cui all’art. 131 sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie locali, nonché ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le speciÞche Þnalità di cui all’art. 131 che si coordinino con le strutture delle unità sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all’autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell’ordinamento.
2. I contributi di cui all’art. 131 vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell’effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell’ente locale competente per territorio.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all’ente erogatore.
4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti all’osservatorio permanente presso il Ministero dell’interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Ministro per gli affari sociali e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, della sanità, di grazia e giustizia del lavoro e della previdenza sociale e dell’UfÞcio del Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall’ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell’interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.
5. Detti contributi per le attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti sono Þnanziati con un apposito stanziamento di lire 50 miliardi per gli anni 1990, 1991 e 1992, nonché, ancora per l’anno 1990, di quello di lire 19.200 milioni.


Articolo 133
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144,convertito,con modiÞcazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-ter)
Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alle Þnalità di cui all’art. 131 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.


Articolo 134
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35)
Progetti per l’occupazione di tossicodipendenti

1. I contributi di cui all’art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al Þnanziamento di progetti per l’occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l’inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l’impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all’art. 134 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-Þnanziaria, nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l’occupazione anche in forma cooperativistica.
3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l’anticipazione dei fondi necessari.