Regione Puglia
L.R. 26 novembre 1979, n. 71.
Norme di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope:
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.






Art. 1.

La Regione Puglia, in applicazione dell’art. 2 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, esercita le funzioni di prevenzione e di intervento contro le tossicomanie da sostanze stupefacenti o psicotrope, l’alcoolismo e le altre intossicazioni voluttuarie al Þne di assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone interessate, nonché promuovere lo sviluppo di una coscienza sanitaria rispetto alle tossicodipendenze da sostanza stupefacenti e da alcoolismo.


Art. 2.

Þno all’entrata in vigore delle UU.SS.LL., le Þnalità di cui all’articolo precedente sono perseguite:
a) mediante il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, già istituito ai sensi dell’art. 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, quale organo consultivo e di indirizzo della Regione Puglia ;
b) attraverso delega delle rimanenti funzioni assistenziali ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunità Montane, che le esercitano per le attività preventivo-riabilitative, servendosi dei Centri medici e sociali di cui all’art. 5 della presente legge e, per quelle curative dei normali presidi ospedalieri, ambulatoriali e medici, pubblici ovvero convenzionati.


Art. 3.

Il Consiglio regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il piano di intervento contro l’uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché contro l’alcoolismo e le altre intossicazioni, predisposte dalla Giunta regionale, sentiti le amministrazioni provinciali, i Comuni, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede regionale, e su parere di cooperative e associazioni culturali che operano speciÞcamente nel settore nonché su parere del comitato regionale di cui all’art. 91 della legge 22 dicembre 1985, n. 685.


Art. 4

Il Piano di cui al precedente articolo prevede:
a) l’istituzione di centri medici e sociali almeno in ciascun capoluogo di provincia, e nei Comuni ove il fenomeno della tossicodipendenza, alcoolismo ovvero intossicazioni voluttuarie abbiano assunto carattere o tendenza di particolare gravità;
b) l’individuazione dei presidi pubblici non convenzionati abilitati alla cura delle persone dedite alle sostanze stupefacenti, psicotrope e all’alcoolismo ovvero affette da altre intossicazioni voluttuarie;
c) forme di collaborazione di volontariato operanti nel settore con i centri medici e sociali pubblici, di cui all’art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) l’istituzione del servizio regionale per l’indirizzo e il coordinamento del servizio medici e sociali operanti nel territorio al Þne di standardizzare le metodiche di intervento e facilitare il reinserimento sociale dei soggetti interessati;
e) l’organizzazione dei corsi di aggiornamento e di qualiÞcazione del personale che opera nei centri medici e sociali nonché in quello dei presidi di terapia delle tossicodipendenze da stupefacenti, sostanze psicotrope e alcool nonché da altre intossicazioni voluttuarie;
f) forme di promozione delle iniziative di prevenzione primarie delle tossicodipendenze, dell’alcoolismo e delle altre intossicazioni voluttuarie anche mediante il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge e le altre iniziative regionali per la lotta alle cause del disadattamento e della emarginazione familiare e sociale;
g) forme di promozione di una coscienza sanitaria diffusa in tema di tossicodipendenza ed alcoolismo, in applicazione e con i fondi della legge regionale 24 gennaio 1979, n. 18, nonché la raccolta dei dati statistici e ricerche sociologiche nel campo del disadattamento giovanile e dell’emarginazione sociale.
Il Piano inoltre prevede la copertura Þnanziaria delle spese di primo impianto nonché quelle di funzionamento dei centri medici e sociali.


Art. 5.

I centri medici e di assistenza sociale hanno come Þne:
a) di svolgere ogni intervento ritenuto idoneo ad eliminare le cause di disadattamento e di emarginazione che costituiscono le radico sociali dell’alcoolismo e delle tossicomanie e ne favoriscono l’insorgenza, coordinando la propria attività con quella degli altri presidi socio-sanitari territoriali, e in primo luogo con i consultori familiari;
b) di svolgere azione di educazione sanitaria specialmente nella scuola, nei luoghi di lavoro e nelle comunità organizzate, promuovendo e partecipando in stretta collaborazione con le diverse istituzioni presenti nel territorio quali la scuola, i tribunali e le carceri minorili, le forze armate, le case di custodia, le organizzazioni sindacali, a dibattiti, conferenze e altre iniziative tendenti a stimolare una presa di coscienza della problematica dell’alcoolismo e delle tossicodipendenze;
c) compiere gli interventi terapeutici speciÞci e immediati a favore di chi si rivolge direttamente ai centri per assoggettarsi volontariamente al trattamento curativo e di riabilitazione, o vi è inviato dall’Autorità di polizia, provvedendo poi ad indirizzarlo per il prosieguo del trattamento medico, ad un presidio sanitario locale di sua libera scelta o, se necessario, al medico ritenuto più idoneo dopo aver predisposto e attuato i necessari collegamenti e operando gli opportuni interventi sociali;
d) di fornire l’ausilio specialistico ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici;
e) di determinare le più idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e i controlli sull’attività dei presidi sanitari;
f) di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti, interessando, in via prioritaria, quando è possibile, la famiglia, coinvolgendo nell’opera di recupero le organizzazioni sindacali e politiche territoriali e utilizzando la legge di avviamento al lavoro giovanile per reinserimento dei tossicodipendente e dell’alcoolista nel mondo del lavoro;
g) di produrre alla Giunta regionale un rapporto annuale inerente la raccolta e il coordinamento di tutti i dati statistici ed epidemiologici.


Art. 6.

Presso i centri medici e sociali operano:
a) un gruppo di assistenza psico-sociale, costituito da uno psicologo, un assistente sociale e un laureato in discipline giuridiche e, ove vi sia la possibilità, da un ex tossicodipendente. Il gruppo, nell’ottica del reinserimento del tossicodipendenti e dell’alcoolista, deve avere rapporto con le forze sociali del territorio;
b) un gruppo di assistenza sanitaria, costituito da un medico rianimatore o, in mancanza, da in internista, da un neurologo o da uno psichiatra, e da personale parasanitario in numero adeguato alle esigenze del servizio.
I Comuni, per la costituzione dei gruppi di assistenza di cui al precedente comma, utilizzeranno, in osservanza del principio stabilito dal comma terzo dell’art. 92 della legge 1975, n. 685, personale in possesso di requisiti previsti, che sia dotato di documentata competenza ed almeno annuale esperienza acquisite, nel settore speciÞco, presso servizi operanti nell’ambito di istituti ed enti pubblici.
Il personale di cui al primo comma può essere assunto a tempo pieno ove il piano di intervento lo preveda;
c) servizi di assistenza e di cura anche notturni da istituire nei Comuni ove il fenomeno della tossicodipendenza, alcoolismo e altre intossicazioni voluttuarie abbia assunto carattere o tendenza di particolare gravità.
Ai centri medici e sociali può essere addetto, ai Þni organizzativi, personale distaccato dalla Regione o dai Comuni. Nessuna indennità particolare può essere concessa per il servizio prestato presso i centri. La gestione dei centri medici e sociali è deputata a riunioni collegiali degli operatori.
Il piano di intervento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 può prevedere a favore dei centri medici e sociali, che organizzano servizi di educazione sanitaria nel settore delle tossicomanie a norma della legge regionale 24 gennaio 1979, n. 18, la copertura della spesa relativa alle prestazioni di educatori.


Art. 7.

La Giunta regionale, sulla base del piano di intervento approvato dal Consiglio autorizza l’istituzione dei entri medici e sociali e approva il piano tecnico e Þnanziario presentato dai Comuni nei limiti di spesa previsti dal piano.
L’erogazione del Þnanziamento delle spese di primo impianto è disposta nella misura del sessanta per cento col provvedimento di autorizzazione di cui al precedente comma e per il restante quaranta per cento a seguito di dimostrazione dell’avvenuto impianto.
L’erogazione del Þnanziamento delle spese di funzionamento è effettuata con rate semestrali anticipate nella misura massima del novanta per cento della spesa totale prevista, sulla base di previsioni di spesa proposte dai Comuni per ogni semestre. Alla Þne di ogni esercizio è effettuata conguaglio per il restante dieci per cento, previo esame della documentazione delle spese effettivamente sostenute.
La totalità delle erogazioni, in ogni caso, non può superare la spesa prevista dal piano di intervento.


Art. 8.

I Comuni, alla Þne di ogni anno, presentato al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore alla sanità, dettagliata relazione sull’attività svolta e dei risultati conseguiti dai rispettivi centri medici e sociali, evidenziando eventuali proposte operative.
Alla relazione di cui al precedente comma va allegata una nota Þnanziaria che illustri gli aspetti gestionali dell’esercizio.


Art. 9.

La Giunta regionale presenta ogni anno al Consiglio una relazione sull’attività dei centri medici e sociali e una nota Þnanziaria sulla gestione degli stessi, nonché, osservata la procedura di cui al precedente art. 7 eventuale proposta di aggiornamento del piano di intervento.


Art. 10.
(Disposizioni Þnanziarie)

(Omissis).


Art. 11.
(Norme transitorie).

Þno all’istituzione delle unità sanitarie locali, e in caso di reiterata omissione di iniziativa da parte dei Comuni e delle Comunità Montane, delegati alle Funzioni assistenziali di cui all’art. 2 lett. b) della presente legge, le funzioni medesime sono esercitate direttamente dalla Giunta regionale, che vi provvederà per ciò che attiene ai centri medici e sociali con personale scelto fra i dipendenti regionali, ovvero chiesto, in posizione di comando, alle amministrazioni dei servizi esistenti, o a mezzo prestazioni d’opera fra professionisti qualiÞcati che hanno operato un anno nel settore speciÞco.
Per ogni altra assunzione derivante dall’applicazione della presente legge, si procede a mezzo di pubblico concorso in conformità alla vigente legislazione, facendo salvi i diritti acquisiti dal personale qualiÞcato, operante, da almeno un anno, nei servizi esistenti.