Guida alla Legge Quadro sul volontariato

Vengono sinteticamente riassunte in questo capitolo le caratteristiche essenziali che un organismo di volontariato deve possedere alla luce della legislazione vigente, ed in particolare delle legge-quadro n.266. I riferimenti legislativi sono, quindi, a tale legge.

Definizioni utili


L’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Č UN ORGANISMO LIBERAMENTE COSTITUITO, al fine di svolgere l’attivitą di volontariato, avvalendosi in modo determinate e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (Art.3).

ATTIVITĄ DI VOLONTARIATO
Č quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietą (art.2).


Forma Giuridica


Si puņ assumere la forma pił adeguata al perseguimento dei Žni istituzionali purché compatibile con lo scopo solidaristico (generalmente si sceglie la forma di associazione). Non č comunque compatibile qualunque forma di societą perché il disposto dell’art. 2247 del c.c. prevede come Žnalitą essenziale del contratto di societą il conseguimento e la divisione di utili (art.3, comma 2).

Organizzazioni di volontariato (art.3)

Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle liberamente costituite al Žne di svolgere le attivitą di cui all’art. 2 precedente, avvalendosi in modo determinate delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Possono assumere la formula giuridica ritenuta pił adeguata al perseguimento dei loro Žni, salvo i limiti di compatibilitą con lo scopo solidaristico (il Ministero delle Žnanze con circ. 25 febbraio 1992, n. 3 ha escluso la costituzione in forma societaria anche se cooperativa; questa forma vale per le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381).

Prescrizioni per gli atti costitutivi e gli statuti

Negli atti costitutivi o negli statuti delle organizzazioni di volontariato, oltre a quanto disposto dal codice civile, devono essere espressamente previsti:

- le modalitą di elezioni degli organi, che devono essere in linea con i principi democratici;
- le risorse economiche (art. 5)
- l’assicurazione degli aderenti (art.4)
- i beni,
- i contributi o lasciti ricevuti;
- le modalitą di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

Assicurazioni degli aderenti (art.4)

Č necessario ricordare che gli aderenti che prestano l’attivitą di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie e la responsabilitą civile.

Risorse economiche (art.5)

Le risorse economiche previste per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attivitą di volontariato sono tratte dalle seguenti fonti:
- contributi liberi: dagli stessi aderenti e da privati;
- contributi a sostegno di speciŽche attivitą o progetti: da Stato, enti o istituzioni pubbliche;
- contributi da organi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate da attivitą commerciali e produttive marginali (art.5).

Definizione di attivitą commerciali e produttive marginali

L’aggettivo “marginale” va inteso nel senso di “posto a margine dell’attivitą istituzionale”, per cui non puņ trattarsi di qualsiasi attivitą, ma soltanto di quelle aventi connessione diretta con l’attivitą istituzionale e con l’impiego degli assistiti e/o dei volontari. In tal senso alcune attivitą marginali possono avere anche carattere di abitualitą in quanto necessarie per “la realizzazione del Žne istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art.6 della legge n.266 del 1991".


Č opportuno sottolineare che l’intera materia sta per essere riordinata con il decreto di attuazione della delega conferita dal Governo dalla legge n. 662/96, collegata alla Žnanziaria. I due documenti - il testo del decreto e i commi relativi all’art.3 della legge n.662, sono pubblicati nella sezione dedicata alle O.N.L.U.S.. Se ne consiglia vivamente la lettura, in quanto gli aspetti innovativi non riguardano semplicemente la materia Žscale, ma investono la stessa natura delle organizzazioni non proŽt.


Registri Regionali
delle organizzazioni di volontariato
istituti presso le regioni e le province autonome (art.6)


L’iscrizione a detti registri e condizione necessaria per:
- accedere a contributi pubblici
- per stipulare convenzioni di cui all’art.7 della legge quadro
- per beneŽciare delle agevolazioni Žscali previste dall’art. 8 della stessa legge (bollo, registro, Iva, Irpef, Ilor)
- per la valutazione dell’imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 20 del D.P.R. n.598/1973.


Per quanto riguarda la normativa vigente n ella Regione Puglia, si veda il documento che segue (L.R. 11/94, recante Norme di attuazione delle legge-quadro sul volontariato). Per quanto riguarda la normativa vigente nelle altre Regioni, si guardi l’elenco delle Leggi Regionali in materia di volontariato, che pubblichiamo in Appendice.

Fine solidaristico e tipologia essenziale delle Organizzazioni di Volontariato

Nelle organizzazioni di volontariato, non esiste il soddisfacimento diretto dei bisogni da parte degli aderenti. Il Žne solidaristico impone l’impiego delle risorse umane e Žnanziarie a favore degli assistiti in campi di azione speciŽcamente stabiliti dalla legge quadro n.266/1991.
A differenza delle normali aziende di erogazione, in cui i campi di intervento sono stabiliti dagli stessi aderenti e possono riguardare loro speciŽche attivitą e bisogni, nelle organizzazioni di volontariato i campi di intervento sono stabiliti dalla stessa legge ed individuati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali.

L’attivitą di volontariato č esclusivamente pubblicistica e si esplica in prestazioni di vario tipo che possono elencarsi sommariamente come segue:

Prestazioni di primo approccio col disagio - soccorso; - accoglienza; - servizio mensa; - segretariato sociale; - ecc.
Prestazioni assistenziali vere e proprie (Si tratta di prestazioni pił tipicamente assistenziali, che denotano una continuitą di intervento) - assistenza sociale e legale; - cure sanitarie; - ascolto; - ecc.
Prestazioni pił tipicamente promozionali (Si tratta di prestazioni tendenti a suscitare il protagonismo dei destinatari) - reinserimento sociale; - formazione professionale; - difesa dei diritti civili; - ecc.