Regione Puglia
L.R. 16 marzo 1994, n.11
Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato
Art. 1.
(Finalità ed ambiti di intervento)
1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e la funzione dellattività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone lautonomia e ne favorisce lapporto originale per il conseguimento di Þnalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. La Regione Puglia individua, come ambiti prioritari in cui promuovere e sostenere le attività del volontariato in quanto integrative e non sostitutive delle funzioni delle pubbliche istituzioni, i seguenti fattori di intervento:
a) larea socio-sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dellalcolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche ed invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori, dellA.I.D.S., ricoprendo inoltre tutte le iniziative rivolte alleducazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dellassistenza e al reinserimento sociale;
b) larea della solidarietà sociale, in rapporto alle problematiche dellinfanzia, della terza età, degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e della emarginazione;
c) larea educativa del diritto allo studio, in riferimento alle problematiche dellevasione scolastica e dellabbandono, e a sostegno della piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini;
d) larea culturale con speciÞco riferimento alla tutela del territorio, dellambiente, del patrimonio storico artistico;
e) larea dei diritti civili, della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze tecniche, religiose e culturali, dellazione a favore della pace e del rispetto tra i popoli;
f) larea della protezione civile.
Art. 2.
(Registro delle organizzazioni di volontariato)
1. In attuazione della legge quadro sul volontariato aventi sede legale o articolazione locale o autonoma nella Regione Puglia e che perseguono le Þnalità di cui al precedente art. 1.
2.Liscrizione del registro delle organizzazioni di volontariato e loro aggregazioni, costituite da almeno un anno e che siano già operative, è disposta su domanda, redatta in carta semplice ai sensi dellart. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dal legale rappresentante dellorganizzazione di volontariato e corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo;
b) statuto;
c) verbale di nomina del legale rappresentante;
d) relazione sullattività e sullarticolazione della organizzazione;
e) bilancio consuntivo;
f) elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative, degli aderenti volontari e del personale dipendente o comunque in rapporti economici patrimoniali con lorganizzazione;
g) dichiarazione dalla quale risulti la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.
3. Lelenco nominativo di cui alla lettera f) del precedente comma dava indicare, oltre alle generalità, anche la qualiÞcazione professionale e lattività svolta nellambito dellorganizzazione.
4. Nel corso dellistruttoria delle domande, Þnalizzata allaccertamento dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, integrativa c/o possono essere effettuate veriÞche dirette.
5. Liscrizione è disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dellistanza con decreto dellAssessore regionale ai servizi sociali, da pubblicare per estratto sul Bollettino UfÞciale della Regione.
6. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e Þno alla data di ricezione degli elementi richiesti.
7. Non sono iscrivibili, in particolare, le istituzioni pubbliche, le cooperative, le organizzazioni che svolgono le loro attività prevalentemente a favore dei propri aderenti, le associazioni sportive, le associazioni Pro Loco, le organizzazioni che svolgono attività produttive di rilevanza non marginale, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e di categoria, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi.
8. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione dellatto costitutivo o dello statuto, formalizzati almeno con scrittura privata registrata, dallassenza di Þni di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dallelettività e gratuità delle cariche associative nonché della gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dallobbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Latto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti, e lindicazione dei loro obblighi e diritti. In relazione alla peculiarità dellorganizzazione è consentita lintegrazione dellorgano esecutivo con un solo componente di nomina esterna allassemblea.
Art. 3.
(Revisione periodica del Registro).
1. Perché si possa veriÞcare la permanenza dei requisiti e leffettivo svolgimento delle attività di volontariato, le organizzazioni iscritte nel Registro di cui al precedente art. 2 trasmettono annualmente allAssessorato regionale ai servizi sociali copia del bilancio consuntivo entro trenta grandi dalla data dalla sua approvazione, comunque, non oltre il 30 aprile di ogni anno e una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti necessari per liscrizione; entro lo stesso termine trasmettono una relazione sulle attività svolte e danno comunicazione di ogni variazione della documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 2.
2. La cancellazione di unorganizzazione del Registro è disposta, con decreto dellAssessore ai servizi sociali, per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per liscrizione, ovvero per richiesta espressa dellorganizzazione interessata. La mancata presentazione, nonostante difÞda, della documentazione di cui al precedente comma 1 costituisce accertamento della perdita dei requisiti.
3. Contro il provvedimento di diniego delliscrizione al registro generale e contro il provvedimento di cancellazione dallo stesso è ammesso ricorso ai sensi dellart. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato viene pubblicato annualmente sul Bollettino UfÞciale della Regione Puglia.
Art. 4.
(Prestazioni allinterno di strutture pubbliche).
1. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato allinterno delle strutture pubbliche sono regolate dalle convenzioni redatte ai sensi dellart. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Le stesse convenzioni disciplinano le modalità di accesso, i rapporti con il personale della struttura, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tre gli operatori pubblici e i volontari, le modalità di svolgimento delle attività di volontariato.
3. Gli enti pubblici, in ogni caso, non possono sopperire a carenze di organico ricorrendo al volontariato.
Art. 5.
(Convenzioni).
1. Nella scelta delle organizzazioni per la stipula delle convenzioni previste dallart. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, costituiscono titoli di priorità:
a) lincidenza di professionalità in ordine alle attività oggetto della convenzione;
b) lesperienza maturata nello stesso settore di attività, opportunamente documentata;
c) la prevalenza di operatori volontari nello svolgimento dellattività oggetto della convenzione;
d) Il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e linterazione con altri soggetti sociali e con servizi pubblici;
e) la sede dellorganizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta lattività;
f) il tipo e la qualità della formazione curata dellorganizzazione.
2. Le convenzioni sono suddivise in due parti.
Nella prima parte devono essere indicati:
a) i parametri atti a deÞnire lattitudine e la capacità operativa dellorganizzazione di volontariato con riguardo allattività oggetto della convenzione;
b) la disciplina dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo di priorità nella scelta della organizzazione per la stipulazione della convenzione, con preferenza alle organizzazioni di volontariato federate o comunque collegate;
c) le disposizioni idonee a garantire lesistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;
La seconda parte deve contenere:
a) la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi lorganizzazione di volontariato per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dellattività allinterno della struttura convenzionata;
b) la previsione delle modalità e dei tempi per il rimborso delle spese;
c) la disciplina relativa allarredamento di mezzi e strutture di proprietà pubblica in comodato gratuito alle organizzazioni di volontariato;
d) le modalità di accesso e di utilizzo di documentazione, strutture e mezzi nelle sedi delle pubbliche istituzioni interessate dallattività; e) la disciplina della copertura assicurativa che va garantita mediante compagnie assicurative di rilevanza nazionale e mettendo a confronto almeno tre offerte diverse;
f) le forme di veriÞca delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica.
3. Lente pubblico contraente è tenuto ad effettuare controlli circa il rispetto dei termini della convenzione e a veriÞcare che gli interventi vengano realizzati nel rispetto della reale dignità della persona senza discriminazioni di carattere etnico, politico e religioso.
4. Le convenzioni devono prevedere a carico degli enti pubblici adeguate norme di pagamento anche mediante anticipazioni sul rimborso delle spese, nonché eventuali contribuzioni e/o messa a disposizione di materiali, attrezzature e strutture riconosciute necessarie in relazione allentità e alla durata del rapporto convenzionato.
Art. 6.
(Organi e forme di controllo).
1. Nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale viene effettuata, a cura dellAssessorato regionale ai servizi sociali, una visita di controllo almeno ogni due anni, anche avvalendosi degli UfÞci e dei Servizi dei Comuni.
2. Le visite di controllo avranno per oggetto:
a) la contabilità;
b) il perdurare dei requisiti per liscrizione al Registro regionale;
c) leffettivo svolgimento dellattività di volontariato;
d) il riscontro della marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.
3. Le organizzazioni di volontariato hanno lobbligo di mettere a disposizione del controllore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
4. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale è stilato in tre originali datati e sottoscritti, oltre che dal controllore, dal legale rappresentante dellorganizzazione di volontariato, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni.
5. Entro quindici giorni dalla data del verbale, lorganizzazione di volontariato controllata può presentare ulteriori osservazioni.
6. Uno degli originali del verbale rimane presso lorganizzazione di volontariato; un altro è trasmesso allosservatorio regionale del volontariato di cui al successivo art. 10.
7. Le visite di controllo non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano disposte da altre amministrazioni pubbliche competenti.
8. Al Þne di consentire lattività di controllo, tutte le organizzazioni di volontariato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, devono tenere appositi registri dei verbali di assemblea e di cassa.
9. Le amministrazioni comunali sono tenute a informare lAssessorato regionale ai servizi sociali su eventuali irregolarità, abusi o infrazioni da parte delle organizzazioni operanti nellambito del territorio di competenza.
Art. 7.
(Risorse economiche).
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di speciÞche attività dai proventi di cui allart. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Le organizzazioni di volontariato possono accettare dai privati beneÞciari delle loro attività spontanee elargizioni, per le quali rilasciano ricevuta da trascrivere nei registri di cassa di cui al precedente art. 6, comma 8.
Art. 8.
(Formazione).
1. La Regione, su proposta dellOsservatorio regionale di cui al successivo Art. 120, organizza corsi per la formazione e laggiornamento dei volontari che svolgono la loro attività nellambito di organizzazioni iscrive al Registro di cui al precedente art. 2.
2. Ai volontari è altresì consentita la partecipazione ai corsi istituiti per la qualiÞcazione, riqualiÞcazione ed aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero di posti appositamente riservati.
Art. 9.
(Assemblea regionale del volontariato).
1. È istituita lAssemblea regionale del volontariato cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, con voto deliberativo. Alla stessa Assemblea possono partecipare le organizzazioni di volontariato non iscritte, con solo voto consultivo.
2. LAssemblea è convocata dallAssessore ai servizi sociali. La prima convocazione è effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. LAssemblea si riunisce almeno una volta ogni due anni con il compito di effettuare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sui rapporti tra organizzazioni di volontariato ed istituzioni e su tutto quanto attiene alla prevenzione e alla rimozione dei fenomeni di emarginazione.
4. LAssemblea elegge al suo interno il Presidente ogni volta che si riunisce.
5. LAssemblea elegge i sette rappresentanti presso lOsservatorio regionale.
Art. 10.
(Osservatorio regionale del volontariato).
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla designazione dei componenti da parte dellAssemblea di cui al precedente Art. 9, è istituito lOsservatorio regionale del volontariato presieduto dallAssessore regionale ai servizi sociali o da un suo delegato e composto da:
- n. 2 rappresentanti del Consiglio regionale;
- n. 1 rappresentante della sezione regionale pugliese dellA.N.C.I.;
- n. 1 rappresentante della sezione regionale pugliese dellU.P.I.;
- il responsabile dellunità organizzativa competente per le iscrizioni nel Registro di cui allArt. 2;
- n. 7 rappresentavi delle organizzazioni di volontariato espressi dallAssemblea regionale del volontariato.
2. Qualora tutte le designazioni non avvengano entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente della Giunta regionale, il Presidente stesso provvederà comunque alla costituzione dellOsservatorio con i componenti designati entro i termini, salvo successive integrazioni.
3. I componenti dellOsservatorio regionale rimangono in carica per la durata della legislatura.
4. LOsservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi della Regione, si riunisce almeno ogni novanta giorni e ha i seguenti compiti:
a) valutare lapplicazione della presente legge su tutto il territorio regionale;
b) avanzare le proposte alla Regione sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
c) esprimere parere sulle proposte di legge, sulle politiche sociali della Regione Puglia, sulle direttive e sulle materie, che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato; promuovere studi e ricerche per lo sviluppo delle politiche sociali sul territorio regionale; esprimere parere in ordine a particolari casi di iscrivibilità al Registro di cui allArt. 2 sottoposti dallAssessorato ai servizi sociali.
Nellespletamento delle sue funzioni, lOsservatorio prende atto e tiene conto delle proposte e delle valutazioni espresse dallAssemblea regionale del volontariato.
5. La partecipazione agli organi previsti dalla presente legge è gratuita.
Art. 11.
(Norma transitoria).
1. In sede di prima applicazione della presente legge il disposto di cui allArt. 7, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 non si applica alle organizzazioni di volontariato che già abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto allArt. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 12.
(Abrogazione).
1. È abrogata la l.r. 24 maggio 1985, n. 44.
Art. 13.
(Rinvio).
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alla legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 14.
(Norma Þnale).
1. Restano salve le iscrizioni effettuate nel Registro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 3481 del 22 giugno 1992, nonché le domande presentate in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.