Disposizioni urgenti per l’attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modiÞche al testo unico sulle tossicodipendenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle Þnanze e della sanità;
Emana il seguente decreto-legge:
Art.1.
1. Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" di cui all’articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal Þne gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere Þnanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. I Ministeri dell’interno, di grazia e giustizia, delle Þnanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell’università e della ricerca scientiÞca e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il Þnanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, Þnalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efÞcaci metodologie di veriÞca degli interventi anche a distanza di tempo;
b) alla elaborazione e realizzazione di efÞcaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;
c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai Þnanziamenti ordinari;
d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di speciÞca competenza;
f) alla realizzazione di programmi organici e speciÞci di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l’intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.
3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il Þnanziamento di progetti Þnalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza nonché di progetti Þnalizzati alla riduzione dei danni correlati all’uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di veriÞca e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al Þnanziamento dei progetti accedono gli enti locali, le unità sanitarie locali, le università e gli enti di cui al successivo comma 4 che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio Þnalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. Le università possono chiedere il Þnanziamento di progetti a decorrere dall’esercizio Þnanziario1996.
4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all’articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell’albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l’unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il Þnanziamento di progetti, non altrimenti Þnanziati con contributi pubblici, Þnalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell’ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il Þnanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell’albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratiÞcato, con modiÞcazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modiÞcazioni, limitatamente a progetti concordati con l’agenzia per l’impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il Þnanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all’articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l’assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l’elaborazione di sistemi di veriÞca e valutazione degli interventi. Al Þnanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un’ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di veriÞca, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell’efÞcacia degli interventi sul territorio.
Art.2.
1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all’articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio Þnanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi Þni, nei due anni successivi. Per l’anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell’anno 1994.
2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi Þnanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell’esercizio Þnanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni Þnanziari, con indicazione del Þnanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.
3. Al Þnanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall’anno 1993, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell’ente locale o al direttore generale dell’unità sanitaria locale competenti per territorio; al Þnanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del Þnanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.
4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione Þno al 50 per cento dell’importo del Þnanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell’esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.
5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti Þnanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all’esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
6. I controlli sui rendiconti e sull’utilizzo delle somme erogate per il Þnanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all’uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Le somme relative al Fondo nazionale d’intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato nell’ultimo bimestre 1994, ovvero nel corso dell’esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato.
8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a Þnanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l’esercizio Þnanziario1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l’emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo diretto a favore della cassa dell’ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.
9. All’articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in Þne, le seguenti parole: ", nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti".
10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull’impiego dei fondi ad esse trasferiti per la Þnalità di cui all’articolo 1, comma 5, e sugli speciÞci risultati conseguiti.
11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all’erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.
Art.3.
1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l’esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei Þnanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all’articolo 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall’esercizio Þnanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. All’esame istruttorio dei progetti, sotto il proÞlo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all’articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l’esame dei progetti inoltrati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle Þnanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell’università e della ricerca scientiÞca e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall’ANCI Þno al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell’articolo 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall’articolo 127 citato.
3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a Þni di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un’analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l’impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.
4. Alla ripartizione dei Þnanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.
Art.4.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall’Osservatorio permanente presso il Ministero dell’interno, le somme da destinare ai Þnanziamenti di progetti di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". I Þnanziamenti per i progetti di cui all’articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i Þnanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i Þnanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta UfÞciale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all’articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all’articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei Þnanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore Þnanziamento i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività Þnanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al Þne dell’erogazione del contributo.
2. Nel corso dell’anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l’attribuzione dei Þnanziamenti, nonché gli strumenti di veriÞca dell’efÞcacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali Þni, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.
3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efÞciente sistema di Þnanziamento e di veriÞca e valutazione a decorrere dall’esercizio Þnanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno Þnanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l’anno 1996 e alle veriÞche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.
4. A chiusura di ciascun anno Þnanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i Þnanziamenti concessi e l’efÞcacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l’elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.
Art.5.
1. All’articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modiÞcazioni:
a) l’alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
" 8. L’Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall’ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:";
b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: "Le altre strutture pubbliche che provvedono all’acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all’Osservatorio i dati in loro possesso.";
c) al comma 13 è aggiunto, in Þne, il seguente periodo: "Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l’istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato ’Drogatel’, organizzato d’intesa con il Ministero della sanità.";
d) al comma 14 le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".
Art.6.
1. All’articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: "Agli enti locali" Þno a: "possono essere dati in uso" sono sostituite dalle seguenti: "Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all’articolo 116, possono essere dati in uso".
2. All’articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in Þne, il seguente comma:
"3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle Þnanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle Þnanze provvede sull’istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri".
Art.7.
1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all’espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai Þni del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, Þno alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta UfÞciale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell’unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualiÞca apicale nel proÞlo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell’idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d’impiego o mediante contratti di prestazione d’opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.
2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai Þni del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, Þno alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell’unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualiÞca di coadiutore nel proÞlo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d’impiego o mediante contratti di prestazione d’opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.
3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici.
4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l’attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato del cinquanta per cento.
5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.
8. 1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.
9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.