PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Circolare 7 maggio 1996, n. DAS/5174/1/VOL/154.







Gestione del Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, legge 11 agosto 1991, n. 266. Esercizio Þnanziario 1996. Modalità per la presentazione dei progetti
di cui all’art. 12, comma 1, lettera d).





La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri è di particolare rilevanza, perché chiarisce le modalità di presentazione dei progetti previsti dall’art.12, comma 1, lettera d) della legge 266, ovvero i “progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate”. Sul Þnanziamento dei predetti progetti, la legge-quadro prevede che si pronunci l’Osservatorio del Volontariato.



Al Þne di promuovere la più ampia collaborazione tra Osservatorio nazionale per il volontariato, istituzioni pubbliche ed organizzazioni aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/1991 ed assicurare, nel contempo, l’adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed opportunità alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio nazionale, interessate alla presenza dei progetti previsti dall’art. 1, comma 1, lettera d), l’Osservatorio nazionale per il volontariato ha approvato, all’unanimità, nella seduta del 12 marzo 1996 la presente circolare.

L’applicazione combinata delle disposizioni di cui alla richiamata lettera d) con quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12, prevede che l’Osservatorio nazionale per il volontariato approvi, utilizzando lo stanziamento di L. 1.094.325.000, di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, art. 4, comma 2, convertito in legge 27 luglio 1994, n. 465, il Þnanziamento di “progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 266/1991 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate”, che per ciascun progetto non potrà superare la misura massima del 10% dello stanziamento previsto dal fondo per il volontariato.

Ciò esige da una parte l’individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e, dall’altra, un’interpretazione articolata delle deÞnizioni di “progetto sperimentale”, di “emergenza sociale” e di “metodologie di intervento particolarmente avanzate”.

Si precisa che il Þnanziamento potrà essere disposto in maniera globale o parziale, che per ciascun progetto la richiesta di Þnanziamento non potrà superare la misura massima del 10% dello stanziamento previsto dal Fondo per il volontariato e si fa presente che di norma l’Osservatorio nazionale per il volontariato preferisce disporre il Þnanziamento per progetti presentati per la prima volta.

A) Soggetti destinatari dei contributi.

Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, le singole organizzazioni di volontariato o più organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che l’organizzazione proponente il progetto stesso e/o le eventuali consociate, alla data della scadenza di presentazione della domanda, siano regolarmente iscritte nei registri generali regionali del volontariato, istituiti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266/1991 e delle leggi o delibere regionali e provinciali emanate in attuazione dello stesso articolo 6. In attuazione dell’art. 13 della legge n. 266/1991 sono escluse dalla possibilità di accedere ai Þnanziamenti le organizzazioni di volontariato con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987, per le quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266/1991, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. Sono inoltre escluse le cooperative sociali in quanto la disciplina della loro attività ricade nell’ambito di applicazione della legge n. 381/1991.

B) Interpretazione dei termini: “Progetti sperimentali”, “Emergenza sociale”, “Metodologie di intervento particolarmente avanzate”.

Per progetto sperimentale si intende un progetto di intervento effettivo da realizzare, con l’obiettivo di provare e veriÞcare risposte innovative ai bisogni presenti sul territorio.

Per emergenza sociale si intende la particolare gravità, qualitativa o quantitativa, di situazioni di disagio, emarginazione, povertà, degrado ambientale e socio-culturale.

Per metodologie di intervento particolarmente avanzate si intendono tecniche e modi di intervento signiÞcativamente innovativi e migliorativi rispetto all’esistente.

Stante l’emergenza sociale del disagio di molti relativamente alle cure sanitarie e socio-sanitarie, considerato che l’art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 afÞda alle organizzazioni di volontariato compiti signiÞcativi e differenziati per la partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale, riceveranno particolare attenzione progetti sperimentali - con metodologie avanzate - ispirati all’attuazione di qualche indicazione operativa prevista per il volontariato dal citato articolo 14, in collaborazione anche con gli enti locali.

Saranno, altresì, particolarmente considerati progetti integrati, realizzati da più organizzazioni, operanti anche in settori diversi.

Particolare attenzione inoltre verrà posta per i progetti con riferimento al requisito della speciÞca “emergenza sociale” che si intende fronteggiare nelle aree ad alto rischio.


C) Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo.

Le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui alla lettera A) dovranno far pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica Italiana le loro richieste di contributo, redatte in carta semplice in conformità allo schema Allegato 1 che è parte integrante della presente circolare ed inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata (la data deve risultare dal timbro postale) indirizzandole a: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto, 56 - 00187 Roma.

All’istanza dovrà essere allegata copia autentica dell’atto di iscrizione al registro generale regionale del volontariato.

In particolare, debbono essere forniti elementi utili all’individuazione del soggetto proponente e all’attività svolta (nome dell’organizzazione e dei responsabili, regione e sede di residenza, ambiti di intervento, esperienza ed attività svolta), con l’indicazione, nel caso di progetti integrati, dell’apporto eventuale di associazioni e gruppi di volontariato operanti in territori e in campi diversi da quello dell’organizzazione proponente.

D) Descrizione del progetto.

Le domande devono contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell’intervento.

In particolare:

1) qualora si tratti di progetto volto a sperimentare una metodologia particolarmente avanzata, occorre descrivere anche le tecniche e i modi peculiari di intervento;

2) qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un’emergenza sociale dovranno essere indicate le motivazioni che consentono di identiÞcare l’emergenza.

In ogni caso devono essere indicati:

- i destinatari dell’intervento e il loro numero;

- l’ambito territoriale di realizzazione;

- la durata del progetto (qualora il progetto avesse una durata diversa dall’annualità l’eventuale Þnanziamento verrà disposto per l’esercizio Þnanziario corrente);

- il numero dei volontari, il livello e l’entità di coinvolgimento nel progetto e la loro preparazione;

- eventuali altri soggetti non volontari coinvolti, la loro qualiÞcazione, il ruolo da essi svolto nel progetto e le modalità di partecipazione;

- il capo progetto, la sua qualiÞca professionale, le modalità di partecipazione e i tempi dedicati all’intervento;

- il piano economico complessivo documentato, con la speciÞcazione delle singole voci di spesa (materiali ed attrezzature - esclusi quelli di normale dotazione dell’organizzazione - eventuali oneri per l’utilizzo dei locali funzionali al progetto, oneri per la collaborazione autonome non continuative, altro);

- l’entità del contributo richiesto;

- la parte a carico della stessa organizzazione proponente, che non dovrà essere inferiore al 30% dell’importo del progetto che si intende realizzare, speciÞcando l’originale delle risorse proprie e i tempi di acquisizione se non immediatamente disponibili al momento della presentazione del progetto. Nel caso in cui il progetto presentato sia coÞnanziato ad altri soggetti, indicare la quota parte coÞnanziata e il soggetto Þnanziatore.

E) Motivi di inammissibilità.

Non saranno prese in considerazione le istanze:

- spedite oltre il termine Þssato della data di scadenza della presentazione della domanda;

- prive in tutto o in parte della richiesta documentazione;

- concernenti richieste generiche di Þnanziamento, prive di ogni requisito progettuale;

- inoltrate da organizzazioni di volontariato che non abbiano provveduto a presentare all’Osservatorio le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti ammessi a Þnanziamento negli anni precedenti;

- concernenti richieste di Þnanziamento per progetti speciÞcamente limitati ad ambiti prevalenti di interventi già previsti da altre apposite leggi.

F) Oneri non ammissibili a contributo.

Sono esclusi dal Þnanziamento, ancorché documentati:

- gli oneri relativi ad attività promozionali dell’organizzazione proponente;

- gli oneri relativi ad seminari, convegni e ad ogni forma di pubblicità;

- le spese per l’ordinario funzionamento delle organizzazioni;

- ogni altro tipo di spesa non strettamente Þnalizzata alla realizzazione del progetto.

G) Documentazione da allegare alla domanda.

- Atto costitutivo con eventuali modiÞcazioni;

- Statuto o accordo con eventuali modiÞcazioni;

- Attuale composizione dell’organo rappresentativo;

- CertiÞcati (in originale) penale e dei carichi pendenti (pretura e tribunale) del rappresentante legale dell’organizzazione, rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell’istanza;

- Bilancio consuntivo 1995;

- Bilancio preventivo 1996;

- Copia autentica del documento attestante l’iscrizione al registro generale del volontariato della regione dove ha sede l’organizzazione;

- Codice Þscale dell’organizzazione nonché conto corrente bancario o altra forma ai Þni dell’accreditamento dell’eventuale somma concessa.

H) Parere delle regioni o degli enti locali.

Qualora il progetto da sottoporre all’approvazione dell’Osservatorio nazionale per il volontariato è realizzato con la collaborazione ed il sostegno di un ente regionale o locale, occorre acquisire la delibera di giunta di tale ente.

Nel caso in cui il progetto riguardi più realtà territoriali, diverse da quella ove ha sede l’organizzazione, e per la realizzazione di esso occorra la collaborazione degli enti locali, l’organizzazione di volontariato dovrà allegare il parere degli enti coinvolti nel progetto.

I) Informativa intermedia e Þnale.

Per i progetti ammessi a Þnanziamento, le organizzazioni proponenti devono presentare all’Osservatorio nazionale per il volontariato, entro sei mesi dalla data di erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del progetto ed entro i successivi sei mesi una relazione sui risultati conseguiti con speciÞca dimostrazione dell’utilizzo del contributo stesso.

Il Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale
Ossicini