D.M. 25 maggio 1995

Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato







Come si è già sottolineato in precedenza, l’intera materia sta per essere riordinata con il decreto (ancora in bozza mentre andiamo in macchina) di attuazione della delega conferita dal Governo dalla legge n. 662/96, collegata alla Þnanziaria. I due documenti - lo schema di decreto e i commi relativi all’art.3 della legge n.662, sono pubblicati nella sezione dedicata alle O.N.L.U.S..




Il Ministro delle Þnanze di concerto con
Il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale

Visto l’art. 8, comma 4, primo periodo, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo il quale ;
Visto l’art. 8, comma 4, secondo periodo, della medesima legge n. 266 del 1991, nel testo sostituito dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, il quale stabilisce che i criteri relativi al concetto di marginalità sono Þssati dal Ministro delle Þnanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;
Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 (pubblicato nella Gazzetta UfÞciale - serie generale - n. 22 del 27 gennaio 1995);
Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:



Art.1

1. Agli effetti dell’art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i Þni istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a Þni di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle Þnalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art.111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi speciÞci che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
2. Le attività devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del Þne istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per Þni di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.
3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.