Ministero dei trasporti e della navigazione
Decreto 3 agosto 1995.
Documentazione necessaria per il conseguimento del certiÞcato di abilitazione professionale di tipo KE senza sostenere il relativo esame.







IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l’art. 116, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: “nuovo codice della strada”;
Visto l’art. 131, comma 1 e comma 3, lettere a), b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: “regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
Visto l’art. 5 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251;

Decreta:



Art. 1.
Rilascio del certiÞcato di abilitazione del tipo KE senza esami

1. I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di emergenza, di cui all’art. 116, comma 8, ultima parte del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modiÞche ed integrazioni, possono ottenere il rilascio del certiÞcato di abilitazione professionale del tipo KE presentando apposita domanda da un ufÞcio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed allegando una attestazione rilasciata dal rappresentante legale dell’ente o associazione che ha in disponibilità il veicolo, che dichiari che il soggetto stesso presenterà la propria opera presso la medesima struttura come conducente degli veicoli adibiti a servizi di emergenza.
2. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolgono attività di conducente dei predetti veicoli, la dichiarazione di cui al comma 1, attestante tale qualità, deve essere resa dal legale rappresentante dell’ente o associazione presso il quale il soggetto istante presta la propria opera e il relativo certiÞcato di abilitazione professionale del tipo KE deve essere rilasciato all’ufÞcio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della Gazzetta UfÞciale del presente decreto.


Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana, annulla e sostituisce il decreto dirigenziale 7 luglio 1995 recante “disposizioni in materia di abilitazione professionale di tipo KE senza sostenere il relativo esame”, pubblicato nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana, serie generale, n. 167 del 19 luglio 1995.
2. Restano validi i certiÞcati di abilitazione professionale del tipo KE rilasciati sulla base del decreto dirigenziale di cui al comma 1.

Roma, 3 agosto 1995

Il Ministro: Caravale