Statuto tipo di

Associazione di volontariato di pubblica assistenza







La pubblica assistenza persegue Þnalità statutarie che per quanto riconducibili al resto delle attività di volontariato, presentano caratteristiche speciÞche, che consigliano l’adozione di uno statuto più particolareggiato. Di seguito, uno schema di Statuto tipo che si adatta particolarmente alle necessità di un’organizzazione di pubblica assistenza.




TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART.1
(Sede)

È costituita con sede in ........................ alla via .............................................. un’ Associazione di Pubblica Assistenza denominata ....................................................................................... .


ART.2
(Principi fondamentali)

L’Associazione di Pubblica Assistenza .............................................. è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.
Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato, nonché quelli previsti dalla legge dell’11/08/1991 n. 266.


ART.3
(Struttura associativa)

L’Associazione è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun Þne di lucro.


ART.4
(Scopi)

L’Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà popolare. Pertanto i suoi Þni sono:
a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
c) contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare dei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d) contribuire all’affermazione dei principi della mutualità;
e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
f) collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull’ambiente, sull’handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei Þni e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.


ART.5
(Attività di pubblica assistenza)

L’Associazione si impegna, sulla base delle proprie disponibilità organizzative, a:
a) organizzare il soccorso e il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze ed altri mezzi idonei;
b) organizzare servizi di assistenza medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
c) promuovere la raccolta del sangue e la donazione di organi;
d) promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute e nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
e) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente;
f) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atti a favorire una migliore qualità della vita;
g) organizzare la formazione del volontariato;
h) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento;
i) organizzare forme di intervento istitutivo di servizi conseguenti al precedente punto A;
l) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche speciÞci servizi;
m) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini ed anziani, handicappati e, comunque, in condizione anche temporanee di difÞcoltà;
n) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei Þni del presente Statuto anche mediante pubblicazione periodiche;
o) organizzare servizi di mutualità.


ART.6
(Prestazioni gratuite e di lavoro dipendente o autonomo)

L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti Þssati dalla Legge dell’11/08/1991 n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualiÞcare o specializzare le attività da essa svolte.


TITOLO II
SOCI

ART. 7
(Numero e tipologia dei soci)

Il numero dei soci è illimitato.
Essi si suddividono in:
a) soci attivi, qualora prestino l’opera personale in modo gratuito e continuativo;
b) soci contribuenti, ordinari e sostenitori, qualora versino una quota annuale;
c) soci benemeriti, per particolari interventi o donazioni in favore dell’Associazione
d) Soci onorari per meriti associativi.
Il regolamento al presente Statuto preciserà le norme e modalità supplementari per la deÞnizione e l’ammissione dei Soci.


ART.8
(Ammissione dei soci)

Possono essere ammessi come Soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o, se minori, siano rappresentati a forma di legge.
Nella domanda di ammissione, controÞrmata da un Socio, deve essere indicato a quale delle categorie di soci si intenda appartenere.
Ogni Socio può passare, in seguito a sua domanda, da una categoria all’altra. La delibera deÞnitiva spetta al Consiglio Direttivo su indicazione della Giunta Esecutiva la quale a sua volta può proporre tali passaggi.


ART.9
(Diritti dei soci)

I Soci hanno il diritto di:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti nel presente Statuto e nei Regolamenti da esso derivanti;
b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti dettati dal regolamento;
c) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
d) formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito di programmi dell’Associazione e in riferimento ai Þni dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.


ART.10
(Doveri dei soci)

I Soci hanno il dovere di:
a) rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli organi associativi;
b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione.


ART.11
(Incompatibilità)

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall’Associazione e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.


ART.12
(Perdita della qualità di socio)

La qualità del socio si perde:
a) per morosità;
b) per decadenza;
c) per esclusione.
Perdono la qualità di socio contribuente per morosità coloro che, entro il termine Þssato dall’Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall’Assemblea stessa.
Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.11 oppure i soci attivi che non svolgono i servizi secondo le norme del Regolamento.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l’Associazione.


ART.13
(Provvedimenti nei confronti dei soci)

Il socio sottoposto ai provvedimenti deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notiÞca.
I provvedimenti di cui al precedente art.12, lettera b) - c), sono esecutivi dal momento della notiÞca.


TITOLO III
PATRIMONIO E FINANZE



ART.14
(Entrate)

L’esercizio Þnanziario dell’Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.
Le entrate della Pubblica Assistenza sono costituite:
a) dalle quote degli aderenti;
b) da contributi di privati;
c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
d) da contributi di enti pubblici o privati;
e) da entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all’art.5 della Legge 11/08/91 n.266, pervengano all’Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie Þnalità o speciÞcamente destinate all’attuazione di progetti.


ART.15
(Patrimonio)

Il patrimonio della Pubblica Assistenza è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;
b) da titoli pubblici e privati;
c) da lasciti, legati e donazioni, perché accettati dal Consiglio Direttivo.


TITOLO IV
GLI ORGANI ASSOCIATIVI



ART.16
(Organi dell’Associazione)

Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Direttore Sanitario;
f) il Collegio dei Sindaci Revisori;
g) il Collegio dei Probiviri.



ART.17
(Assemblea dei soci)

L’Assemblea a dei soci si riunisce di norma una volta all’anno entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Si riunisce altresì ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di 6 mesi. Può essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche veriÞche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, un verbale da trascrivere nell’apposito “libro verbali “ dell’Assemblea. Le riunioni dell’assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora.


ART.18
(Deliberazioni dell’assemblea)

L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate le deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.
Nel caso di modiÞche alla Statuto sociale risultano approvate le proposte che abbiano ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate le proposte di modiÞca allo statuto sociale che ottengano il consenso di almeno di quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, questi si intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali; qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, Þno alla concorrenza dei posti disponibili, il più anziano di servizio per quanto riguarda i soci attivi e per anzianità di iscrizione dell’Associazione per quanto riguarda i soci contribuenti.


ART.19
(Convocazione dell’assemblea)

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso da afÞggere della sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno dieci giorni prima di quello Þssato per la riunione. Partecipano all’Assemblea i soci che si possano ritenere tali in funzione del presente Statuto e dei regolamenti.
Le riunioni dell’Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del Presidente dell’Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.


ART.20
(Presidente e Segretario dell’Assemblea)

In apertura dei propri lavori, l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario.
Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni segrete.


ART.21
(Compiti dell’assemblea)

I compiti dell’Assemblea sono:
a) approvare il bilancio consuntivo chiuso il 31/12 dell’anno precedente ed approvare il bilancio preventivo;
b) approvare la redazione del Consiglio Direttivo;
c) approvare e modiÞcare l’ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
d) approvare la linee programmatiche dell’Associazione;
e) approvare e modiÞcare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
f) approvare e modiÞcare il regolamento generale dell’Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
g) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti dell’Associazione;
h) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
i) approvare le modiÞche dello Statuto;
l) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.


ART.22
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da ........ (cinque, sette, nove, in relazione al numero complessivo dei soci) componenti. Dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera con votazione segreta quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei consigliere presenti. Tali votazioni sono controllate dal Presidente e da due scrutatori del Consiglio stesso. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data e il luogo della riunione, deve essere esposto dei locali della sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito “libro verbali “ del Consiglio Direttivo.


ART.23
(Compiti del Consiglio Direttivo)

I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
b) eseguire i deliberati all’assemblea;
c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;
d) stipulare contratti, convezioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei Þni e degli obiettivi del presente Statuto;
f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art.12;
g) assumere, in caso di necessità, il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e della legge 11/08/91 n° 266;
h) assumersi tutti altri poteri amministrativi e direttivi dell’Associazione, salvo quelli attribuiti dal presente Statuto all’Assemblea, alla Giunta Esecutiva e al Presidente;


ART.24
(Riunioni del consiglio direttivo)

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l’Assemblea dei soci.




ART.25
(Elezione del Presidente, del Vicepresidente e della Giunta Esecutiva)

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge, al proprio interno, il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle suo funzioni in caso di assenza o di impedimento, la Giunta Esecutiva e nomina il Direttore Sanitario.


ART.26
(Sostituzione di componenti il consiglio direttivo)

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratiÞca da parte dell’Assemblea alla sua prima riunione.
La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo. La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. Del caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’Assemblea per la relazione degli organi medesimi.



ART.27
(Presidente)

Il Presidente ha legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dell’Associazione e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.


ART.28
(Giunta Esecutiva)

La Giunta Esecutiva disimpegna gli ordinari affari amministrativi, sorveglia l’andamento di tutti i servizi sociali, esaminando le domande di ammissione e dimissione dei soci; di ciò informa il Consiglio Direttivo che delibera in merito. In caso di urgenza può deliberare ci poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratiÞca del Consiglio stesso. La Giunta Esecutiva è formata da sette componenti compreso il Presidente ed il Vicepresidente.


ART.29
(Riunioni e deliberazioni della Giunta Esecutiva)

La Giunta Esecutiva può essere convocata dal Presidente anche con un solo giorno di preavviso e la riunione è ritenuto valida quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza semplice dei presenti mediante voto palese.


ART.30
(Direttore Sanitario)

Il Direttore Sanitario ha l’obbligo di sovrintendere alla formazione dei volontari ed al disimpegno dei servizi di soccorso e d’urgenza e a tutto quanto concerne alla gestione sanitaria dell’Associazione.


ART.31
(Collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica due anni e i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno il Presidente.


ART.32
(Sedute del Collegio dei sindaci revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, veriÞca la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. VeriÞca altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo.


ART.33
(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica due anni e mente suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente.


ART.34
(Deliberazioni del Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.12. Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso. Dalle proprie riunioni il Collegio Dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio Dei Probiviri sono comunicate agli interessati cura del Presidente dell’Associazione.


ART.35
(Istituzione di sezioni e loro regolamentazione)

Qualora per decisione dell’Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano conformi ai criteri partecipativi di questo Statuto.


ART.36
(Regolamenti associativi)

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. È comunque incompatibile l’appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro o di qualsiasi natura con l’Associazione. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

I regolamenti da sottoporre all’Assemblea ordinaria detteranno norme speciÞche per l’attuazione del presente Statuto. Tali norme saranno vincolanti per tutta l’Associazione.


ART. 37
(Scioglimento dell’Associazione)

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione sarà afÞdato a un curatore, individuato dal Consiglio Direttivo, che, in accordo con la consulta comunale del volontariato, lo destinerà a iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11/08/91 n.266 da organizzare sul territorio in cui l’Associazione stessa era ubicata.


ART.38
(Disposizioni Þnali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia e in particolare la legge n.266/91.