Deliberazione del Consiglio Regionale 9 luglio 1996, n. 110
“Criteri e modalità per l’attribuzione dei Þnanziamenti quella quota del “Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga”.
(Delibera di Giunta n. 340 del 26.2.1996).







Criteri e modalità per l’attribuzione dei Þnanziamenti relativi alla quota regionale del “Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga”.


1. Elementi di valutazione


Per l’ammissione dei progetti a Þnanziamenti si terrà conto prioritariamente dei seguenti criteri di valutazione:

- valore tecnico scientiÞco;
- collaborazione interistituzionale;
- fattibilità e gestione del progetto;
- impatto sociale ed ambientale;
- estensione dei risultati.

In ogni caso, costituirà titolo preferenziale l’integrazione del progetto con altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio.


2. Individuazione della aree di intervento


In relazione ai soggetti destinatari si individuano le seguenti aree di intervento:

a) Enti locali: prevenzione primaria e reinserimento sociale;
b) Aziende U.S.L.: prevenzione primaria, secondaria e terziaria, recupero, rilevazione dati ed osservatorio epidemiologico;
c) Enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, senza scopo di lucro, iscritti all’albo di cui all’art. 116 del D.P.R. 309/90: prevenzione primaria, recupero, reinserimento sociale e professionale, ovvero sostegno ad attività di recupero o reinserimento sociale
già avviata;
d) Cooperative sociali e loro consorzi iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 della legge 381/91: reinserimento professionale;
e) Regione: formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi pubblici e degli enti di cui al precedente punto c), ricerca e realizzazione di sistemi di veriÞca, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell’efÞcacia degli interventi.



3. Destinazione del fondo


La quota regionale del Fondo sarà annualmente utilizzata come segue:

- 60% per il Þnanziamento dei progetti presentati dagli enti locali e dalle Aziende Unità Sanitarie locali;
- 25% per il Þnanziamento dei progetti presentati da enti organizzazioni di volontariato, cooperative e privati senza scopo di lucro, da cooperative sociali e loro consorzi;
- 10% per il Þnanziamento di progetti ed attività regionali;
- 5% per il Þnanziamento delle spese generali relative alla gestione del Fondo.


Eventuali sopravvenute esigenze che dovessero richiedere una diversa ripartizione, potranno essere prospettate dalla Commissione di cui al punto 4 della Giunta regionale, che decide conseguentemente.



4. Commissione regionale consultiva


Con provvedimento di Giunta regionale viene costituita una Commissione regionale a carattere consultivo avente i seguenti compiti:

- deÞnizione preventiva e veriÞca degli obiettivi generali da perseguire attraverso i Þnanziamenti di cui trattasi;
- individuazione di sistemi di veriÞca e di valutazione dell’efÞcacia degli interventi sul territorio;
- esame istruttorio dei progetti e formulazione delle proposte di Þnanziamento.


L’attività istruttoria dei progetti ha inizio non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione delle istanze di Þnanziamento alla regione e si conclude entro i successivi sessanta giorni con le proposte di Þnanziamento in relazione alla disponibilità del fondo.
La Commissione regionale consultiva è composta da tre dipendenti regionali, di cui due appartenenti alla qualiÞca dirigenziale e uno, con funzioni anche di segretario, apparentemente alla settima ovvero ottava qualiÞca funzionale, da cinque rappresentanti dei S.E.R.T. (uno per provincia) e da tre esperti esterni operanti in settori istituzionali pubblici con documentata competenza in materia di interventi per la lotta alla tossicodipendenza, ai progetti e di Þnanziamenti.
La Commissione, che opera a titolo gratuito, è presieduta dall’Assessore regionale alla Sanità e servizi sociali o da un suo delegato.


5. Enti locali e aziende unità sanitarie locali


Gli enti locali singoli o associati possono chiedere il Þnanziamento di progetti Þnalizzati alla prevenzione primaria e al reinserimento sociale.
Le Aziende Unità Sanitaria locale possono chiedere il Þnanziamento di progetti Þnalizzati alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, alla rilevazione dei dati e all’istituzione dell’Osservatorio epidemiologico.
I progetti vanno realizzati sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, e devono prevedere una o più fasi di veriÞca e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati.


Termini e presentazione delle domande


Le domande di Þnanziamento, indirizzate alla Regione Puglia - Assessorato Sanità - Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Via Caduti di tutte le Guerre n. 15 - Bari, redatte in duplice copia in conformità allo schema “A” allegato alla presente deliberazione, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata entro il termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno; la data deve risultare dal timbro postale.
Alle singole domande, Þrmate dal legale rappresentate dell’ente richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) delibera, in originale o in copia autentica, adottata dal competente organo dell’ente locale dalla Azienda Unità Sanitaria Locale. Essa deve indicare con chiarezza se il progetto sarà gestito direttamente dall’ente richiedente ovvero se sarà afÞdato ad altra struttura, per la quale deve essere esplicitamente dichiarato il possesso dei requisiti di legge e idonea capacità Þnanziaria e che non abbia ricevuto altri Þnanziamenti pubblici per il medesimo progetto;
b) progetto o progetti di cui si chiede il Þnanziamento, comprensivo di dettagliata analisi dei costi;
c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al Þnanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga.


6. Enti organizzazioni di volontariato e privati


Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopo di lucro, iscritti all’albo regionale di cui all’art. 116 del D.P.R. n. 309/90, possono chiedere il Þnanziamento di progetti, non altrimenti Þnanziati con contributi pubblici, Þnalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell’ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il Þnanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali e loro consorzio iscritti all’albo regionale di cui all’art. 9 della Legge 381/91.


Termini e presentazione della domanda


Le domande di Þnanziamento, indirizzate alla Regione Puglia - Assessorato Sanità - Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Via Caduti di tutte le Guerre n. 15 - Bari, redatte in triplice copia in conformità allo schema “B” allegato alla presente deliberazione, devono essere inoltrate al Comune territorialmente competente attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del Comune.
Il Comune competente è quello nel cui territorio trovasi la sede operativa dell’ente richiedente; qualora l’intervento sia da realizzare nell’ambito territoriale di altro Comune, la domanda deve essere inoltrata a quest’ultimo.
Il Sindaco trasmette due copie delle domande alla Regione Puglia - Assessorato Sanità e Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Bari, attestando il rispetto del termine di presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente, entro il successivo 30 aprile, allegando motivato parere a Þrma del Sindaco, o dell’Assessore o funzionario delegato. Alle singole domande, sottoscritte dal rappresentante legale, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) progetto o progetti di cui si chiede il Þnanziamento, con dettagliata analisi dei costi;
b) verbale di nomina dell’attuale rappresentante legale dell’ente;
c) dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale di non aver subito condanne e di non avere in corso procedimenti penali;
d) breve relazione sull’attività svolta e sui risultati raggiunti;
e) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti già ammessi al Þnanziamento negli anni precedenti;
f) bilancio consuntivo dell’anno precedente e bilancio preventivo dell’anno in corso. Dal bilancio deve risultare:
1 - l’entità dei contributi ricevuti a titolo di donazione;
2 - l’entità dei contributi di enti locali e di altri enti pubblici;
3 - l’entità delle rette eventualmente pagate dalla famiglia e dagli utenti;
4 - l’entità dei ricavi di attività svolte.
Ove nel bilancio non siano speciÞcate le suddette singole voci, di esse è fatta speciÞca menzione in apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante allegata alla domanda;
g) per le cooperative sociali, documentazione dell’avvenuta iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali; per gli enti ausiliari di cui all’art. 115 del D.P.R. 309/90, nella domanda vanno indicati gli estremi dell’iscrizione:
h) copia della eventuale convenzione con enti pubblici;
i) dichiarazione dalla quale risulti se lo stesso progetto sia stato Þnanziato con contributi pubblici o se comunque sia stata inoltrata domanda di Þnanziamento indicando, in caso affermativo, la denominazione del progetto, l’ente erogante il Þnanziamento e l’importo del Þnanziamento.


In caso di ente, organizzazione di volontariato o cooperativa articolati in più sedi operative, la domanda dovrà essere sottoscritta dal responsabile della sede operativa richiedente il Þnanziamento. Alla documentazione va aggiunta l’attestazione del legale rappresentante dell’ente indicante il responsabile della sede operativa.
Gli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che svolgono attività di recupero, unitamente alla domanda di Þnanziamento devono inviare una documentazione esauriente e sintetica della metodologia di recupero e di reinserimento adottate nella loro attività ordinaria.


7. Regione


Per il Þnanziamento di progetto o di attività regionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi pubblici e provati, per la ricerca e la realizzazione di veriÞca, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell’efÞcacia degli interventi, gli assessorati interessati inoltrano proposta all’Assessorato Sanità - Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali, redatta in duplice copia in conformità allo schema “C” allegato alla presente deliberazione, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
Alla proposta è allegata copia del progetto di cui si propone il Þnanziamento, comprensivo dell’analisi dei costi, nonché una relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al Þnanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
Nella proposta si deve indicare con chiarezza se il progetto sarà gestito direttamente ovvero sarà afÞdato ad altra struttura.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale, impegna le somme ammesse al Þnanziamento, sulle quali saranno imputate le spese dei provvedimenti attuativi, predisposti a cura degli assessorati proponenti.


8. Disposizioni generali


Tutti i progetti dei quali si chiede il Þnanziamento devono indicare con chiarezza, rispettando il seguente ordine:

a) gli obiettivi in relazione alle esigenze rilevate sul territorio nel quale il progetto deve essere attuato;
b) se il progetto è nuovo, ovvero è svolto in continuità con progetti già attuati o in via di attuazione, ovvero come completamento di progetti in corso di attuazione;
c) i tempi di realizzazione del progetto;
d) i soggetti (amministrazione, servizi, reti assistenziali, enti pubblici e privati) con i quali ci si collega ai Þni dell’attuazione del progetto;
e) le metodologie per il raggiungimento degli obiettivi;
f) il personale impegnato nel progetto - dipendente, volontario, consulente, ecc. - e relativa qualiÞcazione professionale;
g) modalità di veriÞca del raggiungimento degli obiettivi e di controllo della gestione;
h) piano Þnanziario del progetto con indicazione dettagliata delle voci di spesa.

Le domande presentate in ritardo, o mancanti anche in parte della documentazione richiesta, non sono ammesse ai Þnanziamenti.


9. Finanziamento e rendicontazione


Al Þnanziamento dei progetti, sulla base delle proposte della Commissione consultiva regionale, provvede la Giunta regionale.
Entro un anno dall’approvazione della deliberazione di assegnazione dei fondi i destinatari dei Þnanziamenti devono presentare la rendicontazione del contributo erogato e la relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia - Assessorato Ragioneria - che, entro i successivi 60 giorni, provvederà a rilasciare attestazione di regolarità e rispondenza alle vigenti norme amministrativo-contabili. La mancata, irregolare o parziale rendicontazione delle spese sostenute, anche se relativa ad uno solo dei progetti Þnanziati, ovvero in presenza di rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto, comporta l’esclusione del soggetto inadempiente dalle assegnazioni di ulteriori Þnanziamenti ed il recupero, a termine di legge, della somma erogata.
In presenza di parziale rendicontazione la Commissione consultiva regionale può proporre, per comprovati motivi, che la somma non rendicontata venga utilizzata quale Þnanziamento totale o parziale di progetti successivi.


10. Disposizione transitoria


In fase di prima applicazione, i termini sono prorogati, nel rispetto degli intervalli di tempo previsti, a partire dall’ultimo giorno del mese successivo a quello di esecutività del presente provvedimento.