MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
DECRETO 7 settembre 1995, n. 528.

Regolamento recante criteri per l’esame della congruenza e validità dei progetti presentati per il Þnanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, criteri e modalità di ripartizione dei Þnanziamenti nonché disposizione temporanea per l’attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241.







IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto l’art. 3 commi 1 e 3, de decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 (nota n. DAS/10209/1/tae/1043 dell’11 agosto 1995);
Sentita la commissione di cui all’art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288;

A D O T T A


il seguente regolamento




Art. 1.

Esame dei progetti

1. La commissione istruttoria di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, di seguito denominata commissione istruttoria, esamina i progetti presentati al Þnanziamento del Fondo nazionale per la lotta alla droga sotto il proÞlo della loro congruenza e validità.
2. A tal Þne la commissione istruttoria:
a) individua il nesso strutturale tra le richieste e gli speciÞci obiettivi preÞssati e valuta l’adeguatezza degli strumenti prescelti;
b) valuta gli eventuali risultati già conseguiti dal progetto;
c) valuta il rapporto del progetto steso con altre iniziative già concluse o in fase di attuazione;
d) valuta l’integrazione del progetto con le altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio;
e) valuta l’entità del Þnanziamento richiesto anche in relazione al bilancio complessivo dell’ente richiedente;
f) valuta la congruità economica del progetto, anche in relazione al rapporto costi-beneÞci;
g) valuta le modalità di veriÞca e valutazione dei risultati e le modalità di controllo di gestione prescelti;
h) individua i progetti di maggiore rilievo ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento ai Þni di cui all’art. 5, comma 6, del presente regolamento.
3. La Commissione istruttoria, ove lo ritenga necessario e informandone il Dipartimento per gli affari sociali, può chiedere agli enti richiedenti chiarimenti sui singoli progetti, assegnando un termine per la loro presentazione. Decorso inutilmente il termine senza che siano pervenuti i chiarimenti richiesti, esprime il proprio parere.
4. La commissione istruttoria esprime:
a) parere favorevole;
b) parere parzialmente favorevole;
c) parere contrario.
La valutazione di cui al comma 2, lettera f), nei casi di parere favorevole e di parere parzialmente favorevole è accompagnata dalla indicazione della cifra ammissibile al Þnanziamento al Þne di riportare ad equilibrio il rapporto costi-beneÞci.



Art. 2.
Riconoscimento del maggior rilievo per i progetti degli enti locali delle unità sanitarie locali, degli enti, delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative e dei privati.

1. Ai Þni dell’applicazione dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, sono considerati di maggior rilievo i progetti presentati dagli enti locali, dalle unità sanitarie locali, da enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati:
a) integrati per aree funzionali e geograÞche, o inseriti nella programmazione provinciale e regionale;
b) che presentino, comunque, un alto livello di integrazione con le iniziative dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), delle scuole, degli enti locali, o di altri enti o amministrazioni che operino nel settore delle tossicodipendenze;
c) che perseguano il coordinamento e l’integrazione degli interventi pubblico e privati, con particolare riferimento alla famiglia, alla scuola e al lavoro;
d) che sviluppino l’integrazione con i servizi nella direzione di una risposta, anche sperimentale, ai bisogni emergenti;
e) che sviluppino l’integrazione delle attività miranti alla riduzione del danno ed alla riduzione del rischio.
2. Ai Þni dell’applicazione dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, con riferimento alla formazione professionale volta al reinserimento lavorativo, tra i progetti fondati su un’analisi del mercato del lavoro, elaborati in collaborazione con le agenzie per l’impiego regionale, presentati dai soggetti di cui all’art. 1, comma 4, del medesimo decreto-legge, sono considerati di maggior rilievo quelli:
a) di formazione e sostegno di iniziative di autoimprenditorialità e di lavoro autonomo in genere, sempre che siano previste, per un congruo periodo di tempo - almeno due anni - forme di collegamento tra l’organismo richiedente il Þnanziamento, le persone avviate o reinserite nel mondo del lavoro e le eventuali imprese di riferimento;
b) che siamo dotati dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), c), d).


Art. 3.
Casi di limitazione e di esclusione dal Þnanziamento di progetti
degli enti locali e delle unità sanitarie locali.

1. Sono esclusi dal Þnanziamento i progetti degli enti locali e delle unità sanitarie di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, che non siamo fondati su una adeguata rilevazione dei dati o su indicatori sociali signiÞcativi.
2. Le iniziative di prevenzione primaria riguardanti il tempo libero e le attività sportive possono essere Þnanziate solo se inserite in un articolato progetto di prevenzione, del quale siano indicati con chiarezza gli obiettivi e i destinatari.

3. La realizzazione di iniziative intese alla raccolta e alla elaborazione di dati e informazioni sui principali aspetti medico-farmacologici, educativi, psicologici, riabilitativi e sociali, possono essere prese in considerazione ai Þni di un eventuale Þnanziamento solo allorché l’ente o gli enti richiedenti consorziati tra loro abbiano più di centomila abitanti e purché funzionali alle Þnalità richiamate all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288.


Art. 4.
Casi di limitazione e di esclusione dal Þnanziamento di progetti degli enti,
organizzazioni di volontariato, cooperative e privati.

1. Sono escluse dal Þnanziamento le richieste per costruzione o acquisto di immobili o di terreni, presentate dai soggetti indicati all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, salvo che le richieste stesse non siano speciÞcatamente Þnalizzate all’avvio di nuove attività relative a recupero e al reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti in aree prive di servizi e purché tali circostanze e la necessità dell’intervento siano entrambi speciÞcamente attestate dal comune nel cui territorio si trovano gli immobili o i terreni e dalla prefettura territorialmente competente.
2. Le richieste di Þnanziamento per la ristrutturazione di immobili possono essere ammesse Þno al quaranta per cento dell’ammontare necessario a condizione:
a) che sia allegata una relazione tecnica sullo stato dei manufatti e sulla indispensabilità degli interventi;
b) che il numero effettivo degli utenti della struttura sia adeguato rispetto all’investimento preventivato.
La limitazione del Þnanziamento Þno al quaranta per cento dell’ammontare necessario non riguarda la ristrutturazione di immobili ove ricorrano le circostanze e na necessità di sui al comma 1, attestate dal comune e dalla prefettura. La limitazione non riguarda altresì gli interventi di adeguamento degli immobili alle disposizioni vigenti in materia di salubrità e di sicurezza degli impianti.
3. L’impianto di attività lavorative, ivi comprese le strutture, potrà essere Þnanziato solo in presenza di un piano Þnanziario e di un conto economico di previsione almeno triennale.
4. In ogni caso, per i progetti che comprendono interventi sugli immobili occorre indicare il titolo della proprietà, del possesso o detenzione in locale o in comodato, In caso di possesso o detenzione è necessario allegare il titolo relativo. Occorre inoltre indicare la funzione che l’immobile assolve nel quadro degli obiettivi dell’ente richiedente.


Art. 5.
Modalità di ripartizione dei Þnanziamenti


1. Il “Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga” è ripartito come segue:
a) il 25 per cento è destinato ai progetti delle amministrazioni dello Stato;
b) il 6 per cento è destinato ai progetti presentati dalle regioni, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288;
c) il 44 per cento è destinato ai progetti presentati dagli enti locali e dalle unità sanitarie locali;
d) il 25 per cento è destinato ai progetti presentati da enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati.
2. Le somme che eventualmente residuino in un settore di Þnanziamento sono ripartire proporzionalmente fra gli altri settori, secondo le proporzioni percentuali indicate al comma 1.
3. L’ammontare delle somme per i progetti presentati dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, ripartito su base regionale in proporzione alla media ponderata del numero in percentuale degli abitanti con riferimento ai dati dell’ultimo censimento e del numero in percentuale dei servizi pubblici e provati censiti dall’Osservatorio permanente sul fenomeno droga del Ministero dell’Interno.
4. Nel caso che le somme disponibili non siano sufÞcienti a far fronte alle richieste, i Þnanziamenti sono concessi in misura percentualmente ridotta; la riduzione è applicata all’ammontare del Þnanziamento ritenuto congruo dalla commissione istruttoria. Per i progetti presentati dai soggetti indicati all’art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, la percentuale di riduzione si ottiene con riferimento a ciascuna regione sulla base della media ponderata dei seguenti parametri:
a) numero degli utenti in carico ai servizi pubblici e privati, con riferimento ai dati dell’Osservatorio permanente sul fenomeno droga del Ministero dell’Interno;
b) numero medio degli utenti in carico ai servizi pubblici e privati, con riferimento ai dati dell’Osservatorio permanente sul fenomeno droga del Ministero dell’Interno;
c) popolazione in età compresa nella fascia a rischio, con riferimento ai dati dell’ultimo censimento;
d) totale ammissibile calcolato sulla base dei pareri della commissione istruttoria;
e) numero dei progetti ammissibili a Þnanziamento.
5. Nel caso in cui per una regione l’importo ammissibile risulti inferiore alla disponibilità, non si effettua riduzione e l’ammontare della somma ancora disponibile è ripartita tra le altre regioni sulla base dei criteri di cui al comma 3.
6. Dall’ammontare destinato ad ogni singola regione per il Þnanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all’art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, è accantonata una quota pari al 25 per cento al Þne di ripartirla proporzionalmente tra i progetti riconosciuti di maggiore rilievo ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento da realizzarsi nell’ambito della regione medesima. La ripartizione di tale quota è effettuata sull’ammontare derivante dall’applicazione della percentuale di riduzione di cui al comma 4. per ogni singolo progetto l’ammontare del Þnanziamento risultante dall’incremento non può comunque superare la cifra ritenuta congrua dalla commissione istruttoria.
7. Non si fa luogo a riduzione quando l’importo ritenuto congruo dalla commissione istruttoria è inferiore o pari a lire 10 milioni. Dall’applicazione della riduzione non può risultare un importo inferiore alla stessa cifra.
8. Per i progetti di formazione professionale e per quelli di reinserimento lavorativo la riduzione e l’incremento sono operati con riferimento al numero delle persone e non percentualmente, al Þne di garantire la copertura dei costi calcolati per unità intere e per l’intera durata del programma.
9. Il Dipartimento comunica alla commissione istruttoria l’ammontare delle quote risultanti dalla suddivisione del Fondo effettuata ai sensi del presente articolo.



Art. 6.
Termine e responsabile del procedimento

1. Nell’attesa dell’adozione del regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) il termine per la conclusione del procedimento per l’emanazione del decreto di Þnanziamento dei progetti è di trecentosessantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande;
b) per i procedimento relativi agli anni 1994 e 1995, in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, le domande di Þnanziamento riguardano due esercizi Þnanziari congiunti, il termine Þnale è di cinquecento giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande;
c) l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il Dipartimento per gli affari sociali; il responsabile dell’unità organizzativa può afÞdare ad altro dipendente addetto la responsabilità degli adempimenti inerenti al singolo procedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufÞciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro: Ossicini
Visto, il Guardasigilli: Dini