D.M. 14 febbraio 1992
Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dellattività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dallesercizio dellattività medesima
IL MINISTRO DELLINDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELLARTIGIANATO
Visto lart. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, di meccanismi assicurativi sempliÞcati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, e la disciplina dei relativi controlli;
Decreta:
Art.1
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dellattività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dallesercizio dellattività medesima.
Art.2.
Polizze assicurative
1. Le assicurazioni di cui allarticolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui allart. 3.
3, 4. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.
5. Per coloro che cessano dalladesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efÞcacia dalle ore 24 del giorno dellannotazione della cancellazione nel registro.
6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare allassicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dallart. 3 ( ndr: Comma così sostituito dallart. 2, D.M. 16 novembre).
Art.3
Adempimenti delle organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufÞciale abilitato a tali adempimenti. Lautorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nellultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono (ndr: Comma così sostituito dallart. 3, D.M. 16 novembre 1992).
2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.
3. I soggetti che aderiscono allorganizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in questultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dellorganizzazione.
4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dellorganizzazione di volontariato. Lannotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si veriÞca.
5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria Þrma ( ndr: Comma così sostituito dallart. 4, D.M. 16 novembre 1992).
Art.4
Controllo
1. Il controllo viene esercitato dallIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze.
2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed allosservatorio nazionale per il volontariato lavvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui allart. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.