Statuto tipo di
Associazione di volontariato di pubblica assistenza
La pubblica assistenza persegue Þnalità statutarie che per quanto riconducibili al resto delle attività di volontariato, presentano caratteristiche speciÞche, che consigliano ladozione di uno statuto più particolareggiato. Di seguito, uno schema di Statuto tipo che si adatta particolarmente alle necessità di unorganizzazione di pubblica assistenza.
TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITÀ
ART.1
(Sede)
È costituita con sede in ........................ alla via .............................................. un Associazione di Pubblica Assistenza denominata ....................................................................................... .
ART.2
(Principi fondamentali)
LAssociazione di Pubblica Assistenza .............................................. è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.
Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato, nonché quelli previsti dalla legge dell11/08/1991 n. 266.
ART.3
(Struttura associativa)
LAssociazione è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun Þne di lucro.
ART.4
(Scopi)
LAssociazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nellaffermazione dei valori della solidarietà popolare. Pertanto i suoi Þni sono:
a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
c) contribuire allaffermazione dei principi della solidarietà popolare dei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d) contribuire allaffermazione dei principi della mutualità;
e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
f) collaborare, anche attraverso lesperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sullambiente, sullhandicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei Þni e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.
ART.5
(Attività di pubblica assistenza)
LAssociazione si impegna, sulla base delle proprie disponibilità organizzative, a:
a) organizzare il soccorso e il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze ed altri mezzi idonei;
b) organizzare servizi di assistenza medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
c) promuovere la raccolta del sangue e la donazione di organi;
d) promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute e nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
e) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dellambiente;
f) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atti a favorire una migliore qualità della vita;
g) organizzare la formazione del volontariato;
h) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento;
i) organizzare forme di intervento istitutivo di servizi conseguenti al precedente punto A;
l) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche speciÞci servizi;
m) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini ed anziani, handicappati e, comunque, in condizione anche temporanee di difÞcoltà;
n) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei Þni del presente Statuto anche mediante pubblicazione periodiche;
o) organizzare servizi di mutualità.
ART.6
(Prestazioni gratuite e di lavoro dipendente o autonomo)
LAssociazione fonda le proprie attività sullimpegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti Þssati dalla Legge dell11/08/1991 n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualiÞcare o specializzare le attività da essa svolte.
TITOLO II
SOCI
ART. 7
(Numero e tipologia dei soci)
Il numero dei soci è illimitato.
Essi si suddividono in:
a) soci attivi, qualora prestino lopera personale in modo gratuito e continuativo;
b) soci contribuenti, ordinari e sostenitori, qualora versino una quota annuale;
c) soci benemeriti, per particolari interventi o donazioni in favore dellAssociazione
d) Soci onorari per meriti associativi.
Il regolamento al presente Statuto preciserà le norme e modalità supplementari per la deÞnizione e lammissione dei Soci.
ART.8
(Ammissione dei soci)
Possono essere ammessi come Soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o, se minori, siano rappresentati a forma di legge.
Nella domanda di ammissione, controÞrmata da un Socio, deve essere indicato a quale delle categorie di soci si intenda appartenere.
Ogni Socio può passare, in seguito a sua domanda, da una categoria allaltra. La delibera deÞnitiva spetta al Consiglio Direttivo su indicazione della Giunta Esecutiva la quale a sua volta può proporre tali passaggi.
ART.9
(Diritti dei soci)
I Soci hanno il diritto di:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti nel presente Statuto e nei Regolamenti da esso derivanti;
b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti dettati dal regolamento;
c) chiedere la convocazione dellAssemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
d) formulare proposte agli organi dirigenti nellambito di programmi dellAssociazione e in riferimento ai Þni dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.
ART.10
(Doveri dei soci)
I Soci hanno il dovere di:
a) rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli organi associativi;
b) non compiere atti che danneggino gli interessi e limmagine dellAssociazione.
ART.11
(Incompatibilità)
Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dallAssociazione e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.
ART.12
(Perdita della qualità di socio)
La qualità del socio si perde:
a) per morosità;
b) per decadenza;
c) per esclusione.
Perdono la qualità di socio contribuente per morosità coloro che, entro il termine Þssato dallAssemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dallAssemblea stessa.
Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.11 oppure i soci attivi che non svolgono i servizi secondo le norme del Regolamento.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con lAssociazione.
ART.13
(Provvedimenti nei confronti dei soci)
Il socio sottoposto ai provvedimenti deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notiÞca.
I provvedimenti di cui al precedente art.12, lettera b) - c), sono esecutivi dal momento della notiÞca.
TITOLO III
PATRIMONIO E FINANZE
ART.14
(Entrate)
Lesercizio Þnanziario dellAssociazione comincia il primo di gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.
Le entrate della Pubblica Assistenza sono costituite:
a) dalle quote degli aderenti;
b) da contributi di privati;
c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
d) da contributi di enti pubblici o privati;
e) da entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui allart.5 della Legge 11/08/91 n.266, pervengano allAssociazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie Þnalità o speciÞcamente destinate allattuazione di progetti.
ART.15
(Patrimonio)
Il patrimonio della Pubblica Assistenza è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;
b) da titoli pubblici e privati;
c) da lasciti, legati e donazioni, perché accettati dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
GLI ORGANI ASSOCIATIVI
ART.16
(Organi dellAssociazione)
Gli organi dellAssociazione sono:
a) lAssemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) la Giunta Esecutiva;
e) il Direttore Sanitario;
f) il Collegio dei Sindaci Revisori;
g) il Collegio dei Probiviri.
ART.17
(Assemblea dei soci)
LAssemblea a dei soci si riunisce di norma una volta allanno entro il 31 marzo per lapprovazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Si riunisce altresì ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di 6 mesi. Può essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche veriÞche sullattuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
Delle riunioni dellAssemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, un verbale da trascrivere nellapposito libro verbali dellAssemblea. Le riunioni dellassemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno unora.
ART.18
(Deliberazioni dellassemblea)
LAssemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate le deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.
Nel caso di modiÞche alla Statuto sociale risultano approvate le proposte che abbiano ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate le proposte di modiÞca allo statuto sociale che ottengano il consenso di almeno di quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, questi si intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali; qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, Þno alla concorrenza dei posti disponibili, il più anziano di servizio per quanto riguarda i soci attivi e per anzianità di iscrizione dellAssociazione per quanto riguarda i soci contribuenti.
ART.19
(Convocazione dellassemblea)
LAssemblea dei soci è convocata dal Presidente dellAssociazione con avviso da afÞggere della sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre lAssociazione. Lavviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti allordine del giorno, la data, il luogo e lora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno dieci giorni prima di quello Þssato per la riunione. Partecipano allAssemblea i soci che si possano ritenere tali in funzione del presente Statuto e dei regolamenti.
Le riunioni dellAssemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora allordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del Presidente dellAssemblea consentire ai non soci di prendere la parola.
ART.20
(Presidente e Segretario dellAssemblea)
In apertura dei propri lavori, lAssemblea elegge un Presidente ed un Segretario.
Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni segrete.
ART.21
(Compiti dellassemblea)
I compiti dellAssemblea sono:
a) approvare il bilancio consuntivo chiuso il 31/12 dellanno precedente ed approvare il bilancio preventivo;
b) approvare la redazione del Consiglio Direttivo;
c) approvare e modiÞcare lammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
d) approvare la linee programmatiche dellAssociazione;
e) approvare e modiÞcare i regolamenti di funzionamento dei servizi dellAssociazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
f) approvare e modiÞcare il regolamento generale dellAssociazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
g) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti dellAssociazione;
h) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
i) approvare le modiÞche dello Statuto;
l) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
ART.22
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è formato da ........ (cinque, sette, nove, in relazione al numero complessivo dei soci) componenti. Dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera con votazione segreta quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei consigliere presenti. Tali votazioni sono controllate dal Presidente e da due scrutatori del Consiglio stesso. Lavviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti allordine del giorno, lora, la data e il luogo della riunione, deve essere esposto dei locali della sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
ART.23
(Compiti del Consiglio Direttivo)
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) predisporre le proposte da presentare allAssemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
b) eseguire i deliberati allassemblea;
c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dellAssociazione;
d) stipulare contratti, convezioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei Þni e degli obiettivi del presente Statuto;
f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art.12;
g) assumere, in caso di necessità, il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e della legge 11/08/91 n° 266;
h) assumersi tutti altri poteri amministrativi e direttivi dellAssociazione, salvo quelli attribuiti dal presente Statuto allAssemblea, alla Giunta Esecutiva e al Presidente;
ART.24
(Riunioni del consiglio direttivo)
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per lAssemblea dei soci.
ART.25
(Elezione del Presidente, del Vicepresidente e della Giunta Esecutiva)
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo lelezione da parte dellAssemblea, elegge, al proprio interno, il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle suo funzioni in caso di assenza o di impedimento, la Giunta Esecutiva e nomina il Direttore Sanitario.
ART.26
(Sostituzione di componenti il consiglio direttivo)
Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà lordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratiÞca da parte dellAssemblea alla sua prima riunione.
La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo. La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. Del caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dellAssociazione provvede immediatamente alla convocazione dellAssemblea per la relazione degli organi medesimi.
ART.27
(Presidente)
Il Presidente ha legale rappresentanza dellAssociazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dellAssociazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dellAssociazione e riscuote, nellinteresse dellente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.
ART.28
(Giunta Esecutiva)
La Giunta Esecutiva disimpegna gli ordinari affari amministrativi, sorveglia landamento di tutti i servizi sociali, esaminando le domande di ammissione e dimissione dei soci; di ciò informa il Consiglio Direttivo che delibera in merito. In caso di urgenza può deliberare ci poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratiÞca del Consiglio stesso. La Giunta Esecutiva è formata da sette componenti compreso il Presidente ed il Vicepresidente.
ART.29
(Riunioni e deliberazioni della Giunta Esecutiva)
La Giunta Esecutiva può essere convocata dal Presidente anche con un solo giorno di preavviso e la riunione è ritenuto valida quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza semplice dei presenti mediante voto palese.
ART.30
(Direttore Sanitario)
Il Direttore Sanitario ha lobbligo di sovrintendere alla formazione dei volontari ed al disimpegno dei servizi di soccorso e durgenza e a tutto quanto concerne alla gestione sanitaria dellAssociazione.
ART.31
(Collegio dei Sindaci Revisori)
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica due anni e i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dellAssemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno il Presidente.
ART.32
(Sedute del Collegio dei sindaci revisori)
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, veriÞca la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dellAssociazione. VeriÞca altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo.
ART.33
(Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica due anni e mente suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dellAssemblea, il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente.
ART.34
(Deliberazioni del Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.12. Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso. Dalle proprie riunioni il Collegio Dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio Dei Probiviri sono comunicate agli interessati cura del Presidente dellAssociazione.
ART.35
(Istituzione di sezioni e loro regolamentazione)
Qualora per decisione dellAssemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano conformi ai criteri partecipativi di questo Statuto.
ART.36
(Regolamenti associativi)
I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. È comunque incompatibile lappartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro o di qualsiasi natura con lAssociazione. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.
I regolamenti da sottoporre allAssemblea ordinaria detteranno norme speciÞche per lattuazione del presente Statuto. Tali norme saranno vincolanti per tutta lAssociazione.
ART. 37
(Scioglimento dellAssociazione)
In caso di scioglimento il patrimonio dellAssociazione sarà afÞdato a un curatore, individuato dal Consiglio Direttivo, che, in accordo con la consulta comunale del volontariato, lo destinerà a iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11/08/91 n.266 da organizzare sul territorio in cui lAssociazione stessa era ubicata.
ART.38
(Disposizioni Þnali)
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia e in particolare la legge n.266/91.