Guida alla Legge
Quadro sul volontariatoVengono sinteticamente riassunte in questo capitolo le
caratteristiche essenziali che un organismo di volontariato deve possedere alla luce della
legislazione vigente, ed in particolare delle legge-quadro n.266. I riferimenti
legislativi sono, quindi, a tale legge.
Definizioni utili
L ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Č UN ORGANISMO
LIBERAMENTE COSTITUITO, al fine di svolgere lattivitą di volontariato,
avvalendosi in modo determinate e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti (Art.3).
ATTIVITĄ DI VOLONTARIATO
Č quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite lorganizzazione
di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per
fini di solidarietą (art.2).
Forma Giuridica
Si puņ assumere la forma pił adeguata al perseguimento dei Žni istituzionali purché
compatibile con lo scopo solidaristico (generalmente si sceglie la forma di
associazione). Non č comunque compatibile qualunque forma di societą perché
il disposto dellart. 2247 del c.c. prevede come Žnalitą essenziale del contratto
di societą il conseguimento e la divisione di utili (art.3, comma 2).
Organizzazioni di volontariato (art.3)
Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle liberamente costituite al Žne
di svolgere le attivitą di cui allart. 2 precedente, avvalendosi in modo
determinate delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Possono assumere la formula giuridica ritenuta pił adeguata al perseguimento dei loro
Žni, salvo i limiti di compatibilitą con lo scopo solidaristico (il Ministero delle
Žnanze con circ. 25 febbraio 1992, n. 3 ha escluso la costituzione in forma societaria
anche se cooperativa; questa forma vale per le cooperative sociali disciplinate dalla
legge 8 novembre 1991, n. 381).
Prescrizioni per gli atti costitutivi e gli
statuti
Negli atti costitutivi o negli statuti delle organizzazioni di volontariato, oltre a
quanto disposto dal codice civile, devono essere espressamente previsti:
- le modalitą di elezioni degli organi, che devono essere in linea con i principi
democratici;
- le risorse economiche (art. 5)
- lassicurazione degli aderenti (art.4)
- i beni,
- i contributi o lasciti ricevuti;
- le modalitą di approvazione dello stesso da parte dellassemblea degli aderenti.
Assicurazioni degli aderenti (art.4)
Č necessario ricordare che gli aderenti che prestano lattivitą di volontariato
devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie e la responsabilitą civile.
Risorse economiche (art.5)
Le risorse economiche previste per il funzionamento e per lo svolgimento
dellattivitą di volontariato sono tratte dalle seguenti fonti:
- contributi liberi: dagli stessi aderenti e da privati;
- contributi a sostegno di speciŽche attivitą o progetti: da Stato, enti o istituzioni
pubbliche;
- contributi da organi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate da attivitą commerciali e produttive marginali (art.5).
Definizione di attivitą commerciali e
produttive marginali
Laggettivo marginale va inteso nel senso di posto a margine
dellattivitą istituzionale, per cui non puņ trattarsi di qualsiasi
attivitą, ma soltanto di quelle aventi connessione diretta con lattivitą
istituzionale e con limpiego degli assistiti e/o dei volontari. In tal senso alcune
attivitą marginali possono avere anche carattere di abitualitą in quanto necessarie per
la realizzazione del Žne istituzionale dellorganizzazione di volontariato
iscritta nei registri di cui allart.6 della legge n.266 del 1991".
Č opportuno sottolineare che lintera materia sta per essere
riordinata con il decreto di attuazione della delega conferita dal Governo dalla legge n.
662/96, collegata alla Žnanziaria. I due documenti - il testo del decreto e i commi
relativi allart.3 della legge n.662, sono pubblicati nella sezione dedicata alle
O.N.L.U.S.. Se ne consiglia vivamente la lettura, in quanto gli aspetti innovativi non
riguardano semplicemente la materia Žscale, ma investono la stessa natura delle
organizzazioni non proŽt.
Registri Regionali
delle organizzazioni di volontariato
istituti presso le regioni e le province autonome (art.6)
Liscrizione a detti registri e condizione necessaria per:
- accedere a contributi pubblici
- per stipulare convenzioni di cui allart.7 della legge quadro
- per beneŽciare delle agevolazioni Žscali previste dallart. 8 della stessa legge
(bollo, registro, Iva, Irpef, Ilor)
- per la valutazione dellimponibile ai sensi del primo comma dellart. 20 del
D.P.R. n.598/1973.
Per quanto riguarda la normativa vigente n ella Regione Puglia, si veda
il documento che segue (L.R. 11/94, recante Norme di attuazione delle legge-quadro sul
volontariato). Per quanto riguarda la normativa vigente nelle altre Regioni, si guardi
lelenco delle Leggi Regionali in materia di volontariato, che pubblichiamo in
Appendice.
Fine solidaristico e tipologia essenziale
delle Organizzazioni di Volontariato
Nelle organizzazioni di volontariato, non esiste il soddisfacimento diretto dei bisogni
da parte degli aderenti. Il Žne solidaristico impone limpiego delle risorse umane e
Žnanziarie a favore degli assistiti in campi di azione speciŽcamente stabiliti dalla
legge quadro n.266/1991.
A differenza delle normali aziende di erogazione, in cui i campi di intervento sono
stabiliti dagli stessi aderenti e possono riguardare loro speciŽche attivitą e bisogni,
nelle organizzazioni di volontariato i campi di intervento sono stabiliti dalla stessa
legge ed individuati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti
locali.
Lattivitą di volontariato č esclusivamente pubblicistica e si esplica in
prestazioni di vario tipo che possono elencarsi sommariamente come segue:
Prestazioni di primo approccio col disagio | - soccorso; - accoglienza; - servizio mensa; - segretariato sociale; - ecc. |
Prestazioni assistenziali vere e proprie (Si tratta di prestazioni pił tipicamente assistenziali, che denotano una continuitą di intervento) | - assistenza sociale e legale; - cure sanitarie; - ascolto; - ecc. |
Prestazioni pił tipicamente promozionali (Si tratta di prestazioni tendenti a suscitare il protagonismo dei destinatari) | - reinserimento sociale; - formazione professionale; - difesa dei diritti civili; - ecc. |